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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 10365/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 10365/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 9.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 10365/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], residente, codice fiscale Parte_1 [...] rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Federico Arena ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Trieste n. 19,
Ricorrente-
CONTRO
, (CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Rosaria Battiato per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica,
26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata precisava che a partire dal mese di giugno 2019 in cerca di occupazione, a seguito di domanda amministrativa presentata nel maggio 2019, percepiva, per sè e per il proprio nucleo familiare, la pensione di cittadinanza per l'importo pari ad euro 500,00 circa mensili ma che, con provvedimento del
01.02.2022 l'istituto resistente comunicava la revoca del beneficio, nonché l'immediata restituzione delle somme regolarmente erogate dall'istituto previdenziale nel periodo che andava dal luglio 2019 a dicembre 2020, per un importo totale pari ad euro 7.178,12. Precisava che, ad avviso dell'ente erogatore, la causa della decadenza del beneficio andava rinvenuta
“nell'omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in isee”. Affermava, pertanto, che, nessuna omissione le può essere imputata in quanto i redditi da lavoro dei componenti del nucleo venivano regolarmente indicati nella DSU, (nel quadro FC1, dati del componente)
Eccepiva, pertanto, violazione del decreto legge n. 4/2019, disciplina volta a garantire il diritto del lavoro, a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura;
violazione che ha comportato, pertanto, la negazione di un diritto fondamentale, trovandosi, ella nelle condizioni socio economiche richieste dal decreto legge;
riteneva, infatti, che prima di revocare l'unica fonte di sostentamento della ricorrente, che si trova in condizioni tali da non riescire ad adempiere ai propri bisogni primari nonché a quelli dei propri familiari, e a richiedere la restituzione delle somme erogate, l' resistente avrebbe dovuto, eventualmente, CP_1
accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per la spettanza al beneficio;
Circostanza CP_ questa, verosimilmente, non verificata dall'
Concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE: Ordinare all' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore per la carica nella sede
[...] dell'Istituto in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.I. di revocare con effetto P.IVA_1 immediato la comunicazione di decadenza della pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 7.178,12; Condannare l'
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore per la Controparte_1 carica nella sede dell' in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.I. alla CP_1 P.IVA_1 refusione delle spese, compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art 93 cpc
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 18/06/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 9 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 9.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso va respinto perché infondato.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad elementi determinati Controparte_2 dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi cui abbia CP_1 annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede è necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell a proposito della quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n. 18046/10) CP_1 hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, la ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l' ha dimostrato CP_1 documentalmente le proprie ragioni.
Invero l'indebito contestato discende dall'omessa compilazione da parte della ricorrente del
Quadro E della domanda di Reddito di Cittadinanza e dalla mancata compilazione e trasmissione del modello integrativo c.d. RdC/PdC – in forma ridotta, obbligatoriamente prescritta in tutte le ipotesi in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa al momento della presentazione della domanda
Va evidenziato sul punto come l'erogazione del reddito di cittadinanza sia compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto ovviamente salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
In tal caso, tuttavia, il richiedente è tenuto a compilare il Quadro E (“Attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità”), recante la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso”.
Come precisato all'interno dello stesso Quadro E, in questa ipotesi è, inoltre, necessario compilare e trasmettere il modello integrativo c.d. RdC/PdC – in forma ridotta nel quale va obbligatoriamente indicato il volume di reddito previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del componente il nucleo familiare ed interessato dal beneficio del Reddito di Cittadinanza.
CP_ Ciò in quanto i redditi da attività lavorativa indicati nell'ISEE trasmesso all' sono necessariamente parziali, poiché in esso non possono essere logicamente rilevati i redditi prodotti nel medesimo anno, ma successivi alla sua presentazione.
Per tale ragione il richiedente è tenuto ad indicare i redditi previsti per l'anno in corso.
