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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 542/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15.1.2025 e promossa d a
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. , Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) e (C.I. n. , familiari C.F._5 Parte_5 P.IVA_1
eredi e aventi diritto di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
Alessandro Saviozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Brescia, via
IV novembre, 1/D, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello. APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
già
[...] Controparte_2
C.F. in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Spaggiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via Solferino n. 55, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile,
n. 855/2022, pubblicata il giorno 8.4.2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale
riforma dell'impugnata sentenza n.855/2022 del Tribunale di Brescia, pubblicata il
giorno 8 aprile 2022 e notificata il 14 aprile 2022, così giudicare: IN VIA
ISTRUTTORIA, anche preliminarmente al deposito degli atti conclusivi: - autorizzare
lo scrivente patrocinio al deposito di note difensive per una più approfondita e puntuale
illustrazione di tutte le argomentazioni a confutazione della relazione a firma dei dott.ri
e CP_3 CP_4
- rilevata la nullità della CTU del presente grado di giudizio ovvero rilevata l'illogicità
e la contraddittorietà delle tesi dei consulenti tecnici d'ufficio nominati in quanto non
supportate da alcuna ragione scientifica, visto l'art. 196 c.p.c., disporre la rinnovazione delle indagini peritali, nominando un collegio peritale ai sensi dell'art. 15 della L.
24/2017 ovvero composto da un medico legale e da uno specialista in anestesiologia e
rianimazione;
- in subordine, disporre, anche in contraddittorio orale con i CCTTPP nominati dalle
parti, il richiamo dei CCTTUU a chiarimenti affinché precisino definitivamente, con
l'ausilio di specialista in anestesiologia e rianimazione, se l'approntamento di un
adeguato trattamento terapeutico intorno alle ore 4.35 del 29 novembre 2014, avrebbe
- più probabilmente che non - impedito l'instaurazione della CID ovvero, comunque,
evitato l'esito infausto, chiarendo altresì, laddove non fosse possibile esprimersi in
termini di certezza civilistica in ordine al nesso di causalità, se la mancanza di
monitoraggio tempestivo dei parametri ematici successivamente al taglio cesario
nonché un tempestivo e adeguato trattamento avrebbero offerto chance di
sopravvivenza alla paziente, indicando in tale ultima ipotesi, la relativa percentuale;
- ammettersi prove per testi sulle circostanze di fatto di cui alle premesse dell'atto di
citazione, da intendersi qui integralmente trascritte precedute dalle parole “Vero che”
e sulle ulteriori prove per testi dedotte con la seconda memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c., contrassegnate dalle lettere da a) ad h); - nell'increduta ipotesi di ammissione
delle prove orali avversarie, si chiede, occorrendo, ma senza che ciò comunque
comporti rinuncia all'inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capitoli a prova
contraria contrassegnati dai numeri da 1) a 4) di cui alla terza memoria ex art. 183 VI,
co., c.p.c.;
- si insiste altresì per l'acquisizione dell'elaborato dei consulenti del PM con le
fotografie a colori scattate nel corso dell'autopsia. - in ogni caso, rigettare le istanze formulate ex adverso;
IN PRINCIPALITÀ NEL MERITO:
- in accoglimento dei motivi di appello proposti, dichiarata la responsabilità,
contrattuale e/o extracontrattuale dell' (già Controparte_1 [...]
, in relazione al decesso per cui è causa, Controparte_2
condannare la stessa a pagare agli appellanti, nella rispettiva qualità di eredi e aventi
diritto di , a titolo di risarcimento danni “patrimoniali” e “non Persona_2
patrimoniali", anche della vittima primaria, la complessiva somma di €.2.373.548,00,
per i titoli specificati negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio per ciascun
congiunto, o la diversa anche superiore che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o
di giustizia sulla base delle Tabelle di Milano, ed. 2024, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità, devalutate alla data del fatto e
via via rivalutate anno per anno fino al saldo, come da insegnamento del S.C. in
subiecta materia;
IN SUBORDINE ma salvo gravame, nella denegata ipotesi di affermazione di una
responsabilità dell per la sola perdita di chance di Controparte_1
sopravvivenza di , condannare la struttura convenuta al pagamento Persona_2
in favore degli attori di una somma a titolo di risarcimento dei conseguenti danni
patrimoniali e non patrimoniali, come sopra specificati, in misura proporzionale alle
perdute aspettative, o nella diversa anche superiore ritenuta di giustizia.
Con condanna della struttura sanitaria appellata alla rifusione delle spese sostenute
per CTU. Altresì, con vittoria di spese, competenze ed onorari di patrocinio dei due
gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Dell'appellata
“La difesa della , richiamate le contestazioni formulate, la non Controparte_1
accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e sui documenti nuovi prodotti in
primo grado e in appello, la decadenza delle domande e depositi avversari come in atti
argomentato ex art.183 cpc ed ex art. 345 cpc, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
cpc, chiede, per le causali suesposte e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare
l'Appello e le domande tutte in quanto infondate in fatto e diritto ed accertato trattarsi
di prestazioni che implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
accertata la carenza di legittimazione attiva degli attori indicati per le ragioni in atti,
respingersi le avverse domande e pretese tutte formulate in quanto illegittime ed
infondate e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e/o di riforma,
determinare la somma effettivamente dovuta dalla convenuta in favore degli attori, con
esclusivo riferimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di eventuale
condotta colpevole imputabile ai sanitari, ciò anche ai sensi degli artt. 1223 c.c. e 2055
c.c.. ed in ogni caso liquidarsi il danno tenendo conto della condotta dell'esercente la
professione sanitaria ex artt. 7 e 5 L. 18/07.
Chiede condannarsi parte Appellante alla refusione dei compensi di lite, rimborso spese
forfettarie 15% ed accessori di legge, alle spese di CTU oltre ai compensi del CTP della
Appellata per € 4.270,00 (cfr. fattura e mandato di pagamento Controparte_1
deposito 31.07.2024 e che si depositano anche in questa sede di P.C.).
In via istruttoria: si insta per l'espunzione dal fascicolo di causa dei documenti prodotti
in Appello sub doc. 5, 7, 7b, 8 e dei documenti di primo grado di cui alle verbalizzazioni d'udienza 05.12.2018, 01.02.2019 e 10.12.2019. Ci si oppone alle istanze istruttorie
avversarie, alla istanza di convocazione del CTU a chiarimenti e/o alla rinnovazione
della CTU e nella denegata ipotesi di accoglimento si formula istanza affinché il CTU
documenti la data di invio della bozza dell'elaborato ai CTP di parte.
All'occorrenza si reiterano le seguenti istanze istruttorie come già dedotte nella
memoria ex art. 183 VI comma n. 2; ammettersi prove per testi sulle seguenti
circostanze di fatto:1) Vero che ho scattato le riproduzioni fotografiche in atti di parte
convenuta nella prima memoria, docc. da 1 a 9, in data 03.12.2014 presso la U.O. di
Anatomia Patologica dell'Azienda di Chiari (foglio richiesta 14l/8790) appartenente
alla Sig.ra ; 2) Vero che ho sottoscritto la dichiarazione di cui alla Persona_2
perizia della Prof.ssa in atti di parte convenuta sub doc. A (mem. 183 n.2) a Per_3
pag. 11; 3) Vero che ho reso le dichiarazioni nell'ambito del processo penale che mi si
rammostrano e che confermo integralmente. Testi: Dott. presso Testimone_1
istituto Auxologico di Milano. Con ogni ulteriore riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.03.2017, , in Parte_1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli,
e nonché, , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, l' Pt_5 Controparte_1
, al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità
[...]
contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi patiti in conseguenza del decesso della congiunta
[...]
, avvenuto presso la struttura in data 1.12.2015 e quantificati nella somma Per_2 complessiva di € 1.946.147,60.
In particolare, gli attori deducevano che:
- in data 29.11.2014 alle ore 02:12, , al nono mese di gravidanza, con Persona_2
termine superato da circa 8 giorni, si recava al pronto Soccorso del CP_2 [...]
in preda a dolori al ventre, con abbondanti perdite Controparte_5
ematiche e veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia del medesimo nosocomio con diagnosi di distacco di placenta, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di taglio cesareo d'emergenza;
- l'intervento chirurgico iniziava alle ore 02:37 e alle ore 02:42 nasceva suo figlio vivo e vitale;
Pt_2
- terminato l'intervento, la paziente veniva sottoposta a monitoraggio post partum con relativi controlli e prescrizioni: dopo un primo apparente stato di discreto benessere (alle ore 04:30 presentava utero contratto, lochi regolari e diuresi attiva;
alle ore 05:00 riferiva nausea e, pertanto, le era somministrato un farmaco antiemetico), le condizioni cliniche della paziente mutavano alle ore 05:20 con comparsa di abbondanti perdite ematiche e con intensa sudorazione, dispnea, pressione arteriosa 135/90 mmHg e frequenza cardiaca pari a 153 battiti al minuto;
- richiesto l'intervento urgente dell'anestesista rianimatore e somministrata una terapia uterotonica, si procedeva ad effettuare trasfusioni di sangue: la prima, aveva inizio alle ore 06:05 e la seconda, alle ore 06:15.
- diagnosticata, dunque, una coagulazione intravasale disseminata (CID) ed in considerazione dello scarso beneficio della terapia attuata e della condizione di shock emorragico in cui versava la paziente, i sanitari decidevano di sottoporre la stessa, ad un intervento chirurgico di isterectomia in regime di emergenza. L'intervento iniziava alle ore 06:33 e terminava alle ore 09:40;
- trasferita, quindi, nel reparto di rianimazione, la paziente versava in uno stato di coma e perduravano le perdite ematiche;
- alle ore 17:37 era richiesta una consulenza ginecologica e, successivamente, era contattato il medico emodinamista col quale si decideva di procedere a un intervento di embolizzazione dell'arteria ipogastrica di sinistra (h. 19:51 – 20:32);
- la paziente si manteneva in gravi condizioni generali ed in data 01.12.2019 andava incontro a due episodi di asistolia, il primo responsivo alle manovre rianimatorie e il secondo che, invece, la conduceva al decesso, constato alle ore 08:25.
- nell'ambito del procedimento penale medio tempore instauratosi dinanzi al Tribunale
di Brescia, la consulenza tecnica, disposta dalla Procura della Repubblica, individuava precise responsabilità in capo ai sanitari dell' , nella gestione Controparte_1
imperita del taglio cesareo con incisione, nell'inadeguatezza della legatura dell'arteria uterina e nell'imprudente valutazione delle condizioni della paziente.
Gli attori, dunque, lamentavano gravi profili di colpa professionale nei sanitari coinvolti per imperizia nella gestione del parto e delle relative complicanze, deducendo che il personale ospedaliero, fosse incorso in omissioni ed errori che, se evitati, avrebbero avuto effetti salvifici sulla donna, sotto il profilo del “più probabile che non”.
Chiedevano, pertanto, la condanna della azienda convenuta al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a seguito degli eventi descritti, tra cui:
- il danno da perdita del rapporto parentale (per un importo di € 300.000,00 per il coniuge e per i due figli minori;
per un importo di € 250.000,00 per la madre Parte_1
; per un importo di € 70.000,00 per ciascuna sorella e Parte_5 Parte_3
); Parte_4
- il danno patrimoniale, da riconoscersi in favore del coniuge e dei figli, consistente,
oltre che nelle spese per le esequie (pari ad € 4.350,00), nella perduta attività casalinga ed assistenziale della vittima (pari ad € 631.797,60), calcolato in proporzione al reddito annuo presunto per le prestazioni coniugali e materne (ossia € 21.000,00 pari al triplo della pensione sociale minima con aumento ex art. 2 L. n.° 544/1988) e al coefficiente di anticipata capitalizzazione in base all'età della vittima al momento del decesso (33
anni);
- il danno biologico terminale della vittima, deceduta dopo 48 ore di agonia, da liquidare
iure hereditatis, in favore dei familiari eredi ( , e Parte_1 Persona_1 Pt_2
per un importo equitativamente determinato pari ad € 20.000,00.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando il fondamento della pretesa e addebitando il decesso della
[...]
donna a una complicanza la cui gestione aveva richiesto una prestazione che aveva implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. e per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c., il Giudice Istruttore
disponeva C.T.U. medico legale per accertare la sussistenza della responsabilità medica dedotta dagli attori a cura del Dott. Prof coadiuvato dallo specialista Dott. Per_4
Per_5
Tale perizia, pur rilevando la sussistenza di una condotta omissiva da parte del personale medico dopo l'intervento cesareo – consistita nell'assenza di un monitoraggio accurato dei parametri ematici, che avrebbe portato alla constatazione di una CID e conseguentemente ad una terapia trasfusionale più precoce – ha, comunque, escluso l'esistenza del nesso di causalità tra la suddetta condotta omissiva e la morte della paziente, dovuta ad “un'insufficienza multiorgano conseguente a coagulopatia
intravasale disseminata insorta per distacco intempestivo di placenta”.
Infatti, sebbene un comportamento diverso da quello omissivo citato avrebbe potuto, in teoria, influire sulla rapida evoluzione negativa della CID, considerata la gravità delle condizioni di , non si sarebbe potuto affermare con certezza che ciò Persona_2
avrebbe aumentato in modo significativo le sue possibilità di sopravvivenza.
Preso atto del contenuto della C.T.U. medico legale, gli attori integravano la domanda risarcitoria chiedendo, in via subordinata, il risarcimento del danno, limitato alla perdita di chance di sopravvivenza di . Persona_2
Con sentenza n.° 855/2022, pubblicata il giorno 8.4.2022, il Tribunale facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni della C.T.U., riteneva che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare che l'omissione dei sanitari avesse, effettivamente, causato il decesso della paziente e, di conseguenza, escludeva qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria nell'esercizio dell'attività medico-
chirurgica e per l'effetto, rigettava la domanda degli attori e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (attesa l'oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti, anche in ragione della perizia del P.M.), compensava interamente le spese di giudizio tra le parti e poneva le spese di C.T.U. carico delle stesse nella misura del 50%. In particolare, il primo giudice – muovendo dal consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale in caso di responsabilità sanitaria contrattuale,
spetta al paziente (o ai suoi eredi) dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale e l'aggravamento delle condizioni di salute, ma anche che quest'ultimo, sia dipeso da una condotta colposa del personale medico – ha ritenuto non provato il nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della paziente.
Avverso detta decisione proponevano appello , in proprio e nell'interesse Parte_1
dei figli, e e Persona_1 Pt_2 Parte_4 Parte_5 [...]
chiedendone l'integrale riforma, con declaratoria di responsabilità in capo alla Pt_3
a cui resisteva la predetta azienda sanitaria Controparte_1
All'udienza del 28.9.2022 questa Corte si riservava ed, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta l'opportunità di disporre nuova C.T.U., con ordinanza datata 4.11.2022,
veniva nominato il dott. , al quale era sottoposto il seguente quesito: Persona_6
“premesso che il perito medico-legale Prof. nella relazione tecnica ha Per_4
escluso il nesso causale tra la mancanza di monitoraggio tempestivo di specifici
parametri ematici successivamente al taglio cesareo e la morte di , Persona_2
laddove, il suo ausiliario specialista in ginecologia Dott. aveva ipotizzato che Per_5
un trattamento tempestivi ed adeguata alla gravità del caso, avrebbero forse potuto
avere una qualche influenza sulla rapida evoluzione negativa dica il C.T.U. se tali
omissioni siano ed in quale misura, da porre in relazione con la morte, ovvero, se la
repentinità e la gravità della patologia (cfr.: CID) instauratasi avrebbe, comunque, non
mutato l'esito infausto”.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del personale sanitario nel decesso di
, muovendo varie censure. Persona_2
Innanzitutto, lamentano un trattamento sanitario incongruo, negligente e non conforme alle buone prassi mediche, evidenziando come della documentazione medica e dalle risultanze peritali, comprese le relazioni redatte dagli ausiliari del C.T.U.,
emergerebbero con chiarezza numerose condotte omissive, imperite e negligenti da parte dei sanitari – gestione emorragica approssimativa, esami ritardati, monitoraggio carente e trasfusioni tardive e insufficienti, cui è seguita un'isterectomia tardiva e non adeguatamente giustificata in base alle condizioni della paziente – le quali si porrebbero,
secondo il criterio del “più probabile che non”, come causa efficiente della morte della giovane donna.
Contestano, altresì, la stessa perizia del C.T.U., ritenuta incoerente, non sorretta da un'adeguata analisi scientifica comparativa e contraddetta dagli stessi elementi oggettivi acquisiti, nonché dalle valutazioni dello specialista ostetrico-ginecologo ausiliario.
Alla luce di tali elementi, la sentenza di primo grado risulterebbe viziata da un evidente travisamento del materiale probatorio e da un acritico recepimento di una perizia lacunosa, che il Tribunale avrebbe potuto – e dovuto – disattendere.
In secondo luogo, evidenziano come le condotte dei sanitari si siano poste in netto contrasto con le Linee Guida e le raccomandazioni ministeriali all'epoca vigenti, che prescriverebbero la necessità di una pronta disponibilità di emocomponenti, un monitoraggio intensivo post partum e un trattamento trasfusionale tempestivo, in presenza di sanguinamento attivo o rischio emorragico, anche in assenza di riscontri immediati dagli esami di laboratorio.
Da ultimo, deducono che il primo giudice non si sia pronunciato su profili giuridici rilevanti, relativi all'inadempimento da parte dei sanitari agli obblighi di diligenza professionale qualificata, previsti dall'art. 1176, co. 2, c.c..
Infatti, il decesso della paziente sarebbe stato preceduto da una lunga serie di errori clinico-assistenziali, che avrebbero compromesso gravemente la gestione dell'emorragia, ritardato la diagnosi e il trattamento della coagulazione intravascolare disseminata (CID) e condotto a scelte terapeutiche inadeguate, risultando determinanti per l'esito letale. Pertanto, spettava alla struttura provare di aver agito con la diligenza richiesta e che l'evento lesivo, sia dipeso da causa imprevedibile e inevitabile ed in questo caso, tale prova sarebbe del tutto mancata.
Con il secondo motivo, contestano la sentenza, laddove, il giudice, aderendo alle conclusioni della C.T.U., ha sostenuto che l'intervento di taglio cesareo presentasse problemi di particolare complessità, con conseguente implicita possibilità di applicare la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c., che esclude responsabilità del medico nei casi di particolare difficoltà tecnica, salvo dolo o colpa grave.
Sostengono, infatti, che, pur trattandosi di un'urgenza ostetrica (con distacco di placenta e gestione della CID), si tratterebbe di situazioni note e affrontabili con procedure consolidate e, quindi, non rientranti tra quelle “di particolare complessità” richieste dalla norma per l'applicazione della limitazione di responsabilità.
Inoltre, anche se si volesse ammettere la complessità del caso, il medico avrebbe comunque dovuto dimostrare un elevato livello di diligenza e attenzione nell'esecuzione della prestazione, che nella fattispecie sarebbe mancato.
Con il terzo motivo, lamentano che la sentenza del Tribunale risulti viziata per insufficiente motivazione nella parte in cui ha aderito acriticamente alle conclusioni della C.T.U., pur in presenza di censure precise e puntuali mosse dalla parte alla suddetta consulenza omettendo di esprimere le ragioni specifiche poste alla base della loro reiezione.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui nulla ha statuito in ordine alla domanda, proposta in via subordinata già all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2021, volta al riconoscimento del risarcimento del danno per perdita di chance di sopravvivenza di . Persona_2
Deducono, infatti, che la C.T.U., pur escludendo un nesso causale diretto tra condotte dei sanitari e decesso avrebbe, comunque, riconosciuto, seppur in termini dubitativi, che l'attività svolta presso l potesse aver ridotto le probabilità di Controparte_6
sopravvivenza della paziente.
Tuttavia, le relative conclusioni risulterebbero generiche, prive di supporto scientifico e contraddittorie, in quanto non considererebbero che, con un tempestivo riconoscimento della CID e l'adozione delle corrette misure terapeutiche, una paziente giovane e priva di comorbilità avrebbe avuto concrete chances di sopravvivenza.
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In punto di accertamento della responsabilità per l'evento per cui è causa, il primo, il
secondo ed il quarto motivo dell'appello, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria e sono da ritenersi infondati. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle risultanze della
C.T.U. disposta in grado di appello, che ha sostanzialmente confermato le Per_6
conclusioni cui era già pervenuta la C.T.U. di primo grado, risulta dimostrato che la prestazione resa alla paziente dai sanitari del si è rivelata Controparte_2
complessivamente adeguata non potendosi ravvisare profili di colpa professionale né un nesso causale tra le condotte dei sanitari e l'evento letale.
È stato, infatti, accertato che, al momento dell'ingresso in pronto soccorso e nel corso dell'intervento cesareo, le condizioni cliniche di non apparivano Persona_2
allarmanti e che l'intervento eseguito risultava proporzionato al quadro di distacco placentare parziale riscontrato.
Al termine dell'intervento, la paziente si presentava emodinamicamente stabile e posta in monitoraggio continuo secondo i protocolli standard, con esami ematochimici che non mostravano segni di coagulazione intravasale disseminata;
la scelta di ripetere gli esami di laboratorio a distanza di due ore dall'intervento è stata ritenuta corretta e ragionevole, anche in considerazione dei tempi tecnici di refertazione.
L'emorragia post-partum, insorta alle ore 05:20, è stata fronteggiata con interventi immediati e adeguati alla gravità del quadro, comprendendo manovre rianimatorie,
somministrazione di farmaci uterotonici e antiemorragici, trasfusioni ematiche ed,
infine, un intervento di isterectomia in urgenza.
I consulenti hanno chiarito che un'eventuale anticipazione di circa mezz'ora dell'intervento di isterectomia, non avrebbe comunque potuto modificare l'evoluzione clinica, trattandosi di una complicanza acuta e repentina, determinata dall'insorgenza di una gravissima coagulazione intravasale disseminata, che in breve tempo ha condotto a insufficienza multiorgano e al decesso e non da uno stato di shock ipovolemico.
Questa Corte, infatti, ritiene di dover integralmente condividere le conclusioni cui è
pervenuta la C.T.U. disposta in grado di appello, ritenendole frutto di indagine accurata,
logica e coerente, immune da vizi metodologici e pertanto pienamente attendibile.
Le osservazioni e le critiche mosse dalle parti non appaiono idonee a scalfire l'attendibilità delle risultanze peritali, in quanto già considerate e puntualmente confutate dai C.T.U. nella relazione, sicché, alla luce di tali rilievi, questo Collegio
ritiene che l'operato dei sanitari sia stato conforme alle regole dell'arte medica e che la morte della paziente sia conseguenza di una complicanza acuta, imprevedibile ed inevitabile, non riconducibile a condotte colpose dei medici curanti.
In particolare, con riguardo alla specifica doglianza, contenuta nel primo motivo d'appello, con cui parte appellante censura l'esclusione della responsabilità dei sanitari dell' in relazione al decesso di , occorre ribadire Controparte_6 Persona_2
che già i consulenti tecnici nominati in primo grado avevano escluso la sussistenza di un nesso causale tra le condotte dei sanitari e l'evento letale, secondo il criterio del “più
probabile che non”.
Anche le doglianze circa l'asserito contrasto con le linee guida ministeriali non hanno pregio, essendo state adeguatamente affrontate e superate da entrambe le C.T.U., le cui conclusioni ribadiscono l'adeguatezza della condotta, anche nella fase post partum.
Lo stesso dicasi per il secondo motivo di appello, relativo alla pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe implicitamente applicato la scriminante di cui all'art. 2236 c.c..
La consulenza tecnica di primo grado ha, infatti, evidenziato che l'intervento di taglio cesareo presentava, sin dall'inizio, problemi di particolare complessità, a causa della situazione emorragica determinata dal distacco di placenta, imponendo ai sanitari una particolare attenzione nella fase emostatica, culminata anche nella legatura dell'arteria uterina sinistra.
Tali valutazioni, condivise anche dal consulente nominato in appello, escludono che vi sia stata condotta negligente e confermano, al contrario, che l'intervento è stato gestito con la necessaria competenza e diligenza.
Per ciò che concerne il quarto motivo di appello, va rilevato che, a prescindere dalla tardività della relativa deduzione, formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni deve, comunque, escludersi anche la fondatezza della domanda di risarcimento per la perdita di chances di sopravvivenza.
Infatti, anche a voler ritenere che, dopo la conclusione del taglio cesareo, fosse indicato un monitoraggio più serrato dei parametri ematici fino alle ore 5:20, con la conseguente possibilità di rilevare più precocemente l'instaurarsi della coagulazione intravasale disseminata e di attivare i relativi trattamenti, non è comunque possibile affermare –
come ha sottolineato la stessa C.T.U. espletata in appello – che una diversa condotta avrebbe con certezza mutato l'esito clinico.
Pertanto, un monitoraggio anticipato avrebbe al più potuto esercitare una limitata influenza sull'evoluzione della CID, ma non avrebbe verosimilmente aumentato in misura apprezzabile le probabilità di sopravvivenza di , considerata Persona_2
la gravità delle sue condizioni.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, affinché possa configurarsi una perdita di chance, occorre che l'esito favorevole sia incerto e che la condotta colpevole abbia privato il soggetto danneggiato di tale concreta possibilità, la quale deve essere chiaramente individuata e non può consistere genericamente nelle possibilità astratte che la vita può offrire (Cass., n.° 15734/2019).
Nel caso in esame, pertanto, non ricorrono i presupposti per configurare tale fattispecie.
Da ultimo, parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di appello, a mente del quale il giudice di primo grado si sarebbe limitato a operare un semplicistico e acritico richiamo alle conclusioni della C.T.U., omettendo di motivare il perché avrebbe disatteso le osservazioni critiche dei consulenti di parte.
Questo Collegio, infatti, ritiene che il Tribunale abbia correttamente adempiuto all'obbligo motivazionale, esponendo in modo chiaro le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Tribunale ha dato atto di condividere integralmente le conclusioni della
C.T.U., evidenziando la completezza e l'accuratezza dell'elaborato peritale, privo di vizi logici o tecnici.
Quanto poi alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, risulta documentalmente che le stesse siano state oggetto di specifica confutazione da parte dei C.T.U. nella consulenza in atti, che contiene risposte puntuali alle deduzioni degli stessi.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, infatti, è principio consolidato che, quando le critiche dei consulenti di parte sono state compiutamente esaminate e confutate dal
C.T.U. con argomentazioni condivise dal giudice, quest'ultimo, non è tenuto a fornire ulteriori risposte puntuali, essendo sufficiente il richiamo al contenuto della perizia per ritenere assolto l'onere motivazionale (Cass., ord. n.° 27358/2020; Cass., n.°
15147/2018). Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata merita, pertanto, integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e gli appellanti, in solido, vanno condannati alla rifusione delle stesse, calcolate secondo lo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità media, in quanto gli attori hanno chiesto la condanna al pagamento della somma di € 1.946.147,60, ovvero,
la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia per cui la causa va ritenuta di valore indeterminabile.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.°115/2002, per porre a carico degli appellanti, l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in proprio e nell'interesse dei figli, Parte_1
e e Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
così provvede: Pt_3
- respinge l'appello;
- condanna , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_4 [...]
