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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa OV LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2543/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per procura speciale Parte_1 depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio, dall'avv.
SI B. RA, presso il cui studio, in Genova, in piazza della
Vittoria 14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 22.03.2024, dall'Avv.
Christian Lo Scalzo, dell'Avvocatura Distrettuale dell' di CP_1
Genova; - resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “Dichiarare il diritto della ricorrente e per l'effetto condannare l' ad erogare alla sig.ra CP_1
l'assegno per il nucleo famigliare in relazione al Parte_1 periodo dal 15.10.2019 al 14.10.2021 o periodo meglio visto, con decorrenza e nella misura previste dalla legge. Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato gli esborsi e non percepito compensi.”
Conclusioni per il resistente: “In via principale, ritenere e dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria;
in subordine, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto e non provato. Con vittoria di competenze legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.6.2025, ha contestato Parte_1
il provvedimento dell' con il quale l' aveva rigettato CP_1 CP_1
la sua domanda di pagamento diretto degli ANF, chiesti con tre domande relativamente ai periodi dal 1.7.2019 al 30.6.2020, dal
1.7.2020 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 28.2.2022, non anticipati dal datore di lavoro nonché contro il successivo provvedimento di diniego del Comitato Provinciale . CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le deduzioni in fatto CP_1
ed in diritto della ricorrente, concludendo come in epigrafe.
Nelle more del giudizio, ha provveduto in autotutela al CP_1
riconoscimento della previdenza richiesta dalla ricorrente e,
all'udienza di discussione del 5.11.2025, ha chiesto, previa acquisizione del documento attestante il pagamento delle somme dovute alla ricorrente, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte di dell'importo CP_1
richiesto da parte ricorrente.
Pertanto, a seguito dell'adempimento in via amministrativa dell' è venuta meno la materia del contendere. CP_1
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
L' ha provveduto all'accoglimento della domanda della sig.ra CP_1
soltanto il 13.11.2025 (cfr doc. prodotto da , quindi Pt_1 CP_1
successivamente all'instaurazione del presente giudizio (18.6.2025), riconoscendo la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente e per tale assorbente motivo, è da considerarsi soccombente e quindi deve essere condannato alla rifusione delle spese, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2453/2025 promossa da contro ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.200,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlo Olcese, antistatario.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
OV LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa OV LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2543/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per procura speciale Parte_1 depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio, dall'avv.
SI B. RA, presso il cui studio, in Genova, in piazza della
Vittoria 14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 22.03.2024, dall'Avv.
Christian Lo Scalzo, dell'Avvocatura Distrettuale dell' di CP_1
Genova; - resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “Dichiarare il diritto della ricorrente e per l'effetto condannare l' ad erogare alla sig.ra CP_1
l'assegno per il nucleo famigliare in relazione al Parte_1 periodo dal 15.10.2019 al 14.10.2021 o periodo meglio visto, con decorrenza e nella misura previste dalla legge. Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato gli esborsi e non percepito compensi.”
Conclusioni per il resistente: “In via principale, ritenere e dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria;
in subordine, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto e non provato. Con vittoria di competenze legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.6.2025, ha contestato Parte_1
il provvedimento dell' con il quale l' aveva rigettato CP_1 CP_1
la sua domanda di pagamento diretto degli ANF, chiesti con tre domande relativamente ai periodi dal 1.7.2019 al 30.6.2020, dal
1.7.2020 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 28.2.2022, non anticipati dal datore di lavoro nonché contro il successivo provvedimento di diniego del Comitato Provinciale . CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le deduzioni in fatto CP_1
ed in diritto della ricorrente, concludendo come in epigrafe.
Nelle more del giudizio, ha provveduto in autotutela al CP_1
riconoscimento della previdenza richiesta dalla ricorrente e,
all'udienza di discussione del 5.11.2025, ha chiesto, previa acquisizione del documento attestante il pagamento delle somme dovute alla ricorrente, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte di dell'importo CP_1
richiesto da parte ricorrente.
Pertanto, a seguito dell'adempimento in via amministrativa dell' è venuta meno la materia del contendere. CP_1
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
L' ha provveduto all'accoglimento della domanda della sig.ra CP_1
soltanto il 13.11.2025 (cfr doc. prodotto da , quindi Pt_1 CP_1
successivamente all'instaurazione del presente giudizio (18.6.2025), riconoscendo la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente e per tale assorbente motivo, è da considerarsi soccombente e quindi deve essere condannato alla rifusione delle spese, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2453/2025 promossa da contro ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.200,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlo Olcese, antistatario.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
OV LI