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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2672/2023 v.g.
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Catania via Maria Gentile n. 70, presso lo studio dell'avvocato
PALAZZOLO PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Catania viale XX Settembre n. 50, presso lo studio dell'avvocato DI
MARCO DEBORAH, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso depositato telematicamente il 12/06/2023 , premettendo che con Parte_1
sentenza n. 1460/2018 emessa in data 03/04/2018 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con alle condizioni individuate dai ricorrenti, ha adito Controparte_1
questo Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con particolare riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente , al mantenimento Persona_1
del figlio minore , nonché alle modalità di esercizio del diritto di visita settimanale del Per_2
padre nei confronti del minore . Persona_3
Il ricorrente ha concluso in ricorso, chiedendo di accertare l'avvenuto definitivo trasferimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente presso la residenza del ricorrente, Persona_1
sita in Catania via M. Buonarroti n. 22; conseguentemente e per l'effetto, di condannare CP_1
alla corresponsione della somma pari a € 350,00 mensili a titolo di contribuzione per il
[...]
mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente , disponendo dunque Persona_1
contestualmente un aumento del contributo per il mantenimento in ragione delle cresciute esigenze della giovane, da rivalutare annualmente sulla scorta degli indici Istat, e da versare entro e non oltre giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2023; in via subordinata, ma anche a titolo di proposta conciliativa reiterata in ricorso, di disporre che e Parte_1
contribuiscano in maniera diretta, proporzionalmente alle proprie sostanze, Controparte_1
ciascuno al mantenimento rispettivamente dei figli e di , in ragione Per_1 Per_2
dell'intervenuto trasferimento della prima presso il padre e del collocamento del secondo presso la madre, dichiarando che nessuna delle parti abbia a pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento dei figli;
di modificare le modalità di esercizio del diritto di visita settimanale del padre nei confronti del minore , secondo la regolamentazione individuata in Persona_3
ricorso, tenendo ferme le ulteriori statuizioni individuate nella sentenza di divorzio, prendendo atto delle buone prassi che attualmente intercorrono tra le parti. Successivamente si è costituita in giudizio, nulla opponendo in ordine alla Controparte_1
nuova regolamentazione del diritto di visita settimanale del figlio minore come indicato Per_2
in ricorso, ma contestando le richieste di parte ricorrente in ordine all'asserito trasferimento della figlia e ai presupposti per la modifica, alla decorrenza della modifica e all'importo del Per_1
contributo a carico di ciascuno degli ex coniugi per i figli, chiedendo di regolamentare il diritto di visita settimanale del minore;
di disporre a carico di ciascuno degli ex coniugi Per_2
l'obbligo di contribuzione diretta in favore della figlia maggiore nei periodi di rispettiva Per_1
permanenza, oltre il contributo nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la stessa;
di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio minore , collocato prioritariamente presso la madre, Per_2
mediante il versamento dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie – scolastiche,
extrascolastiche, mediche e sportive - che si renderanno necessarie per lo stesso, il tutto con decorrenza dal mese di marzo 2024, ferme restando le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio sino al mese di febbraio 2024; di adottare ogni ulteriore più opportuna statuizione e di rigettare le ulteriori domande proposte dal ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente si è opposto a quanto dedotto ed eccepito da controparte in comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla convenuta e ha precisato le proprie domande.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa senza termini per scritti conclusivi conformemente all'accordo allegato all'istanza del 02/09/2024, precisando che per quanto riguarda la permanenza del minore con il padre, per quanto non espressamente modificato in accordo, valgono le condizioni Per_2
di cui alla sentenza di divorzio. Segnatamente, le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti condizioni:
“1. Le parti concordano circa la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei
figli e , già previsto a carico del sig. , e ciò con decorrenza dal mese di Per_1 Per_2 Per_1
maggio 2023.
2. In considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre e Per_2
dell'avvenuto trasferimento della figlia presso l'abitazione del padre, ciascun genitore Per_1
provvederà al mantenimento diretto del figlio/a con esso convivente, in proporzione delle
rispettive sostanze, ferma restando la suddivisione – in ragione del 50% ciascuno – delle spese
straordinarie che si renderanno necessarie per ciascuno dei figli.
Le parti convengono che le tasse universitarie relative alla figlia verranno sostenute in Per_1
maniera esclusiva dal sig. . Per_1
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la mamma e, ferme restando le ulteriori statuizioni previste in seno alla sentenza di
divorzio, permanenza presso il papà – salvo diversi e migliori accordi, anche in considerazione
degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici del minore – come
segue:
• quando non è previsto il pernotto nel week-end, il sig. preleverà il figlio da scuola Per_1
lunedì e mercoledì, con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
• quando è previsto il pernotto nel week-end, il sig. preleverà il figlio da scuola il Per_1
mercoledì, con pernotto ed accompagnamento il giorno dopo a scuola, e lo terrà con sé
dall'uscita di scuola del venerdì e sino alle ore 17,00 della domenica, allorché lo
riaccompagnerà presso la residenza materna.
4. Le spese del giudizio verranno integralmente compensate tra le parti”. Le parti personalmente presenti in udienza hanno confermato di volere aderire alle condizioni di cui all'accordo in atti e hanno riferito che i rapporti tra il fratello minore e la sorella maggiore sono garantiti dalla permanenza dei due figli nelle case dei due genitori e in ragione dei buoni rapporti tra gli stessi, quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti devono essere accolte non presentando profili di contrarietà a norme imperative o all'interesse della prole minore di età.
Ricorrono giusti motivi, stante il raggiunto accordo, per compensare tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2672/2023 r.g. v.g., a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n. 1460/2018 depositata il 03/04/2018, così statuisce: Controparte_1
ACCOGLIE le condizioni di cui all'accordo concluso tra le parti, riportato in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2672/2023 v.g.
