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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/11/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1912 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Pt_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli Pt_2 giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Colleferro, via E. Ferri n. 6, Controparte_1 onietta Colabucci che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di Latina pubblicata il 18.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto dall' , in data Controparte_1 Pt_1
4.3.2022, con comunicazione n. 68486652609/3, richiesta di restituzione dell'importo di € 2.874,43, quale indebito maturato da aprile 2019 a settembre 2020, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento del 30.3.2021, per “mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” e con comunicazione n. 68485843293/6, richiesta di restituzione dell'importo di € 1.026,91, quale indebito maturato da novembre 2020 a marzo 2021, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento del 6.5.2021, per “domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, Pt_2 previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
1.1. Con separato giudizio ha agito nei confronti Controparte_1 dell' , impugnando la comunicazione n. 6849020514-8, ricevuta in data Pt_1
14. 3, contenente un piano di recupero rateale dell'indebito maturato in relazione alla prestazione relativa al reddito di cittadinanza n. 172098 e chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento.
1.2. Dichiarata inammissibile la richiesta sospensione, nella resistenza dell' , Pt_1 previa riunione dei separati giudizi, il Tribunale di Latina ha così statuito:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che non sussiste l'indebito rivendicato con comunicazioni 68486652609/3 e n. 68485843293/6 e successiva Pt_1 comunicazione racc. n. 68490205104-8 e dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.120,00 Pt_1 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario>.
1.3. Il primo giudice, in sintesi, ritenendo fondata la domanda attorea: i) ha rilevato che dalla documentazione in atti risulta pertanto acclarato che la ricorrente possedesse il requisito della residenza decennale in Italia (nonché continuativa per gli ultimi due anni) utile per la percezione del RDC> sicché alla data di introduzione della misura di sostegno, c.d. reddito di cittadinanza, ex D.L. n. 4/19 del 28.01.2019 e della domanda 09.10.2020, la ricorrente, beneficiaria delle somme pretese a restituzione dall' , godeva appieno del Pt_1 requisito della residenza in Italia da almeno 10 an siderati al momento della presentazione della istanza e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo>; ii) ha ritenuto pacifica la sussistenza degli ulteriori requisiti reddituali;
iii) ha affermato che gli indebiti rivendicati risultano pertanto certamente illegittimi>; iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' lamentandone: Pt_1
I) l'erroneità per aver il primo giudice ritenuto sussistente il requisito della residenza decennale di cui all'art. 2 D.L. 4/2019, conv. L. 26 del 28.03.2019, nonostante la ricorrente al momento della presentazione della domanda risultasse aver maturato soltanto 9 anni e 84 giorni;
II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Discussa in questa sede è la sussistenza del requisito cumulativo della residenza in Italia per almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due anni in modo continuativo, da accertarsi al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
4.1. L'appellante, censurando la decisione del Tribunale, in sintesi lamenta il mancato possesso, al momento della presentazione della domanda, del requisito di residenza richiesto dall'art. 2 D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019; circostanza confermata dal Comune di Cori che, con comunicazione pec del 3.7.2024, ha attestato che la residenza della al momento della presentazione della CP_1 prima domanda INPS-RDC-2019-499215 del 13/3/2019, era pari a 9 anni e 84 giorni.
4.2. Per una corretta impostazione delle ragioni poste dal gravame, non si può prescindere da un sintetico richiamo alla normativa di riferimento.
4.3. Il reddito di cittadinanza è stato istituito con D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019 (abrogato a decorrere dal 1.1.2023 e sostituito con l'assegno di inclusione), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
con natura, dunque, propulsiva rispetto al mondo del lavoro.
4.4. L'accesso al beneficio è subordinato al possesso congiunto di una serie di requisiti, sia di cittadinanza e residenza, sia reddituali e patrimoniali;
requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per l'intera durata dell'erogazione della stessa.
4.5. Per quel che a noi interessa, quanto ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno il richiedente il beneficio, si legge nella norma, deve essere 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)) che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
>.
4.6. La questione può dirsi risolta dal recente intervento, avvenuto in corso di causa, della sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»>.
