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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4315 / 2025promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, giust ettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova (GE), Via Canevari n. 24/10 scala destra in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
(C.F. in proprio e quale Parte_2 C.F._2 cio nel /2024, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Vittorio Flick e Arturo Flick, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali in Genova (GE), Via Fieschi n. 1/8 in qualità di PARTE OPPOSTA;
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del com svolta in qualità di c.t.u. da parte dell'arch. emesso dal Parte_2
Tribunale nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo N.RG. 5387/2024 promosso dall'odierna opponente contro per far Controparte_1 accertare gli eventuali “vizi e difetti degli infissi ed accesso ra dalla ditta con particolare riferimento a permeabilità dell'aria, isolamento termico, Controparte_1 acustico e idoneità del controtelaio a sorreggere il peso dell'infisso; valuti la congruità dei costi ed importi, sulla base del Prezziario DEI o in sua carenza, quello regionale, delle opere necessarie alla rimozione dei vizi e difetti;
valuti il minor valore dei serramenti alla luce dei danni arrecati agli infissi, ove riscontrati, e accerti se sono riparabili o meno;
valuti i danni patiti causati da parte resistente, da definirsi sulla base del preziario DEI o, in sua carenza, quello regionale: stando alla perizia in atti, 1 per adeguamento varco porta caposcala e verifichi se sia dovuto a errate misure;
per modifiche alle cassette elettriche per zanzariere motorizzate, valuti i danni dovuti al costo per l'ottenimento delle certificazioni necessarie;
alla luce del danno quantificato e dell'importo ancora da saldare a Parte Resistente (€ 13.756,50#), così come da fatture e da richieste ricevute, tentare la conciliazione tra le Parti;
su richiesta del resistente e del terzo chiamato: verifichi se nella posa dei controtelai, siano state rispettate le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei serra-menti stessi”. Deduceva al riguardo che la relazione peritale veniva depositata in data 20.12.2024 e che il c.t.u. riconosceva, per la rimozione dei vizi e difetti e per danni cagionati da controparte, l'importo omnicomprensivo di euro 6.817,02; che con decreto del 12.03.2025, integrato in data 09.04.2025 e notificato in pari data, liquidava il compenso relativo alla suddetta CTU nell'importo complessivo di euro 8.236,81 di cui euro 3.575,72 a titolo di onorario oltre cassa previdenziale (4%) e iva (22) nonché euro 3.699,94 a titolo di rimborso spese, ponendo l'esborso a carico dell'odierna opponente;
che tale importo liquidato apparirebbe eccessivo rispetto al valore della questione, all'attività svolta dal CTU nonché calcolato in difformità dalle regole stabilite dalla normativa sui compensi spettanti ai consulenti tecnici. Proseguiva affermando che nel provvedimento di liquidazione non sarebbero indicate le ragioni alla base della liquidazione, essendo presente un richiamo agli artt. 1, 11 e 12 comma 2 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002 sulla cui base si perveniva a determinare un compenso che apparirebbe non corrispondente all'attività svolta dal CTU e anche non coerente con la disciplina sui compensi, dato che l'Autorità Giudicante avrebbe applicato le aliquote massime dell'art 11 ed abbia poi sommato il corrispettivo massimo indicato nell'art. 12 pari a euro 970,42; che l'applicazione di tali aliquote nel massimo doveva essere indicato dal consulente tecnico all'A.G. indicando gli elementi da cui ricavare la sussistenza del “pregio”, della “completezza della prestazione nonché le difficoltà e la complessità incontrate” nello svolgimento dell'incarico al fine di giustificare l'applicazione delle aliquote massime;
che una tale indicazione non veniva compiuta in quanto il consulente tecnico si limitava ad elencare le date degli incontri effettuati, dei sopralluoghi e delle sessioni di studio;
inoltre che le misurazioni termografiche e acustiche venivano poste in essere da due ausiliari del consulente senza intervento diretto di quest'ultimo non risultando quindi, neppure da questo punto di vista, giustificabile il compenso liquidato dall' CP_2
Deduceva altresì che, comunque, l'attività professionale po essere non poteva qualificarsi come eccezionale né come di particolare difficoltà, essendo volta a valutare la sussistenza di vizi e difetti nella fornitura e posa in opera di infissi di un appartamento (una porta caposcala blindata, tre porta finestra e cinque finestre con annesse alcune zanzariere e persiane); che tale attività non era stata neppure celere, in quanto venivano richieste due proroghe di trenta giorni ciascuna per un totale di 240 giorni di consulenza;
che la consulente avrebbe omesso di accertare e valutare diversi difetti segnalati nel corso delle attività peritali, commettendo altresì errori di calcolo ed omettendo altresì di calcolare il risarcimento per l'omessa fornitura e montaggio del pannello della porta blindata;
che quindi tale compenso non appariva né congruo né
2 giustificato ex art. 11 D.M. 30.05.2002 dovendo trovare applicazione i parametri medi di cui alla predetta fonte normativa. Inoltre, affermava che veniva erroneamente liquidato anche il compenso ai sensi dell'art. 12 D.M. 30.05.2002, sussistendo un rapporto di specialità tra le norme che ne impedisce l'applicazione congiunta in presenza di attività professionale rientrante nell'alveo dell'art. 11; che tale evenienza si verificava nel caso di specie, risultando posta in essere un'attività peritale interamente ricompresa nell'art. 11 del suddetto D.M.; inoltre, che la consulente sottoponeva all'A.G. un solo preventivo di spesa afferente l'attività tecnica degli ausiliari e che quest'ultimo risultava eccessivo rispetto all'attività posta in essere ed rispetto ad altro preventivo presentato dalla ricorrente medesima – in questa sede opponente -. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale di Genova, contrariis rejectis e premesse le declaratorie tutte del caso: - in via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, nelle more della rideterminazione del compenso del CTU, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 12/3/2025 integrato dal decreto del 9/4/2025, emesso ad esito del procedimento RGN 5387/2024 presso il Tribunale di Genova ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso liquidare il compenso del CTU arch. nella misura complessiva Parte_2 di euro 3.822,80 oltre CPA e IVA ovvero nella misura che si ua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice nel decreto di liquidazione del 12/3/2025 integrato dal decreto del 9/4/2025, emesso ad esito del procedimento RGN 5387/2024 presso il Tribunale di Genova e pari ad euro 7.275,66 oltre CPA e IVA”. Con decreto del 12.05.2025 il Tribunale fissava udienza ex art. 281 undecies e duodecies c.p.c. al giorno 15.07.2025. Si costituiva in data 04.07.2025 l'arch. , c.t.u. nell'ambito del Parte_2 procedimento per accertamento tecnic 87/2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, affermando che a fronte di un valore economico significativo attribuito dalla stessa ricorrente all'accertamento tecnico di cui sopra (valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), veniva poi richiesta una riduzione del compenso per l'attività di consulenza tecnica in aperta contraddizione con tale attribuzione di valore della controversia. In via pregiudiziale eccepiva l'integrale inammissibilità della quasi totalità dei motivi di opposizione, deducendo l'introduzione del ricorso in asserita palese violazione dei limiti oggettivi della presente tipologia di giudizio configuranti un altrettanto asserito abuso dello strumento processuale in quanto il ricorso di controparte opererebbe una sistematica e deliberata trasfigurazione del procedimento di opposizione a liquidazione, sviandolo dalla sua unica funzione – la verifica sulla corretta applicazione delle tariffe – per trasformarlo in un'asserita surrettizia e inammissibile sede di revisione del merito della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto volta a screditare sostanzialmente le attività peritali. Nel merito, deduceva che l'attività professionale posta in essere in qualità di c.t.u. non era né semplice né relativa a fatti isolati, in quanto nel ricorso per richiedere l'accertamento tecnico preventivo era la stessa opponente a prospettare una pluralità di