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Catania via Maria Gentile n. 70, presso lo studio dell'avvocato
PALAZZOLO PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Catania viale XX Settembre n. 50, presso lo studio dell'avvocato DI
MARCO DEBORAH, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso depositato telematicamente il 12/06/2023 , premettendo che con Parte_1
sentenza n. 1460/2018 emessa in data 03/04/2018 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con alle condizioni individuate dai ricorrenti, ha adito Controparte_1
questo Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con particolare riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente , al mantenimento Persona_1
del figlio minore , nonché alle modalità di esercizio del diritto di visita settimanale del Per_2
padre nei confronti del minore . Persona_3
Il ricorrente ha concluso in ricorso, chiedendo di accertare l'avvenuto definitivo trasferimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente presso la residenza del ricorrente, Persona_1
sita in Catania via M. Buonarroti n. 22; conseguentemente e per l'effetto, di condannare CP_1
alla corresponsione della somma pari a € 350,00 mensili a titolo di contribuzione per il
[...]
mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente , disponendo dunque Persona_1
contestualmente un aumento del contributo per il mantenimento in ragione delle cresciute esigenze della giovane, da rivalutare annualmente sulla scorta degli indici Istat, e da versare entro e non oltre giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2023; in via subordinata, ma anche a titolo di proposta conciliativa reiterata in ricorso, di disporre che e Parte_1
contribuiscano in maniera diretta, proporzionalmente alle proprie sostanze, Controparte_1
ciascuno al mantenimento rispettivamente dei figli e di , in ragione Per_1 Per_2
dell'intervenuto trasferimento della prima presso il padre e del collocamento del secondo presso la madre, dichiarando che nessuna delle parti abbia a pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento dei figli;
di modificare le modalità di esercizio del diritto di visita settimanale del padre nei confronti del minore , secondo la regolamentazione individuata in Persona_3
ricorso, tenendo ferme le ulteriori statuizioni individuate nella sentenza di divorzio, prendendo atto delle buone prassi che attualmente intercorrono tra le parti. Successivamente si è costituita in giudizio, nulla opponendo in ordine alla Controparte_1
nuova regolamentazione del diritto di visita settimanale del figlio minore come indicato Per_2
in ricorso, ma contestando le richieste di parte ricorrente in ordine all'asserito trasferimento della figlia e ai presupposti per la modifica, alla decorrenza della modifica e all'importo del Per_1
contributo a carico di ciascuno degli ex coniugi per i figli, chiedendo di regolamentare il diritto di visita settimanale del minore;
di disporre a carico di ciascuno degli ex coniugi Per_2
l'obbligo di contribuzione diretta in favore della figlia maggiore nei periodi di rispettiva Per_1
permanenza, oltre il contributo nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la stessa;
di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio minore , collocato prioritariamente presso la madre, Per_2
mediante il versamento dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie – scolastiche,
extrascolastiche, mediche e sportive - che si renderanno necessarie per lo stesso, il tutto con decorrenza dal mese di marzo 2024, ferme restando le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio sino al mese di febbraio 2024; di adottare ogni ulteriore più opportuna statuizione e di rigettare le ulteriori domande proposte dal ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente si è opposto a quanto dedotto ed eccepito da controparte in comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla convenuta e ha precisato le proprie domande.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa senza termini per scritti conclusivi conformemente all'accordo allegato all'istanza del 02/09/2024, precisando che per quanto riguarda la permanenza del minore con il padre, per quanto non espressamente modificato in accordo, valgono le condizioni Per_2
di cui alla sentenza di divorzio. Segnatamente, le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti condizioni:
“1. Le parti concordano circa la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei
figli e , già previsto a carico del sig. , e ciò con decorrenza dal mese di Per_1 Per_2 Per_1
maggio 2023.
2. In considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre e Per_2
dell'avvenuto trasferimento della figlia presso l'abitazione del padre, ciascun genitore Per_1
provvederà al mantenimento diretto del figlio/a con esso convivente, in proporzione delle
rispettive sostanze, ferma restando la suddivisione – in ragione del 50% ciascuno – delle spese
straordinarie che si renderanno necessarie per ciascuno dei figli.
Le parti convengono che le tasse universitarie relative alla figlia verranno sostenute in Per_1
maniera esclusiva dal sig. . Per_1
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la mamma e, ferme restando le ulteriori statuizioni previste in seno alla sentenza di
divorzio, permanenza presso il papà – salvo diversi e migliori accordi, anche in considerazione
degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici del minore – come
segue:
• quando non è previsto il pernotto nel week-end, il sig. preleverà il figlio da scuola Per_1
lunedì e mercoledì, con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
• quando è previsto il pernotto nel week-end, il sig. preleverà il figlio da scuola il Per_1
mercoledì, con pernotto ed accompagnamento il giorno dopo a scuola, e lo terrà con sé
dall'uscita di scuola del venerdì e sino alle ore 17,00 della domenica, allorché lo
riaccompagnerà presso la residenza materna.
4. Le spese del giudizio verranno integralmente compensate tra le parti”. Le parti personalmente presenti in udienza hanno confermato di volere aderire alle condizioni di cui all'accordo in atti e hanno riferito che i rapporti tra il fratello minore e la sorella maggiore sono garantiti dalla permanenza dei due figli nelle case dei due genitori e in ragione dei buoni rapporti tra gli stessi, quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti devono essere accolte non presentando profili di contrarietà a norme imperative o all'interesse della prole minore di età.
Ricorrono giusti motivi, stante il raggiunto accordo, per compensare tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2672/2023 r.g. v.g., a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n. 1460/2018 depositata il 03/04/2018, così statuisce: Controparte_1
ACCOGLIE le condizioni di cui all'accordo concluso tra le parti, riportato in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco