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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in persona del Giudice, dott. Luca Minniti
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emai_1 Parte_1
TROPIANO IMMACOLATA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, , Parte_2
cittadino della PERÙ nato il [...], ha impugnato del Questore di Bologna del 18.1.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso per motivi familiari in quanto il richiedente facendo ingresso con esenzione di visto per motivi turistici in Spagna il 3.9.22 presentava domanda di permesso chiedendo l'appuntamento solo il 29.5.23 quando il visto turistico valevole 90 giorni era già scaduto.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di avere in Italia una moglie e due figli. La moglie regolarmente presente in forza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Pagina 1 La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
Il ricorrente, cittadino peruviano, ha esercitato il diritto alla coesione familiare, rispetto al coniuge cittadina peruviana ed ai due figli minori, il coniuge essendo titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La coesione familiare è definibile come un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia dato che non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, né la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d'ingresso.
Atteso che né il ricorrente né il coniuge sono cittadini UE trova applicazione unicamente la disciplina prevista dal T.U. Immigrazione.
In particolare, l'art. 30, comma 1 lett. c) d.lgs 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
2.1 La prima questione da affrontare riguarda la dedotta irregolarità del soggiorno del richiedente.
La Questura ha rilevato, infatti, nel provvedimento impugnato, che il ricorrente non risultava regolarmente soggiornante al momento della presentazione della istanza.
La domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari risulta richiesta il 29.5.23, come si evince nel provvedimento impugnato, entro un anno dalla scadenza dal permesso di
90 giorni dall'ingresso avvenuto il 3.9.22, in regime di esenzione del visto: di tale titolo
(art. 19, comma 2, lett. d T.U. Immigrazione;
Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2000,
n. 376) in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 1 lett. c T.U. Immigrazione.
2.3. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale titolo di soggiorno, occorre comunque sottolineare che se è vero che la coesione familiare presuppone, in linea di principio, che il familiare straniero sia già regolarmente soggiornante in Italia, tuttavia l'Autorità Amministrativa deve tener conto di ulteriori principi che permeano la disciplina in materia di tutela del diritto all'unità familiare.
Pagina 2 In proposito, “il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, prevede che, nell'adottare il provvedimento di espulsione dello straniero entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera o che non abbia chiesto il permesso di soggiorno o sia titolare di un permesso revocato, annullato, scaduto da oltre sessanta giorni e non abbia chiesto il rinnovo - si debba tenere "anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Tale accertamento - imposto dall'art. 5, comma 5, anche per l'adozione del provvedimento di rifiuto di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - era previsto, in entrambe le situazioni, per lo straniero che avesse "esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o fosse un "familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29".
In questo quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo a chi abbia "esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".
A seguito dell'intervento additivo della Consulta questa Corte (Cass. 781/2019; conf. Cass.
1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020) ha enunciato i seguenti principi "il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettivita dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8
CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost..
Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.), oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine".
In motivazione, si è chiarito che il giudice è tenuto a valutare "la effettiva consistenza di quei legami, che devono essere particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione", atteso che "il fine da perseguire è quello di
Pagina 3 interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa dell'espulsione, in modo sistematicamente coerente con il vigente sistema normativo", il quale non esclude l'espellibilità (pur prevedendone l'attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni personali) neppure nei casi in cui siano in gioco altri diritti fondamentali della persona di pari, se non superiore, rango
(art. 19, comma 2 bis), oltre a riconoscere il diritto all'unità familiare "alle condizioni previste dal presente testo unico" (art. 28, comma 1, e cfr. art. 29, comma 3)" (Cass. 19296/2022).
Pertanto, pur non essendo applicabile il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2 lett c), applicabile solo al coniuge di cittadino italiano, “ciò non esclude la possibilità di tenere conto, ai fini dell'adozione della misura espulsiva, delle relazioni sociali ed affettive eventualmente instaurate dallo straniero in Italia e dell'eventuale costituzione di un nucleo familiare, anche con un cittadino straniero, nell'ambito della valutazione richiesta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c),
n. 1” (Cass. 25653/2022).
Tale disposizione, benché riferita al procedimento di espulsione, fornisce una inequivocabile indicazione anche riguardo al procedimento di rinnovo o rilascio del titolo di soggiorno, il cui diniego è l'antecedente immediato dell'espulsione stessa.
