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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PE PO Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) IO AR LA Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1989/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Forte, C.F._1 elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), Via Prestisimone n. 17/B, presso lo studio legale ZI (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nato il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
) e , nata l'[...] a [...] (c.f. C.F._2 CP_2
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. PE Rigatuso, C.F._3 elettivamente domiciliati in Cefalù (PA), Via Prestisimone n. 4, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuti,
nata il [...] a [...] (c.f. CP_3
), C.F._4
convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Salvatore Forte per : Parte_1
“… insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il suo atto di appello, che qui si devono intendere integralmente trascritte, e chiede che il gravame venga posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Per zelo difensivo, qualora occorressero ulteriori riscontri probatori, si insiste nelle istanze istruttorie tutte articolate con l'atto di appello”;
avv. PE Rigatuso per e : Controparte_1 CP_2
“…insiste in tutto quanto già diffusamente dedotto ed eccepito in atti, riportandosi alle richie- ste e alle eccezioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2023, quindi, reitera, segnatamente, il contenuto delle note di tratta-zione scritta depositate per l'udienza del 31.03.2023. Si contestano le eccezioni sollevate e le domande formulate ex a-dverso, a mezzo del proposto gravame, che si chiede rigettare, giacché de-stituite di fondamento alcuno, sia in fatto sia in diritto, con richiesta di con-ferma, in ogni sua parte, dell'impugnata sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto di citazione notificato il 29.11 – 08.12.2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 885/2022 Reg. Sent., pubblicata il 28 ottobre 2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2959/2014 R.G..
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano Controparte_1 CP_2 il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Termini Imerese e esponendo: Parte_1 CP_4
- di essere proprietari dell'appartamento identificato al Catasto fabbricati di SC (PA) al Foglio 2, particella 284, subalterno 1, Viale Salinelle snc, piano T, giusta atto di compravendita del 30.04.2008, Repertorio N. 1520, Raccolta N. 706 – registrato a Cefalù il 1.05.2008 al n. 780 – Serie 1T, stipulato con e;
Parte_1 CP_4
- che queste ultime, dopo la stipula dell'atto, non avevano provveduto a rilasciare l'immobile ceduto, continuando ad occuparlo senza titolo,
e chiedendo al giudice adito di: “ritenere e dichiarare che le signore e Parte_1
non hanno titolo alcuno per occupare l'appartamento con fabbricato, con corte CP_4 esclusiva, di una sola elevazione fuori terra, ad uso civile abitazione, sito in SC (PA), nella Contrada Piana Salinelle snc, composto da tre vani, cucina, W.C., ingresso e disimpegno, oltre a due portici, della consistenza catastale di cinque (5) vani, per una superficie catastale di circa metri quadrati centodiciannove (mq. 119), il tutto identificato al Catasto fabbricati di SC (PA) al Foglio 2, particella 284, subalterno 1, Viale Salinelle snc, piano T, categoria A/7, Classe 3, vani 5, rendita euro 426,08, immobile di proprietà dei signori (…) e (…), entrambi res.ti nella Contrada Salinelle snc di Controparte_1 CP_2
SC (PA), giusta Atto di Compravendita del 30.04.2008, Repertorio N. 1520, Raccolta N. 706 – registrato a Cefalù il 1.05.2008 al n. 780 – Serie 1T;
3 condannare le signore e al rilascio immediato dell'immobile Parte_1 CP_4 di proprietà dei signori e;
Controparte_1 CP_2 condannare, altresì, e al risarcimento dei danni tutti sofferti Parte_1 CP_4 dai signori e , per le causali dedotte in narrativa, versando in Controparte_1 CP_2 favore degli stessi la complessiva somma di € 30.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa“.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle Parte_1 domande e proponeva, a sua volta, una serie di domande riconvenzionali.