3 criticità a tutti gli infissi con connessi problemi eterogenei che richiedevano competenze specifiche e l'accertamento del decadimento della "prestazione termica" e "acustica" dell'involucro quantificando i "nocumenti patiti e patiendi" nella precisa somma di euro 30.384,47; che a fronte di tale scenario, l'operato dell'Arch. Parte_2 doveva considerarsi non solo scrupoloso ma anche oggettivamente vantag stessa opponente in quanto, al termine di un'articolata indagine che richiedeva sopralluoghi, misurazioni e l'ausilio di specialisti, accertava un quadro ben diverso quantificando il valore complessivo dei vizi, dei danni e del minor valore in euro 6.817,02; che tale drastica riduzione del valore della controversia non costituirebbe indice di un incarico semplice ma, al contrario, sarebbe la prova della sua fondamentale importanza e complessità. Proseguiva affermando di aver basato il calcolo del proprio onorario a percentuale ex art. 11 D.M. 30.05.2002 non sul valore della causa dichiarato dall'attrice pari ad euro 30.384,47 ma sul valore del danno da lei stessa accertato pari ad euro 6.817,02; che quindi il compenso veniva calcolato in base al valore economico più favorevole all'odierna opponente;
che comunque l'A.G. provvedeva a motivare il compenso liquidato;
che con ordinanza del 12.11.2024 il Giudice del procedimento per a.t.p. rigettava la richiesta di sostituzione dell'ausiliario depositata dalla ricorrente e fondata sulle medesime critiche in questa sede riproposte;
che quindi già con tale provvedimento veniva valutata la diligenza e scrupolosità dell'attività professionale svolta. Deduceva altresì che dagli atti emergeva la presenza di una sola proroga;
che le critiche tecniche avanzate alla c.t.u. con memoria dell'Ing. non sarebbero ammissibili in Pt_1 quanto quest'ultimo non rivestirebbe l'incarico di c.t.p. formalmente nominato;
che il ricorso a specialisti esterni veniva espressamente autorizzato dall'A.G. che ne approvava i relativi preventivi di spesa con provvedimenti del 2/11/2024 e del 25/11/2024; che non vi era stato alcun cumulo illegittimo di compensi derivante da una non corretta applicazione degli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 in quanto l'attività professionale richiesta era intrinsecamente duale e richiedeva l'espletamento di due tipologie di accertamenti, eterogenei per natura, metodologia e finalità, ossia un'indagine tecnico-qualitativa volta ad "accertare (...) i vizi e difetti degli infissi" e a verificarne la conformità a standard tecnici precisi (permeabilità all'aria, isolamento termico e acustico, idoneità del controtelaio) rientrante nell'art. 12 e un'indagine tecnico-estimativa volta a "valutare la congruità dei costi (...) delle opere necessarie alla rimozione dei vizi" nonché "valutare il minor valore dei serramenti" e "valutare i danni patiti" rientrante, come tale, nell'art. 11; inoltre, che anche la giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'unicità formale dell'incarico applicherebbe un criterio di pluralità sostanziale delle prestazioni che legittimerebbe l'applicazione di entrambe le suddette disposizioni legislative al verificarsi dei relativi presupposti. Per tali motivi, concludeva chiedendo “In via pregiudiziale e dirimente, dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione attinenti al merito della prestazione peritale, per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla Sig.ra ex art. 170 d.P.R. 115/2002, e per l'effetto, confermare Parte_1
4 in ogni sua parte il decreto di liquidazione del compenso in favore dell'Arch. Parte_2 emesso in data 12/03/2025 e integrato in data 09/04/2025, in qua correttamente motivato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con condanna della Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.” Parte_1
All'udienza del 15.07. discussione tra le parti e rilevata la natura documentale della controversia, il Tribunale rinviava per decisione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. al giorno 28.10.2025; in tale udienza, lette le memorie conclusionali delle parti ed esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Riportati i contenuti degli atti processuali delle parti e le deduzioni ivi articolate, occorre analizzare i motivi di opposizione avanzati dalla sig.ra avverso il Pt_1 decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Genova in favore dell'arch.
[...]
al fine di verificarne la fondatezza o meno. Pt_2 armente, va sin da subito osservato che la mancata vocatio iudicis della società
controparte dell'odierna opponente nel giudizio di ATP ex art. Controparte_1
696 c.p.c. non costituisce alcun vizio procedurale che possa inficiare la decisione del giudizio oppositivo, in quanto nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio;
né può ritenersi “inutiliter data” la sentenza di rigetto dell'opposizione intervenuta senza l'integrità del contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, non ha leso alcun diritto di difesa (Cass. Civ. n. 32005/2021). Nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai avanzato, nei propri scritti difensivi, richiesta di integrazione del contraddittorio né è mai stata sottoposta all'attenzione del Giudicante la questione processuale afferente la doverosa partecipazione della controparte processuale del giudizio per ATP N. RG. 5387/2024 nella presente sede e, quindi, alcun vulnus al principio del contraddittorio si è verificato. Premesso ciò va immediatamente risolta un'ulteriore questione, ossia qual è l'ambito e, più in particolare, la profondità dei poteri cognitivi che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del c.t.u. attribuisce al Giudice investito della relativa controversia, ossia se quest'ultimo può sindacare o meno l'attività svolta dal c.t.u. in quel giudizio sino a poterne rilevare l'erroneità ovvero l'illegittimità effettuando, quindi, un vero e proprio sindacato di merito delle attività compiute. La risposta è negativa in ragione del persuasivo principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 ha un oggetto ben definito: la
5 correttezza della quantificazione del compenso in base alle tariffe e alla qualità/quantità del lavoro svolto, risultando invece escluse tutte le contestazioni relative alla validità, all'utilità e alla correttezza tecnica della consulenza. Tali questioni, infatti, attengono al merito della causa e devono essere fatte valere davanti al giudice della cognizione, che deciderà in via definitiva anche sull'onere del pagamento, dovendosi considerare inammissibili i motivi di ricorso che criticano la relazione per presunte lacune, errori o per la mancata osservanza di adempimenti procedurali come il deposito della bozza, anche considerando che la valutazione sulla congruità del compenso è distinta da quella sull'utilizzabilità della perizia ai fini della decisione finale (cfr Cass. Civ. n. 25653/2025). Applicando tali principi di diritto, risulta evidente che tutto quando articolato e dedotto nel ricorso in opposizione in punto di asserite erroneità ed omissioni da parte del consulente tecnico, nello svolgimento del suo incarico, non sia scrutinabile nella presente sede in quanto è il Giudice del merito, dinanzi al quale viene ammessa e svolta la relazione peritale, a dover valutare nel merito l'attività svolta dal c.t.u. e, conseguentemente, determinarne il relativo compenso. Ugualmente, quindi, può affermarsi per quanto riguarda l'attività svolta dagli ausiliari del consulente tecnico e la congruità del relativo compenso: parte opposta ha infatti fornito prova che il Giudice del merito autorizzava la nomina di tali ausiliari in base a preventivi di spesa preventivamente formati ed oggetto di cognizione da parte dell' rovvedendo poi, una volta terminata l'attività, a valutare l'attività svolta con CP_2 ann quidazione del compenso. Nel presente giudizio, pertanto, è precluso al Giudice il potere di sindacare l'eventuale erroneità della decisione di autorizzare lo svolgimento di parte di attività professionale del c.t.u. da parte di ausiliari così come di sindacare la valutazione in punto di congruità del preventivo di spesa presentato al Giudice medesimo, in quanto la cognizione della presente opposizione si risolve nel valutare la rispondenza dell'attività svolta dal c.t.u. ai quesiti formulati per l'espletamento dell'incarico ed il corretto inquadramento del compenso richiesto nelle specifiche disposizioni di legge previste dagli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 – rilevanti nel caso di specie – con correlata corretta applicazione dei parametri di legge previsti per la quantificazione del compenso. Individuato il corretto confine dei poteri cognitivi del Giudice del procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, va rilevato che con istanza di liquidazione del compenso (doc. 2 parte opponente), l'arch. quantificava il proprio Parte_2 compenso tramite le seguenti voci: importo in 4 quale rimborso spese sostenute, euro 838,37 ed euro 1.766,93 ex artt. 1 e 11 D.M. 30.05.2002; euro 970,42 ex art. 12 co. 2 D.M. 30.05.2002. Con decreto di liquidazione datato 12.03.2025 (doc. 3 parte opponente) il Giudice del procedimento per ATP N.RG. 5387/2024, “esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U., tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta” e applicando “l'art. 4 della L.