Del resto, non può ragionevolmente pensarsi che una persona sia, in virtù dei legami esistenti e della valutazione da compiersi ex art. 13 T.U. Immigrazione, al contempo inespellibile e non autorizzata a permanere in Italia.
Non solo, ma l'articolo 28 del regolamento di attuazione del Testo Unico immigrazione recita al primo comma “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno…” In riferimento alla posizione alla posizione dei fratelli, ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che gli stranieri effettivamente conviventi con il parente entro il secondo grado cittadino italiano “non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturenti dalla loro condizione di inespellibilità”. (Cass. n. 28201/2021).
Tale interpretazione è avvalorata dalla disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 5
T.U. Immigrazione che, dopo aver stabilito nel primo periodo che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rigettati/rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, al secondo periodo recita : “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art.29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La disposizione richiama quindi i medesimi principi affermati nell'art. 13 in materia di espulsione.
La ratio delle norme richiamate, conformemente alla previsione dell'art. 8 CEDU, è in tutta evidenza quella di tutelare l'unità familiare dal rischio di disgregazione provocato dall'allontanamento dello straniero. In tali casi, il legislatore esclude qualsiasi
Pagina 4 automatismo all'adozione e all'esecuzione di un provvedimento di espulsione ma anche di rigetto, dovendo innanzitutto l'autorità amministrativa e poi quella giurisdizionale verificare in concreto la proporzionalità tra le esigenze di natura pubblicistica e il diritto alla vita familiare.
Nel valutare se, nel caso di specie, il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno sia misura proporzionale occorre richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo la quale distingue tra l'ipotesi in cui l'allontanamento sia disposto nei confronti di uno straniero cui sia già stato riconosciuto il diritto di risiedere nel territorio dello Stato (c.d. settled migrants) e la situazione di chi, al momento dell'allontanamento, sia privo di un regolare titolo di soggiorno.
Con riferimento ai settled migrants e, specialmente a coloro che abbiano trascorso gran parte della loro vita nello Stato di accoglienza, la legittimità dell'espulsione presuppone l'esistenza di “very serious reasons” (cfr. Corte EDU, c. Austria (Grande Camera), 23 Per_1 giugno 2008; c. Danimarca, 14 giugno 2011; Zakharchuk c. Russia, 17 dicembre 2019). Per_2
In relazione alle ipotesi di allontanamento di stranieri che non soggiornino regolarmente nel territorio dello Stato, la Corte ha invece elaborato criteri differenti che fanno, tra l'altro, riferimento alla misura in cui la vita familiare e privata dello straniero sarebbero compromesse dall'allontanamento e, in particolare, all'esistenza di ostacoli insormontabili alla creazione di una vita familiare e privata nel paese di origine, nonché alla presenza di esigenze di controllo dell'immigrazione e di ordine pubblico perseguite attraverso l'allontanamento.
La Corte ha altresì evidenziato che, qualora lo straniero abbia costruito la propria vita familiare e/o privata in un momento in cui era consapevole della precarietà del suo soggiorno, l'allontanamento configura una violazione dell'articolo 8 CEDU solo in circostanze eccezionali. La Corte ha tuttavia precisato nella sentenza Jeunesse v. Olanda che deve comunque essere distinta la situazione di una persona irregolarmente presente nel territorio dello Stato e che non cerchi di ottenere la regolarizzazione della sua posizione dall'ipotesi del soggetto che abbia presentato varie richieste di permesso di soggiorno, ancorché respinte, la cui presenza sul territorio sia stata tollerata dallo Stato nell'attesa della decisione poiché in tal caso lo Stato consente al soggetto di instaurare relazioni familiari e sociali.
Infine, nel compiere tale valutazione occorre “porre l'interesse superiore del minore e anche quello dei minori quale gruppo al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo” (Vavřička e altri c. Repubblica ceca [GC], §§ 287-288 e infra, per esempio, X c. Lettonia
[GC], § 96). Si deve tener conto, in particolare, della gravità delle difficoltà che i figli del ricorrente potrebbero incontrare nel Paese verso il quale egli deve essere espulso, nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC], § 58; Udeh c. Svizzera, § 52).