La causa, interrotta stante il decesso di veniva riassunta dagli CP_4 attori anche nei confronti di , coerede insieme a CP_3 [...] della defunta. Parte_1
Espletata consulenza tecnica di ufficio ed istruita la causa mediante interrogatorio formale degli attori e prova testimoniale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese così statuiva:
“- in accoglimento della domanda attorea, dichiara che ha occupato sine Parte_1 titulo il bene di proprietà degli attori sito in SC, C/da Salinelle snc, identificato al Catasto fabbricati di SC (PA), al foglio 2, particella 284, subalterno 1, piano terra, cat. A/7, classe 3, di vani 5, e, per l'effetto condanna le convenute in solido tra loro a consegnare ai sigg.ri e l'immobile sopradetto oggetto del contratto di Controparte_1 CP_2 compravendita;
- rigetta le domande tutte articolate in via riconvenzionale dalla convenuta Parte_1 anche n.q. di erede di - rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;
CP_4
- compensa per un terzo le spese di lite e pone i restanti due terzi a carico delle convenute e in solido tra loro, che liquida in € 5.078,00, oltre Parte_1 CP_3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. del presente giudizio liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale rileva che, avendo provato gli attori, mediante la produzione del contratto di vendita, il proprio titolo a conseguire la restituzione dell'immobile, non possono, invece, trovare accoglimento le domande, formulate dalla convenuta, tese, in via gradata, a dichiarare la nullità, l'annullabilità e la
4 simulazione del contratto stesso, o a sancirne la risoluzione per inadempimento degli acquirenti o, ancora, ad affermare l'obbligo di questi di adempiere ai loro obblighi corrispondendo la parte del prezzo di acquisto mai di fatto versata.
*****
Proponendo impugnazione, censura, innanzi tutto, la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale tesa all'annullamento del contratto di compravendita per dolo, ex art. 1439 c.c., lamentando l'omesso esame e la non corretta valutazione, da parte del primo giudice, del compendio probatorio derivante dal procedimento penale per truffa instaurato nei confronti dei – , nonché della prova testimoniale CP_1 CP_2 assunta nel corso del giudizio.
In particolare, richiama le risultanze della (prodotta in giudizio) informativa della Guardia di Finanza e degli atti e documenti ad essa allegati, e rimarca la rilevanza, ai fini probatori, del contegno osservato dagli attori nel presentare istanza di patteggiamento per il reato loro contestato.
Si duole, quindi, del rigetto della domanda di risoluzione del contratto, deducendo come dall'estratto conto bancario, dalla nota n. 309 del 26 ottobre 2015 di Unicredit S.p.A. e dalla deposizione del teste emerga come gli Tes_1 assegni di €5.000,00 ed €25.000,00 corrisposti per il pagamento del prezzo dell'acquisto dell'immobile non fossero stati mai negoziati/incassati dalle venditrici.
Per le stesse ragioni, insiste, in via subordinata, nella domanda di condanna dei convenuti all'adempimento del contratto.
Deduce che la simulazione relativa del contratto deve ritenersi provata in considerazione del mancato incasso degli assegni e della loro restituzione agli acquirenti, della sottrazione della controscrittura che garantiva alle venditrici il diritto di continuare ad abitare nell'immobile nei giorni in cui la era stata Pt_1 costretta al ricovero ad opera del nonché della circostanza per cui già CP_1 prima dell'atto questi era stato nominato dall'esponente proprio erede universale, sicchè non aveva alcun interesse ad acquisire con ulteriori costi una proprietà che gli sarebbe in ogni caso prima o poi pervenuta e, per contro, trovava riscontro l'assunto per cui il negozio avesse quale unico scopo quello di
5 consentire alla proprietaria di reperire fondi per procedere alla ristrutturazione del bene.
Lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori, riproponendo la relativa istanza.
*****
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, formulata dalla difesa dei convenuti, riguardo ad una presunta e non meglio specificata incapacità naturale di parte attrice ad agire in giudizio, non fondata su alcun concreto elemento se non sull'inconducente riferimento al “notorio” nel comune di SC.
Nel merito, l'appello è infondato.
E' vero che la sentenza impugnata non contiene alcun cenno – e dunque alcuna motivata valutazione – in ordine agli elementi probatori desumibili dal procedimento penale instaurato nei confronti di e Controparte_1 CP_2 per il reato di truffa aggravata consumato ai danni di e Parte_1
, conclusosi con la sentenza n. 277/2017 con cui il Tribunale di CP_4
Termini Imerese ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
In effetti, risulta consolidato il principio secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10825/2016; sez. III, n. 840/2015; sez. III, n. 13229/2015).
Anche le prove assunte in altro giudizio penale e le risultanze di indagini preliminari possono costituire nel processo civile prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. Civ., sez. trib., n. 19859/2012),
o semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (Cass. Civ., sez. III, n. 19521/2019).
