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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2023 promossa da:
(cod.fisc.: ) con l'avv.VARDARO MARIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e con domicilio in Roma via Boezio n.14 presso il difensore
RICORRENTE contro
(P.Iva: ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EMILI ROBERTA e con domicilio presso il difensore via Formentini n.80 Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente richiedeva al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare, confermare e/o disporre la sospensione dell'efficacia della impugnata delibera condominiale del 3.2.2023 per i motivi descritti in narrativa;
nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti, la nullità e/o l'annullabilità della delibera del Controparte_1 del 3.2.2023 relativamente ai punti dell'ordine del giorno di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9. Con condanna del in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorari del presente giudizio. Si chiede altresì al Giudicante, ove ne ricorrano i presupposti, di voler statuire ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , in ordine alle conseguenze processuali della mancata partecipazione del in persona dell'amministratore pro-tempore, al procedimento di mediazione già Controparte_1 instaurato. “
Con decreto del 12.6.2023 il Giudice “ visto l'art. 281 undecies, c. 2, c.p.c.; ritenuto di non dover disporre la richiesta sospensione inaudita altera parte, non essendo indicate in ricorso le ragioni per le quali la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, né comunque indicata alcuna circostanza a sostegno dell'eventuale periculum in mora; fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 23.11.2023.“ Si costituiva in giudizio la parte convenuta con comparsa in data 10.11.2023 con la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via pregiudiziale: previo accertamento circa la difformità
pagina 1 di 5 tra istanza di mediazione e ricorso giudiziale, come illustrato, dichiarare improcedibile la domanda per omesso assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché dichiarare inammissibile l'impugnazione delle delibere assunte dal in data 3.02.2023; In CP_1 via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere assunte in data
3.02.2023, per mancanza dei presupposti di Legge;
Sempre in via preliminare: accertare la mancanza di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente, in conseguenza dichiarare l'impugnazione inammissibile;
Nel merito: rigettare l'impugnazione e tutte le domande avanzate dalla Parte_1
dichiarando la piena legittimità delle delibere assembleari assunte in data 3.02.2023 e di
[...] ogni atto ad esse connesso, per i motivi esposti in narrativa. Preso atto, altresì, della palese inammissibilità, infondatezza e pretestuosità dell'azione di Controparte basata su argomentazioni giuridiche di evidente inconsistenza ed infondatezza, si chiede di condannare la per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c. per lite temeraria in misura da determinarsi in via equitativa. Oltre e, in ogni caso, alla condanna alle spese del presente giudizio. “
Con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 27.11.2023, che si teneva in modalità telematica, il Giudice “ …ritenuto che la mediazione obbligatoria sia stata regolarmente espletata fra le parti e che non abbia avuto seguito per mancata adesione da parte del resistente, per cui CP_1 non occorre allargare l'oggetto del giudizio come richiesto dalla parte resistente e rinnovare la mediazione anche tenuto conto che la parte già non vi abbia aderito, preso atto che le parti negli atti introduttivi non abbiano formulato istanze istruttorie per cui la causa è sufficientemente istruita dalla documentazione allegata e matura per la discussione, rinvia sempre in sede di prima comparizione parti alla nuova udienza del 11.12.2023.“
Nella predetta ultima udienza, che si teneva in presenza dei difensori, il Giudice “…Visti gli atti, tenuto conto dell'oggetto della causa di impugnazione di delibera assemblare relativa alla approvazione di esecuzione di opere di ristrutturazione di immobile, ritenuto che allo stato non sussistano i presupposti per sospenderne l'esecutività della delibera impugnata in difetto di qualsivoglia periculum , alla luce del contenuto della stessa, peraltro contestata dalla parte ricorrente proprio per la sua