Pagina 5 Tale principi sono fatti propri anche dalla legislazione nazionale che all'art. 28, comma 3
T.U. Immigrazione dispone che “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Orbene, nel caso di specie, al di là del precedente titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente per paternità, è pacifico che la vita familiare sia radicata in Italia in quanto il ricorrente è coniugato con una donna titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato con due figli minori della coppia. Si veda il certificato di matrimonio , lo stato di famiglia ed il permesso di soggiorno della donna ( doc. 2,3,4).
Il mancato inserimento nello stato di famiglia del coniuge, dipeso dall'assenza dei requisiti amministrativi richiesti non esclude l'esistenza della vita familiare e l'effettiva convivenza presso l'abitazione familiare sita in confermata dal coniuge ( con la CP_1 dichiarazione di ospitalità (doc. 5) .
2.3. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, il Questore, nell'emettere il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la attuale condizione di irregolarità del soggiorno ma avrebbe dovuto valutare se l'assenza di uno dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 30 D.lgs. 286/1998, poteva essere bilanciata da considerazioni relative alla durata del soggiorno pregresso, alla effettività dei vincoli familiari, alla convivenza coi familiari stessi valutando altresì, una volta verificata la sussistenza di un legame familiare di chiara significatività, la situazione del richiedente sotto i profili suppletivi dalla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, dell'integrazione sociale e del mantenimento di un legame socio-culturale col paese di origine.
Nonostante il ricorrente risulti attualmente privo di titolo di soggiorno e quindi non si ricada nel concetto di “settled migrants” elaborato dalla giurisprudenza EDU, ritiene il
Tribunale che la vita familiare del richiedente sarebbe gravemente ed irrimediabilmente compromessa in caso di allontanamento.
Si deve concludere che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ed il successivo allontanamento dal territorio nazionale comprometterebbe in maniera grave la vita familiare del richiedente.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato risulta illegittimo e va annullato disponendo che il Questore competente rilasci il titolo richiesto sussistendone i presupposti.
7.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda sono emerse, in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pagina 6
P.Q.M.
Visto l'art. 30, comma 6 d.lgs 286/1998, in accoglimento del ricorso
- annulla il decreto del Questore di Bologna del 18.1.24 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il
Questore rilasci il permesso suddetto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi
Bologna 12.5.2025
Il Giudice
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in persona del Giudice, dott. Luca Minniti
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emai_1 Parte_1
TROPIANO IMMACOLATA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, , Parte_2
cittadino della PERÙ nato il [...], ha impugnato del Questore di Bologna del 18.1.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso per motivi familiari in quanto il richiedente facendo ingresso con esenzione di visto per motivi turistici in Spagna il 3.9.22 presentava domanda di permesso chiedendo l'appuntamento solo il 29.5.23 quando il visto turistico valevole 90 giorni era già scaduto.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di avere in Italia una moglie e due figli. La moglie regolarmente presente in forza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Pagina 1 La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
Il ricorrente, cittadino peruviano, ha esercitato il diritto alla coesione familiare, rispetto al coniuge cittadina peruviana ed ai due figli minori, il coniuge essendo titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La coesione familiare è definibile come un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia dato che non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, né la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d'ingresso.
Atteso che né il ricorrente né il coniuge sono cittadini UE trova applicazione unicamente la disciplina prevista dal T.U. Immigrazione.
In particolare, l'art. 30, comma 1 lett. c) d.lgs 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
2.1 La prima questione da affrontare riguarda la dedotta irregolarità del soggiorno del richiedente.
La Questura ha rilevato, infatti, nel provvedimento impugnato, che il ricorrente non risultava regolarmente soggiornante al momento della presentazione della istanza.
La domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari risulta richiesta il 29.5.23, come si evince nel provvedimento impugnato, entro un anno dalla scadenza dal permesso di
90 giorni dall'ingresso avvenuto il 3.9.22, in regime di esenzione del visto: di tale titolo
(art. 19, comma 2, lett. d T.U. Immigrazione;
Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2000,
n. 376) in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 1 lett. c T.U. Immigrazione.
2.3. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale titolo di soggiorno, occorre comunque sottolineare che se è vero che la coesione familiare presuppone, in linea di principio, che il familiare straniero sia già regolarmente soggiornante in Italia, tuttavia l'Autorità Amministrativa deve tener conto di ulteriori principi che permeano la disciplina in materia di tutela del diritto all'unità familiare.