6 La giurisprudenza di legittimità riconosce, infine, la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto anche alla sentenza di patteggiamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 17807/2024; sez. III, n. 2897/2024; sez. III, n. 31010/2023; sez. III, n. 29319/2022), principio che può ragionevolmente estendersi anche al caso, come quello di specie, in cui un soggetto abbia avanzato richiesta di applicazione di pena ed a questa abbia fatto seguito una sentenza che, nell'evidenziare l'impossibilità di emettere una pronuncia assolutoria, abbia dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Ciò posto, partendo dall'analisi del capo di imputazione riguardo al quale era stata formulata la richiesta di patteggiamento da parte dei , Parte_2 occorre evidenziare che la condotta contestata atteneva al reato di truffa che si affermava consumato mediante artifizi e raggiri consistiti, per quanto qui rileva: nel convincere la e la a vendere loro l'immobile di residenza Pt_1 CP_4 corrispondendo alle medesime soltanto la somma di euro 170.000,00 in luogo di quella pattuita di euro 200.000,00 riportata nell'atto, riappropriandosi “così di fatto” di due assegni per gli importi di euro 25.000,00 e 5.000, mai negoziati da;
nel “pianificare, altresì, la sottoscrizione di una scrittura privata Parte_1 extra rogito (mai rinvenuta dalla p.o.) contenente clausole di salvaguardia (non incluse né richiamate nel summenzionato atto notarile) circa il diritto all'usufrutto del suddetto fabbricato 'vita natural durante' per le medesime venditrici”.
La restante parte della contestazione riguardava, invece, condotte successive alla stipula del contratto, mediante le quali gli acquirenti si sarebbero, di fatto, reimpossessati di quanto corrisposto alle venditrici, attingendo in vario modo al conto corrente delle stesse.
E' noto che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento ad opera della parte contrattuale di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo, non risultando invece sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 7011/2024; sez. I, n. 21008/2022; sez. I, n. 20231/2022; sez. VI, n. 31731/2021).
Nella fattispecie, già la contestazione elevata nei confronti dei – CP_1 CP_2
7 - che qui si intenderebbe provata sulla scorta delle richiamate emergenze penali
- non contiene alcun riferimento alla falsa rappresentazione di un elemento della realtà che avesse indotto le persone offese a sottoscrivere il contratto.
Non a caso, in essa viene espressamente indicato che gli artifizi e raggiri avrebbero indotto in errore la non su una circostanza concreta decisiva, Pt_1 alterandone così la percezione della realtà, bensì soltanto “sulla probità delle loro condotte”, ossia, in sostanza, sulle reali intenzioni che avrebbero, in una fase successiva all'esecuzione del contratto, animato l'agire degli acquirenti.
D'altro canto, nella stessa ricostruzione offerta dalla l'intenzione dei CP_1 contraenti era effettivamente quella di sottoscrivere un contratto di compravendita con sottostante accordo in virtù del quale del prezzo complessivo indicato di €200.000,00 fossero di fatto corrisposti solo
€170.000,00 e che gli assegni bancari di €30.000,00 non fossero, invece, negoziati dalle venditrici, a fronte del riconoscimento in loro favore del diritto di usufrutto sul bene.
In tale prospettazione, inoltre, veniva realmente realizzata una controscrittura, consegnata alla e successivamente non più ritrovata. Pt_1
Appare evidente, dunque, come gli acquirenti abbiano convinto le venditrici alla conclusione del contratto approfittando dell'ascendente vantato sulle stesse ma senza necessità di ricorrere ad alcuna falsa rappresentazione della realtà fattuale, confidando, invece, nella possibilità di aggirare le controparti nella fase successiva alla stipula, mediante una serie di condotte ulteriori e differenti, che non possono riverberarsi in questa sede sulla validità del negozio sottoscritto.
Escluso, dunque, che ricorrano le condizioni per dichiarare l'annullamento del contratto, deve confermarsi anche l'assenza di prova in ordine alla natura simulata dello stesso.
Al riguardo, come evidenziato dal giudice di primo grado, esclusa la illiceità del contratto dissimulato, non è stato prodotto alcun documento scritto idoneo a provare, ad opera di uno dei contraenti, la simulazione del contratto di vendita, né a consentire, ai sensi dell'art. 2724, comma 1 n. 1, c.c., l'assunzione di prova testimoniale (che, in ogni caso, non è stata neppure richiesta), o il ricorso alla prova presuntiva.