8.7.1980 n. 319 e gli art. 1, 11 e 12 co. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002”, liquidava al c.t.u. la somma di euro 3.575,72 a titolo di onorario, oltre 4% ed IVA sull'importo degli
6 onorari ed euro 3.699,94 a titolo di spese anticipate e sostenute, specificazione quest'ultima contenuta nel provvedimento integrativo datato 09.04.2025. Dalla somma degli importi individuati dal c.t.u. nella propria istanza di liquidazione, può dedursi quindi che il Giudice del procedimento di ATP accoglieva integralmente la richiesta avanzata dall'ausiliario laddove, nella voce spese sostenute, venivano fatti rientrare i compensi dovuti in favore dei consulenti dell'ausiliario. Orbene, in applicazione dei suddetti principi di diritto, risulta evidente che tale ultima voce di liquidazione, ossia euro 3.699,94, non può in alcun modo essere sindacabile nella presente sede, afferendo a spese sostenute e documentate dal c.t.u. nello svolgimento del proprio incarico;
circa il compenso dei consulenti di cui veniva richiesta la nomina che, in quanto tale, veniva autorizzata in base al preventivo di spesa presentato al Giudice, infatti, va ribadito quanto sopra evidenziato circa la preclusione, nella presente sede, di poter operare un sindacato del merito della scelta, compiuta dalla predetta A.G., di autorizzare la nomina di tali consulenti al preventivo di spesa relativo. Ne consegue che, una volta intervenuta tale autorizzazione al preventivo di spesa presentato, quest'ultima risulta “fissata” quale voce di spesa anticipata e sostenuta dal consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, non scrutinabile in questa sede in quanto effettivamente giustificata dai documenti di spesa. Risulta invece possibile scrutinare, rispetto all'ulteriore voce di compenso liquidata, se sia stata effettuata una corretta applicazione dei parametri di legge previsti dal D.M. 30.05.2002, in particolare degli artt. 1, 11 e 12 co. 2 richiamati nel decreto di liquidazione opposto, ossia se entrambi questi ultimi potevano essere o meno applicati in favore del c.t.u. In primo luogo, dall'esame degli atti di causa e dei documenti, risulta possibile affermare che l'attività del c.t.u. sia stata rispondente ai quesiti formulati dal Giudice, non ravvisandosi accertamenti ultronei rispetto all'oggetto di causa propria del procedimento per ATP compiuti dal c.t.u. né attività professionale svolta che non sia riconducibile, a livello eziologico, alla finalità di fornire un'esaustiva risposta ai suddetti quesiti, in quanto veniva compiuta una penetrante attività di verifica degli infissi, delle loro caratteristiche tecnico – strutturali e loro performance dal punto di vista termico ed acustico al fine di valutarne la sussistenza delle qualità promesse dal venditore nonché l'eventuale presenza o meno di difetti atti ad ingenerare una minore qualità degli infissi medesimi. In secondo luogo, il decreto di liquidazione opposto non risulta essere privo di motivazione in quanto il Giudice, nel procedere alla quantificazione del compenso ex artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002, espressamente valutava “la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U., tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta”. E' quindi presente una valutazione degli elementi di fatto che il Giudice del procedimento per ATP ha tenuto in considerazione per procedere alla determinazione del compenso in favore dell'ausiliario, venendo quindi garantita la conoscibilità dell'iter logico – giuridico che ha condotto alla liquidazione in questa sede impugnata nonostante quest'ultima non costituisca elemento indefettibile del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., in quanto “la determinazione del compenso spettante al
7 CTU da parte del giudice del merito non richiede una motivazione specifica, rientrando la stessa nell'esercizio del suo potere discrezionale (Cass. Civ. n. 8233/2018)”. In applicazione di tale principio, risulta quindi evidente che il consulente tecnico non è onerato di indicare quali elementi di fatto e di diritto, relativi alla relazione, deve valutare il Giudice cui è sottoposta la proposta di liquidazione per pervenire alla determinazione del compenso liquidabile, proprio in ragione che l'A.G. è libera di discostarsi dal quantum indicato dal c.t.u. a titolo di compenso venendo riconosciuto un potere discrezionale sia in ordine all'applicazione del corretto articolo di legge per individuare l'an sia per la determinazione del quantum. Infatti, se contenuta tra il minimo e il massimo tariffari, tale determinazione non necessita di una motivazione specifica nè è soggetta al sindacato di legittimità salvo i casi di violazione di norme o vizi logici di motivazione rilevabili dall'interessato (cfr Cass. Civ. n. 29876/2019) che non si ravvisano nel caso di specie. Risolte tali questioni, risulta quindi doveroso scrutinare se il Giudice del procedimento per ATP abbia effettuato una corretta applicazione delle norme di legge previste dal D.M. 30.05.2002, avendo quest'ultimo applicato sia il compenso previsto dall'art. 11 in relazione allo scaglione di valore della causa sia il compenso massimo previsto dall'art. 12. In primo luogo, è evidente che avuto riguardo al quantum relativo al compenso ex art. 11 D.M. 30.05.2002 il perito stimatore, nel determinare il compenso da richiedere al Giudice e recepito da quest'ultimo, abbia basato il calcolo del proprio onorario a percentuale sul valore del danno effettivo accertato dalla consulenza tecnica, ossia euro 6.817,02, in luogo del valore della controversia dichiarato dalla ricorrente in questa sede opponente, ossia euro 30.384,47. Sotto tale punto di vista, non si verifica alcuna censurabilità nell'aver provveduto con tali modalità dato che l'attività professionale del consulente è stata effettivamente posta in essere ed ha condotto all'accertamento ed alla quantificazione di un determinato importo a titolo di risarcimento in favore dell'odierna opponente. In secondo luogo, neppure si appalesa irragionevole aver applicato l'aliquota massima prevista dall'art. 12 D.M. 30.05.2002 in quanto la consulenza tecnica risulta essere stata pertinente ai quesiti svolti ed ha condotto ad una risposta precisa ed esaustiva ai quesiti formulati dal Giudice per la risoluzione della controversia. Da ultimo deve essere valutata la questione, dedotta da parte opponente, circa la pretesa illegittimità dell'applicazione di entrambe le disposizioni normative in esame in presenza di un'attività del consulente ritenuta unitaria, con conseguente duplicazione non consentita. In relazione a tale doglianza va osservato che uno dei principi base del D.M. 30.05.2002, applicabile in via generale, è costituito dall'unicità dell'onorario statuito dall'art. 29 delle Tabelle allegate al predetto D.M. e quindi l'onnicomprensività degli onorari, intendendosi per essi la totalità degli onorari relativi alla stesura della relazione, alla partecipazione alle udienze ed a ogni altra attività afferenti i quesiti posti. Diverso discorso va effettuato quando i quesiti posti, in ordine alle attività richieste al c.t.u., siano diversi ed autonomi tra loro in quanto seppure è vero che la cumulabilità