Pagina 2 In proposito, “il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, prevede che, nell'adottare il provvedimento di espulsione dello straniero entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera o che non abbia chiesto il permesso di soggiorno o sia titolare di un permesso revocato, annullato, scaduto da oltre sessanta giorni e non abbia chiesto il rinnovo - si debba tenere "anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Tale accertamento - imposto dall'art. 5, comma 5, anche per l'adozione del provvedimento di rifiuto di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - era previsto, in entrambe le situazioni, per lo straniero che avesse "esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o fosse un "familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29".
In questo quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo a chi abbia "esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".
A seguito dell'intervento additivo della Consulta questa Corte (Cass. 781/2019; conf. Cass.
1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020) ha enunciato i seguenti principi "il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettivita dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8
CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost..
Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.), oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine".
In motivazione, si è chiarito che il giudice è tenuto a valutare "la effettiva consistenza di quei legami, che devono essere particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione", atteso che "il fine da perseguire è quello di
Pagina 3 interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa dell'espulsione, in modo sistematicamente coerente con il vigente sistema normativo", il quale non esclude l'espellibilità (pur prevedendone l'attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni personali) neppure nei casi in cui siano in gioco altri diritti fondamentali della persona di pari, se non superiore, rango
(art. 19, comma 2 bis), oltre a riconoscere il diritto all'unità familiare "alle condizioni previste dal presente testo unico" (art. 28, comma 1, e cfr. art. 29, comma 3)" (Cass. 19296/2022).
Pertanto, pur non essendo applicabile il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2 lett c), applicabile solo al coniuge di cittadino italiano, “ciò non esclude la possibilità di tenere conto, ai fini dell'adozione della misura espulsiva, delle relazioni sociali ed affettive eventualmente instaurate dallo straniero in Italia e dell'eventuale costituzione di un nucleo familiare, anche con un cittadino straniero, nell'ambito della valutazione richiesta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c),
n. 1” (Cass. 25653/2022).
Tale disposizione, benché riferita al procedimento di espulsione, fornisce una inequivocabile indicazione anche riguardo al procedimento di rinnovo o rilascio del titolo di soggiorno, il cui diniego è l'antecedente immediato dell'espulsione stessa.
Del resto, non può ragionevolmente pensarsi che una persona sia, in virtù dei legami esistenti e della valutazione da compiersi ex art. 13 T.U. Immigrazione, al contempo inespellibile e non autorizzata a permanere in Italia.
Non solo, ma l'articolo 28 del regolamento di attuazione del Testo Unico immigrazione recita al primo comma “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno…” In riferimento alla posizione alla posizione dei fratelli, ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che gli stranieri effettivamente conviventi con il parente entro il secondo grado cittadino italiano “non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturenti dalla loro condizione di inespellibilità”. (Cass. n. 28201/2021).
Tale interpretazione è avvalorata dalla disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 5
T.U. Immigrazione che, dopo aver stabilito nel primo periodo che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rigettati/rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, al secondo periodo recita : “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art.29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La disposizione richiama quindi i medesimi principi affermati nell'art. 13 in materia di espulsione.
La ratio delle norme richiamate, conformemente alla previsione dell'art. 8 CEDU, è in tutta evidenza quella di tutelare l'unità familiare dal rischio di disgregazione provocato dall'allontanamento dello straniero. In tali casi, il legislatore esclude qualsiasi
Pagina 4 automatismo all'adozione e all'esecuzione di un provvedimento di espulsione ma anche di rigetto, dovendo innanzitutto l'autorità amministrativa e poi quella giurisdizionale verificare in concreto la proporzionalità tra le esigenze di natura pubblicistica e il diritto alla vita familiare.
Nel valutare se, nel caso di specie, il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno sia misura proporzionale occorre richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo la quale distingue tra l'ipotesi in cui l'allontanamento sia disposto nei confronti di uno straniero cui sia già stato riconosciuto il diritto di risiedere nel territorio dello Stato (c.d. settled migrants) e la situazione di chi, al momento dell'allontanamento, sia privo di un regolare titolo di soggiorno.
