Art. 40. Cessazione dell'attivita' professionale
Il giornalista e' cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale.
In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.
Il giornalista e' cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale.
In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.