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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4533/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4533/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 01/04/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. GIAMPIERI MATTEO. Parte_1
Per 'avv. . CP_1 CP_1
L'avv. Giampieri discute la causa riportandosi alle note conclusive inviate in via telematica in data 27.3.2025 ed insiste nell'accoglimento delle domande formulate in precedenza.
L'avv. leali discute riportandosi alla memoria conclusionale depositata in data 27.3.2025 e alle c0nclusioni come specificate nella precedente udienza.
Il giudice si ritira in camera in consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.40.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4533/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPIERI Parte_1 C.F._1
MATTEO, elettivamente domiciliato in Via dell'Asilo 1/bis 60035 Jesi presso il difensore avv.
GIAMPIERI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , CP_1 C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA, 149 60035 JESI presso il difensore avv. CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. Matteo Giampieri nella sua qualità di tutore e legale di ha evocato in giudizio l'avv. per Parte_1 CP_1
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertare la violazione del precedente tutore avv. nei confronti del beneficiario sig. CP_1 [...]
in virtù del combinato disposto degli artt. 424, 357, 382 e 385 c.c., accertare la diminuzione Pt_1
del patrimonio del predetto beneficiario presso il suo conto corrente presso , filiale di Jesi n. CP_2
4291362 di €. 27.611,40, a fronte di prelevamenti in contanti fatti dal precedente tutore dal 15.1.2020
al 1.4.2022 e, per gli effetti, dichiarare la responsabilità del predetto precedente tutore, avv. CP_1
in ordine a quanto sopra, ex art. 382 e 1176 c.c. e condannarlo ai sensi degli artt. 1173, 1218 e
[...]
1223 c.c. al risarcimento dei danni patiti da quantificati in €. 27.611,40 per i motivi sopra Pt_1
meglio espressi anche in narrativa”.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava che il convenuto avv. CP_1
nominato tutore di , aveva irregolarmente gestito il patrimonio del Parte_1
beneficiario, rilevava che non aveva provveduto a depositare la rendicontazione della gestione inerente agli anni 2020 e 2021, nonostante i solleciti del Giudice Tutelare,
evidenziava che non aveva, neppure, provveduto a depositare il rendiconto finale della sua gestione, attesa la revoca del suo incarico in data 3.8.2022, deduceva che il convenuto aveva compiuto spese eccessive rispetto ai bisogni del beneficiario e non supportate da idonea documentazione, non fornendo alcuna pezza giustificativa delle spese sostenute dal 2020 al
2022, chiedeva, quindi, accertarsi l'inadempimento del convenuto in relazione al mandato conferito dal Giudice Tutelare in ordine alla tutela dell'interdetto , per l'effetto Parte_1
condannare la controparte al risarcimento dei danni quantificati nella misura di €. 27.611,40.
Si costituiva il convenuto avv. contestando l'avversa prospettazione, in CP_1
particolare deduceva di avere svolto i compiti e le funzioni di tutore di dal Parte_1
9.1.2018 fino al 3.8.2022 in modo corretto e diligente, riferiva che al momento della sua pagina 3 di 7 nomina aveva dovuto provvedere alla ricostruzione della situazione economica gestita dal precedente tutore, mediante raccolta di informazioni e documentazione di natura economica depositata presso la cancelleria del Tribunale di Ancona e mediante richiesta di documentazione per il periodo compreso da ottobre 2011 e fino al mese di luglio 2018
all'istituto bancario, presso il quale era stato aperto il conto corrente intestato al al Pt_1
fine di accertare come fosse stato gestito il patrimonio e i beni dell'interdetto, affermava che,
recuperate le informazioni necessarie, predisponeva la relazione sulla situazione patrimoniale del che provvedeva a depositare in cancelleria, sosteneva di essersi recato Pt_1
frequentemente presso le strutture sanitarie ove il era ricoverato, per informarsi del Pt_1
suo stato di salute, presso il personale medico, anche in relazione alla delicata situazione sanitaria creatasi a seguito dell'epidemia Covid-19, precisava che tutti gli esborsi sostenuti erano stati necessari per la cura del beneficiario, in particolare gli esborsi sostenuti negli anni
2018 e 2019 erano tutti documentabili come si poteva ricavare dalle relazioni depositate,
mentre gli esborsi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, per i quali non aveva redatto il rendiconto, erano giustificati e motivati da esigenze di spesa inerenti i bisogni dell'interdetto,
deduceva che per l'attività di tutore svolta dall'anno 2018 fino all'anno 2022 non aveva ricevuto la liquidazione dell'indennità prevista per lo svolgimento del suo incarico di tutore,
concludeva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente e, in via riconvenzionale,
chiedeva la liquidazione dell'indennità per lo svolgimento dell'attività di tutore.
