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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2127 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.9.2025, vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Rosa Piscitelli, presso il cui studio in Cancello Scalo, via Napoli n. 720, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Daniela Lumaca e
AR LO, con i quali è elettivamente domiciliata presso la sede centrale in , Via Unità Italiana n. 28; CP_2 CP_1
Appellata
E
), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Martone, presso il cui studio in
San Felice a Cancello (CE), Viale degli Aranci n. 5, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 3812/2022, pubblicata in data 24.10.2022.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza dell'11.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 13.7.2020, Parte_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il e l' per sentir Controparte_3 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del e dell' Controparte_3 [...]
, ex art. 2043 cod. civ. per il danno subito dall'attore, a seguito CP_4 dell'evento sopra descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente; - Per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante e quantificabili in € 6.817,85 nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore antistatario”.
A sostegno della pretesa, l'attrice esponeva, in fatto, di aver riportato lesioni al ginocchio ed al piede sinistro in occasione dell'evento verificatosi in data 23.10.2019, alle ore 11:10 circa, in San Felice a
Cancello (CE), allorché, mentre camminava sul marciapiede di Via
Napoli, località Ponte di Castagna lato sinistro (direzione San Felice a
Cancello), veniva aggredita e afferrata per i pantaloni da un cane randagio di grossa taglia, di colore bianco, di poi inciampando e cadendo, nel tentativo di divincolarsi dall'animale, tra il marciapiede e la strada, battendo con la gamba sinistra.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio il Controparte_3
, chiedendo di dichiarare, in via preliminare, la nullità
[...] dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3, 4 e 5
c.p.c., nonché l'improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea per mancato invito alla negoziazione assistita.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, insistendo per la sua estromissione dal giudizio, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva di ridurre il quantum richiesto dall'istante, dichiarando in Cont ogni caso l'esclusiva responsabilità dell'
Si costituiva anche l' eccependo la nullità della domanda CP_4 per indeterminatezza dell'oggetto e la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per l'integrale rigetto della pretesa attorea, generica e indimostrata, precisando, peraltro, che con nota del 28.8.2020, allegata in atti, il dirigente del settore randagismo relazionava che nel periodo lamentato non risultava pervenuta la richiesta di cattura riferibile al cane in causa né da parte della
Polizia municipale né da altri organi di polizia o utenti.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'escussione di due testi addotti dall'attrice) e
2 disattesa la richiesta di CTU medico-legale, la lite veniva definita con sentenza n. 3812/2022, pubblicata in data 24.10.2022, con cui il tribunale adito rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 24.4.2023, proponeva appello , lamentando, Parte_1 con un unico motivo di gravame: “errata e falsa applicazione della legge in materia – legge 281/91 – mancata applicazione dei principi giurisprudenziali sulla prova della responsabilità dei convenuti”.
Chiedeva, pertanto, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere integralmente la domanda risarcitoria avanzata in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione della CTU medico-legale, non disposta dal tribunale. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 21.6.2023, l' CP_4 riportandosi alle difese svolte in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame per carenza dei presupposti di legge, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, chiedeva di limitare il quantum nei limiti dell'effettivo dovuto. Vinte le spese del doppio grado.
Con comparsa del 14.9.2023, si costituiva anche il
[...]
, concludendo per il rigetto dell'appello, Controparte_3 inammissibile in rito, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., ed infondato nel merito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario, e condanna dell'appellante ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, il
Consigliere istruttore designato, concessi i termini ex art. 352 cpc, all'udienza cartolare dell'11.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, riservava la decisione al collegio.
*******
In rito Va preliminarmente osservato, in rito, che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
3 con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass. S.U. n. 27199/2017; nello stesso senso,
Cass. S.U. 36481/2022).
Sempre in rito, vanno dichiarati inutilizzabili i documenti (consistenti Co in “alcune segnalazioni e trasmissione all'ufficio preposto di ottobre- dicembre 2019”) tardivamente prodotti dall'appellante solo in sede di gravame (con le note scritte autorizzate del 14.5.2025), in evidente violazione dell'art. 345 cpc, trattandosi di atti sicuramente producibili
(ma non prodotti) nel giudizio di prime cure.