8 per un unico incarico peritale di più compensi riferibili a prestazioni previste in tabelle diverse non risulta ammissibile laddove gli onorari sono volti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio, dovendo avere riguardo nella sua globalità al conseguente accertamento finale, non può trovare accoglimento questa interpretazione qualora gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia. In questo caso, risulta possibile procedere a conteggi separati con conseguente loro cumulabilità. Risulta, pertanto, necessario analizzare se le differenti finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori che restano assorbiti in quanto, nel primo caso, si tratta di accertamenti che richiedono distinte, autonome e speciali attività e operazioni che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto, mentre nel secondo caso gli accertamenti risultano collegati ed assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto;
con la conseguenza che nella prima fattispecie ricorrono i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi mentre nella seconda vale il principio dell'unitarietà del compenso. Al fine poi di valutare se l'incarico affidato al c.t.u. contempli un quesito unitario ovvero più quesiti autonomi, il fatto che al perito siano rivolte più domande ed egli sia quindi tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte non è di per sé solo rilevante. Decisivo è invece che la pluralità di operazioni sia astretta da un vincolo di unitarietà funzionale, tale da privare le singole risposte di autonomia oppure, al contrario, che siano da compiere operazioni fondamentalmente autosufficienti (Cass. Civ. n. 36292/2021; Cass. Civ. n. 28417/2018). Con riferimento alla possibilità di riconoscere una pluralità di compensi cumulabili tra loro si è poi espressa la Suprema Corte con principio di diritto ormai pacifico, secondo la quale ove si tratti di accertamento plurimo, ancorchè in base ad un incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti (per tutte Cass. Civ. n. 18092/2002 e, da ultimo, Cass. Civ. n. 703/2024). Richiamati tali principi di diritto, occorre analizzare il quesito formulato dal Giudice del procedimento per ATP.
“Letti gli atti di causa, tra cui la perizia tecnica prodotta, ed esperito sopralluogo, descriva ed accerti:
- lo stato dei luoghi e, in particolare, i vizi e difetti degli infissi ed accessori forniti siccome posti in opera dalla ditta con particolare riferimento a permeabilità dell'aria, isolamento Controparte_1 termico, acustico e laio a sorreggere il peso dell'infisso,
- valuti la congruità dei costi ed importi, sulla base del Prezziario DEI o in sua carenza, quello regionale, delle opere necessarie alla rimozione dei vizi e difetti;
- valuti il minor valore dei serramenti alla luce dei danni arrecati agli infissi, ove riscontrati, e accerti se sono riparabili o meno;
- valuti i danni patiti causati da parte resistente, da definirsi sulla base del preziario DEI o, in sua carenza, quello regionale: stando alla perizia in atti, per adeguamento varco porta caposcala e verifichi se sia dovuto a errate misure;
per modifiche alle cassette elettriche per zanzariere motorizzate,
- valuti i danni dovuti al costo per l'ottenimento delle certificazioni necessarie,
9 - alla luce del danno quantificato e dell'importo ancora da saldare a Parte Resistente (€ 13.756,50#), così come da fatture e da richieste ricevute, tentare la conciliazione tra le Parti".
Risulta indubbio che nella formulazione di tale quesito, formalmente unitario, risultino presenti due differenti tipologie di indagine: un'indagine tecnico-qualitativa volta ad
“accertare (...) i vizi e difetti degli infissi” e a verificarne la conformità a standard tecnici precisi (permeabilità all'aria, isolamento termico e acustico, idoneità del controtelaio) ed un'indagine estimativo - patrimoniale volta a “valutare la congruità dei costi (...) delle opere necessarie alla rimozione dei vizi”, “valutare il minor valore dei serramenti” e “valutare i danni patiti”. Ebbene, non può affermarsi che le operazioni estimative di quantificazione dei danni vadano assorbite, dal punto di vista del loro disvalore economico ai fini della determinazione del richiesto compenso, nelle attività tecniche afferenti i vizi ed i difetti degli infissi nonché le caratteristiche di questi ultimi dal punto di vista della performance – permeabilità aria;
isolamento termico, acustico, idoneità del controtelaio a sorreggere il peso dell'infisso -, in quanto le due attività di indagine, seppure consequenziali dal punto di vista logico – temporale, si configurano dotate di una propria intrinseca autonomia dal lato dei criteri di analisi applicabili e dai criteri logici fondativi del giudizio conseguenziale in punto di risposta ai quesiti posti dal Giudice. In altri termini, le due distinte attività di indagine differiscono profondamente, sia dal punto di vista delle regole tecniche, matematiche e logiche applicabili per svolgere l'attività affidata al consulente tecnico sia dal punto di vista dei criteri applicabili per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, laddove per la quantificazione del danno vanno applicati esclusivamente criteri matematici volti a fornire una quantificazione in termine di danno subito e minor valore degli infissi. Ne consegue che correttamente il Giudice ha liquidato il compenso richiesto ai sensi degli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 applicando entrambe tali disposizioni legislative. In definitiva l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata con conferma integrale del decreto di liquidazione in questa sede opposto. In relazione alla domanda di condanna formulata ex art. 96 co. 3 c.p.c. da parte opposta, quest'ultima risulta infondata in quanto “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ. n. 27623/2017)” dovendosi quindi condannare ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. Civ. n. 18057/2016). 10 Nel caso di specie, è evidente che la formulazione unitaria del quesito peritale ben poteva generare fondati dubbi circa la correttezza della liquidazione del compenso compiuta dal Giudice del procedimento per ATP in punto di cumulo dei compensi ex art. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 e quindi, per tale motivo, non si ravvisa un abuso dello strumento processuale idoneo a fondare una condanna ai sensi della disposizione legislativa in esame. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Al riguardo, le spese di lite vanno quantificate in relazione allo scaglione di valore “da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00“ di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 e non verrà tenuto conto della voce relativa alla fase istruttoria non essendosi essa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 iscritta al N.RG. 4315/2025 promossa da contro nel Parte_1 Parte_2 contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. avanzata da parte opposta per le causali di cui in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] quantificano in euro 3.397,00 per comp Parte_2 professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge.
