Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1950, n. 1122
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17 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553 , di avvalersi della facolta' di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , quale risulta sostituito dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 , ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1951