Solo per completezza, si rileva che trattasi comunque di documenti ininfluenti ai fini decisori, perché inerenti a segnalazioni inviate dal Cont Comune di San Felice a Cancello all' o in epoca CP_4 successiva (novembre/dicembre 2019) all'evento per cui è causa, ovvero per segnalare l'esistenza di cani di differente colore e taglia rispetto a quello descritto in citazione dalla , o ancora ammalati Pt_1
e feriti (per i quali si chiedeva l'intervento del servizio veterinario Cont dell' , sempre in zone diverse da quella in cui si verificava il fatto dannoso.
Nel merito Tanto chiarito, l'appello va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza alcuna necessità di disporre l'invocata CTU medico-legale.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante assume che il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione della legge 281/1991 e della legge della regione Campania 16/2001, ed altrettanto erronea applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla prova della responsabilità dei convenuti, al fine assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una volta individuato l'ente obbligato al recupero ed alla cattura dei cani randagi, ne andava dichiarata la responsabilità per l'inottemperanza a tale obbligo, non rilevando al fine comunicazioni e/o segnalazioni, atteso che “RISULTA FUORI DISCUSSIONE CHE L'OMISSIONE DI UNA
CONDOTTA rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratta (COME NEL CASO DE QUO) di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma
4 GIURIDICA specifica, o dalla posizione del soggetto (convenuti) che implica l'esistenza di obblighi di PREVENZIONE DELL'EVENTO, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso causale che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, RIMANE PRESUMIBILMENTE PROVATO” (pag. 4 dell'appello).
La censura è infondata.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale così argomentava il rigetto della pretesa attorea:
<<…Codesto giudicante, pur ritenendo provato il fatto e anche la natura randagia del cane autore dell'aggressione, tuttavia non ritiene provato l'elemento soggettivo. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che <La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art.
2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 31957 del 11/12/2018). Nel caso in esame non si ravvedono elementi da cui evincere l'esigibilità di un intervento da parte degli enti convenuti, in quanto, pur avendo dedotto parte attrice che la problematica del randagismo era nota a tutti e che vi erano stati altri casi simili al suo, tuttavia non ha fornito prova di quanto dedotto. Non vi è in atti prova di effettive segnalazioni all'ente preposto della problematica de qua, né si può riconoscere valore di prova della conoscibilità del problema agli articoli di giornale prodotti, in quanto tutti riferiti ad eventi successivi a quello in esame. Per le ragioni esposte la domanda va rigettata. ….>>.
Orbene, premesso che dal combinato disposto degli artt. 5 e 9 della
L.R. Campania 16/2001, attuativa della legge quadro nazionale Cont 281/1991, emerge che spetta all' il compito di attivare le funzioni di controllo del fenomeno del randagismo e che ai Comuni spetta, invece, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei Cont canili comunali esistenti (art. 6 della stessa legge), di talché l' è
l'ente preposto alla cattura dei cani randagi, e rilevato altresì che, nella specie, l'esistenza di un servizio di controllo e prevenzione del randagismo risulta comprovata dalla relazione del 28.8.2020 a firma del veterinario dirigente del Dipartimento di Prevenzione - Area
Sanità Animale - dell' tempestivamente allegata in CP_4 prime cure, è evidente come in alcun errore sia incorso il tribunale, che, legittimamente, sulla base del materiale probatorio acquisito, in assenza di prova di una condotta colposa in concreto esigibile Cont ascrivibile all' rigettava la domanda attorea, al fine facendo
5 corretta applicazione dei principi di diritto affermati da Cass.
31957/2018, ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, infatti, si è chiarito che ai fini della responsabilità per i danni causati dagli animali randagi ex art. 2043 c.c., occorre “che sia specificamente allegato e provato dall'attore che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.” (cfr., anche in motivazione, Cass.
18954/2017; nello stesso senso, Cass. 17060/2018, Cass. 31957/2018 cit., e Cass. 23585/2022).
Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 16788/2025 afferma e chiarisce
(anche in motivazione) che: “La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito:
l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”.