Venendo alla normativa di riferimento, l'art. 3, comma 10, Decreto Legge 28 gennaio 2019,
n. 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e successivamente abrogato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevede: “10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.
In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”.
Ciò posto, costituisce circostanza pacifica che , componente il nucleo Persona_1 familiare della ricorrente, con riferimento al periodo di erogazione del reddito di cittadinanza, abbia svolto attività lavorativa, come si evince dal modello ISEE relativo all'anno 2019 e dal
CUD 2020, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2019, prodotti in atti
Orbene, pur svolgendo il componente convivente attività lavorativa, in sede di domanda di reddito di cittadinanza, la ricorrente non ha compilato né il Quadro E presente in detta domanda, né trasmesso l'obbligatorio modello integrativo c.d. RdC/PdC – in forma ridotta, necessario per comunicare il volume di reddito previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa.
Conseguentemente, l' resistente, in ossequio alla normativa di settore, ha provveduto a CP_1 revocare il beneficio in argomento e a richiedere la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo.
Con specifico riferimento al regime sanzionatorio applicabile, si rammenta che l'art. 7, comma
4, D.L. n. 4/2019, conv. dalla L. n. 26/2019, prevede espressamente quanto segue: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Come agevolmente evincibile dalla disamina del testo normativo di riferimento, unico elemento costitutivo della fattispecie restitutoria discendente dalla revoca del beneficio, è costituita dall'omessa o incompleta trasmissione delle dichiarazioni richieste per la concessione del beneficio o dalla non corrispondenza al vero delle stesse, prescindendosi totalmente dall'elemento soggettivo (cioè le intenzioni) del dichiarante.
In altri termini, l'obbligo di restituire quanto ottenuto a titolo di ratei di Reddito di
Cittadinanza costituisce circostanza oggettiva ed automatica che deriva unicamente dal fatto materiale ed altrettanto oggettivo della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni contenute nella domanda ovvero dell'omissione delle dichiarazioni richieste.
In considerazione della delicata materia trattata appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10365/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 10 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 10365/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 9.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 10365/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], residente, codice fiscale Parte_1 [...] rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Federico Arena ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Trieste n. 19,
Ricorrente-
CONTRO
, (CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Rosaria Battiato per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica,
26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata precisava che a partire dal mese di giugno 2019 in cerca di occupazione, a seguito di domanda amministrativa presentata nel maggio 2019, percepiva, per sè e per il proprio nucleo familiare, la pensione di cittadinanza per l'importo pari ad euro 500,00 circa mensili ma che, con provvedimento del
01.02.2022 l'istituto resistente comunicava la revoca del beneficio, nonché l'immediata restituzione delle somme regolarmente erogate dall'istituto previdenziale nel periodo che andava dal luglio 2019 a dicembre 2020, per un importo totale pari ad euro 7.178,12. Precisava che, ad avviso dell'ente erogatore, la causa della decadenza del beneficio andava rinvenuta
“nell'omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in isee”. Affermava, pertanto, che, nessuna omissione le può essere imputata in quanto i redditi da lavoro dei componenti del nucleo venivano regolarmente indicati nella DSU, (nel quadro FC1, dati del componente)
Eccepiva, pertanto, violazione del decreto legge n. 4/2019, disciplina volta a garantire il diritto del lavoro, a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura;
violazione che ha comportato, pertanto, la negazione di un diritto fondamentale, trovandosi, ella nelle condizioni socio economiche richieste dal decreto legge;
riteneva, infatti, che prima di revocare l'unica fonte di sostentamento della ricorrente, che si trova in condizioni tali da non riescire ad adempiere ai propri bisogni primari nonché a quelli dei propri familiari, e a richiedere la restituzione delle somme erogate, l' resistente avrebbe dovuto, eventualmente, CP_1
accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per la spettanza al beneficio;
Circostanza CP_ questa, verosimilmente, non verificata dall'
Concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE: Ordinare all' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore per la carica nella sede
[...] dell'Istituto in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.I. di revocare con effetto P.IVA_1 immediato la comunicazione di decadenza della pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 7.178,12; Condannare l'
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore per la Controparte_1 carica nella sede dell' in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.I. alla CP_1 P.IVA_1 refusione delle spese, compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art 93 cpc
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 18/06/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 9 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 9.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso va respinto perché infondato.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad elementi determinati Controparte_2 dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi cui abbia CP_1 annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede è necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell a proposito della quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n. 18046/10) CP_1 hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, la ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l' ha dimostrato CP_1 documentalmente le proprie ragioni.