4.7. Osserva il Giudice delle leggi che il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza, che trascende la ragionevole finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale che la Corte ha ritenuto correlato allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta>. La Consulta, dunque, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, afferma che il termine decennale non risulta ragionevolmente correlato alla funzionalità della misura.
4.8. La Corte Costituzionale ha osservato che il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale> ed ha conseguentemente affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni>, anziché prevedere per almeno 5 anni>, per violazione dell'art. 3 Cost.
4.9. In definitiva, afferma la Corte costituzionale, la decisione risulta coerente con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, atteso che con riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati Membri che di Paesi Terzi, il riferimento al requisito della residenza decennale viene espunto, con efficacia erga omnes, dall'ordinamento nazionale.
4.10. Alla luce di quanto sopra, atteso che discusso in causa è solo il possesso del requisito della residenza, requisito ritenuto insussistente dall' per aver Pt_1 maturato la solo 9 anni e 84 giorni anziché 10 a come da CP_1 comunicazione pec del Comune di Cori del 3.7.2024, non può revocarsi in dubbio che, al momento della presentazione della domanda, la godeva del CP_1 requisito della residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
4.11. In considerazione dell'effetto ex tunc delle sentenze di illegittimità costituzionale, con l'unico limite dei rapporti esauriti, insensibili alla pronuncia della Corte per ragioni di certezza del diritto, il ricorso proposto dall' deve Pt_1 essere rigettato.
4.12. Ne consegue il diritto di alla percezione del reddito Controparte_1 di cittadinanza e la conseguente insussistenza dell'indebito rivendicato con comunicazioni n. 68486652609/3 e n. 68485843293/6 e successiva Pt_1 comunicazione racc. n. 68490205104-8, come già affermato dal Tribunale.
4.13. Il mutamento della normativa di riferimento e l'applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio è sufficiente a disattendere il gravame con assorbimento di ogni ulteriore questione. 5. L'esito complessivo della lite e la natura della questione, sulla quale si registra il recente intervento della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese del grado, rimanendo ferme quelle di prime cure sulle quali non è stata proposta specifica (la riforma anche di questo capo è stata chiesta solo come conseguenza dell'accoglimento del gravame).
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 27.11.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1912 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Pt_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli Pt_2 giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Colleferro, via E. Ferri n. 6, Controparte_1 onietta Colabucci che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di Latina pubblicata il 18.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto dall' , in data Controparte_1 Pt_1
4.3.2022, con comunicazione n. 68486652609/3, richiesta di restituzione dell'importo di € 2.874,43, quale indebito maturato da aprile 2019 a settembre 2020, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento del 30.3.2021, per “mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” e con comunicazione n. 68485843293/6, richiesta di restituzione dell'importo di € 1.026,91, quale indebito maturato da novembre 2020 a marzo 2021, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento del 6.5.2021, per “domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, Pt_2 previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
1.1. Con separato giudizio ha agito nei confronti Controparte_1 dell' , impugnando la comunicazione n. 6849020514-8, ricevuta in data Pt_1
14. 3, contenente un piano di recupero rateale dell'indebito maturato in relazione alla prestazione relativa al reddito di cittadinanza n. 172098 e chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento.
1.2. Dichiarata inammissibile la richiesta sospensione, nella resistenza dell' , Pt_1 previa riunione dei separati giudizi, il Tribunale di Latina ha così statuito:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che non sussiste l'indebito rivendicato con comunicazioni 68486652609/3 e n. 68485843293/6 e successiva Pt_1 comunicazione racc. n. 68490205104-8 e dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.120,00 Pt_1 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario>.