Ebbene, a tali principi si uniformava il tribunale, che, in esatta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, correttamente riteneva, sulla scorta degli elementi acquisiti, che l'istante, che ne aveva l'onere, non avesse fornito adeguata prova dell'elemento soggettivo del fatto illecito, ovvero di un Cont comportamento omissivo colposo dell non risultando dimostrato
(né invero allegato nei termini di rito per le preclusioni assertive)
l'esistenza di una condotta, in concreto esigibile dall'ente, violativa degli obblighi su di esso gravanti.
6 Né elementi in tal senso si ricavano dalle deposizioni rese dai due testi addotti dall'attrice, sig.ri e Testimone_1 Testimone_2
(escussi all'udienza del 21.3.2022; cfr. relativo verbale), che nulla Cont riferivano in ordine ad eventuali pregresse segnalazioni all' dell'esistenza, nella zona interessata dal sinistro, di un cane randagio di grossa taglia, di colore bianco, dovendosi piuttosto rilevare, ad abundantiam, come le dichiarazioni rese dai predetti testimoni destino non poche perplessità, ove si consideri che entrambi confermavano che l'evento si era verificato il 23 ottobre 2019, alle ore 8:30 circa (cfr. capo sub 1 della memoria istruttoria attorea dell'1.7.2021) - e non più alle ore 11:10 circa (come inizialmente dedotto in citazione;
pag.
1) -, laddove, però, dalla copia integrale del certificato di pronto soccorso allegato in prime cure dalla stessa attrice/odierna appellante,
a comprova delle lesioni riportate in occasione dell'evento, emerge che giungeva autonomamente al Pronto Soccorso, Parte_1 con mezzi propri, in data 23.10.2019, alle ore 9.07 (uscendo alle ore
11:44), riferendo ai sanitari caduta accidentale in strada nella giornata di ieri, ossia il 22.10.2019 (cfr. pag. 2 del certificato in atti, sottoscritto dalla per ricevuta). Pt_1
Sulla scorta di quanto precede, restano superate e prive di pregio le contrarie argomentazioni dell'appellante, minimamente idonee a scalfire la motivazione del tribunale, vieppiù ove si consideri che è consolidato il principio per cui l'apprezzamento del giudice di merito nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione, essendo infatti riservate al Giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr., in motivazione, Cass.
21187/2019, nonché Cass. 9786/2022 e Cass. 2252/2024).
In definitiva, dunque, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese Si premette che resta ferma la regolamentazione delle spese del primo grado (interamente compensate dal tribunale per l'accertamento del fatto
e la difficoltà per il danneggiato di fornire prova della esigibilità dell'intervento degli enti convenuti), ormai coperta da giudicato, non
7 avendo gli enti appellati spiegato sul punto tempestivo gravame incidentale, concludendo, invero, per l'integrale conferma della sentenza impugnata, salvo poi contraddittoriamente richiedere le spese del doppio grado di giudizio, senza però in alcun modo replicare alla motivazione del primo giudice.
Quanto alle spese del grado, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il comune di San Felice a
Cancello, in favore dell'avv. Vincenzo Martone, dichiaratosi antistatario.
Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ai danni per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cpc, richiesta dal appellato (pagg.
6-7 della relativa comparsa), non risultando CP_3 nella specie integrato un vero e proprio “abuso del processo”; né tanto meno ricorrono i presupposti indicati dal primo comma della stessa disposizione normativa, che, com'è noto, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), nella specie neanche specificamente allegati (cfr., in argomento, tra le altre, Cass.
2805/2018 e Cass. 15175/2023). Né, peraltro, il rigetto di detta domanda incide in qualche modo sulla regolamentazione delle spese del grado, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/2022, anche in motivazione, Cass.
11792/2018 e Cass. 9532/2017).
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2127 R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 3812/2022, pubblicata in data 24.10.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 - condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado, che si liquidano in
€ 2.905,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione, nei rapporti con il comune di San Felice a
Cancello, in favore dell'avv. Vincenzo Martone, dichiaratosi antistatario;
- da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 25.9.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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