e , in solido tra loro, a rifondere all' Pt_5 Parte_3 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 12.156,00, di cui € € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase istruttoria ed € 4.287,00
per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.°115/2002, per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto;
- pone definitivamente le spese della C.T.U. del grado a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 542/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15.1.2025 e promossa d a
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. , Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) e (C.I. n. , familiari C.F._5 Parte_5 P.IVA_1
eredi e aventi diritto di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
Alessandro Saviozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Brescia, via
IV novembre, 1/D, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello. APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
già
[...] Controparte_2
C.F. in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Spaggiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via Solferino n. 55, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile,
n. 855/2022, pubblicata il giorno 8.4.2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale
riforma dell'impugnata sentenza n.855/2022 del Tribunale di Brescia, pubblicata il
giorno 8 aprile 2022 e notificata il 14 aprile 2022, così giudicare: IN VIA
ISTRUTTORIA, anche preliminarmente al deposito degli atti conclusivi: - autorizzare
lo scrivente patrocinio al deposito di note difensive per una più approfondita e puntuale
illustrazione di tutte le argomentazioni a confutazione della relazione a firma dei dott.ri
e CP_3 CP_4
- rilevata la nullità della CTU del presente grado di giudizio ovvero rilevata l'illogicità
e la contraddittorietà delle tesi dei consulenti tecnici d'ufficio nominati in quanto non
supportate da alcuna ragione scientifica, visto l'art. 196 c.p.c., disporre la rinnovazione delle indagini peritali, nominando un collegio peritale ai sensi dell'art. 15 della L.
24/2017 ovvero composto da un medico legale e da uno specialista in anestesiologia e
rianimazione;
- in subordine, disporre, anche in contraddittorio orale con i CCTTPP nominati dalle
parti, il richiamo dei CCTTUU a chiarimenti affinché precisino definitivamente, con
l'ausilio di specialista in anestesiologia e rianimazione, se l'approntamento di un
adeguato trattamento terapeutico intorno alle ore 4.35 del 29 novembre 2014, avrebbe
- più probabilmente che non - impedito l'instaurazione della CID ovvero, comunque,
evitato l'esito infausto, chiarendo altresì, laddove non fosse possibile esprimersi in
termini di certezza civilistica in ordine al nesso di causalità, se la mancanza di
monitoraggio tempestivo dei parametri ematici successivamente al taglio cesario
nonché un tempestivo e adeguato trattamento avrebbero offerto chance di
sopravvivenza alla paziente, indicando in tale ultima ipotesi, la relativa percentuale;
- ammettersi prove per testi sulle circostanze di fatto di cui alle premesse dell'atto di
citazione, da intendersi qui integralmente trascritte precedute dalle parole “Vero che”
e sulle ulteriori prove per testi dedotte con la seconda memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c., contrassegnate dalle lettere da a) ad h); - nell'increduta ipotesi di ammissione
delle prove orali avversarie, si chiede, occorrendo, ma senza che ciò comunque
comporti rinuncia all'inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capitoli a prova
contraria contrassegnati dai numeri da 1) a 4) di cui alla terza memoria ex art. 183 VI,
co., c.p.c.;
- si insiste altresì per l'acquisizione dell'elaborato dei consulenti del PM con le
fotografie a colori scattate nel corso dell'autopsia. - in ogni caso, rigettare le istanze formulate ex adverso;
IN PRINCIPALITÀ NEL MERITO:
- in accoglimento dei motivi di appello proposti, dichiarata la responsabilità,
contrattuale e/o extracontrattuale dell' (già Controparte_1 [...]
, in relazione al decesso per cui è causa, Controparte_2
condannare la stessa a pagare agli appellanti, nella rispettiva qualità di eredi e aventi
diritto di , a titolo di risarcimento danni “patrimoniali” e “non Persona_2
patrimoniali", anche della vittima primaria, la complessiva somma di €.2.373.548,00,
per i titoli specificati negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio per ciascun
congiunto, o la diversa anche superiore che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o
di giustizia sulla base delle Tabelle di Milano, ed. 2024, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità, devalutate alla data del fatto e
via via rivalutate anno per anno fino al saldo, come da insegnamento del S.C. in
subiecta materia;
IN SUBORDINE ma salvo gravame, nella denegata ipotesi di affermazione di una
responsabilità dell per la sola perdita di chance di Controparte_1
sopravvivenza di , condannare la struttura convenuta al pagamento Persona_2
in favore degli attori di una somma a titolo di risarcimento dei conseguenti danni
patrimoniali e non patrimoniali, come sopra specificati, in misura proporzionale alle
perdute aspettative, o nella diversa anche superiore ritenuta di giustizia.
Con condanna della struttura sanitaria appellata alla rifusione delle spese sostenute
per CTU. Altresì, con vittoria di spese, competenze ed onorari di patrocinio dei due
gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Dell'appellata
“La difesa della , richiamate le contestazioni formulate, la non Controparte_1
accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e sui documenti nuovi prodotti in
primo grado e in appello, la decadenza delle domande e depositi avversari come in atti
argomentato ex art.183 cpc ed ex art. 345 cpc, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
cpc, chiede, per le causali suesposte e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare
l'Appello e le domande tutte in quanto infondate in fatto e diritto ed accertato trattarsi
di prestazioni che implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
accertata la carenza di legittimazione attiva degli attori indicati per le ragioni in atti,
respingersi le avverse domande e pretese tutte formulate in quanto illegittime ed
infondate e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e/o di riforma,
determinare la somma effettivamente dovuta dalla convenuta in favore degli attori, con
esclusivo riferimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di eventuale
condotta colpevole imputabile ai sanitari, ciò anche ai sensi degli artt. 1223 c.c. e 2055
c.c.. ed in ogni caso liquidarsi il danno tenendo conto della condotta dell'esercente la
professione sanitaria ex artt. 7 e 5 L. 18/07.
Chiede condannarsi parte Appellante alla refusione dei compensi di lite, rimborso spese
forfettarie 15% ed accessori di legge, alle spese di CTU oltre ai compensi del CTP della
Appellata per € 4.270,00 (cfr. fattura e mandato di pagamento Controparte_1
deposito 31.07.2024 e che si depositano anche in questa sede di P.C.).
In via istruttoria: si insta per l'espunzione dal fascicolo di causa dei documenti prodotti
in Appello sub doc. 5, 7, 7b, 8 e dei documenti di primo grado di cui alle verbalizzazioni d'udienza 05.12.2018, 01.02.2019 e 10.12.2019. Ci si oppone alle istanze istruttorie
avversarie, alla istanza di convocazione del CTU a chiarimenti e/o alla rinnovazione
della CTU e nella denegata ipotesi di accoglimento si formula istanza affinché il CTU
documenti la data di invio della bozza dell'elaborato ai CTP di parte.