La causa è stata istruita documentalmente, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza,
all'esito della discussione, il giudice ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda di parte ricorrente volta ad accertare l'inadempimento del convenuto per il periodo gennaio 2020-aprile 2022, in relazione al mandato conferito dal Giudice Tutelare in ordine alla tutela dell'interdetto , è fondata e va accolta. Parte_1
pagina 4 di 7 Con decreto del 3.7.2018, è stato nominato tutore dell'interdetto CP_1 Parte_1
in sostituzione del precedente tutore, con l'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato all'interdetto acceso presso l'istituto di credito Ubi Banca spa ora Bper spa per far fronte alle esigenze della vita quotidiana del medesimo.
Sotto il profilo giuridico, giova premettere che per effetto del richiamo operato dall'art. 424
c.c. debbano trovare applicazione alla fattispecie in esame le norme codicistiche in materia di tutela dei minori.
Tra le disposizioni che assumono rilevanza nell'odierna vicenda processuale meritano di essere menzionati gli artt. 382, 385 e 387 c.c., il fondamento normativo della responsabilità del tutore risiede nell'art. 382 c.c., secondo cui “il tutore deve amministrare il patrimonio del soggetto tutelato con la diligenza del buon padre di famiglia, egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri”, l'art. 385 c.c. stabilisce poi che il “tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare”.
Dal combinato delle disposizioni normative suindicate si ricava che il tutore è responsabile nei confronti del minore- e, quindi, anche dell'interdetto- per la violazione del canone di diligenza.
Tanto premesso, l'azione di responsabilità del tutore verso l'incapace ha natura contrattuale,
inserendosi i rispettivi doveri nel rapporto obbligatorio che nasce tra il tutore e l'interdetto a seguito della nomina da parte del Giudice Tutelare.
La natura contrattuale della responsabilità trova fondamento, altresì, nel contatto sociale qualificato che si instaura tra il tutore e l'interdetto e nella correlativa nascita degli obblighi di fonte legale in capo al tutore, riconducibili al dovere di agire con la diligenza del buon padre di famiglia, in applicazione del generale criterio stabilito dall'art. 1176 c.c.
La qualificazione in termini contrattuali della responsabilità del tutore implica, sul versante probatorio, che incomba sul predetto la prova liberatoria di avere assolto agli oneri su di esso incombenti e di avere agito diligentemente, non dovendosi trascurare come il tutore risponda pagina 5 di 7 anche per colpa lieve nei confronti dell'interdetto e che, ove accertata la colpa, il predetto sia responsabile di “ogni danno” cagionato all'incapace.
Nel caso di specie, il convenuto non ha presentato i rendiconti relativi alla gestione del patrimonio dell'interdetto con riferimento agli anni 2020-2021-2022, né ha provveduto al deposito del rendiconto finale.
Dagli estratti conto relativi al conto corrente n. 42913624 intestato a risultano i Parte_1
seguenti prelievi: per l'anno 2020 €. 14.080,00, per l'anno 2021 €. 9.665,00 e per l'anno 2022 €.
5.110,00.
Ciò posto, il convenuto avv. , nonostante il relativo onere probatorio, non ha CP_1
depositato documentazione idonea ad accertare che tutte le predette somme siano state utilizzate per l'acquisto dei beni nell'interesse dell'interdetto, tenuto conto del fatto che il affetto da “tetraparesi spastica, grave ritardo mentale in dismorfico” risulta Pt_1
ricoverato presso una struttura residenziale la cui retta mensile viene pagata con RID
bancario e comprende tutte le prestazioni e i servizi necessari per l'interdetto.
Ebbene, deve ritenersi che non abbia amministrato il patrimonio dell'interdetto CP_1
con la diligenza del buon padre di famiglia, nella misura in cui ha prelevato somme per le quali non ha prodotto documentazione idonea ad accertare se tali importi siano stati utilizzati per soddisfare esigenze dell'interdetto.
