Articolo 40 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 39Articolo 41
Versione
20 febbraio 1963
Art. 40. Cessazione dell'attivita' professionale

Il giornalista e' cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale.
In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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