All'occorrenza si reiterano le seguenti istanze istruttorie come già dedotte nella
memoria ex art. 183 VI comma n. 2; ammettersi prove per testi sulle seguenti
circostanze di fatto:1) Vero che ho scattato le riproduzioni fotografiche in atti di parte
convenuta nella prima memoria, docc. da 1 a 9, in data 03.12.2014 presso la U.O. di
Anatomia Patologica dell'Azienda di Chiari (foglio richiesta 14l/8790) appartenente
alla Sig.ra ; 2) Vero che ho sottoscritto la dichiarazione di cui alla Persona_2
perizia della Prof.ssa in atti di parte convenuta sub doc. A (mem. 183 n.2) a Per_3
pag. 11; 3) Vero che ho reso le dichiarazioni nell'ambito del processo penale che mi si
rammostrano e che confermo integralmente. Testi: Dott. presso Testimone_1
istituto Auxologico di Milano. Con ogni ulteriore riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.03.2017, , in Parte_1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli,
e nonché, , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, l' Pt_5 Controparte_1
, al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità
[...]
contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi patiti in conseguenza del decesso della congiunta
[...]
, avvenuto presso la struttura in data 1.12.2015 e quantificati nella somma Per_2 complessiva di € 1.946.147,60.
In particolare, gli attori deducevano che:
- in data 29.11.2014 alle ore 02:12, , al nono mese di gravidanza, con Persona_2
termine superato da circa 8 giorni, si recava al pronto Soccorso del CP_2 [...]
in preda a dolori al ventre, con abbondanti perdite Controparte_5
ematiche e veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia del medesimo nosocomio con diagnosi di distacco di placenta, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di taglio cesareo d'emergenza;
- l'intervento chirurgico iniziava alle ore 02:37 e alle ore 02:42 nasceva suo figlio vivo e vitale;
Pt_2
- terminato l'intervento, la paziente veniva sottoposta a monitoraggio post partum con relativi controlli e prescrizioni: dopo un primo apparente stato di discreto benessere (alle ore 04:30 presentava utero contratto, lochi regolari e diuresi attiva;
alle ore 05:00 riferiva nausea e, pertanto, le era somministrato un farmaco antiemetico), le condizioni cliniche della paziente mutavano alle ore 05:20 con comparsa di abbondanti perdite ematiche e con intensa sudorazione, dispnea, pressione arteriosa 135/90 mmHg e frequenza cardiaca pari a 153 battiti al minuto;
- richiesto l'intervento urgente dell'anestesista rianimatore e somministrata una terapia uterotonica, si procedeva ad effettuare trasfusioni di sangue: la prima, aveva inizio alle ore 06:05 e la seconda, alle ore 06:15.
- diagnosticata, dunque, una coagulazione intravasale disseminata (CID) ed in considerazione dello scarso beneficio della terapia attuata e della condizione di shock emorragico in cui versava la paziente, i sanitari decidevano di sottoporre la stessa, ad un intervento chirurgico di isterectomia in regime di emergenza. L'intervento iniziava alle ore 06:33 e terminava alle ore 09:40;
- trasferita, quindi, nel reparto di rianimazione, la paziente versava in uno stato di coma e perduravano le perdite ematiche;
- alle ore 17:37 era richiesta una consulenza ginecologica e, successivamente, era contattato il medico emodinamista col quale si decideva di procedere a un intervento di embolizzazione dell'arteria ipogastrica di sinistra (h. 19:51 – 20:32);
- la paziente si manteneva in gravi condizioni generali ed in data 01.12.2019 andava incontro a due episodi di asistolia, il primo responsivo alle manovre rianimatorie e il secondo che, invece, la conduceva al decesso, constato alle ore 08:25.
- nell'ambito del procedimento penale medio tempore instauratosi dinanzi al Tribunale
di Brescia, la consulenza tecnica, disposta dalla Procura della Repubblica, individuava precise responsabilità in capo ai sanitari dell' , nella gestione Controparte_1
imperita del taglio cesareo con incisione, nell'inadeguatezza della legatura dell'arteria uterina e nell'imprudente valutazione delle condizioni della paziente.
Gli attori, dunque, lamentavano gravi profili di colpa professionale nei sanitari coinvolti per imperizia nella gestione del parto e delle relative complicanze, deducendo che il personale ospedaliero, fosse incorso in omissioni ed errori che, se evitati, avrebbero avuto effetti salvifici sulla donna, sotto il profilo del “più probabile che non”.
Chiedevano, pertanto, la condanna della azienda convenuta al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a seguito degli eventi descritti, tra cui:
- il danno da perdita del rapporto parentale (per un importo di € 300.000,00 per il coniuge e per i due figli minori;
per un importo di € 250.000,00 per la madre Parte_1
; per un importo di € 70.000,00 per ciascuna sorella e Parte_5 Parte_3
); Parte_4
- il danno patrimoniale, da riconoscersi in favore del coniuge e dei figli, consistente,
oltre che nelle spese per le esequie (pari ad € 4.350,00), nella perduta attività casalinga ed assistenziale della vittima (pari ad € 631.797,60), calcolato in proporzione al reddito annuo presunto per le prestazioni coniugali e materne (ossia € 21.000,00 pari al triplo della pensione sociale minima con aumento ex art. 2 L. n.° 544/1988) e al coefficiente di anticipata capitalizzazione in base all'età della vittima al momento del decesso (33
anni);
- il danno biologico terminale della vittima, deceduta dopo 48 ore di agonia, da liquidare
iure hereditatis, in favore dei familiari eredi ( , e Parte_1 Persona_1 Pt_2
per un importo equitativamente determinato pari ad € 20.000,00.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando il fondamento della pretesa e addebitando il decesso della
[...]
donna a una complicanza la cui gestione aveva richiesto una prestazione che aveva implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. e per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c., il Giudice Istruttore
disponeva C.T.U. medico legale per accertare la sussistenza della responsabilità medica dedotta dagli attori a cura del Dott. Prof coadiuvato dallo specialista Dott. Per_4
Per_5
Tale perizia, pur rilevando la sussistenza di una condotta omissiva da parte del personale medico dopo l'intervento cesareo – consistita nell'assenza di un monitoraggio accurato dei parametri ematici, che avrebbe portato alla constatazione di una CID e conseguentemente ad una terapia trasfusionale più precoce – ha, comunque, escluso l'esistenza del nesso di causalità tra la suddetta condotta omissiva e la morte della paziente, dovuta ad “un'insufficienza multiorgano conseguente a coagulopatia
intravasale disseminata insorta per distacco intempestivo di placenta”.
Infatti, sebbene un comportamento diverso da quello omissivo citato avrebbe potuto, in teoria, influire sulla rapida evoluzione negativa della CID, considerata la gravità delle condizioni di , non si sarebbe potuto affermare con certezza che ciò Persona_2
avrebbe aumentato in modo significativo le sue possibilità di sopravvivenza.
Preso atto del contenuto della C.T.U. medico legale, gli attori integravano la domanda risarcitoria chiedendo, in via subordinata, il risarcimento del danno, limitato alla perdita di chance di sopravvivenza di . Persona_2
Con sentenza n.° 855/2022, pubblicata il giorno 8.4.2022, il Tribunale facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni della C.T.U., riteneva che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare che l'omissione dei sanitari avesse, effettivamente, causato il decesso della paziente e, di conseguenza, escludeva qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria nell'esercizio dell'attività medico-
chirurgica e per l'effetto, rigettava la domanda degli attori e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (attesa l'oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti, anche in ragione della perizia del P.M.), compensava interamente le spese di giudizio tra le parti e poneva le spese di C.T.U. carico delle stesse nella misura del 50%. In particolare, il primo giudice – muovendo dal consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale in caso di responsabilità sanitaria contrattuale,
spetta al paziente (o ai suoi eredi) dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale e l'aggravamento delle condizioni di salute, ma anche che quest'ultimo, sia dipeso da una condotta colposa del personale medico – ha ritenuto non provato il nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della paziente.