La violazione dei doveri in capo al convenuto appare confermata dal provvedimento del
3.8.2022 con cui il Giudice Tutelare ha disposto la revoca del mandato, provvedendo alla sostituzione con l'avv. Giampieri Matteo.
Evidenzia il giudicante come il convenuto non abbia mai fornito documentazione giustificativa degli esborsi, nessuna giustificazione è stata fornita nel corso del processo dell'uso delle somme, il convenuto non ha esplicitato alcuna giustificazione lecita della destinazione delle somme.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, va rilevato che per l'anno 2020
risulta il prelievo dell'importo di €. 13.110,00 non giustificato, per l'anno 2021 risulta il prelievo dell'importo di €. 9.491,40 non giustificato e per l'anno 2022 risulta il prelievo pagina 6 di 7 dell'importo di €. 4.490,00 non giustificato, pertanto, risultano prelievi non giustificati per l'importo complessivo di €. 27.091,40.
Tenuto conto delle piccole spese personali (acquisti per igiene personale, per abbigliamento)
che si ritiene congruo quantificare nella somma di €. 100,00 al mese, ne consegue che dall'importo così come sopra indicato dovrà essere detratta la somma di €. 3.200,00 (€.
1.200,00 per l'anno 2020 e 2021 ed €. 800,00 per l'anno 2022).
In conclusione, il convenuto va condannato a restituire a , nella persona del Parte_1
tutore avv. Matteo Giampieri, l'importo di €. 23.891,40. Non si riconoscono gli accessori in quanto non richiesti nel ricorso.
Il convenuto ha chiesto la liquidazione dell'indennità per il periodo in cui ha svolto la funzione di tutore.
Ebbene la domanda è inammissibile, in quanto spetta al giudice tutelare valutare o meno la fondatezza della richiesta.
Tenuto conto della natura della decisione, si ritiene ricorrere gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'avv. alla restituzione della CP_1 somma di €. 23.891,40 in favore di nella persona del tutore avv. Matteo Parte_1
Giampieri;
-dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ancona, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4533/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 01/04/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. GIAMPIERI MATTEO. Parte_1
Per 'avv. . CP_1 CP_1
L'avv. Giampieri discute la causa riportandosi alle note conclusive inviate in via telematica in data 27.3.2025 ed insiste nell'accoglimento delle domande formulate in precedenza.
L'avv. leali discute riportandosi alla memoria conclusionale depositata in data 27.3.2025 e alle c0nclusioni come specificate nella precedente udienza.
Il giudice si ritira in camera in consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.40.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4533/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPIERI Parte_1 C.F._1
MATTEO, elettivamente domiciliato in Via dell'Asilo 1/bis 60035 Jesi presso il difensore avv.
GIAMPIERI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , CP_1 C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA, 149 60035 JESI presso il difensore avv. CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. Matteo Giampieri nella sua qualità di tutore e legale di ha evocato in giudizio l'avv. per Parte_1 CP_1
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertare la violazione del precedente tutore avv. nei confronti del beneficiario sig. CP_1 [...]
in virtù del combinato disposto degli artt. 424, 357, 382 e 385 c.c., accertare la diminuzione Pt_1
del patrimonio del predetto beneficiario presso il suo conto corrente presso , filiale di Jesi n. CP_2
4291362 di €. 27.611,40, a fronte di prelevamenti in contanti fatti dal precedente tutore dal 15.1.2020
al 1.4.2022 e, per gli effetti, dichiarare la responsabilità del predetto precedente tutore, avv. CP_1
in ordine a quanto sopra, ex art. 382 e 1176 c.c. e condannarlo ai sensi degli artt. 1173, 1218 e
[...]