Invero l'indebito contestato discende dall'omessa compilazione da parte della ricorrente del
Quadro E della domanda di Reddito di Cittadinanza e dalla mancata compilazione e trasmissione del modello integrativo c.d. RdC/PdC – in forma ridotta, obbligatoriamente prescritta in tutte le ipotesi in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa al momento della presentazione della domanda
Va evidenziato sul punto come l'erogazione del reddito di cittadinanza sia compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto ovviamente salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
In tal caso, tuttavia, il richiedente è tenuto a compilare il Quadro E (“Attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità”), recante la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso”.
Come precisato all'interno dello stesso Quadro E, in questa ipotesi è, inoltre, necessario compilare e trasmettere il modello integrativo c.d. RdC/PdC – in forma ridotta nel quale va obbligatoriamente indicato il volume di reddito previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del componente il nucleo familiare ed interessato dal beneficio del Reddito di Cittadinanza.
CP_ Ciò in quanto i redditi da attività lavorativa indicati nell'ISEE trasmesso all' sono necessariamente parziali, poiché in esso non possono essere logicamente rilevati i redditi prodotti nel medesimo anno, ma successivi alla sua presentazione.
Per tale ragione il richiedente è tenuto ad indicare i redditi previsti per l'anno in corso.
Venendo alla normativa di riferimento, l'art. 3, comma 10, Decreto Legge 28 gennaio 2019,
n. 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e successivamente abrogato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevede: “10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.
In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”.
Ciò posto, costituisce circostanza pacifica che , componente il nucleo Persona_1 familiare della ricorrente, con riferimento al periodo di erogazione del reddito di cittadinanza, abbia svolto attività lavorativa, come si evince dal modello ISEE relativo all'anno 2019 e dal
CUD 2020, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2019, prodotti in atti
Orbene, pur svolgendo il componente convivente attività lavorativa, in sede di domanda di reddito di cittadinanza, la ricorrente non ha compilato né il Quadro E presente in detta domanda, né trasmesso l'obbligatorio modello integrativo c.d. RdC/PdC – in forma ridotta, necessario per comunicare il volume di reddito previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa.
Conseguentemente, l' resistente, in ossequio alla normativa di settore, ha provveduto a CP_1 revocare il beneficio in argomento e a richiedere la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo.
Con specifico riferimento al regime sanzionatorio applicabile, si rammenta che l'art. 7, comma
4, D.L. n. 4/2019, conv. dalla L. n. 26/2019, prevede espressamente quanto segue: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Come agevolmente evincibile dalla disamina del testo normativo di riferimento, unico elemento costitutivo della fattispecie restitutoria discendente dalla revoca del beneficio, è costituita dall'omessa o incompleta trasmissione delle dichiarazioni richieste per la concessione del beneficio o dalla non corrispondenza al vero delle stesse, prescindendosi totalmente dall'elemento soggettivo (cioè le intenzioni) del dichiarante.
In altri termini, l'obbligo di restituire quanto ottenuto a titolo di ratei di Reddito di
Cittadinanza costituisce circostanza oggettiva ed automatica che deriva unicamente dal fatto materiale ed altrettanto oggettivo della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni contenute nella domanda ovvero dell'omissione delle dichiarazioni richieste.
In considerazione della delicata materia trattata appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10365/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 10 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011