Genova, 07.11.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4315 / 2025promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, giust ettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova (GE), Via Canevari n. 24/10 scala destra in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
(C.F. in proprio e quale Parte_2 C.F._2 cio nel /2024, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Vittorio Flick e Arturo Flick, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali in Genova (GE), Via Fieschi n. 1/8 in qualità di PARTE OPPOSTA;
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del com svolta in qualità di c.t.u. da parte dell'arch. emesso dal Parte_2
Tribunale nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo N.RG. 5387/2024 promosso dall'odierna opponente contro per far Controparte_1 accertare gli eventuali “vizi e difetti degli infissi ed accesso ra dalla ditta con particolare riferimento a permeabilità dell'aria, isolamento termico, Controparte_1 acustico e idoneità del controtelaio a sorreggere il peso dell'infisso; valuti la congruità dei costi ed importi, sulla base del Prezziario DEI o in sua carenza, quello regionale, delle opere necessarie alla rimozione dei vizi e difetti;
valuti il minor valore dei serramenti alla luce dei danni arrecati agli infissi, ove riscontrati, e accerti se sono riparabili o meno;
valuti i danni patiti causati da parte resistente, da definirsi sulla base del preziario DEI o, in sua carenza, quello regionale: stando alla perizia in atti, 1 per adeguamento varco porta caposcala e verifichi se sia dovuto a errate misure;
per modifiche alle cassette elettriche per zanzariere motorizzate, valuti i danni dovuti al costo per l'ottenimento delle certificazioni necessarie;
alla luce del danno quantificato e dell'importo ancora da saldare a Parte Resistente (€ 13.756,50#), così come da fatture e da richieste ricevute, tentare la conciliazione tra le Parti;
su richiesta del resistente e del terzo chiamato: verifichi se nella posa dei controtelai, siano state rispettate le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei serra-menti stessi”. Deduceva al riguardo che la relazione peritale veniva depositata in data 20.12.2024 e che il c.t.u. riconosceva, per la rimozione dei vizi e difetti e per danni cagionati da controparte, l'importo omnicomprensivo di euro 6.817,02; che con decreto del 12.03.2025, integrato in data 09.04.2025 e notificato in pari data, liquidava il compenso relativo alla suddetta CTU nell'importo complessivo di euro 8.236,81 di cui euro 3.575,72 a titolo di onorario oltre cassa previdenziale (4%) e iva (22) nonché euro 3.699,94 a titolo di rimborso spese, ponendo l'esborso a carico dell'odierna opponente;
che tale importo liquidato apparirebbe eccessivo rispetto al valore della questione, all'attività svolta dal CTU nonché calcolato in difformità dalle regole stabilite dalla normativa sui compensi spettanti ai consulenti tecnici. Proseguiva affermando che nel provvedimento di liquidazione non sarebbero indicate le ragioni alla base della liquidazione, essendo presente un richiamo agli artt. 1, 11 e 12 comma 2 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002 sulla cui base si perveniva a determinare un compenso che apparirebbe non corrispondente all'attività svolta dal CTU e anche non coerente con la disciplina sui compensi, dato che l'Autorità Giudicante avrebbe applicato le aliquote massime dell'art 11 ed abbia poi sommato il corrispettivo massimo indicato nell'art. 12 pari a euro 970,42; che l'applicazione di tali aliquote nel massimo doveva essere indicato dal consulente tecnico all'A.G. indicando gli elementi da cui ricavare la sussistenza del “pregio”, della “completezza della prestazione nonché le difficoltà e la complessità incontrate” nello svolgimento dell'incarico al fine di giustificare l'applicazione delle aliquote massime;
che una tale indicazione non veniva compiuta in quanto il consulente tecnico si limitava ad elencare le date degli incontri effettuati, dei sopralluoghi e delle sessioni di studio;
inoltre che le misurazioni termografiche e acustiche venivano poste in essere da due ausiliari del consulente senza intervento diretto di quest'ultimo non risultando quindi, neppure da questo punto di vista, giustificabile il compenso liquidato dall' CP_2
Deduceva altresì che, comunque, l'attività professionale po essere non poteva qualificarsi come eccezionale né come di particolare difficoltà, essendo volta a valutare la sussistenza di vizi e difetti nella fornitura e posa in opera di infissi di un appartamento (una porta caposcala blindata, tre porta finestra e cinque finestre con annesse alcune zanzariere e persiane); che tale attività non era stata neppure celere, in quanto venivano richieste due proroghe di trenta giorni ciascuna per un totale di 240 giorni di consulenza;
che la consulente avrebbe omesso di accertare e valutare diversi difetti segnalati nel corso delle attività peritali, commettendo altresì errori di calcolo ed omettendo altresì di calcolare il risarcimento per l'omessa fornitura e montaggio del pannello della porta blindata;
che quindi tale compenso non appariva né congruo né
2 giustificato ex art. 11 D.M. 30.05.2002 dovendo trovare applicazione i parametri medi di cui alla predetta fonte normativa. Inoltre, affermava che veniva erroneamente liquidato anche il compenso ai sensi dell'art. 12 D.M. 30.05.2002, sussistendo un rapporto di specialità tra le norme che ne impedisce l'applicazione congiunta in presenza di attività professionale rientrante nell'alveo dell'art. 11; che tale evenienza si verificava nel caso di specie, risultando posta in essere un'attività peritale interamente ricompresa nell'art. 11 del suddetto D.M.; inoltre, che la consulente sottoponeva all'A.G. un solo preventivo di spesa afferente l'attività tecnica degli ausiliari e che quest'ultimo risultava eccessivo rispetto all'attività posta in essere ed rispetto ad altro preventivo presentato dalla ricorrente medesima – in questa sede opponente -. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale di Genova, contrariis rejectis e premesse le declaratorie tutte del caso: - in via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, nelle more della rideterminazione del compenso del CTU, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 12/3/2025 integrato dal decreto del 9/4/2025, emesso ad esito del procedimento RGN 5387/2024 presso il Tribunale di Genova ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso liquidare il compenso del CTU arch. nella misura complessiva Parte_2 di euro 3.822,80 oltre CPA e IVA ovvero nella misura che si ua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice nel decreto di liquidazione del 12/3/2025 integrato dal decreto del 9/4/2025, emesso ad esito del procedimento RGN 5387/2024 presso il Tribunale di Genova e pari ad euro 7.275,66 oltre CPA e IVA”. Con decreto del 12.05.2025 il Tribunale fissava udienza ex art. 281 undecies e duodecies c.p.c. al giorno 15.07.2025. Si costituiva in data 04.07.2025 l'arch. , c.t.u. nell'ambito del Parte_2 procedimento per accertamento tecnic 87/2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, affermando che a fronte di un valore economico significativo attribuito dalla stessa ricorrente all'accertamento tecnico di cui sopra (valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), veniva poi richiesta una riduzione del compenso per l'attività di consulenza tecnica in aperta contraddizione con tale attribuzione di valore della controversia. In via pregiudiziale eccepiva l'integrale inammissibilità della quasi totalità dei motivi di opposizione, deducendo l'introduzione del ricorso in asserita palese violazione dei limiti oggettivi della presente tipologia di giudizio configuranti un altrettanto asserito abuso dello strumento processuale in quanto il ricorso di controparte opererebbe una sistematica e deliberata trasfigurazione del procedimento di opposizione a liquidazione, sviandolo dalla sua unica funzione – la verifica sulla corretta applicazione delle tariffe – per trasformarlo in un'asserita surrettizia e inammissibile sede di revisione del merito della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto volta a screditare sostanzialmente le attività peritali. Nel merito, deduceva che l'attività professionale posta in essere in qualità di c.t.u. non era né semplice né relativa a fatti isolati, in quanto nel ricorso per richiedere l'accertamento tecnico preventivo era la stessa opponente a prospettare una pluralità di
3 criticità a tutti gli infissi con connessi problemi eterogenei che richiedevano competenze specifiche e l'accertamento del decadimento della "prestazione termica" e "acustica" dell'involucro quantificando i "nocumenti patiti e patiendi" nella precisa somma di euro 30.384,47; che a fronte di tale scenario, l'operato dell'Arch. Parte_2 doveva considerarsi non solo scrupoloso ma anche oggettivamente vantag stessa opponente in quanto, al termine di un'articolata indagine che richiedeva sopralluoghi, misurazioni e l'ausilio di specialisti, accertava un quadro ben diverso quantificando il valore complessivo dei vizi, dei danni e del minor valore in euro 6.817,02; che tale drastica riduzione del valore della controversia non costituirebbe indice di un incarico semplice ma, al contrario, sarebbe la prova della sua fondamentale importanza e complessità. Proseguiva affermando di aver basato il calcolo del proprio onorario a percentuale ex art. 11 D.M. 30.05.2002 non sul valore della causa dichiarato dall'attrice pari ad euro 30.384,47 ma sul valore del danno da lei stessa accertato pari ad euro 6.817,02; che quindi il compenso veniva calcolato in base al valore economico più favorevole all'odierna opponente;
che comunque l'A.G. provvedeva a motivare il compenso liquidato;
che con ordinanza del 12.11.2024 il Giudice del procedimento per a.t.p. rigettava la richiesta di sostituzione dell'ausiliario depositata dalla ricorrente e fondata sulle medesime critiche in questa sede riproposte;
che quindi già con tale provvedimento veniva valutata la diligenza e scrupolosità dell'attività professionale svolta. Deduceva altresì che dagli atti emergeva la presenza di una sola proroga;
che le critiche tecniche avanzate alla c.t.u. con memoria dell'Ing. non sarebbero ammissibili in Pt_1 quanto quest'ultimo non rivestirebbe l'incarico di c.t.p. formalmente nominato;
che il ricorso a specialisti esterni veniva espressamente autorizzato dall'A.G. che ne approvava i relativi preventivi di spesa con provvedimenti del 2/11/2024 e del 25/11/2024; che non vi era stato alcun cumulo illegittimo di compensi derivante da una non corretta applicazione degli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 in quanto l'attività professionale richiesta era intrinsecamente duale e richiedeva l'espletamento di due tipologie di accertamenti, eterogenei per natura, metodologia e finalità, ossia un'indagine tecnico-qualitativa volta ad "accertare (...) i vizi e difetti degli infissi" e a verificarne la conformità a standard tecnici precisi (permeabilità all'aria, isolamento termico e acustico, idoneità del controtelaio) rientrante nell'art. 12 e un'indagine tecnico-estimativa volta a "valutare la congruità dei costi (...) delle opere necessarie alla rimozione dei vizi" nonché "valutare il minor valore dei serramenti" e "valutare i danni patiti" rientrante, come tale, nell'art. 11; inoltre, che anche la giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'unicità formale dell'incarico applicherebbe un criterio di pluralità sostanziale delle prestazioni che legittimerebbe l'applicazione di entrambe le suddette disposizioni legislative al verificarsi dei relativi presupposti. Per tali motivi, concludeva chiedendo “In via pregiudiziale e dirimente, dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione attinenti al merito della prestazione peritale, per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla Sig.ra ex art. 170 d.P.R. 115/2002, e per l'effetto, confermare Parte_1
4 in ogni sua parte il decreto di liquidazione del compenso in favore dell'Arch. Parte_2 emesso in data 12/03/2025 e integrato in data 09/04/2025, in qua correttamente motivato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con condanna della Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.” Parte_1
All'udienza del 15.07. discussione tra le parti e rilevata la natura documentale della controversia, il Tribunale rinviava per decisione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. al giorno 28.10.2025; in tale udienza, lette le memorie conclusionali delle parti ed esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Riportati i contenuti degli atti processuali delle parti e le deduzioni ivi articolate, occorre analizzare i motivi di opposizione avanzati dalla sig.ra avverso il Pt_1 decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Genova in favore dell'arch.
[...]
al fine di verificarne la fondatezza o meno. Pt_2 armente, va sin da subito osservato che la mancata vocatio iudicis della società
controparte dell'odierna opponente nel giudizio di ATP ex art. Controparte_1
696 c.p.c. non costituisce alcun vizio procedurale che possa inficiare la decisione del giudizio oppositivo, in quanto nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio;
né può ritenersi “inutiliter data” la sentenza di rigetto dell'opposizione intervenuta senza l'integrità del contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, non ha leso alcun diritto di difesa (Cass. Civ. n. 32005/2021). Nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai avanzato, nei propri scritti difensivi, richiesta di integrazione del contraddittorio né è mai stata sottoposta all'attenzione del Giudicante la questione processuale afferente la doverosa partecipazione della controparte processuale del giudizio per ATP N. RG. 5387/2024 nella presente sede e, quindi, alcun vulnus al principio del contraddittorio si è verificato. Premesso ciò va immediatamente risolta un'ulteriore questione, ossia qual è l'ambito e, più in particolare, la profondità dei poteri cognitivi che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del c.t.u. attribuisce al Giudice investito della relativa controversia, ossia se quest'ultimo può sindacare o meno l'attività svolta dal c.t.u. in quel giudizio sino a poterne rilevare l'erroneità ovvero l'illegittimità effettuando, quindi, un vero e proprio sindacato di merito delle attività compiute. La risposta è negativa in ragione del persuasivo principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 ha un oggetto ben definito: la
5 correttezza della quantificazione del compenso in base alle tariffe e alla qualità/quantità del lavoro svolto, risultando invece escluse tutte le contestazioni relative alla validità, all'utilità e alla correttezza tecnica della consulenza. Tali questioni, infatti, attengono al merito della causa e devono essere fatte valere davanti al giudice della cognizione, che deciderà in via definitiva anche sull'onere del pagamento, dovendosi considerare inammissibili i motivi di ricorso che criticano la relazione per presunte lacune, errori o per la mancata osservanza di adempimenti procedurali come il deposito della bozza, anche considerando che la valutazione sulla congruità del compenso è distinta da quella sull'utilizzabilità della perizia ai fini della decisione finale (cfr Cass. Civ. n. 25653/2025). Applicando tali principi di diritto, risulta evidente che tutto quando articolato e dedotto nel ricorso in opposizione in punto di asserite erroneità ed omissioni da parte del consulente tecnico, nello svolgimento del suo incarico, non sia scrutinabile nella presente sede in quanto è il Giudice del merito, dinanzi al quale viene ammessa e svolta la relazione peritale, a dover valutare nel merito l'attività svolta dal c.t.u. e, conseguentemente, determinarne il relativo compenso. Ugualmente, quindi, può affermarsi per quanto riguarda l'attività svolta dagli ausiliari del consulente tecnico e la congruità del relativo compenso: parte opposta ha infatti fornito prova che il Giudice del merito autorizzava la nomina di tali ausiliari in base a preventivi di spesa preventivamente formati ed oggetto di cognizione da parte dell' rovvedendo poi, una volta terminata l'attività, a valutare l'attività svolta con CP_2 ann quidazione del compenso. Nel presente giudizio, pertanto, è precluso al Giudice il potere di sindacare l'eventuale erroneità della decisione di autorizzare lo svolgimento di parte di attività professionale del c.t.u. da parte di ausiliari così come di sindacare la valutazione in punto di congruità del preventivo di spesa presentato al Giudice medesimo, in quanto la cognizione della presente opposizione si risolve nel valutare la rispondenza dell'attività svolta dal c.t.u. ai quesiti formulati per l'espletamento dell'incarico ed il corretto inquadramento del compenso richiesto nelle specifiche disposizioni di legge previste dagli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 – rilevanti nel caso di specie – con correlata corretta applicazione dei parametri di legge previsti per la quantificazione del compenso. Individuato il corretto confine dei poteri cognitivi del Giudice del procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, va rilevato che con istanza di liquidazione del compenso (doc. 2 parte opponente), l'arch. quantificava il proprio Parte_2 compenso tramite le seguenti voci: importo in 4 quale rimborso spese sostenute, euro 838,37 ed euro 1.766,93 ex artt. 1 e 11 D.M. 30.05.2002; euro 970,42 ex art. 12 co. 2 D.M. 30.05.2002. Con decreto di liquidazione datato 12.03.2025 (doc. 3 parte opponente) il Giudice del procedimento per ATP N.RG. 5387/2024, “esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U., tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta” e applicando “l'art. 4 della L.
8.7.1980 n. 319 e gli art. 1, 11 e 12 co. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002”, liquidava al c.t.u. la somma di euro 3.575,72 a titolo di onorario, oltre 4% ed IVA sull'importo degli
6 onorari ed euro 3.699,94 a titolo di spese anticipate e sostenute, specificazione quest'ultima contenuta nel provvedimento integrativo datato 09.04.2025. Dalla somma degli importi individuati dal c.t.u. nella propria istanza di liquidazione, può dedursi quindi che il Giudice del procedimento di ATP accoglieva integralmente la richiesta avanzata dall'ausiliario laddove, nella voce spese sostenute, venivano fatti rientrare i compensi dovuti in favore dei consulenti dell'ausiliario. Orbene, in applicazione dei suddetti principi di diritto, risulta evidente che tale ultima voce di liquidazione, ossia euro 3.699,94, non può in alcun modo essere sindacabile nella presente sede, afferendo a spese sostenute e documentate dal c.t.u. nello svolgimento del proprio incarico;
circa il compenso dei consulenti di cui veniva richiesta la nomina che, in quanto tale, veniva autorizzata in base al preventivo di spesa presentato al Giudice, infatti, va ribadito quanto sopra evidenziato circa la preclusione, nella presente sede, di poter operare un sindacato del merito della scelta, compiuta dalla predetta A.G., di autorizzare la nomina di tali consulenti al preventivo di spesa relativo. Ne consegue che, una volta intervenuta tale autorizzazione al preventivo di spesa presentato, quest'ultima risulta “fissata” quale voce di spesa anticipata e sostenuta dal consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, non scrutinabile in questa sede in quanto effettivamente giustificata dai documenti di spesa. Risulta invece possibile scrutinare, rispetto all'ulteriore voce di compenso liquidata, se sia stata effettuata una corretta applicazione dei parametri di legge previsti dal D.M. 30.05.2002, in particolare degli artt. 1, 11 e 12 co. 2 richiamati nel decreto di liquidazione opposto, ossia se entrambi questi ultimi potevano essere o meno applicati in favore del c.t.u. In primo luogo, dall'esame degli atti di causa e dei documenti, risulta possibile affermare che l'attività del c.t.u. sia stata rispondente ai quesiti formulati dal Giudice, non ravvisandosi accertamenti ultronei rispetto all'oggetto di causa propria del procedimento per ATP compiuti dal c.t.u. né attività professionale svolta che non sia riconducibile, a livello eziologico, alla finalità di fornire un'esaustiva risposta ai suddetti quesiti, in quanto veniva compiuta una penetrante attività di verifica degli infissi, delle loro caratteristiche tecnico – strutturali e loro performance dal punto di vista termico ed acustico al fine di valutarne la sussistenza delle qualità promesse dal venditore nonché l'eventuale presenza o meno di difetti atti ad ingenerare una minore qualità degli infissi medesimi. In secondo luogo, il decreto di liquidazione opposto non risulta essere privo di motivazione in quanto il Giudice, nel procedere alla quantificazione del compenso ex artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002, espressamente valutava “la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U., tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta”. E' quindi presente una valutazione degli elementi di fatto che il Giudice del procedimento per ATP ha tenuto in considerazione per procedere alla determinazione del compenso in favore dell'ausiliario, venendo quindi garantita la conoscibilità dell'iter logico – giuridico che ha condotto alla liquidazione in questa sede impugnata nonostante quest'ultima non costituisca elemento indefettibile del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., in quanto “la determinazione del compenso spettante al
7 CTU da parte del giudice del merito non richiede una motivazione specifica, rientrando la stessa nell'esercizio del suo potere discrezionale (Cass. Civ. n. 8233/2018)”. In applicazione di tale principio, risulta quindi evidente che il consulente tecnico non è onerato di indicare quali elementi di fatto e di diritto, relativi alla relazione, deve valutare il Giudice cui è sottoposta la proposta di liquidazione per pervenire alla determinazione del compenso liquidabile, proprio in ragione che l'A.G. è libera di discostarsi dal quantum indicato dal c.t.u. a titolo di compenso venendo riconosciuto un potere discrezionale sia in ordine all'applicazione del corretto articolo di legge per individuare l'an sia per la determinazione del quantum. Infatti, se contenuta tra il minimo e il massimo tariffari, tale determinazione non necessita di una motivazione specifica nè è soggetta al sindacato di legittimità salvo i casi di violazione di norme o vizi logici di motivazione rilevabili dall'interessato (cfr Cass. Civ. n. 29876/2019) che non si ravvisano nel caso di specie. Risolte tali questioni, risulta quindi doveroso scrutinare se il Giudice del procedimento per ATP abbia effettuato una corretta applicazione delle norme di legge previste dal D.M. 30.05.2002, avendo quest'ultimo applicato sia il compenso previsto dall'art. 11 in relazione allo scaglione di valore della causa sia il compenso massimo previsto dall'art. 12. In primo luogo, è evidente che avuto riguardo al quantum relativo al compenso ex art. 11 D.M. 30.05.2002 il perito stimatore, nel determinare il compenso da richiedere al Giudice e recepito da quest'ultimo, abbia basato il calcolo del proprio onorario a percentuale sul valore del danno effettivo accertato dalla consulenza tecnica, ossia euro 6.817,02, in luogo del valore della controversia dichiarato dalla ricorrente in questa sede opponente, ossia euro 30.384,47. Sotto tale punto di vista, non si verifica alcuna censurabilità nell'aver provveduto con tali modalità dato che l'attività professionale del consulente è stata effettivamente posta in essere ed ha condotto all'accertamento ed alla quantificazione di un determinato importo a titolo di risarcimento in favore dell'odierna opponente. In secondo luogo, neppure si appalesa irragionevole aver applicato l'aliquota massima prevista dall'art. 12 D.M. 30.05.2002 in quanto la consulenza tecnica risulta essere stata pertinente ai quesiti svolti ed ha condotto ad una risposta precisa ed esaustiva ai quesiti formulati dal Giudice per la risoluzione della controversia. Da ultimo deve essere valutata la questione, dedotta da parte opponente, circa la pretesa illegittimità dell'applicazione di entrambe le disposizioni normative in esame in presenza di un'attività del consulente ritenuta unitaria, con conseguente duplicazione non consentita. In relazione a tale doglianza va osservato che uno dei principi base del D.M. 30.05.2002, applicabile in via generale, è costituito dall'unicità dell'onorario statuito dall'art. 29 delle Tabelle allegate al predetto D.M. e quindi l'onnicomprensività degli onorari, intendendosi per essi la totalità degli onorari relativi alla stesura della relazione, alla partecipazione alle udienze ed a ogni altra attività afferenti i quesiti posti. Diverso discorso va effettuato quando i quesiti posti, in ordine alle attività richieste al c.t.u., siano diversi ed autonomi tra loro in quanto seppure è vero che la cumulabilità
8 per un unico incarico peritale di più compensi riferibili a prestazioni previste in tabelle diverse non risulta ammissibile laddove gli onorari sono volti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio, dovendo avere riguardo nella sua globalità al conseguente accertamento finale, non può trovare accoglimento questa interpretazione qualora gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia. In questo caso, risulta possibile procedere a conteggi separati con conseguente loro cumulabilità. Risulta, pertanto, necessario analizzare se le differenti finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori che restano assorbiti in quanto, nel primo caso, si tratta di accertamenti che richiedono distinte, autonome e speciali attività e operazioni che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto, mentre nel secondo caso gli accertamenti risultano collegati ed assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto;
con la conseguenza che nella prima fattispecie ricorrono i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi mentre nella seconda vale il principio dell'unitarietà del compenso. Al fine poi di valutare se l'incarico affidato al c.t.u. contempli un quesito unitario ovvero più quesiti autonomi, il fatto che al perito siano rivolte più domande ed egli sia quindi tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte non è di per sé solo rilevante. Decisivo è invece che la pluralità di operazioni sia astretta da un vincolo di unitarietà funzionale, tale da privare le singole risposte di autonomia oppure, al contrario, che siano da compiere operazioni fondamentalmente autosufficienti (Cass. Civ. n. 36292/2021; Cass. Civ. n. 28417/2018). Con riferimento alla possibilità di riconoscere una pluralità di compensi cumulabili tra loro si è poi espressa la Suprema Corte con principio di diritto ormai pacifico, secondo la quale ove si tratti di accertamento plurimo, ancorchè in base ad un incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti (per tutte Cass. Civ. n. 18092/2002 e, da ultimo, Cass. Civ. n. 703/2024). Richiamati tali principi di diritto, occorre analizzare il quesito formulato dal Giudice del procedimento per ATP.
“Letti gli atti di causa, tra cui la perizia tecnica prodotta, ed esperito sopralluogo, descriva ed accerti:
- lo stato dei luoghi e, in particolare, i vizi e difetti degli infissi ed accessori forniti siccome posti in opera dalla ditta con particolare riferimento a permeabilità dell'aria, isolamento Controparte_1 termico, acustico e laio a sorreggere il peso dell'infisso,
- valuti la congruità dei costi ed importi, sulla base del Prezziario DEI o in sua carenza, quello regionale, delle opere necessarie alla rimozione dei vizi e difetti;
- valuti il minor valore dei serramenti alla luce dei danni arrecati agli infissi, ove riscontrati, e accerti se sono riparabili o meno;
- valuti i danni patiti causati da parte resistente, da definirsi sulla base del preziario DEI o, in sua carenza, quello regionale: stando alla perizia in atti, per adeguamento varco porta caposcala e verifichi se sia dovuto a errate misure;
per modifiche alle cassette elettriche per zanzariere motorizzate,
- valuti i danni dovuti al costo per l'ottenimento delle certificazioni necessarie,
9 - alla luce del danno quantificato e dell'importo ancora da saldare a Parte Resistente (€ 13.756,50#), così come da fatture e da richieste ricevute, tentare la conciliazione tra le Parti".
Risulta indubbio che nella formulazione di tale quesito, formalmente unitario, risultino presenti due differenti tipologie di indagine: un'indagine tecnico-qualitativa volta ad
“accertare (...) i vizi e difetti degli infissi” e a verificarne la conformità a standard tecnici precisi (permeabilità all'aria, isolamento termico e acustico, idoneità del controtelaio) ed un'indagine estimativo - patrimoniale volta a “valutare la congruità dei costi (...) delle opere necessarie alla rimozione dei vizi”, “valutare il minor valore dei serramenti” e “valutare i danni patiti”. Ebbene, non può affermarsi che le operazioni estimative di quantificazione dei danni vadano assorbite, dal punto di vista del loro disvalore economico ai fini della determinazione del richiesto compenso, nelle attività tecniche afferenti i vizi ed i difetti degli infissi nonché le caratteristiche di questi ultimi dal punto di vista della performance – permeabilità aria;
isolamento termico, acustico, idoneità del controtelaio a sorreggere il peso dell'infisso -, in quanto le due attività di indagine, seppure consequenziali dal punto di vista logico – temporale, si configurano dotate di una propria intrinseca autonomia dal lato dei criteri di analisi applicabili e dai criteri logici fondativi del giudizio conseguenziale in punto di risposta ai quesiti posti dal Giudice. In altri termini, le due distinte attività di indagine differiscono profondamente, sia dal punto di vista delle regole tecniche, matematiche e logiche applicabili per svolgere l'attività affidata al consulente tecnico sia dal punto di vista dei criteri applicabili per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, laddove per la quantificazione del danno vanno applicati esclusivamente criteri matematici volti a fornire una quantificazione in termine di danno subito e minor valore degli infissi. Ne consegue che correttamente il Giudice ha liquidato il compenso richiesto ai sensi degli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 applicando entrambe tali disposizioni legislative. In definitiva l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata con conferma integrale del decreto di liquidazione in questa sede opposto. In relazione alla domanda di condanna formulata ex art. 96 co. 3 c.p.c. da parte opposta, quest'ultima risulta infondata in quanto “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ. n. 27623/2017)” dovendosi quindi condannare ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. Civ. n. 18057/2016). 10 Nel caso di specie, è evidente che la formulazione unitaria del quesito peritale ben poteva generare fondati dubbi circa la correttezza della liquidazione del compenso compiuta dal Giudice del procedimento per ATP in punto di cumulo dei compensi ex art. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 e quindi, per tale motivo, non si ravvisa un abuso dello strumento processuale idoneo a fondare una condanna ai sensi della disposizione legislativa in esame. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Al riguardo, le spese di lite vanno quantificate in relazione allo scaglione di valore “da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00“ di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 e non verrà tenuto conto della voce relativa alla fase istruttoria non essendosi essa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 iscritta al N.RG. 4315/2025 promossa da contro nel Parte_1 Parte_2 contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. avanzata da parte opposta per le causali di cui in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] quantificano in euro 3.397,00 per comp Parte_2 professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge.
Genova, 07.11.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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