1223 c.c. al risarcimento dei danni patiti da quantificati in €. 27.611,40 per i motivi sopra Pt_1
meglio espressi anche in narrativa”.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava che il convenuto avv. CP_1
nominato tutore di , aveva irregolarmente gestito il patrimonio del Parte_1
beneficiario, rilevava che non aveva provveduto a depositare la rendicontazione della gestione inerente agli anni 2020 e 2021, nonostante i solleciti del Giudice Tutelare,
evidenziava che non aveva, neppure, provveduto a depositare il rendiconto finale della sua gestione, attesa la revoca del suo incarico in data 3.8.2022, deduceva che il convenuto aveva compiuto spese eccessive rispetto ai bisogni del beneficiario e non supportate da idonea documentazione, non fornendo alcuna pezza giustificativa delle spese sostenute dal 2020 al
2022, chiedeva, quindi, accertarsi l'inadempimento del convenuto in relazione al mandato conferito dal Giudice Tutelare in ordine alla tutela dell'interdetto , per l'effetto Parte_1
condannare la controparte al risarcimento dei danni quantificati nella misura di €. 27.611,40.
Si costituiva il convenuto avv. contestando l'avversa prospettazione, in CP_1
particolare deduceva di avere svolto i compiti e le funzioni di tutore di dal Parte_1
9.1.2018 fino al 3.8.2022 in modo corretto e diligente, riferiva che al momento della sua pagina 3 di 7 nomina aveva dovuto provvedere alla ricostruzione della situazione economica gestita dal precedente tutore, mediante raccolta di informazioni e documentazione di natura economica depositata presso la cancelleria del Tribunale di Ancona e mediante richiesta di documentazione per il periodo compreso da ottobre 2011 e fino al mese di luglio 2018
all'istituto bancario, presso il quale era stato aperto il conto corrente intestato al al Pt_1
fine di accertare come fosse stato gestito il patrimonio e i beni dell'interdetto, affermava che,
recuperate le informazioni necessarie, predisponeva la relazione sulla situazione patrimoniale del che provvedeva a depositare in cancelleria, sosteneva di essersi recato Pt_1
frequentemente presso le strutture sanitarie ove il era ricoverato, per informarsi del Pt_1
suo stato di salute, presso il personale medico, anche in relazione alla delicata situazione sanitaria creatasi a seguito dell'epidemia Covid-19, precisava che tutti gli esborsi sostenuti erano stati necessari per la cura del beneficiario, in particolare gli esborsi sostenuti negli anni
2018 e 2019 erano tutti documentabili come si poteva ricavare dalle relazioni depositate,
mentre gli esborsi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, per i quali non aveva redatto il rendiconto, erano giustificati e motivati da esigenze di spesa inerenti i bisogni dell'interdetto,
deduceva che per l'attività di tutore svolta dall'anno 2018 fino all'anno 2022 non aveva ricevuto la liquidazione dell'indennità prevista per lo svolgimento del suo incarico di tutore,
concludeva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente e, in via riconvenzionale,
chiedeva la liquidazione dell'indennità per lo svolgimento dell'attività di tutore.
La causa è stata istruita documentalmente, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza,
all'esito della discussione, il giudice ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda di parte ricorrente volta ad accertare l'inadempimento del convenuto per il periodo gennaio 2020-aprile 2022, in relazione al mandato conferito dal Giudice Tutelare in ordine alla tutela dell'interdetto , è fondata e va accolta. Parte_1
pagina 4 di 7 Con decreto del 3.7.2018, è stato nominato tutore dell'interdetto CP_1 Parte_1
in sostituzione del precedente tutore, con l'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato all'interdetto acceso presso l'istituto di credito Ubi Banca spa ora Bper spa per far fronte alle esigenze della vita quotidiana del medesimo.
Sotto il profilo giuridico, giova premettere che per effetto del richiamo operato dall'art. 424
c.c. debbano trovare applicazione alla fattispecie in esame le norme codicistiche in materia di tutela dei minori.
Tra le disposizioni che assumono rilevanza nell'odierna vicenda processuale meritano di essere menzionati gli artt. 382, 385 e 387 c.c., il fondamento normativo della responsabilità del tutore risiede nell'art. 382 c.c., secondo cui “il tutore deve amministrare il patrimonio del soggetto tutelato con la diligenza del buon padre di famiglia, egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri”, l'art. 385 c.c. stabilisce poi che il “tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare”.
Dal combinato delle disposizioni normative suindicate si ricava che il tutore è responsabile nei confronti del minore- e, quindi, anche dell'interdetto- per la violazione del canone di diligenza.
Tanto premesso, l'azione di responsabilità del tutore verso l'incapace ha natura contrattuale,
inserendosi i rispettivi doveri nel rapporto obbligatorio che nasce tra il tutore e l'interdetto a seguito della nomina da parte del Giudice Tutelare.