Con riferimento ai settled migrants e, specialmente a coloro che abbiano trascorso gran parte della loro vita nello Stato di accoglienza, la legittimità dell'espulsione presuppone l'esistenza di “very serious reasons” (cfr. Corte EDU, c. Austria (Grande Camera), 23 Per_1 giugno 2008; c. Danimarca, 14 giugno 2011; Zakharchuk c. Russia, 17 dicembre 2019). Per_2
In relazione alle ipotesi di allontanamento di stranieri che non soggiornino regolarmente nel territorio dello Stato, la Corte ha invece elaborato criteri differenti che fanno, tra l'altro, riferimento alla misura in cui la vita familiare e privata dello straniero sarebbero compromesse dall'allontanamento e, in particolare, all'esistenza di ostacoli insormontabili alla creazione di una vita familiare e privata nel paese di origine, nonché alla presenza di esigenze di controllo dell'immigrazione e di ordine pubblico perseguite attraverso l'allontanamento.
La Corte ha altresì evidenziato che, qualora lo straniero abbia costruito la propria vita familiare e/o privata in un momento in cui era consapevole della precarietà del suo soggiorno, l'allontanamento configura una violazione dell'articolo 8 CEDU solo in circostanze eccezionali. La Corte ha tuttavia precisato nella sentenza Jeunesse v. Olanda che deve comunque essere distinta la situazione di una persona irregolarmente presente nel territorio dello Stato e che non cerchi di ottenere la regolarizzazione della sua posizione dall'ipotesi del soggetto che abbia presentato varie richieste di permesso di soggiorno, ancorché respinte, la cui presenza sul territorio sia stata tollerata dallo Stato nell'attesa della decisione poiché in tal caso lo Stato consente al soggetto di instaurare relazioni familiari e sociali.
Infine, nel compiere tale valutazione occorre “porre l'interesse superiore del minore e anche quello dei minori quale gruppo al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo” (Vavřička e altri c. Repubblica ceca [GC], §§ 287-288 e infra, per esempio, X c. Lettonia
[GC], § 96). Si deve tener conto, in particolare, della gravità delle difficoltà che i figli del ricorrente potrebbero incontrare nel Paese verso il quale egli deve essere espulso, nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC], § 58; Udeh c. Svizzera, § 52).
Pagina 5 Tale principi sono fatti propri anche dalla legislazione nazionale che all'art. 28, comma 3
T.U. Immigrazione dispone che “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Orbene, nel caso di specie, al di là del precedente titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente per paternità, è pacifico che la vita familiare sia radicata in Italia in quanto il ricorrente è coniugato con una donna titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato con due figli minori della coppia. Si veda il certificato di matrimonio , lo stato di famiglia ed il permesso di soggiorno della donna ( doc. 2,3,4).
Il mancato inserimento nello stato di famiglia del coniuge, dipeso dall'assenza dei requisiti amministrativi richiesti non esclude l'esistenza della vita familiare e l'effettiva convivenza presso l'abitazione familiare sita in confermata dal coniuge ( con la CP_1 dichiarazione di ospitalità (doc. 5) .
2.3. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, il Questore, nell'emettere il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la attuale condizione di irregolarità del soggiorno ma avrebbe dovuto valutare se l'assenza di uno dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 30 D.lgs. 286/1998, poteva essere bilanciata da considerazioni relative alla durata del soggiorno pregresso, alla effettività dei vincoli familiari, alla convivenza coi familiari stessi valutando altresì, una volta verificata la sussistenza di un legame familiare di chiara significatività, la situazione del richiedente sotto i profili suppletivi dalla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, dell'integrazione sociale e del mantenimento di un legame socio-culturale col paese di origine.
Nonostante il ricorrente risulti attualmente privo di titolo di soggiorno e quindi non si ricada nel concetto di “settled migrants” elaborato dalla giurisprudenza EDU, ritiene il
Tribunale che la vita familiare del richiedente sarebbe gravemente ed irrimediabilmente compromessa in caso di allontanamento.
Si deve concludere che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ed il successivo allontanamento dal territorio nazionale comprometterebbe in maniera grave la vita familiare del richiedente.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato risulta illegittimo e va annullato disponendo che il Questore competente rilasci il titolo richiesto sussistendone i presupposti.
7.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda sono emerse, in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Visto l'art. 30, comma 6 d.lgs 286/1998, in accoglimento del ricorso
- annulla il decreto del Questore di Bologna del 18.1.24 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il
Questore rilasci il permesso suddetto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi
Bologna 12.5.2025
Il Giudice
Dott. Luca Minniti
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