“genericità” e dunque perché, evidentemente necessità di ulteriori interventi deliberativi da parte della assemblea, ritenuta la causa di natura documentale, fissa per la discussione la nuova udienza del
22.04.2024 con termine fino al 12.4.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative… .“
Le parti depositavano le note conclusionali riepilogative ed alla udienza del 23.9.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ritiene il Giudice che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato con piena legittimità della delibera impugnata per non avere dimostrato, la parte attrice, di avere interesse all'annullamento della delibera, inteso come apprezzabile pregiudizio personale in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale tenuto conto che le delibere di cui ai punti da 5 a 9 consistono nel mero conferimento incarico a ditta appaltatrice ed a professionisti incaricati, relativamente alla esecuzione di un progetto per bonus 110 % già deliberato ed approvato da assemblee negli anni 2021 e 2022. Contesta la parte ricorrente che nel convocare l'assemblea in seconda convocazione per il 3.2.2023 il non abbia la documentazione necessaria al fine di Controparte_1 Controparte_1 consentire alla assemblea di deliberare ove assume: “…gli unici documenti allegati alla convocazione dell'assemblea trasmessa da parte dell'amministrazione siano quelli relativi ai numeri 1 e 4 del medesimo ordine del giorno che, al contrario, interessano esclusivamente questioni di ordinaria amministrazione ovvero il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2021 - 2022 e il bilancio preventivo della gestione ordinaria 2022 – 2023 – bilancio gestione ordinaria. Manca quindi tutta la documentazione riguardante tutti i punti relativi ai lavori di manutenzione straordinaria (da 5 a 9), rendendo impossibile per il deliberare con consapevolezza a riguardo, come si avrà meglio CP_1 modo di spiegare nella parte in diritto. “ In particolare altresì assume la parte ricorrente che la carenza di prova e di allegazione costituisce il dato caratterizzante in negativo la convocazione dell'assemblea del 03.02.2023 non è stata superata pagina 2 di 5 neppure in seguito allo svolgimento della stessa assemblea, nel corso della quale non sono stati chiariti tutti i punti e le incertezze sopra menzionate ed in particolare contesta .la delibera punto 5 ordine del giorno ove si assume :“L'assemblea prende atto di quanto relazionato e approva il computo metrico dei lavori da realizzare per l'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del Condominio che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 1), per cui ritiene la ricorrente che l'assemblea abbia approvato il computo metrico dei lavori senza che questo fosse esibito in assemblea e l'assemblea deliberava altresì che i lavori sarebbero stati pagati con lo sconto in fattura del c.d. decreto Rilancio e contesta la ricorrente l'approvazione dei lavori ove parimenti del tutto superficialmente e senza predeterminazione degli affidamenti incarichi e dei costi deliberava favorevolmente rispetto all'esecuzione dei lavori straordinari senza avere conoscenza di due aspetti fondamentali ed imprescindibili: “…gli eventuali costi della procedura del fantomatico “sconto in fattura” (in nessun punto del verbale di assemblea è stato indicato che i lavori avverranno gratuitamente) e gli oneri economici ai quali i condomini andranno incontro in caso di mancato buon fine dell'operazione predetta. Quest'ultimo aspetto appare ancor più preoccupante se valutato alla luce di quanto indicato nel punto 9 del verbale impugnato che recita “ Resta fermo che il mancato perfezionamento trasferimento del credito d'imposta comporterà l'obbligo per il condominio di saldare all'impresa e alle figure professionali incaricate tramite bonifico bancario, l'intero corrispettivo dovuto per l'esecuzione degli interventi”. Punto nevralgico della presente causa è che i lavori del c.d. erano stati approvati e Parte_2 deliberati già negli anni precedenti 2021 e 2022 ed all'unanimità dei condomini, per cui il condominio aveva deciso di eseguire i lavori ed iniziare la procedura relativa, per cui la assemblea di febbraio 2023 si pone in prosecuzione ed è perfettamente in linea con quanto già approvato e deliberato con l'unanimità del consensi, per cui nell'impugnare la delibera del febbraio 2023, la condomina opponente non può rimettere in discussione la decisione già presa di aderire alla agevolazione fiscale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Sostiene il convenuto che i lavori del c.d. 110% erano stati precedentemente CP_1 Parte_2 approvati all'unanimità in una precedente assemblea addirittura dell'anno 2021 e ribadita nell'assemblea del 29.06.2022, da tutti i condomini, ivi inclusa la condomina odierna ricorrente Parte_1
e che ad oggi, a causa della opposizione della condomina il condominio avrebbe perso i Parte_1 vantaggi e benefici fiscali, pur dovendo necessariamente eseguire i lavori di manutenzione straordinaria a causa dei problemi di infiltrazione che interessano il fabbricato e le singole abitazioni da anni. In particolare sostiene il convenuto che “….la ben poteva richiedere copia della Parte_1 documentazione all'amministratore prima dell'assemblea (avendo oltretutto ricevuto la convocazione 15 giorni prima), anche per il tramite del proprio tecnico Arch. quest'ultimo, a sua volta, ben Per_1 poteva consultare la documentazione tecnica in sede di assemblea, essendo di sua stretta competenza professionale e potendo chiedere tutti i chiarimenti del caso. La documentazione tecnica illustrata nel corso dell'assemblea era a disposizione di tutti i condomini per essere esaminata;
così come il verbale di assemblea poteva essere richiesto in copia al termine dell'assemblea. Irrilevante è il riferimento alle dichiarazioni rese dal condomino all'assemblea del 26.04.2023, che sono infondate e, Per_2 comunque, non hanno alcuna attinenza con il presente giudizio;
tra l'altro il ha espresso Per_2 voto contrario alla adesione alla mediazione e non ha impugnato alcuna delibera. Gli altri condomini hanno deliberato con la massima consapevolezza (sia in ordine alla esecuzione dei lavori che in merito alla mediazione) e di questo la deve prendere atto, senza possibilità di sindacare le scelte altrui, Parte_1 accusando gli altri condomini di superficialità...”.
Ritiene il Giudice che il ricorso non sia fondato e vada rigettato perché le deliberazioni assunte dall'assemblea del 3.2.2023 non siano definitive ed effettivamente rappresentino sono le decisioni iniziali dell'iter procedimentale del superbonus 110% ben più lungo e complesso: le delibere assunte il 3.02.2023 rappresentavano il primo passo –indispensabile per poter impegnare la ditta esecutrice e le varie figure professionali necessarie per l'espletamento delle varie pratiche tecniche, contabili e fiscali -
pagina 3 di 5 per poter dare avvio agli interventi disciplinati dalla normativa del superbonus 110% ed il computo metrico approvato dall'assemblea il 3.02.2023 aveva ad oggetto unicamente i lavori da effettuare sull'edificio condominiale e non nelle proprietà private dei singoli condomini . Solo successivamente, pertanto, evidentemente, come dedotto dalla parte resistente, sarebbe stato redatto il quadro economico, che è un prospetto che avrebbe incluso oltre a tutte le lavorazioni sulle parti comuni, anche i lavori sulle porzioni private dei soli condomini favorevoli, con la specifica dei lavori autorizzati, nonché le spese tecniche per il tecnico asseveratore e per il consulente per il rilascio del visto di conformità; nello stesso quadro economico quindi sarebbero state riassunte tutte le spese e gli oneri abbinati ad un massimale di Legge, al fine di individuare eventuali esborsi a carico dei condomini, ma alla data del febbraio 2023 non era possibile redigere il predetto quadro, in mancanza di dati tecnici rilevanti.
Ritiene il Giudice di condividere l'assunto della parte resistente per cui senza il quadro economico non era possibile quantificare le voci di spesa rispetto ai massimali di Legge, né gli eventuali accolli in capo ai condomini;
ne consegue che, alla data del 3.02.2023, per cui il non poteva costituire il CP_1 fondo speciale per gli interventi da eseguire ed infatti non era previsto all'ordine del giorno della assemblea del 3.2.2023.
Ritiene il Giudice che alla delibera di che trattasi non sia conseguito alcun effetto pregiudizievole alla condomina dissenziente, né peraltro al , per cu ritiene il Giudice condivisibile l'assunto CP_1 della resistente sulla mancanza di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente: i lavori del superbonus erano tati deliberati all'unanimità da tutti i condomini già negli anni 2021 e 2022 e nella assemblea si febbraio 2023, al punto 5, l'assemblea approvava il computo metrico e la opposizione della condomina sui lavori superbonus non è tempestiva, perché gli stessi erano già stati Pt_3 oggetto di approvazione all'unanimità e dunque anche da essa condomina, ora opponente, nelle precedenti assemblee e negli anni precedenti e le deduzioni sull'impatto delle proprietà private, allo stato della procedura, parimenti appaiono essere intempestive stante l'inizio dell'iter procedimentale.
Al punto 6 dell'ordine del giorno, l'assemblea stabiliva che gli interventi approvati al punto 5 all'ordine del giorno, “….saranno affidati all'Impresa he dovrà eseguirli in base Controparte_2 al preventivo – secondo quanto approvato al punto 5 - che la stessa ha ritenuto di redigere in relazione al computo metrico… Computo metrico e preventivo si intendono entrambi approvati in questa sede…”. L'assemblea dava mandato all'Amministratore, nei punti successivi, altresì, di sottoscrivere il contratto con l'Impresa ed agli altri professionisti incaricati, con ciò facendo seguito alle decisioni già assunte. Per cui si ribadisce che la istanza di esclusione dalla partecipazione al superbonus con manleva da qualsivoglia conseguenza, alla data dell'assemblea del 03.02.2023, non sia tempestiva per essere stata la partecipazione al superbonus approvata all'unanimità ed in ogni caso per essersi vanificato sostanzialmente l'incarico conferito con la delibera impugnata per cui , di fatto, le decisioni pure assunte sono rimaste vanificate. Secondo principio univoco seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la legittimazione del ad impugnare una delibera assembleare deve essere sorretta da un interesse concreto e CP_1 rilevante del singolo alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio. La Suprema Corte (27 febbraio 2024, n. 5129) ha affermato che «Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale» Alla luce di tutto quanto sopra brevemente esposto, ritiene il Giudice che il ricorso vada rigettato per non avere dimostrato, la condomina opponente il proprio pregiudizio apprezzabile che deriverebbe pagina 4 di 5 dalla delibera, la quale si limita a conferire incarico ad impresa e tecnici, in base ad interventi approvati all'unanimità della assemblea e che trattandosi di incarico iniziale, di per sé non può contenere nel dettaglio, costi ed oneri, nonché dettagli su lavori da eseguirsi sulle singole proprietà private, in quanto conseguenti a successive delibere.
Per quanto attiene alle spese di lite, tenuto conto che trattasi di rapporti fra condomini e che in ogni caso l'eccezione di improcedibilità svolta dalla parte resistente veniva rigettata come in datti dal
Giudice e dunque per il principio della soccombenza reciproca, ritiene il Giudice di poterle compensare nella misura del 50% fra le parti e che liquida per intero, come in dispositivo, tenuto conto che il giudizio si è svolto senza attività istruttoria e si è esaurito all'esito di tre udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge il ricorso in impugnazione e conferma la piena legittimità delle delibere assunte in assemblea del 3.02.2023 e di ogni atto ad esse connesso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal resistente nella CP_1 misura del 50% e che liquida, per intero, nella somma di euro 3.000,00 oltre rimb. forf. Itva e cpa come per legge, con condanna della resistente, pertanto, alla somma ridotta della metà di euro 1.500,00 oltre oneri.
Ascoli Piceno, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2023 promossa da:
(cod.fisc.: ) con l'avv.VARDARO MARIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e con domicilio in Roma via Boezio n.14 presso il difensore
RICORRENTE contro
(P.Iva: ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EMILI ROBERTA e con domicilio presso il difensore via Formentini n.80 Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente richiedeva al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare, confermare e/o disporre la sospensione dell'efficacia della impugnata delibera condominiale del 3.2.2023 per i motivi descritti in narrativa;
nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti, la nullità e/o l'annullabilità della delibera del Controparte_1 del 3.2.2023 relativamente ai punti dell'ordine del giorno di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9. Con condanna del in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorari del presente giudizio. Si chiede altresì al Giudicante, ove ne ricorrano i presupposti, di voler statuire ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , in ordine alle conseguenze processuali della mancata partecipazione del in persona dell'amministratore pro-tempore, al procedimento di mediazione già Controparte_1 instaurato. “
Con decreto del 12.6.2023 il Giudice “ visto l'art. 281 undecies, c. 2, c.p.c.; ritenuto di non dover disporre la richiesta sospensione inaudita altera parte, non essendo indicate in ricorso le ragioni per le quali la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, né comunque indicata alcuna circostanza a sostegno dell'eventuale periculum in mora; fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 23.11.2023.“ Si costituiva in giudizio la parte convenuta con comparsa in data 10.11.2023 con la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via pregiudiziale: previo accertamento circa la difformità
pagina 1 di 5 tra istanza di mediazione e ricorso giudiziale, come illustrato, dichiarare improcedibile la domanda per omesso assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché dichiarare inammissibile l'impugnazione delle delibere assunte dal in data 3.02.2023; In CP_1 via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere assunte in data
3.02.2023, per mancanza dei presupposti di Legge;
Sempre in via preliminare: accertare la mancanza di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente, in conseguenza dichiarare l'impugnazione inammissibile;
Nel merito: rigettare l'impugnazione e tutte le domande avanzate dalla Parte_1
dichiarando la piena legittimità delle delibere assembleari assunte in data 3.02.2023 e di
[...] ogni atto ad esse connesso, per i motivi esposti in narrativa. Preso atto, altresì, della palese inammissibilità, infondatezza e pretestuosità dell'azione di Controparte basata su argomentazioni giuridiche di evidente inconsistenza ed infondatezza, si chiede di condannare la per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c. per lite temeraria in misura da determinarsi in via equitativa. Oltre e, in ogni caso, alla condanna alle spese del presente giudizio. “
Con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 27.11.2023, che si teneva in modalità telematica, il Giudice “ …ritenuto che la mediazione obbligatoria sia stata regolarmente espletata fra le parti e che non abbia avuto seguito per mancata adesione da parte del resistente, per cui CP_1 non occorre allargare l'oggetto del giudizio come richiesto dalla parte resistente e rinnovare la mediazione anche tenuto conto che la parte già non vi abbia aderito, preso atto che le parti negli atti introduttivi non abbiano formulato istanze istruttorie per cui la causa è sufficientemente istruita dalla documentazione allegata e matura per la discussione, rinvia sempre in sede di prima comparizione parti alla nuova udienza del 11.12.2023.“
Nella predetta ultima udienza, che si teneva in presenza dei difensori, il Giudice “…Visti gli atti, tenuto conto dell'oggetto della causa di impugnazione di delibera assemblare relativa alla approvazione di esecuzione di opere di ristrutturazione di immobile, ritenuto che allo stato non sussistano i presupposti per sospenderne l'esecutività della delibera impugnata in difetto di qualsivoglia periculum , alla luce del contenuto della stessa, peraltro contestata dalla parte ricorrente proprio per la sua
“genericità” e dunque perché, evidentemente necessità di ulteriori interventi deliberativi da parte della assemblea, ritenuta la causa di natura documentale, fissa per la discussione la nuova udienza del
22.04.2024 con termine fino al 12.4.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative… .“
Le parti depositavano le note conclusionali riepilogative ed alla udienza del 23.9.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ritiene il Giudice che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato con piena legittimità della delibera impugnata per non avere dimostrato, la parte attrice, di avere interesse all'annullamento della delibera, inteso come apprezzabile pregiudizio personale in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale tenuto conto che le delibere di cui ai punti da 5 a 9 consistono nel mero conferimento incarico a ditta appaltatrice ed a professionisti incaricati, relativamente alla esecuzione di un progetto per bonus 110 % già deliberato ed approvato da assemblee negli anni 2021 e 2022. Contesta la parte ricorrente che nel convocare l'assemblea in seconda convocazione per il 3.2.2023 il non abbia la documentazione necessaria al fine di Controparte_1 Controparte_1 consentire alla assemblea di deliberare ove assume: “…gli unici documenti allegati alla convocazione dell'assemblea trasmessa da parte dell'amministrazione siano quelli relativi ai numeri 1 e 4 del medesimo ordine del giorno che, al contrario, interessano esclusivamente questioni di ordinaria amministrazione ovvero il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2021 - 2022 e il bilancio preventivo della gestione ordinaria 2022 – 2023 – bilancio gestione ordinaria. Manca quindi tutta la documentazione riguardante tutti i punti relativi ai lavori di manutenzione straordinaria (da 5 a 9), rendendo impossibile per il deliberare con consapevolezza a riguardo, come si avrà meglio CP_1 modo di spiegare nella parte in diritto. “ In particolare altresì assume la parte ricorrente che la carenza di prova e di allegazione costituisce il dato caratterizzante in negativo la convocazione dell'assemblea del 03.02.2023 non è stata superata pagina 2 di 5 neppure in seguito allo svolgimento della stessa assemblea, nel corso della quale non sono stati chiariti tutti i punti e le incertezze sopra menzionate ed in particolare contesta .la delibera punto 5 ordine del giorno ove si assume :“L'assemblea prende atto di quanto relazionato e approva il computo metrico dei lavori da realizzare per l'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del Condominio che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 1), per cui ritiene la ricorrente che l'assemblea abbia approvato il computo metrico dei lavori senza che questo fosse esibito in assemblea e l'assemblea deliberava altresì che i lavori sarebbero stati pagati con lo sconto in fattura del c.d. decreto Rilancio e contesta la ricorrente l'approvazione dei lavori ove parimenti del tutto superficialmente e senza predeterminazione degli affidamenti incarichi e dei costi deliberava favorevolmente rispetto all'esecuzione dei lavori straordinari senza avere conoscenza di due aspetti fondamentali ed imprescindibili: “…gli eventuali costi della procedura del fantomatico “sconto in fattura” (in nessun punto del verbale di assemblea è stato indicato che i lavori avverranno gratuitamente) e gli oneri economici ai quali i condomini andranno incontro in caso di mancato buon fine dell'operazione predetta. Quest'ultimo aspetto appare ancor più preoccupante se valutato alla luce di quanto indicato nel punto 9 del verbale impugnato che recita “ Resta fermo che il mancato perfezionamento trasferimento del credito d'imposta comporterà l'obbligo per il condominio di saldare all'impresa e alle figure professionali incaricate tramite bonifico bancario, l'intero corrispettivo dovuto per l'esecuzione degli interventi”. Punto nevralgico della presente causa è che i lavori del c.d. erano stati approvati e Parte_2 deliberati già negli anni precedenti 2021 e 2022 ed all'unanimità dei condomini, per cui il condominio aveva deciso di eseguire i lavori ed iniziare la procedura relativa, per cui la assemblea di febbraio 2023 si pone in prosecuzione ed è perfettamente in linea con quanto già approvato e deliberato con l'unanimità del consensi, per cui nell'impugnare la delibera del febbraio 2023, la condomina opponente non può rimettere in discussione la decisione già presa di aderire alla agevolazione fiscale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Sostiene il convenuto che i lavori del c.d. 110% erano stati precedentemente CP_1 Parte_2 approvati all'unanimità in una precedente assemblea addirittura dell'anno 2021 e ribadita nell'assemblea del 29.06.2022, da tutti i condomini, ivi inclusa la condomina odierna ricorrente Parte_1
e che ad oggi, a causa della opposizione della condomina il condominio avrebbe perso i Parte_1 vantaggi e benefici fiscali, pur dovendo necessariamente eseguire i lavori di manutenzione straordinaria a causa dei problemi di infiltrazione che interessano il fabbricato e le singole abitazioni da anni. In particolare sostiene il convenuto che “….la ben poteva richiedere copia della Parte_1 documentazione all'amministratore prima dell'assemblea (avendo oltretutto ricevuto la convocazione 15 giorni prima), anche per il tramite del proprio tecnico Arch. quest'ultimo, a sua volta, ben Per_1 poteva consultare la documentazione tecnica in sede di assemblea, essendo di sua stretta competenza professionale e potendo chiedere tutti i chiarimenti del caso. La documentazione tecnica illustrata nel corso dell'assemblea era a disposizione di tutti i condomini per essere esaminata;
così come il verbale di assemblea poteva essere richiesto in copia al termine dell'assemblea. Irrilevante è il riferimento alle dichiarazioni rese dal condomino all'assemblea del 26.04.2023, che sono infondate e, Per_2 comunque, non hanno alcuna attinenza con il presente giudizio;
tra l'altro il ha espresso Per_2 voto contrario alla adesione alla mediazione e non ha impugnato alcuna delibera. Gli altri condomini hanno deliberato con la massima consapevolezza (sia in ordine alla esecuzione dei lavori che in merito alla mediazione) e di questo la deve prendere atto, senza possibilità di sindacare le scelte altrui, Parte_1 accusando gli altri condomini di superficialità...”.
Ritiene il Giudice che il ricorso non sia fondato e vada rigettato perché le deliberazioni assunte dall'assemblea del 3.2.2023 non siano definitive ed effettivamente rappresentino sono le decisioni iniziali dell'iter procedimentale del superbonus 110% ben più lungo e complesso: le delibere assunte il 3.02.2023 rappresentavano il primo passo –indispensabile per poter impegnare la ditta esecutrice e le varie figure professionali necessarie per l'espletamento delle varie pratiche tecniche, contabili e fiscali -
pagina 3 di 5 per poter dare avvio agli interventi disciplinati dalla normativa del superbonus 110% ed il computo metrico approvato dall'assemblea il 3.02.2023 aveva ad oggetto unicamente i lavori da effettuare sull'edificio condominiale e non nelle proprietà private dei singoli condomini . Solo successivamente, pertanto, evidentemente, come dedotto dalla parte resistente, sarebbe stato redatto il quadro economico, che è un prospetto che avrebbe incluso oltre a tutte le lavorazioni sulle parti comuni, anche i lavori sulle porzioni private dei soli condomini favorevoli, con la specifica dei lavori autorizzati, nonché le spese tecniche per il tecnico asseveratore e per il consulente per il rilascio del visto di conformità; nello stesso quadro economico quindi sarebbero state riassunte tutte le spese e gli oneri abbinati ad un massimale di Legge, al fine di individuare eventuali esborsi a carico dei condomini, ma alla data del febbraio 2023 non era possibile redigere il predetto quadro, in mancanza di dati tecnici rilevanti.
Ritiene il Giudice di condividere l'assunto della parte resistente per cui senza il quadro economico non era possibile quantificare le voci di spesa rispetto ai massimali di Legge, né gli eventuali accolli in capo ai condomini;
ne consegue che, alla data del 3.02.2023, per cui il non poteva costituire il CP_1 fondo speciale per gli interventi da eseguire ed infatti non era previsto all'ordine del giorno della assemblea del 3.2.2023.
Ritiene il Giudice che alla delibera di che trattasi non sia conseguito alcun effetto pregiudizievole alla condomina dissenziente, né peraltro al , per cu ritiene il Giudice condivisibile l'assunto CP_1 della resistente sulla mancanza di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente: i lavori del superbonus erano tati deliberati all'unanimità da tutti i condomini già negli anni 2021 e 2022 e nella assemblea si febbraio 2023, al punto 5, l'assemblea approvava il computo metrico e la opposizione della condomina sui lavori superbonus non è tempestiva, perché gli stessi erano già stati Pt_3 oggetto di approvazione all'unanimità e dunque anche da essa condomina, ora opponente, nelle precedenti assemblee e negli anni precedenti e le deduzioni sull'impatto delle proprietà private, allo stato della procedura, parimenti appaiono essere intempestive stante l'inizio dell'iter procedimentale.
Al punto 6 dell'ordine del giorno, l'assemblea stabiliva che gli interventi approvati al punto 5 all'ordine del giorno, “….saranno affidati all'Impresa he dovrà eseguirli in base Controparte_2 al preventivo – secondo quanto approvato al punto 5 - che la stessa ha ritenuto di redigere in relazione al computo metrico… Computo metrico e preventivo si intendono entrambi approvati in questa sede…”. L'assemblea dava mandato all'Amministratore, nei punti successivi, altresì, di sottoscrivere il contratto con l'Impresa ed agli altri professionisti incaricati, con ciò facendo seguito alle decisioni già assunte. Per cui si ribadisce che la istanza di esclusione dalla partecipazione al superbonus con manleva da qualsivoglia conseguenza, alla data dell'assemblea del 03.02.2023, non sia tempestiva per essere stata la partecipazione al superbonus approvata all'unanimità ed in ogni caso per essersi vanificato sostanzialmente l'incarico conferito con la delibera impugnata per cui , di fatto, le decisioni pure assunte sono rimaste vanificate. Secondo principio univoco seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la legittimazione del ad impugnare una delibera assembleare deve essere sorretta da un interesse concreto e CP_1 rilevante del singolo alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio. La Suprema Corte (27 febbraio 2024, n. 5129) ha affermato che «Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale» Alla luce di tutto quanto sopra brevemente esposto, ritiene il Giudice che il ricorso vada rigettato per non avere dimostrato, la condomina opponente il proprio pregiudizio apprezzabile che deriverebbe pagina 4 di 5 dalla delibera, la quale si limita a conferire incarico ad impresa e tecnici, in base ad interventi approvati all'unanimità della assemblea e che trattandosi di incarico iniziale, di per sé non può contenere nel dettaglio, costi ed oneri, nonché dettagli su lavori da eseguirsi sulle singole proprietà private, in quanto conseguenti a successive delibere.
Per quanto attiene alle spese di lite, tenuto conto che trattasi di rapporti fra condomini e che in ogni caso l'eccezione di improcedibilità svolta dalla parte resistente veniva rigettata come in datti dal
Giudice e dunque per il principio della soccombenza reciproca, ritiene il Giudice di poterle compensare nella misura del 50% fra le parti e che liquida per intero, come in dispositivo, tenuto conto che il giudizio si è svolto senza attività istruttoria e si è esaurito all'esito di tre udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge il ricorso in impugnazione e conferma la piena legittimità delle delibere assunte in assemblea del 3.02.2023 e di ogni atto ad esse connesso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal resistente nella CP_1 misura del 50% e che liquida, per intero, nella somma di euro 3.000,00 oltre rimb. forf. Itva e cpa come per legge, con condanna della resistente, pertanto, alla somma ridotta della metà di euro 1.500,00 oltre oneri.
Ascoli Piceno, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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