8 Totalmente indimostrata è rimasta anche l'ulteriore allegazione (in tesi anch'essa idonea, ai sensi del comma 1 n. 2 della norma sopra richiamata, a consentire il ricorso alla prova testimoniale ed a quella per presunzioni), riguardo al fatto, neppure descritto nella contestazione formulata in sede penale, che il si CP_1 fosse reimpossessato della controscrittura approfittando della precaria assenza delle venditrici dalla loro abitazione.
Infine, non meritano accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento né quella, avanzata in via subordinata, di condanna all'adempimento mediante il pagamento della somma residua di €30.000,00.
E' la stessa infatti, ad affermare che i due assegni bancari recanti simile Pt_1 importo erano stati da lei stessa restituiti agli acquirenti in base agli accordi intercorsi fra le parti, secondo cui il prezzo reale del bene ammontava ad
€170.000,00 ed era stato effettivamente corrisposto e incanalato sul conto corrente delle alienanti.
Dunque, nessun inadempimento può dirsi verificato.
Simile affermazione non collide, se non solo all'apparenza, con quanto rilevato in precedenza riguardo alla mancata prova della simulazione relativa del negozio, trattandosi, in quel caso, di operare la valutazione sulla scorta del regime probatorio richiesto ex lege riguardo al suddetto istituto, e, invece, con riferimento al differente profilo dell'inadempimento/risoluzione del contratto, di tenere necessariamente conto delle allegazioni della parte.
Alla luce di quanto sin qui esposto, le prove richieste, riguardanti il versamento degli assegni di €30.000,00, i rapporti bancari di ed il fatto che Parte_1 questa abbia continuato a vivere nell'immobile ceduto anche dopo la vendita, risultano del tutto irrilevanti.
******
, appellante soccombente, va condannata al pagamento, in Parte_1 favore di e delle spese del presente grado di Controparte_1 CP_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del
9 numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,00 a €260.000,00; €1.700,00 per la fase di studio della controversia,
€1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di . CP_3
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 885/2022 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 28 ottobre 2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2959/2014 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in CP_2 complessivi €7.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di . CP_3
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
IO AR LA PE PO
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PE PO Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) IO AR LA Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1989/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Forte, C.F._1 elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), Via Prestisimone n. 17/B, presso lo studio legale ZI (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nato il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
) e , nata l'[...] a [...] (c.f. C.F._2 CP_2
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. PE Rigatuso, C.F._3 elettivamente domiciliati in Cefalù (PA), Via Prestisimone n. 4, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuti,
nata il [...] a [...] (c.f. CP_3
), C.F._4
convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Salvatore Forte per : Parte_1
“… insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il suo atto di appello, che qui si devono intendere integralmente trascritte, e chiede che il gravame venga posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Per zelo difensivo, qualora occorressero ulteriori riscontri probatori, si insiste nelle istanze istruttorie tutte articolate con l'atto di appello”;
avv. PE Rigatuso per e : Controparte_1 CP_2
“…insiste in tutto quanto già diffusamente dedotto ed eccepito in atti, riportandosi alle richie- ste e alle eccezioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2023, quindi, reitera, segnatamente, il contenuto delle note di tratta-zione scritta depositate per l'udienza del 31.03.2023. Si contestano le eccezioni sollevate e le domande formulate ex a-dverso, a mezzo del proposto gravame, che si chiede rigettare, giacché de-stituite di fondamento alcuno, sia in fatto sia in diritto, con richiesta di con-ferma, in ogni sua parte, dell'impugnata sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto di citazione notificato il 29.11 – 08.12.2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 885/2022 Reg. Sent., pubblicata il 28 ottobre 2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2959/2014 R.G..