Avverso detta decisione proponevano appello , in proprio e nell'interesse Parte_1
dei figli, e e Persona_1 Pt_2 Parte_4 Parte_5 [...]
chiedendone l'integrale riforma, con declaratoria di responsabilità in capo alla Pt_3
a cui resisteva la predetta azienda sanitaria Controparte_1
All'udienza del 28.9.2022 questa Corte si riservava ed, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta l'opportunità di disporre nuova C.T.U., con ordinanza datata 4.11.2022,
veniva nominato il dott. , al quale era sottoposto il seguente quesito: Persona_6
“premesso che il perito medico-legale Prof. nella relazione tecnica ha Per_4
escluso il nesso causale tra la mancanza di monitoraggio tempestivo di specifici
parametri ematici successivamente al taglio cesareo e la morte di , Persona_2
laddove, il suo ausiliario specialista in ginecologia Dott. aveva ipotizzato che Per_5
un trattamento tempestivi ed adeguata alla gravità del caso, avrebbero forse potuto
avere una qualche influenza sulla rapida evoluzione negativa dica il C.T.U. se tali
omissioni siano ed in quale misura, da porre in relazione con la morte, ovvero, se la
repentinità e la gravità della patologia (cfr.: CID) instauratasi avrebbe, comunque, non
mutato l'esito infausto”.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del personale sanitario nel decesso di
, muovendo varie censure. Persona_2
Innanzitutto, lamentano un trattamento sanitario incongruo, negligente e non conforme alle buone prassi mediche, evidenziando come della documentazione medica e dalle risultanze peritali, comprese le relazioni redatte dagli ausiliari del C.T.U.,
emergerebbero con chiarezza numerose condotte omissive, imperite e negligenti da parte dei sanitari – gestione emorragica approssimativa, esami ritardati, monitoraggio carente e trasfusioni tardive e insufficienti, cui è seguita un'isterectomia tardiva e non adeguatamente giustificata in base alle condizioni della paziente – le quali si porrebbero,
secondo il criterio del “più probabile che non”, come causa efficiente della morte della giovane donna.
Contestano, altresì, la stessa perizia del C.T.U., ritenuta incoerente, non sorretta da un'adeguata analisi scientifica comparativa e contraddetta dagli stessi elementi oggettivi acquisiti, nonché dalle valutazioni dello specialista ostetrico-ginecologo ausiliario.
Alla luce di tali elementi, la sentenza di primo grado risulterebbe viziata da un evidente travisamento del materiale probatorio e da un acritico recepimento di una perizia lacunosa, che il Tribunale avrebbe potuto – e dovuto – disattendere.
In secondo luogo, evidenziano come le condotte dei sanitari si siano poste in netto contrasto con le Linee Guida e le raccomandazioni ministeriali all'epoca vigenti, che prescriverebbero la necessità di una pronta disponibilità di emocomponenti, un monitoraggio intensivo post partum e un trattamento trasfusionale tempestivo, in presenza di sanguinamento attivo o rischio emorragico, anche in assenza di riscontri immediati dagli esami di laboratorio.
Da ultimo, deducono che il primo giudice non si sia pronunciato su profili giuridici rilevanti, relativi all'inadempimento da parte dei sanitari agli obblighi di diligenza professionale qualificata, previsti dall'art. 1176, co. 2, c.c..
Infatti, il decesso della paziente sarebbe stato preceduto da una lunga serie di errori clinico-assistenziali, che avrebbero compromesso gravemente la gestione dell'emorragia, ritardato la diagnosi e il trattamento della coagulazione intravascolare disseminata (CID) e condotto a scelte terapeutiche inadeguate, risultando determinanti per l'esito letale. Pertanto, spettava alla struttura provare di aver agito con la diligenza richiesta e che l'evento lesivo, sia dipeso da causa imprevedibile e inevitabile ed in questo caso, tale prova sarebbe del tutto mancata.
Con il secondo motivo, contestano la sentenza, laddove, il giudice, aderendo alle conclusioni della C.T.U., ha sostenuto che l'intervento di taglio cesareo presentasse problemi di particolare complessità, con conseguente implicita possibilità di applicare la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c., che esclude responsabilità del medico nei casi di particolare difficoltà tecnica, salvo dolo o colpa grave.
Sostengono, infatti, che, pur trattandosi di un'urgenza ostetrica (con distacco di placenta e gestione della CID), si tratterebbe di situazioni note e affrontabili con procedure consolidate e, quindi, non rientranti tra quelle “di particolare complessità” richieste dalla norma per l'applicazione della limitazione di responsabilità.
Inoltre, anche se si volesse ammettere la complessità del caso, il medico avrebbe comunque dovuto dimostrare un elevato livello di diligenza e attenzione nell'esecuzione della prestazione, che nella fattispecie sarebbe mancato.
Con il terzo motivo, lamentano che la sentenza del Tribunale risulti viziata per insufficiente motivazione nella parte in cui ha aderito acriticamente alle conclusioni della C.T.U., pur in presenza di censure precise e puntuali mosse dalla parte alla suddetta consulenza omettendo di esprimere le ragioni specifiche poste alla base della loro reiezione.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui nulla ha statuito in ordine alla domanda, proposta in via subordinata già all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2021, volta al riconoscimento del risarcimento del danno per perdita di chance di sopravvivenza di . Persona_2
Deducono, infatti, che la C.T.U., pur escludendo un nesso causale diretto tra condotte dei sanitari e decesso avrebbe, comunque, riconosciuto, seppur in termini dubitativi, che l'attività svolta presso l potesse aver ridotto le probabilità di Controparte_6
sopravvivenza della paziente.
Tuttavia, le relative conclusioni risulterebbero generiche, prive di supporto scientifico e contraddittorie, in quanto non considererebbero che, con un tempestivo riconoscimento della CID e l'adozione delle corrette misure terapeutiche, una paziente giovane e priva di comorbilità avrebbe avuto concrete chances di sopravvivenza.
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In punto di accertamento della responsabilità per l'evento per cui è causa, il primo, il
secondo ed il quarto motivo dell'appello, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria e sono da ritenersi infondati. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle risultanze della
C.T.U. disposta in grado di appello, che ha sostanzialmente confermato le Per_6
conclusioni cui era già pervenuta la C.T.U. di primo grado, risulta dimostrato che la prestazione resa alla paziente dai sanitari del si è rivelata Controparte_2
complessivamente adeguata non potendosi ravvisare profili di colpa professionale né un nesso causale tra le condotte dei sanitari e l'evento letale.