La natura contrattuale della responsabilità trova fondamento, altresì, nel contatto sociale qualificato che si instaura tra il tutore e l'interdetto e nella correlativa nascita degli obblighi di fonte legale in capo al tutore, riconducibili al dovere di agire con la diligenza del buon padre di famiglia, in applicazione del generale criterio stabilito dall'art. 1176 c.c.
La qualificazione in termini contrattuali della responsabilità del tutore implica, sul versante probatorio, che incomba sul predetto la prova liberatoria di avere assolto agli oneri su di esso incombenti e di avere agito diligentemente, non dovendosi trascurare come il tutore risponda pagina 5 di 7 anche per colpa lieve nei confronti dell'interdetto e che, ove accertata la colpa, il predetto sia responsabile di “ogni danno” cagionato all'incapace.
Nel caso di specie, il convenuto non ha presentato i rendiconti relativi alla gestione del patrimonio dell'interdetto con riferimento agli anni 2020-2021-2022, né ha provveduto al deposito del rendiconto finale.
Dagli estratti conto relativi al conto corrente n. 42913624 intestato a risultano i Parte_1
seguenti prelievi: per l'anno 2020 €. 14.080,00, per l'anno 2021 €. 9.665,00 e per l'anno 2022 €.
5.110,00.
Ciò posto, il convenuto avv. , nonostante il relativo onere probatorio, non ha CP_1
depositato documentazione idonea ad accertare che tutte le predette somme siano state utilizzate per l'acquisto dei beni nell'interesse dell'interdetto, tenuto conto del fatto che il affetto da “tetraparesi spastica, grave ritardo mentale in dismorfico” risulta Pt_1
ricoverato presso una struttura residenziale la cui retta mensile viene pagata con RID
bancario e comprende tutte le prestazioni e i servizi necessari per l'interdetto.
Ebbene, deve ritenersi che non abbia amministrato il patrimonio dell'interdetto CP_1
con la diligenza del buon padre di famiglia, nella misura in cui ha prelevato somme per le quali non ha prodotto documentazione idonea ad accertare se tali importi siano stati utilizzati per soddisfare esigenze dell'interdetto.
La violazione dei doveri in capo al convenuto appare confermata dal provvedimento del
3.8.2022 con cui il Giudice Tutelare ha disposto la revoca del mandato, provvedendo alla sostituzione con l'avv. Giampieri Matteo.
Evidenzia il giudicante come il convenuto non abbia mai fornito documentazione giustificativa degli esborsi, nessuna giustificazione è stata fornita nel corso del processo dell'uso delle somme, il convenuto non ha esplicitato alcuna giustificazione lecita della destinazione delle somme.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, va rilevato che per l'anno 2020
risulta il prelievo dell'importo di €. 13.110,00 non giustificato, per l'anno 2021 risulta il prelievo dell'importo di €. 9.491,40 non giustificato e per l'anno 2022 risulta il prelievo pagina 6 di 7 dell'importo di €. 4.490,00 non giustificato, pertanto, risultano prelievi non giustificati per l'importo complessivo di €. 27.091,40.
Tenuto conto delle piccole spese personali (acquisti per igiene personale, per abbigliamento)
che si ritiene congruo quantificare nella somma di €. 100,00 al mese, ne consegue che dall'importo così come sopra indicato dovrà essere detratta la somma di €. 3.200,00 (€.
1.200,00 per l'anno 2020 e 2021 ed €. 800,00 per l'anno 2022).
In conclusione, il convenuto va condannato a restituire a , nella persona del Parte_1
tutore avv. Matteo Giampieri, l'importo di €. 23.891,40. Non si riconoscono gli accessori in quanto non richiesti nel ricorso.
Il convenuto ha chiesto la liquidazione dell'indennità per il periodo in cui ha svolto la funzione di tutore.
Ebbene la domanda è inammissibile, in quanto spetta al giudice tutelare valutare o meno la fondatezza della richiesta.
Tenuto conto della natura della decisione, si ritiene ricorrere gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'avv. alla restituzione della CP_1 somma di €. 23.891,40 in favore di nella persona del tutore avv. Matteo Parte_1
Giampieri;
-dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ancona, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7