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano Controparte_1 CP_2 il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Termini Imerese e esponendo: Parte_1 CP_4
- di essere proprietari dell'appartamento identificato al Catasto fabbricati di SC (PA) al Foglio 2, particella 284, subalterno 1, Viale Salinelle snc, piano T, giusta atto di compravendita del 30.04.2008, Repertorio N. 1520, Raccolta N. 706 – registrato a Cefalù il 1.05.2008 al n. 780 – Serie 1T, stipulato con e;
Parte_1 CP_4
- che queste ultime, dopo la stipula dell'atto, non avevano provveduto a rilasciare l'immobile ceduto, continuando ad occuparlo senza titolo,
e chiedendo al giudice adito di: “ritenere e dichiarare che le signore e Parte_1
non hanno titolo alcuno per occupare l'appartamento con fabbricato, con corte CP_4 esclusiva, di una sola elevazione fuori terra, ad uso civile abitazione, sito in SC (PA), nella Contrada Piana Salinelle snc, composto da tre vani, cucina, W.C., ingresso e disimpegno, oltre a due portici, della consistenza catastale di cinque (5) vani, per una superficie catastale di circa metri quadrati centodiciannove (mq. 119), il tutto identificato al Catasto fabbricati di SC (PA) al Foglio 2, particella 284, subalterno 1, Viale Salinelle snc, piano T, categoria A/7, Classe 3, vani 5, rendita euro 426,08, immobile di proprietà dei signori (…) e (…), entrambi res.ti nella Contrada Salinelle snc di Controparte_1 CP_2
SC (PA), giusta Atto di Compravendita del 30.04.2008, Repertorio N. 1520, Raccolta N. 706 – registrato a Cefalù il 1.05.2008 al n. 780 – Serie 1T;
3 condannare le signore e al rilascio immediato dell'immobile Parte_1 CP_4 di proprietà dei signori e;
Controparte_1 CP_2 condannare, altresì, e al risarcimento dei danni tutti sofferti Parte_1 CP_4 dai signori e , per le causali dedotte in narrativa, versando in Controparte_1 CP_2 favore degli stessi la complessiva somma di € 30.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa“.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle Parte_1 domande e proponeva, a sua volta, una serie di domande riconvenzionali.
La causa, interrotta stante il decesso di veniva riassunta dagli CP_4 attori anche nei confronti di , coerede insieme a CP_3 [...] della defunta. Parte_1
Espletata consulenza tecnica di ufficio ed istruita la causa mediante interrogatorio formale degli attori e prova testimoniale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese così statuiva:
“- in accoglimento della domanda attorea, dichiara che ha occupato sine Parte_1 titulo il bene di proprietà degli attori sito in SC, C/da Salinelle snc, identificato al Catasto fabbricati di SC (PA), al foglio 2, particella 284, subalterno 1, piano terra, cat. A/7, classe 3, di vani 5, e, per l'effetto condanna le convenute in solido tra loro a consegnare ai sigg.ri e l'immobile sopradetto oggetto del contratto di Controparte_1 CP_2 compravendita;
- rigetta le domande tutte articolate in via riconvenzionale dalla convenuta Parte_1 anche n.q. di erede di - rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;
CP_4
- compensa per un terzo le spese di lite e pone i restanti due terzi a carico delle convenute e in solido tra loro, che liquida in € 5.078,00, oltre Parte_1 CP_3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. del presente giudizio liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale rileva che, avendo provato gli attori, mediante la produzione del contratto di vendita, il proprio titolo a conseguire la restituzione dell'immobile, non possono, invece, trovare accoglimento le domande, formulate dalla convenuta, tese, in via gradata, a dichiarare la nullità, l'annullabilità e la
4 simulazione del contratto stesso, o a sancirne la risoluzione per inadempimento degli acquirenti o, ancora, ad affermare l'obbligo di questi di adempiere ai loro obblighi corrispondendo la parte del prezzo di acquisto mai di fatto versata.
*****
Proponendo impugnazione, censura, innanzi tutto, la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale tesa all'annullamento del contratto di compravendita per dolo, ex art. 1439 c.c., lamentando l'omesso esame e la non corretta valutazione, da parte del primo giudice, del compendio probatorio derivante dal procedimento penale per truffa instaurato nei confronti dei – , nonché della prova testimoniale CP_1 CP_2 assunta nel corso del giudizio.
In particolare, richiama le risultanze della (prodotta in giudizio) informativa della Guardia di Finanza e degli atti e documenti ad essa allegati, e rimarca la rilevanza, ai fini probatori, del contegno osservato dagli attori nel presentare istanza di patteggiamento per il reato loro contestato.
Si duole, quindi, del rigetto della domanda di risoluzione del contratto, deducendo come dall'estratto conto bancario, dalla nota n. 309 del 26 ottobre 2015 di Unicredit S.p.A. e dalla deposizione del teste emerga come gli Tes_1 assegni di €5.000,00 ed €25.000,00 corrisposti per il pagamento del prezzo dell'acquisto dell'immobile non fossero stati mai negoziati/incassati dalle venditrici.
