TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9184 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2851/2025 cui sono riunite quelle recanti i nn.
14322 e 20564 dell'anno 2025 vertenti
TRA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso Parte_3 dall'avv. Carlo Cutrignelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, Via S. Filippo n.
8-bis;
-ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. CP_2
, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. P.IVA_1
417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte Controparte_3 della Maddalena, n. 55;
- resistente -
Oggetto: Carta docente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorsi separati, poi riuniti, depositati il 6.02.2025 ( Parte_1
, l'11.06.2025 ( ed il 12.09.2025 (
[...] Parte_2 [...]
, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto Parte_3 contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto dei ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025
( ), 2020/2021 e 2021/2022 ( e Parte_1 Parte_3
, e per l'effetto la condanna del ad Parte_2 CP_1 erogare per ciascun anno scolastico indicato la somma di € 500,00 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, spese vinte da distrarsi.
Le parti ricorrenti hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3,
35 e 97 della Costituzione); hanno evidenziato come nel caso in esame sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario;
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; hanno evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
hanno invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea.
C La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso nella causa avente R.G. 2851/2025 e nella causa avente R.G.
20564/2025.
2 Il convenuto invece, si è costituito nella causa avente R.G. CP_1
14322/2025 ed ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in quanto la normativa specifica in materia non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie.
Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Infine, ha eccepito la prescrizione del beneficio relativamente all'anno scolastico 2020/2021.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
3 Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e
Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. ed in particolare la sentenza n. 1585/2023 dell'intestato Tribunale (est.
Manzon) considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023,
n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
4 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_5 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016
- che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una
5 carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della
P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
6 Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
ha svolto i seguenti incarichi: Parte_1
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.11.2024 al 30.06.2025.
Le viene riconosciuto il diritto per l'a.s. 2024/2025 per l'incarico di supplenza svolto fino al termine delle attività didattiche (€ 500,00);
ha svolto i seguenti incarichi: Parte_3
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29.09.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 7.09.2021 al 30.06.2022.
Le viene riconosciuto il diritto per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per gli incarichi di supplenza svolti fino al termine delle attività didattiche
(€ 1.000,00);
ha svolto i seguenti incarichi: Parte_2
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29.09.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 7.09.2021 al 30.06.2022;
Le viene riconosciuto il diritto per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per gli incarichi di supplenza svolti fino al termine delle attività didattiche
(€ 1.000,00).
Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento
7 e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Parte resistente ha eccepito, nella causa avente R.G. 14322/2025,
l'estinzione di parte del diritto (a.s. 2020/2021) della ricorrente per decorso del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati nel quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso.
Bisogna sottolineare che nel caso in esame si verte in tema di prescrizione quinquennale (trattandosi di beneficio che viene erogato periodicamente ad anno - cfr. la sentenza della Suprema Corte n.
29961/2023), è necessario prendere le mosse dal DPCM del 28.11.2016 che, all'art. 5 (rubricato “Attivazione della Carta”), per quanto rileva in questa sede dispone:
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre
2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Pertanto, la prescrizione decorre dal primo giorno in cui il dipendente può fare valere il diritto vantato (art. 2935 c.c.) e, segnatamente, dall'1 settembre di ciascuno anno scolastico o, nel caso in cui l'assunzione è successiva a tale data, dall'assunzione medesima.
Per quanto fin qui esposto, nel caso in esame la prescrizione è iniziata a decorrere, in relazione all'a.s. 2020/2021, dal 29.09.2020.
Ciò posto, si rileva che il primo atto interruttivo della prescrizione in atti, è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio,
8 ricevuto dal convenuto via pec il 20.06.2025 (cfr. doc. della CP_1 produzione attorea).
Conseguentemente, a tale data era non era maturata la prescrizione del credito vantato in relazione all'anno scolastico 2020/2021.
Va ancora precisato, sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che le docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriuscite dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti la e la sig. sono Parte_2 Parte_3 divenute docenti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
1.09.2022 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, mentre la ha stipulato contratto relativo all'a.s. Parte_1
2025/2026, con decorrenza dal 16.10.2025 al 30.06.2026.
Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente
9 significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra specificati;
10 2) condanna il all'attribuzione Controparte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, nei seguenti importi nominali:
a) € 500,00 per;
Parte_4
b) € 1.000,00 per e Parte_2 Parte_3
3) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_2 ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 800,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Cutrignelli.
Si comunichi.
Napoli, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2851/2025 cui sono riunite quelle recanti i nn.
14322 e 20564 dell'anno 2025 vertenti
TRA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso Parte_3 dall'avv. Carlo Cutrignelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, Via S. Filippo n.
8-bis;
-ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. CP_2
, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. P.IVA_1
417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte Controparte_3 della Maddalena, n. 55;
- resistente -
Oggetto: Carta docente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorsi separati, poi riuniti, depositati il 6.02.2025 ( Parte_1
, l'11.06.2025 ( ed il 12.09.2025 (
[...] Parte_2 [...]
, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto Parte_3 contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto dei ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025
( ), 2020/2021 e 2021/2022 ( e Parte_1 Parte_3
, e per l'effetto la condanna del ad Parte_2 CP_1 erogare per ciascun anno scolastico indicato la somma di € 500,00 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, spese vinte da distrarsi.
Le parti ricorrenti hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3,
35 e 97 della Costituzione); hanno evidenziato come nel caso in esame sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario;
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; hanno evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
hanno invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea.
C La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso nella causa avente R.G. 2851/2025 e nella causa avente R.G.
20564/2025.
2 Il convenuto invece, si è costituito nella causa avente R.G. CP_1
14322/2025 ed ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in quanto la normativa specifica in materia non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie.
Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Infine, ha eccepito la prescrizione del beneficio relativamente all'anno scolastico 2020/2021.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
3 Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e
Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. ed in particolare la sentenza n. 1585/2023 dell'intestato Tribunale (est.
Manzon) considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023,
n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
4 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_5 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016
- che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una
5 carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della
P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
6 Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
ha svolto i seguenti incarichi: Parte_1
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.11.2024 al 30.06.2025.
Le viene riconosciuto il diritto per l'a.s. 2024/2025 per l'incarico di supplenza svolto fino al termine delle attività didattiche (€ 500,00);
ha svolto i seguenti incarichi: Parte_3
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29.09.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 7.09.2021 al 30.06.2022.
Le viene riconosciuto il diritto per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per gli incarichi di supplenza svolti fino al termine delle attività didattiche
(€ 1.000,00);
ha svolto i seguenti incarichi: Parte_2
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29.09.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 7.09.2021 al 30.06.2022;
Le viene riconosciuto il diritto per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per gli incarichi di supplenza svolti fino al termine delle attività didattiche
(€ 1.000,00).
Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento
7 e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Parte resistente ha eccepito, nella causa avente R.G. 14322/2025,
l'estinzione di parte del diritto (a.s. 2020/2021) della ricorrente per decorso del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati nel quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso.
Bisogna sottolineare che nel caso in esame si verte in tema di prescrizione quinquennale (trattandosi di beneficio che viene erogato periodicamente ad anno - cfr. la sentenza della Suprema Corte n.
29961/2023), è necessario prendere le mosse dal DPCM del 28.11.2016 che, all'art. 5 (rubricato “Attivazione della Carta”), per quanto rileva in questa sede dispone:
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre
2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Pertanto, la prescrizione decorre dal primo giorno in cui il dipendente può fare valere il diritto vantato (art. 2935 c.c.) e, segnatamente, dall'1 settembre di ciascuno anno scolastico o, nel caso in cui l'assunzione è successiva a tale data, dall'assunzione medesima.
Per quanto fin qui esposto, nel caso in esame la prescrizione è iniziata a decorrere, in relazione all'a.s. 2020/2021, dal 29.09.2020.
Ciò posto, si rileva che il primo atto interruttivo della prescrizione in atti, è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio,
8 ricevuto dal convenuto via pec il 20.06.2025 (cfr. doc. della CP_1 produzione attorea).
Conseguentemente, a tale data era non era maturata la prescrizione del credito vantato in relazione all'anno scolastico 2020/2021.
Va ancora precisato, sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che le docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriuscite dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti la e la sig. sono Parte_2 Parte_3 divenute docenti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
1.09.2022 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, mentre la ha stipulato contratto relativo all'a.s. Parte_1
2025/2026, con decorrenza dal 16.10.2025 al 30.06.2026.
Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente
9 significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra specificati;
10 2) condanna il all'attribuzione Controparte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, nei seguenti importi nominali:
a) € 500,00 per;
Parte_4
b) € 1.000,00 per e Parte_2 Parte_3
3) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_2 ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 800,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Cutrignelli.
Si comunichi.
Napoli, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
11