Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1952, n. 73
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18 marzo 1952
Art. 1. Articolo unico.

L'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" e' ammesso a godere dell'esonero dalla imposta sulle assicurazioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 , e successive modifiche, per le assicurazioni delle opere di arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni artistiche organizzate dall'Ente stesso ai sensi di legge, sia in Italia che all'estero.

Entrata in vigore il 18 marzo 1952