Per le stesse ragioni, insiste, in via subordinata, nella domanda di condanna dei convenuti all'adempimento del contratto.
Deduce che la simulazione relativa del contratto deve ritenersi provata in considerazione del mancato incasso degli assegni e della loro restituzione agli acquirenti, della sottrazione della controscrittura che garantiva alle venditrici il diritto di continuare ad abitare nell'immobile nei giorni in cui la era stata Pt_1 costretta al ricovero ad opera del nonché della circostanza per cui già CP_1 prima dell'atto questi era stato nominato dall'esponente proprio erede universale, sicchè non aveva alcun interesse ad acquisire con ulteriori costi una proprietà che gli sarebbe in ogni caso prima o poi pervenuta e, per contro, trovava riscontro l'assunto per cui il negozio avesse quale unico scopo quello di
5 consentire alla proprietaria di reperire fondi per procedere alla ristrutturazione del bene.
Lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori, riproponendo la relativa istanza.
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Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, formulata dalla difesa dei convenuti, riguardo ad una presunta e non meglio specificata incapacità naturale di parte attrice ad agire in giudizio, non fondata su alcun concreto elemento se non sull'inconducente riferimento al “notorio” nel comune di SC.
Nel merito, l'appello è infondato.
E' vero che la sentenza impugnata non contiene alcun cenno – e dunque alcuna motivata valutazione – in ordine agli elementi probatori desumibili dal procedimento penale instaurato nei confronti di e Controparte_1 CP_2 per il reato di truffa aggravata consumato ai danni di e Parte_1
, conclusosi con la sentenza n. 277/2017 con cui il Tribunale di CP_4
Termini Imerese ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
In effetti, risulta consolidato il principio secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10825/2016; sez. III, n. 840/2015; sez. III, n. 13229/2015).
Anche le prove assunte in altro giudizio penale e le risultanze di indagini preliminari possono costituire nel processo civile prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. Civ., sez. trib., n. 19859/2012),
o semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (Cass. Civ., sez. III, n. 19521/2019).
6 La giurisprudenza di legittimità riconosce, infine, la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto anche alla sentenza di patteggiamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 17807/2024; sez. III, n. 2897/2024; sez. III, n. 31010/2023; sez. III, n. 29319/2022), principio che può ragionevolmente estendersi anche al caso, come quello di specie, in cui un soggetto abbia avanzato richiesta di applicazione di pena ed a questa abbia fatto seguito una sentenza che, nell'evidenziare l'impossibilità di emettere una pronuncia assolutoria, abbia dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Ciò posto, partendo dall'analisi del capo di imputazione riguardo al quale era stata formulata la richiesta di patteggiamento da parte dei , Parte_2 occorre evidenziare che la condotta contestata atteneva al reato di truffa che si affermava consumato mediante artifizi e raggiri consistiti, per quanto qui rileva: nel convincere la e la a vendere loro l'immobile di residenza Pt_1 CP_4 corrispondendo alle medesime soltanto la somma di euro 170.000,00 in luogo di quella pattuita di euro 200.000,00 riportata nell'atto, riappropriandosi “così di fatto” di due assegni per gli importi di euro 25.000,00 e 5.000, mai negoziati da;
nel “pianificare, altresì, la sottoscrizione di una scrittura privata Parte_1 extra rogito (mai rinvenuta dalla p.o.) contenente clausole di salvaguardia (non incluse né richiamate nel summenzionato atto notarile) circa il diritto all'usufrutto del suddetto fabbricato 'vita natural durante' per le medesime venditrici”.
La restante parte della contestazione riguardava, invece, condotte successive alla stipula del contratto, mediante le quali gli acquirenti si sarebbero, di fatto, reimpossessati di quanto corrisposto alle venditrici, attingendo in vario modo al conto corrente delle stesse.
E' noto che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento ad opera della parte contrattuale di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo, non risultando invece sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 7011/2024; sez. I, n. 21008/2022; sez. I, n. 20231/2022; sez. VI, n. 31731/2021).
Nella fattispecie, già la contestazione elevata nei confronti dei – CP_1 CP_2
7 - che qui si intenderebbe provata sulla scorta delle richiamate emergenze penali
- non contiene alcun riferimento alla falsa rappresentazione di un elemento della realtà che avesse indotto le persone offese a sottoscrivere il contratto.