È stato, infatti, accertato che, al momento dell'ingresso in pronto soccorso e nel corso dell'intervento cesareo, le condizioni cliniche di non apparivano Persona_2
allarmanti e che l'intervento eseguito risultava proporzionato al quadro di distacco placentare parziale riscontrato.
Al termine dell'intervento, la paziente si presentava emodinamicamente stabile e posta in monitoraggio continuo secondo i protocolli standard, con esami ematochimici che non mostravano segni di coagulazione intravasale disseminata;
la scelta di ripetere gli esami di laboratorio a distanza di due ore dall'intervento è stata ritenuta corretta e ragionevole, anche in considerazione dei tempi tecnici di refertazione.
L'emorragia post-partum, insorta alle ore 05:20, è stata fronteggiata con interventi immediati e adeguati alla gravità del quadro, comprendendo manovre rianimatorie,
somministrazione di farmaci uterotonici e antiemorragici, trasfusioni ematiche ed,
infine, un intervento di isterectomia in urgenza.
I consulenti hanno chiarito che un'eventuale anticipazione di circa mezz'ora dell'intervento di isterectomia, non avrebbe comunque potuto modificare l'evoluzione clinica, trattandosi di una complicanza acuta e repentina, determinata dall'insorgenza di una gravissima coagulazione intravasale disseminata, che in breve tempo ha condotto a insufficienza multiorgano e al decesso e non da uno stato di shock ipovolemico.
Questa Corte, infatti, ritiene di dover integralmente condividere le conclusioni cui è
pervenuta la C.T.U. disposta in grado di appello, ritenendole frutto di indagine accurata,
logica e coerente, immune da vizi metodologici e pertanto pienamente attendibile.
Le osservazioni e le critiche mosse dalle parti non appaiono idonee a scalfire l'attendibilità delle risultanze peritali, in quanto già considerate e puntualmente confutate dai C.T.U. nella relazione, sicché, alla luce di tali rilievi, questo Collegio
ritiene che l'operato dei sanitari sia stato conforme alle regole dell'arte medica e che la morte della paziente sia conseguenza di una complicanza acuta, imprevedibile ed inevitabile, non riconducibile a condotte colpose dei medici curanti.
In particolare, con riguardo alla specifica doglianza, contenuta nel primo motivo d'appello, con cui parte appellante censura l'esclusione della responsabilità dei sanitari dell' in relazione al decesso di , occorre ribadire Controparte_6 Persona_2
che già i consulenti tecnici nominati in primo grado avevano escluso la sussistenza di un nesso causale tra le condotte dei sanitari e l'evento letale, secondo il criterio del “più
probabile che non”.
Anche le doglianze circa l'asserito contrasto con le linee guida ministeriali non hanno pregio, essendo state adeguatamente affrontate e superate da entrambe le C.T.U., le cui conclusioni ribadiscono l'adeguatezza della condotta, anche nella fase post partum.
Lo stesso dicasi per il secondo motivo di appello, relativo alla pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe implicitamente applicato la scriminante di cui all'art. 2236 c.c..
La consulenza tecnica di primo grado ha, infatti, evidenziato che l'intervento di taglio cesareo presentava, sin dall'inizio, problemi di particolare complessità, a causa della situazione emorragica determinata dal distacco di placenta, imponendo ai sanitari una particolare attenzione nella fase emostatica, culminata anche nella legatura dell'arteria uterina sinistra.
Tali valutazioni, condivise anche dal consulente nominato in appello, escludono che vi sia stata condotta negligente e confermano, al contrario, che l'intervento è stato gestito con la necessaria competenza e diligenza.
Per ciò che concerne il quarto motivo di appello, va rilevato che, a prescindere dalla tardività della relativa deduzione, formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni deve, comunque, escludersi anche la fondatezza della domanda di risarcimento per la perdita di chances di sopravvivenza.
Infatti, anche a voler ritenere che, dopo la conclusione del taglio cesareo, fosse indicato un monitoraggio più serrato dei parametri ematici fino alle ore 5:20, con la conseguente possibilità di rilevare più precocemente l'instaurarsi della coagulazione intravasale disseminata e di attivare i relativi trattamenti, non è comunque possibile affermare –
come ha sottolineato la stessa C.T.U. espletata in appello – che una diversa condotta avrebbe con certezza mutato l'esito clinico.
Pertanto, un monitoraggio anticipato avrebbe al più potuto esercitare una limitata influenza sull'evoluzione della CID, ma non avrebbe verosimilmente aumentato in misura apprezzabile le probabilità di sopravvivenza di , considerata Persona_2
la gravità delle sue condizioni.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, affinché possa configurarsi una perdita di chance, occorre che l'esito favorevole sia incerto e che la condotta colpevole abbia privato il soggetto danneggiato di tale concreta possibilità, la quale deve essere chiaramente individuata e non può consistere genericamente nelle possibilità astratte che la vita può offrire (Cass., n.° 15734/2019).
Nel caso in esame, pertanto, non ricorrono i presupposti per configurare tale fattispecie.
Da ultimo, parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di appello, a mente del quale il giudice di primo grado si sarebbe limitato a operare un semplicistico e acritico richiamo alle conclusioni della C.T.U., omettendo di motivare il perché avrebbe disatteso le osservazioni critiche dei consulenti di parte.
Questo Collegio, infatti, ritiene che il Tribunale abbia correttamente adempiuto all'obbligo motivazionale, esponendo in modo chiaro le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Tribunale ha dato atto di condividere integralmente le conclusioni della
C.T.U., evidenziando la completezza e l'accuratezza dell'elaborato peritale, privo di vizi logici o tecnici.
Quanto poi alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, risulta documentalmente che le stesse siano state oggetto di specifica confutazione da parte dei C.T.U. nella consulenza in atti, che contiene risposte puntuali alle deduzioni degli stessi.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, infatti, è principio consolidato che, quando le critiche dei consulenti di parte sono state compiutamente esaminate e confutate dal
C.T.U. con argomentazioni condivise dal giudice, quest'ultimo, non è tenuto a fornire ulteriori risposte puntuali, essendo sufficiente il richiamo al contenuto della perizia per ritenere assolto l'onere motivazionale (Cass., ord. n.° 27358/2020; Cass., n.°
15147/2018). Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata merita, pertanto, integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e gli appellanti, in solido, vanno condannati alla rifusione delle stesse, calcolate secondo lo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità media, in quanto gli attori hanno chiesto la condanna al pagamento della somma di € 1.946.147,60, ovvero,
la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia per cui la causa va ritenuta di valore indeterminabile.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.°115/2002, per porre a carico degli appellanti, l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in proprio e nell'interesse dei figli, Parte_1
e e Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
così provvede: Pt_3
- respinge l'appello;
- condanna , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_4 [...]
e , in solido tra loro, a rifondere all' Pt_5 Parte_3 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 12.156,00, di cui € € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase istruttoria ed € 4.287,00
per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.°115/2002, per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto;
- pone definitivamente le spese della C.T.U. del grado a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao