CASS
Sentenza 30 agosto 2022
Sentenza 30 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2022, n. 31886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31886 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31886 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NO LE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 ottobre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 16 gennaio 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi l'11 agosto 2015 in NO e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto presso la propria abitazione le seguenti armi comuni da sparo: 1) pistola semiautomatica lanciarazzi, marca Chiappa Firearms, mod. 92 Auto, cal. 9; 2) pistola a rotazione lanciarazzi, marca Kimar, mod. Payton, cal. 380 K;
3) pistola a ripetizione manuale a caricamento successivo e singolo, funzionante mediante bomboletta a gas compresso CO2, marca CRosman, mod. 2240, cal. 5,5 mm;
4) pistola revolver, marca Atak Arms, mod. Zoraki-Rl; 5) carabina, marca Toz, mod. 17- 01, cal. 22 LR;
6) carabina ad aria compressa, marca Diana, mod. 35, cal. 4,5 mm;
b) alterazione di armi, ai sensi dell'art. 3 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva alterato le caratteristiche meccaniche dell'arma n. 5 di cui al capo a, applicando sulla parte finale della canna il c.d. silenziatore;
c) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità, aveva detenuto presso la propria abitazione 200 cartucce calibro 4 e una cartuccia calibro 6. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto perfezionato il reato sub b, anche se non era stato accertato lo stato della canna della carabina sequestrata. Il ricorrente, quindi, ritiene che il giudice di merito abbia trascurato di considerare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera apposizione di un silenziatore non determina un'alterazione meccanica o modifica le dimensioni dell'arma, elementi invece essenziali del reato in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, prima della definizione del procedimento di secondo grado, il reato sub c si era prescritto. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'arma n. 3 di cui al capo a risultava essere in libera vendita sul territorio nazionale, 2 poiché avente potenza non superiore a 7,5 joule. Il ricorrente, infatti, evidenzia che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di merito - che, sul punto, avrebbe posto in essere un travisamento della prova - il consulente tecnico del pubblico ministero aveva affermato che la strumentazione utilizzata per l'analisi dell'arma non era omologata né certificata da nessun Ente nazionale, né era stata sottoposta a taratura periodica. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che, in ogni caso, l'omologazione non era un requisito essenziale di correttezza e affidabilità della prova, anche considerando che la difesa aveva depositato documenti dai quali si evinceva che l'arma in esame si trovava in vendita libera sul territorio nazionale. Pertanto, non vi era prova del fatto che l'arma sequestrata avesse una potenza superiore a 7,5 joule o, in subordine, del fatto che l'imputato sapesse di possedere un'arma illegale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato l'attendibilità delle considerazioni tecniche del consulente del pubblico ministero e del metodo utilizzato per accertare la riduzione del suono dell'arma n. 5 di cui al capo a, ricollegabile alla presenza del c.d. silenziatore innestato sulla stessa. In ordine al reato in esame, inoltre, si evidenzia che l'apposizione sull'arma da sparo di uno strumento idoneo a silenziare l'azione di sparo, in un contesto in cui tale effetto sia tale da aumentarne la potenzialità offensiva e da agevolarne l'uso, si profila costituire alterazione della pistola, poiché le caratteristiche meccaniche per l'uso da farne ne risultano concretamente modificate. In tal senso, il Collegio presta adesione all'indirizzo ermeneutico secondo cui integra il reato di alterazione di un'arma di cui all'art. 3 legge n. 110 del 1975 l'innesto sulla canna di una pistola di uno strumento idoneo a silenziare l'azione di sparo, tale da aumentare la potenzialità offensiva dell'arma e agevolarne l'uso (Sez. 1, n. 8351 del 27/10/2021, dep. 2022, Longo, Rv. 282951). La presenza del silenziatore, infatti, determina l'aumento della potenzialità offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata offensività non deve identificarsi soltanto con un aumento della potenza e della precisione dell'arma, bensì deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un'arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici, con la specificazione che, ai fini della 3 configurabilità del reato in questione, non si richiede la filettatura della canna dell'arma, trattandosi di circostanza che attiene soprattutto all'ambito probatorio (Sez. 1, n. 5381 del 18/04/1997, Parolari, Rv. 207819). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado del giudizio di merito. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato che il teste Marchiani, consulente del pubblico ministero, aveva ribadito in dibattimento che la strumentazione utilizzata per l'analisi dell'arma n. 3 di cui al capo a era adeguata, in quanto in ottimo stato di manutenzione e in dotazione ad altri organi investigativi, a nulla rilevando - quindi - che, in alcuni siti di vendita, erano indicati dei dati differenti circa la potenza dell'arma in esame. La detenzione di tale arma, pertanto, aveva contribuito a perfezionare il reato sub a. A tal fine, si evidenzia che, in tema di armi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge 21 dicembre 1999 n. 526, si devono considerare armi comuni da sparo, salvo che non intervenga il giudizio di esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della Commissione consultiva centrale, solamente quelle ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule (Sez. 1, n. 13105 del 19/02/2002, Cominardi, Rv. 221939). 1.3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 697 cod. pen., essendo spirato in data 11/08/2020 il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque dal momento del fatto commesso in data 11/08/2015. Si osserva, inoltre, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, 4 per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole soi'lo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. Si evidenzia, infine, che la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso non può considerarsi ostativa all'accertamento della dedotta intervenuta prescrizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. :12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Secondo le Sezioni Unite, pertanto, in tali casi, l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità, considerato che non attribuisce, di per sé, al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio, svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma si limita a dettare una regola di giudizio, che deve essere adattata alla struttura del processo così come normativamente disciplinata e che deve guidare il giudice nell'esercizio dei poteri decisori che già gli competono in forza di una corretta investitura. Le Sezioni Unite, però, con la medesima sentenza, hanno anche evidenziato che, nel diverso caso nel quale nel ricorso per cassazione venga dedotta, anche come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. Nessun dato positivo, infatti, induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 5 L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio;
né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen., infatti, impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". Preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c, la Corte deve eliminare la relativa pena di mesi uno di reclusione stabilita dai giudici di merito per l'aumento per la continuazione del reato in esame. La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484). 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c), perché estinto per intervenuta prescrizione e deve eliminare la relativa pena di mesi uno di reclusione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 697 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la 6 relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 05/05/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31886 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NO LE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 ottobre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 16 gennaio 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi l'11 agosto 2015 in NO e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto presso la propria abitazione le seguenti armi comuni da sparo: 1) pistola semiautomatica lanciarazzi, marca Chiappa Firearms, mod. 92 Auto, cal. 9; 2) pistola a rotazione lanciarazzi, marca Kimar, mod. Payton, cal. 380 K;
3) pistola a ripetizione manuale a caricamento successivo e singolo, funzionante mediante bomboletta a gas compresso CO2, marca CRosman, mod. 2240, cal. 5,5 mm;
4) pistola revolver, marca Atak Arms, mod. Zoraki-Rl; 5) carabina, marca Toz, mod. 17- 01, cal. 22 LR;
6) carabina ad aria compressa, marca Diana, mod. 35, cal. 4,5 mm;
b) alterazione di armi, ai sensi dell'art. 3 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva alterato le caratteristiche meccaniche dell'arma n. 5 di cui al capo a, applicando sulla parte finale della canna il c.d. silenziatore;
c) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità, aveva detenuto presso la propria abitazione 200 cartucce calibro 4 e una cartuccia calibro 6. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto perfezionato il reato sub b, anche se non era stato accertato lo stato della canna della carabina sequestrata. Il ricorrente, quindi, ritiene che il giudice di merito abbia trascurato di considerare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera apposizione di un silenziatore non determina un'alterazione meccanica o modifica le dimensioni dell'arma, elementi invece essenziali del reato in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, prima della definizione del procedimento di secondo grado, il reato sub c si era prescritto. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'arma n. 3 di cui al capo a risultava essere in libera vendita sul territorio nazionale, 2 poiché avente potenza non superiore a 7,5 joule. Il ricorrente, infatti, evidenzia che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di merito - che, sul punto, avrebbe posto in essere un travisamento della prova - il consulente tecnico del pubblico ministero aveva affermato che la strumentazione utilizzata per l'analisi dell'arma non era omologata né certificata da nessun Ente nazionale, né era stata sottoposta a taratura periodica. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che, in ogni caso, l'omologazione non era un requisito essenziale di correttezza e affidabilità della prova, anche considerando che la difesa aveva depositato documenti dai quali si evinceva che l'arma in esame si trovava in vendita libera sul territorio nazionale. Pertanto, non vi era prova del fatto che l'arma sequestrata avesse una potenza superiore a 7,5 joule o, in subordine, del fatto che l'imputato sapesse di possedere un'arma illegale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato l'attendibilità delle considerazioni tecniche del consulente del pubblico ministero e del metodo utilizzato per accertare la riduzione del suono dell'arma n. 5 di cui al capo a, ricollegabile alla presenza del c.d. silenziatore innestato sulla stessa. In ordine al reato in esame, inoltre, si evidenzia che l'apposizione sull'arma da sparo di uno strumento idoneo a silenziare l'azione di sparo, in un contesto in cui tale effetto sia tale da aumentarne la potenzialità offensiva e da agevolarne l'uso, si profila costituire alterazione della pistola, poiché le caratteristiche meccaniche per l'uso da farne ne risultano concretamente modificate. In tal senso, il Collegio presta adesione all'indirizzo ermeneutico secondo cui integra il reato di alterazione di un'arma di cui all'art. 3 legge n. 110 del 1975 l'innesto sulla canna di una pistola di uno strumento idoneo a silenziare l'azione di sparo, tale da aumentare la potenzialità offensiva dell'arma e agevolarne l'uso (Sez. 1, n. 8351 del 27/10/2021, dep. 2022, Longo, Rv. 282951). La presenza del silenziatore, infatti, determina l'aumento della potenzialità offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata offensività non deve identificarsi soltanto con un aumento della potenza e della precisione dell'arma, bensì deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un'arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici, con la specificazione che, ai fini della 3 configurabilità del reato in questione, non si richiede la filettatura della canna dell'arma, trattandosi di circostanza che attiene soprattutto all'ambito probatorio (Sez. 1, n. 5381 del 18/04/1997, Parolari, Rv. 207819). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado del giudizio di merito. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato che il teste Marchiani, consulente del pubblico ministero, aveva ribadito in dibattimento che la strumentazione utilizzata per l'analisi dell'arma n. 3 di cui al capo a era adeguata, in quanto in ottimo stato di manutenzione e in dotazione ad altri organi investigativi, a nulla rilevando - quindi - che, in alcuni siti di vendita, erano indicati dei dati differenti circa la potenza dell'arma in esame. La detenzione di tale arma, pertanto, aveva contribuito a perfezionare il reato sub a. A tal fine, si evidenzia che, in tema di armi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge 21 dicembre 1999 n. 526, si devono considerare armi comuni da sparo, salvo che non intervenga il giudizio di esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della Commissione consultiva centrale, solamente quelle ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule (Sez. 1, n. 13105 del 19/02/2002, Cominardi, Rv. 221939). 1.3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 697 cod. pen., essendo spirato in data 11/08/2020 il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque dal momento del fatto commesso in data 11/08/2015. Si osserva, inoltre, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, 4 per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole soi'lo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. Si evidenzia, infine, che la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso non può considerarsi ostativa all'accertamento della dedotta intervenuta prescrizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. :12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Secondo le Sezioni Unite, pertanto, in tali casi, l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità, considerato che non attribuisce, di per sé, al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio, svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma si limita a dettare una regola di giudizio, che deve essere adattata alla struttura del processo così come normativamente disciplinata e che deve guidare il giudice nell'esercizio dei poteri decisori che già gli competono in forza di una corretta investitura. Le Sezioni Unite, però, con la medesima sentenza, hanno anche evidenziato che, nel diverso caso nel quale nel ricorso per cassazione venga dedotta, anche come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. Nessun dato positivo, infatti, induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 5 L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio;
né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen., infatti, impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". Preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c, la Corte deve eliminare la relativa pena di mesi uno di reclusione stabilita dai giudici di merito per l'aumento per la continuazione del reato in esame. La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484). 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c), perché estinto per intervenuta prescrizione e deve eliminare la relativa pena di mesi uno di reclusione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 697 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la 6 relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 05/05/2022