Non a caso, in essa viene espressamente indicato che gli artifizi e raggiri avrebbero indotto in errore la non su una circostanza concreta decisiva, Pt_1 alterandone così la percezione della realtà, bensì soltanto “sulla probità delle loro condotte”, ossia, in sostanza, sulle reali intenzioni che avrebbero, in una fase successiva all'esecuzione del contratto, animato l'agire degli acquirenti.
D'altro canto, nella stessa ricostruzione offerta dalla l'intenzione dei CP_1 contraenti era effettivamente quella di sottoscrivere un contratto di compravendita con sottostante accordo in virtù del quale del prezzo complessivo indicato di €200.000,00 fossero di fatto corrisposti solo
€170.000,00 e che gli assegni bancari di €30.000,00 non fossero, invece, negoziati dalle venditrici, a fronte del riconoscimento in loro favore del diritto di usufrutto sul bene.
In tale prospettazione, inoltre, veniva realmente realizzata una controscrittura, consegnata alla e successivamente non più ritrovata. Pt_1
Appare evidente, dunque, come gli acquirenti abbiano convinto le venditrici alla conclusione del contratto approfittando dell'ascendente vantato sulle stesse ma senza necessità di ricorrere ad alcuna falsa rappresentazione della realtà fattuale, confidando, invece, nella possibilità di aggirare le controparti nella fase successiva alla stipula, mediante una serie di condotte ulteriori e differenti, che non possono riverberarsi in questa sede sulla validità del negozio sottoscritto.
Escluso, dunque, che ricorrano le condizioni per dichiarare l'annullamento del contratto, deve confermarsi anche l'assenza di prova in ordine alla natura simulata dello stesso.
Al riguardo, come evidenziato dal giudice di primo grado, esclusa la illiceità del contratto dissimulato, non è stato prodotto alcun documento scritto idoneo a provare, ad opera di uno dei contraenti, la simulazione del contratto di vendita, né a consentire, ai sensi dell'art. 2724, comma 1 n. 1, c.c., l'assunzione di prova testimoniale (che, in ogni caso, non è stata neppure richiesta), o il ricorso alla prova presuntiva.
8 Totalmente indimostrata è rimasta anche l'ulteriore allegazione (in tesi anch'essa idonea, ai sensi del comma 1 n. 2 della norma sopra richiamata, a consentire il ricorso alla prova testimoniale ed a quella per presunzioni), riguardo al fatto, neppure descritto nella contestazione formulata in sede penale, che il si CP_1 fosse reimpossessato della controscrittura approfittando della precaria assenza delle venditrici dalla loro abitazione.
Infine, non meritano accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento né quella, avanzata in via subordinata, di condanna all'adempimento mediante il pagamento della somma residua di €30.000,00.
E' la stessa infatti, ad affermare che i due assegni bancari recanti simile Pt_1 importo erano stati da lei stessa restituiti agli acquirenti in base agli accordi intercorsi fra le parti, secondo cui il prezzo reale del bene ammontava ad
€170.000,00 ed era stato effettivamente corrisposto e incanalato sul conto corrente delle alienanti.
Dunque, nessun inadempimento può dirsi verificato.
Simile affermazione non collide, se non solo all'apparenza, con quanto rilevato in precedenza riguardo alla mancata prova della simulazione relativa del negozio, trattandosi, in quel caso, di operare la valutazione sulla scorta del regime probatorio richiesto ex lege riguardo al suddetto istituto, e, invece, con riferimento al differente profilo dell'inadempimento/risoluzione del contratto, di tenere necessariamente conto delle allegazioni della parte.
Alla luce di quanto sin qui esposto, le prove richieste, riguardanti il versamento degli assegni di €30.000,00, i rapporti bancari di ed il fatto che Parte_1 questa abbia continuato a vivere nell'immobile ceduto anche dopo la vendita, risultano del tutto irrilevanti.
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, appellante soccombente, va condannata al pagamento, in Parte_1 favore di e delle spese del presente grado di Controparte_1 CP_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del
9 numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,00 a €260.000,00; €1.700,00 per la fase di studio della controversia,
€1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di . CP_3
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 885/2022 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 28 ottobre 2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2959/2014 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in CP_2 complessivi €7.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di . CP_3
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
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