1.3. Il primo giudice, in sintesi, ritenendo fondata la domanda attorea: i) ha rilevato che dalla documentazione in atti risulta pertanto acclarato che la ricorrente possedesse il requisito della residenza decennale in Italia (nonché continuativa per gli ultimi due anni) utile per la percezione del RDC> sicché alla data di introduzione della misura di sostegno, c.d. reddito di cittadinanza, ex D.L. n. 4/19 del 28.01.2019 e della domanda 09.10.2020, la ricorrente, beneficiaria delle somme pretese a restituzione dall' , godeva appieno del Pt_1 requisito della residenza in Italia da almeno 10 an siderati al momento della presentazione della istanza e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo>; ii) ha ritenuto pacifica la sussistenza degli ulteriori requisiti reddituali;
iii) ha affermato che gli indebiti rivendicati risultano pertanto certamente illegittimi>; iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' lamentandone: Pt_1
I) l'erroneità per aver il primo giudice ritenuto sussistente il requisito della residenza decennale di cui all'art. 2 D.L. 4/2019, conv. L. 26 del 28.03.2019, nonostante la ricorrente al momento della presentazione della domanda risultasse aver maturato soltanto 9 anni e 84 giorni;
II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Discussa in questa sede è la sussistenza del requisito cumulativo della residenza in Italia per almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due anni in modo continuativo, da accertarsi al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
4.1. L'appellante, censurando la decisione del Tribunale, in sintesi lamenta il mancato possesso, al momento della presentazione della domanda, del requisito di residenza richiesto dall'art. 2 D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019; circostanza confermata dal Comune di Cori che, con comunicazione pec del 3.7.2024, ha attestato che la residenza della al momento della presentazione della CP_1 prima domanda INPS-RDC-2019-499215 del 13/3/2019, era pari a 9 anni e 84 giorni.
4.2. Per una corretta impostazione delle ragioni poste dal gravame, non si può prescindere da un sintetico richiamo alla normativa di riferimento.
4.3. Il reddito di cittadinanza è stato istituito con D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019 (abrogato a decorrere dal 1.1.2023 e sostituito con l'assegno di inclusione), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
con natura, dunque, propulsiva rispetto al mondo del lavoro.
4.4. L'accesso al beneficio è subordinato al possesso congiunto di una serie di requisiti, sia di cittadinanza e residenza, sia reddituali e patrimoniali;
requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per l'intera durata dell'erogazione della stessa.
4.5. Per quel che a noi interessa, quanto ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno il richiedente il beneficio, si legge nella norma, deve essere 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)) che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
>.
4.6. La questione può dirsi risolta dal recente intervento, avvenuto in corso di causa, della sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»>.
4.7. Osserva il Giudice delle leggi che il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza, che trascende la ragionevole finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale che la Corte ha ritenuto correlato allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta>. La Consulta, dunque, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, afferma che il termine decennale non risulta ragionevolmente correlato alla funzionalità della misura.
4.8. La Corte Costituzionale ha osservato che il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale> ed ha conseguentemente affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni>, anziché prevedere per almeno 5 anni>, per violazione dell'art. 3 Cost.
4.9. In definitiva, afferma la Corte costituzionale, la decisione risulta coerente con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, atteso che con riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati Membri che di Paesi Terzi, il riferimento al requisito della residenza decennale viene espunto, con efficacia erga omnes, dall'ordinamento nazionale.
4.10. Alla luce di quanto sopra, atteso che discusso in causa è solo il possesso del requisito della residenza, requisito ritenuto insussistente dall' per aver Pt_1 maturato la solo 9 anni e 84 giorni anziché 10 a come da CP_1 comunicazione pec del Comune di Cori del 3.7.2024, non può revocarsi in dubbio che, al momento della presentazione della domanda, la godeva del CP_1 requisito della residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
4.11. In considerazione dell'effetto ex tunc delle sentenze di illegittimità costituzionale, con l'unico limite dei rapporti esauriti, insensibili alla pronuncia della Corte per ragioni di certezza del diritto, il ricorso proposto dall' deve Pt_1 essere rigettato.
4.12. Ne consegue il diritto di alla percezione del reddito Controparte_1 di cittadinanza e la conseguente insussistenza dell'indebito rivendicato con comunicazioni n. 68486652609/3 e n. 68485843293/6 e successiva Pt_1 comunicazione racc. n. 68490205104-8, come già affermato dal Tribunale.
4.13. Il mutamento della normativa di riferimento e l'applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio è sufficiente a disattendere il gravame con assorbimento di ogni ulteriore questione. 5. L'esito complessivo della lite e la natura della questione, sulla quale si registra il recente intervento della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese del grado, rimanendo ferme quelle di prime cure sulle quali non è stata proposta specifica (la riforma anche di questo capo è stata chiesta solo come conseguenza dell'accoglimento del gravame).
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 27.11.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario