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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 29.05.2025, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 339/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il 1° agosto 2018, residente in [...], (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano C.F._3
Cucchi del Foro di Rimini, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Riccione (RN), Viale Diaz
n. 60, PEC C. F. giusta procura in Email_1 C.F._4 atti;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), PEC: Controparte_1 C.F._5
Email_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 29 maggio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità medica pagina 1 di 15 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.02.2025, il sig. e la sig.ra Parte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio la Dott.ssa chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Contrariis rejectis, previa acquisizione nel presente giudizio della C.T.U. medico-legale espletata nel procedimento civile N. 3604/2023 R.G.C.C. Tribunale di Rimini, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa nella provocazione delle lesioni personali riportate dal minore in Controparte_1 Persona_1 seguito al trattamento di estrazione di sei elementi dentari eseguito in data 18 gennaio 2023 ed ai fatti descritti in narrativa;
conseguentemente e per l'effetto condannare la Dott.ssa ai sensi dell'art. 1218 c.c. o in subordine ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal minore che si quantificano in Euro 14.822,86, salva la Persona_1 diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o in subordine da determinasi in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su detto importo dalla data dell'evento (18 gennaio 2023) al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. e art. 8 Legge n.
24/2017 avanti al Tribunale di Rimini avente N. 3604/2023 RGCC, Giudice Dott.ssa Agnese Currò Dossi, ivi incluse le spese sostenute per i C.T.U. e per i C.T.P. come documentate in atti”.
A riguardo i ricorrenti hanno esposto che in data 25.11.2022 il minore è stato sottoposto Persona_1 ad alcune terapie conservative presso lo “Studio associato odontoiatrico Dott.ssa e Dott.ssa Per_2
su consiglio del suo pediatra e in data 18 gennaio 2023 la Dott.ssa gli ha estratto sei CP_1 CP_1 elementi dentari per una spesa di euro 302,00 senza che loro fossero nemmeno stati informati di tale intervento. Hanno proseguito i ricorrenti, evidenziando che il medesimo giorno della operazione hanno dovuto accompagnare il figlio al Pronto Soccorso in quanto a causa del forte dolore non riusciva né alimentarsi né a bere.
Il sig. e la sig.ra hanno riferito che i giorni 24 gennaio 2023 e 6 Parte_1 Parte_2 febbraio 2023 il minore è stato sottoposto ad una visita medica da parte del Dott. il quale ha così Per_3 concluso: “l'evidente responsabilità professionale dell'operato dell'odontoiatra Dott.ssa che è del tutto censurabile CP_1 sia sotto il profilo clinico, che sotto quello medico-legale. Sotto il profilo clinico risulta del tutto incongrua la esecuzione di una terapia chirurgica estrattiva così invasiva, che ha comportato, in totale assenza di sintomatologia algica di alcuna reazione ascessuale, le estrazioni di sei elementi dentari decidui superiori, oltre modo eseguite in assenza di alcun pregresso esame radiografico. Tutti gli elementi decidui estratti avrebbero potuto infatti essere trattati in modo conservativo. Non corretto si ritiene poi l'utilizzo di una anestesia locale a base di articaina che è sconsigliata nei soggetti fragili, in quelli in tenera età e per
l'esecuzione di trattamenti semplici e veloci come quelli in oggetto. Censurabili anche le modalità di utilizzo della sedazione cosciente inalatoria con protossido di azoto. Censurabile, infine sotto l'aspetto medico legale, la totale mancanza anche di un
pagina 2 di 15 consenso informato per l'esecuzione dell'invasiva terapia chirurgica estrattiva dalla Dott.ssa sul minore di soli 4 CP_1 anni”.
Sulla base di detto elaborato peritale i ricorrenti hanno dichiarato di aver contattato la Dott.ssa formulandole una prima richiesta di risarcimento danni con contestuale invito a comunicare gli CP_1 estremi della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale;
tuttavia, tale richiesta
è rimasta inevasa.
Stante il mancato risarcimento danni, il sig. e la sig.ra hanno Parte_1 Parte_2 proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 Legge n. 24/2017, procedimento che si è svolto nella contumacia della odierna resistente. Gli stessi hanno riferito che all'esito delle operazioni peritali il collegio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “L'operato della Dott.ssa sia stato inadempiente per i motivi sopra CP_1 espressi;
tale condotta ha configurato un danno biologico temporaneo valutabile in gg. 2 (due) al 75 % conseguenti all'intervento chirurgico, gg. 5 (cinque) al 50 % per le iniziali gravi difficoltà masticatorie e per l'alterazione dello stato emotivo del bambino, gg. 20 (venti) al 25 % e gg. 120 (centoventi) al 10 % per le persistenti difficoltà masticatorie conseguenti alle immotivate estrazioni dei sei elementi dentari superiori (quattro incisivi e due molari di sin.). Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 3 – 4 % (tre-quattro per cento) per: -perdita della dimensione verticale dell'emiarcate di sinistra, per l'eruzione passiva degli elementi dentari inferiori conseguente alle estrazioni dei molari decidui antagonisti superiori;
- perdita di gran parte della cresta ossea alveolare superiore anteriore, conseguente alle estrazioni di tutti gli incisivi decidui superiori. Le spese sanitarie che si sono rese necessarie a seguito di tale evento negativo da riconoscere e rendere al
Periziando sono quelle indicate in apposito precedente paragrafo della presente relazione (ndr totale Euro 6.160,00).
Mancando la parte resistente non si procede a tentativo di conciliazione”.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno evidenziato che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge n.
24/2017, “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” e nel caso in esame la
“Dott.ssa ha senz'altro eseguito la propria prestazione medica come libero professionista nei confronti dei genitori del CP_1 piccolo che ad ella si sono direttamente rivolti e con in quali è indubbiamente insorta un'obbligazione di natura Persona_1 contrattuale”.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito, i ricorrenti alla luce della CTU svolta in sede di ricorso ex art 696 bis c.p.c. hanno determinato in euro 14.822,86, oltre interessi, il risarcimento complessivo dovuto quale conseguenza del pregiudizio subito da loro a causa della condotta imperita della resistente.
In ordine alle spese processuali, i ricorrenti hanno precisato che anche quelle correlate alla ATP debbono essere poste a carico della Dott.ssa CP_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti l'Avv. Cucchi ha rinunciato alle istanze istruttorie in atti e ha rassegnato le sue conclusioni. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione in decisione ex art 281 sexies c.p.c. pagina 3 di 15 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Dott.ssa Controparte_1
SULLA RESPONSABILITÀ DI PARTE RESISTENTE
Parte ricorrente ha argomentato in ordine alla responsabilità ex artt. 1218 della Dott.ssa Controparte_1 per le conseguenze pregiudizievoli riportate ed eziologicamente riconducibili alla sua negligente e imperita esecuzione dell'intervento del 18 gennaio 2023.
L'esame della questione relativa alla responsabilità della Dott.ssa presuppone una previa Controparte_1 ricostruzione della natura giuridica della responsabilità dell'operatore sanitario.
Il medico pubblico dipendente risponde dei danni causati ai pazienti a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. Da ciò consegue l'applicabilità dello statuto delle obbligazioni aquiliane, e cioè: a) nel giudizio di danno è l'attore che deve provare tutto: colpa, nesso causale e danno, in quanto non si applica la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c.; b) il credito risarcitorio non si prescrive in dieci anni, ma nel minor termine di cinque anni ovvero, se l'illecito costituisce reato, nel termine previsto per la prescrizione di quest'ultimo (art. 2947, comma terzo, c.c.); c) sono risarcibili anche i danni imprevedibili al momento in cui sorse l'obbligazione, in quanto non si applica l'art. 1225 c.c. La natura extracontrattuale della responsabilità del medico pubblico dipendente è altresì stabilita dall'art. 7, comma 2, 1. 24/17, il quale prevede che “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Il medico libero professionista, invece, risponde dei propri errori professionali, nei confronti del paziente, a titolo di responsabilità contrattuale così come ribadito anche dal citato art. 7, comma 2, 1.
24/17, il quale in deroga alla regola della operatività della responsabilità ex art. 2043 c.c. stabilisce che la responsabilità è regolata dalla disciplina ex art. 1218 c.c. nel caso in cui il medico abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Orbene nel caso di specie la responsabilità della odierna resistente è sussumibile nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto la Dott.ssa ha eseguito la sua prestazione nei confronti CP_1 degli odierni ricorrenti, in qualità di esercenti la responsabilità sul minore quale libero Persona_1 professionista. Il sig. e la sig.ra si sono rivolti direttamente alla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
la quale, in data 25.11.2022, ha sottoposto ad una prestazione medica odontoiatrica CP_1 Persona_1 di tipo conservativa, come risulta dalla fattura depositata in atti (cfr. doc. A-2 ricorso introduttivo) e, successivamente, in data 18.01.2023 lo ha sottoposto a un intervento di estrazione deciduo (cfr. doc. A-3 ricorso introduttivo). La Dott.ssa pertanto, ha assunto una specifica obbligazione nei confronti CP_1 degli odierni ricorrenti, circostanza comprovata dal certificato medico redatto e sottoscritto dalla stessa
Dott.ssa (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo), nel quale si dà atto che “il paziente in data CP_1 Persona_1
18.01.2023, è stato sottoposto a bonifica dell'arcata dentaria superiore, con rimozione dei residui radicolari del 51; 52; 61; pagina 4 di 15 62 e 65 che presentava carie destruente non più recuperabile. Per evitare episodi ascessuali ricorrenti, quindi terapie antibiotiche continue e al fine di non contaminare il follicolo degli elementi dentari permanenti corrispondenti, si è ricorso ad una rimozione completa per risanare la situazione sotto il profilo dentale”.
La qualifica della responsabilità della resistente quale contrattuale comporta la applicazione della relativa disciplina in punto di riparto degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Al riguardo, occorre ripercorrere i principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 577/2008 che, dopo aver sottoposto a critica il risalente criterio di differenziazione dell'onus probandi in relazione alla natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione (secondo cui, nelle obbligazioni di mezzi, incombeva sul creditore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, gravava sul debitore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile) e ritenendo, alla stregua del precedente n. 13533/2001, che la disciplina dell'onere probatorio si atteggi allo stesso modo sia che riguardi la domanda di adempimento (o di esatto adempimento), sia che riguardi la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento (o l'inesatto adempimento), ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. La giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che “la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento”
(Cass. n. 29315/2017). Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il disposto dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, che pone la stessa a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218
c.c. Non può che valere, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi, infatti, di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, pagina 5 di 15 laddove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, posto che la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere”, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione
(costituenti tema di prova della parte debitrice) e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. La causa di cui all'art. 1218
c.c. non è, dunque, quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante. Tali conclusioni sono state ribadite dalla Suprema Corte, affermando che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n. 28991/2019). Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (Cass. n.
28991/2019).
Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 11.11.2019, n. 28991).
Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità del medico libero professionista è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento
(onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche pagina 6 di 15 la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la reale causa del danno rimasta assolutamente incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova graveranno sull'attore e la domanda, quindi, dovrà essere rigettata.
Non è invece onere del paziente - creditore provare la colpa del medico (libero professionista) e la relativa gravità (Cass. n. 23564/2011; Cass. n. 17143/2012), essendo sufficiente che lo stesso alleghi la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Peraltro, tale onere di allegazione non si spinge sino alla necessità di enucleazione di specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore, essendo sufficiente, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizione ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass. n. 9471/2004). Per converso, l'obbligato dovrà dimostrare l'esatto adempimento fornendo la prova idonea a vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante e ciò sia nel caso di intervento di facile esecuzione o routinario, sia nel caso di intervento di particolare o speciale difficoltà. La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non può, infatti, valere quale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, assumendo rilevanza ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Spetta, quindi, al medico provare che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura e, quindi lo scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza. Peraltro, l'addebito a titolo di colpa non può escludersi per il solo fatto che il sanitario abbia osservato nel caso concreto le “linee guida” che, non essendo né tassative né vincolanti non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate e non possono comunque prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver evidenziato che le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e pertanto la limitazione di responsabilità ex art. 3, comma 1, della cd. legge Balduzzi non opera quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente, ha precisato che il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida”, pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa, non pagina 7 di 15 esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (Cass. n. 11208/2017).
Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato, in primo luogo, come, nel caso in esame, costituisce circostanza provata che in data 25.11.2022 la Dott.ssa CP_1 ha sottoposto presso lo “Studio associato odontoiatrico Dott.ssa Dott.ssa , Persona_1 Per_2 CP_1 ad una prestazione medica odontoiatrica di tipo conservativo e, successivamente, in data 18.01.2023 lo ha sottoposto a un intervento di estrazione deciduo (cfr. doc. A-2, A-3 e 7 ricorso introduttivo). Costituisce altresì circostanza provata che il giorno 18.01.2023 il minore si è recato presso il Pronto Persona_1
Soccorso di Rimini, ove gli è stata diagnostica “Difficoltà ad assumere la terapia ed alimentarsi per dolore al cavo orale in seguito ad intervento odontoiatrico recente” (cfr. doc. A-4 ricorso introduttivo) e dall'anamnesi è risultato che “stamane in anestesia locale il piccolo è stato sottoposto a rimozione di 6 denti per carie destruenti. Da stamane non si idrata e non si alimenta (ultimo pasto ore 9). Due minzioni da stamane. Non è riuscito ad assumere terapia anti-dolorifica né la terapia antibiotica prescritta. A casa ha presentato episodi di vomito dopo tentativo di alimentazione/idratazione”. Il solo profilo che residua da esaminare, pertanto, è quello relativo alla imputabilità delle lesioni lamentate dagli odierni ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su a tale Persona_1 intervento.
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato l'inadempimento del medico, addebitando alla condotta del sanitario che in data 18.01.2023 non ha correttamente eseguito l'intervento, i danni ascrivibili alla integrità psico-fisica di In particolare, il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_1 Parte_2 avvalendosi della perizia redatta dal Dott. hanno affermato che, a seguito della esecuzione Per_3 dell'intervento, peraltro eseguito in assenza di consenso, si è verificata una lesione della integrità psicofisica di loro figlio che ha determinato “n. 2 giorni l'inabilità temporanea totale subita dal minore ed in 337 l'inabilità temporanea parziale, così ripartiti: gg. 7 al 50%; gg. 30 al 25%; gg. 300 al 10%” e che tale danno è eziologicamente ascrivibile alla inesatta esecuzione dell'intervento sub specie di negligente e imperita terapia.
Le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato riscontro nelle risultanze della CTU resa in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (cfr. doc. G ricorso introduttivo) che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n.
4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato pagina 8 di 15 dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (Cass. n. 15857/2015).
Orbene il collegio peritale, composto dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_4 Persona_5 esaminati gli atti di causa, esperite le indagini necessarie e ricostruita la storia clinica di
[...] Per_1 ha evidenziato che “in base alla documentazione depositata agli atti e al riferito dei genitori del periziato, si può
[...] configurare una condotta della Dott.ssa che tende a discostarsi notevolmente sia nell'acquisizione di un adeguato CP_1 consenso informato sia nella lacunosa documentazione preoperatoria. Come già espresso in precedenza non è presente agli atti documentazione che possa attestare oggettivamente lo stato degli elementi dentali decidui superiori 52-51-61-62-64-65 e stabilire se gli stessi necessitassero di terapia estrattiva o fosse possibile attuare alternative terapeutiche conservative”. I consulenti, quindi, hanno qualificato quale imperita la condotta della Dott.ssa la quale ha omesso CP_1 di conformarsi alle Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia pubblicate dal Ministero della Salute
a settembre 2017 e secondo le quali “Nei pazienti in età evolutiva, prima di procedere ad interventi di chirurgia odontostomatologica, è necessaria la raccolta di un'attenta anamnesi, integrata, ove opportuno, da consulenze specialistiche nell'ipotesi di sospetto di eventualità di situazioni di emergenze intraoperatorie e/o postoperatorie. E' necessaria un'approfondita valutazione del quadro obiettivo integrato da un'analisi radiografica;
le radiografie possono includere Rx endorali, Rx ortopantomografia, tomografia assiale computerizzata. Una volta completata l'anamnesi e definito il percorso terapeutico più appropriato alla patologia da trattare, effettuate le opportune valutazioni come sopra specificato, l'odontoiatra, in presenza di paziente minorenne, deve ottenere il consenso informato dei genitori /tutori”. La Dott.ssa al CP_1 contrario, non ha previamente effettuato un'analisi radiografica al fine di individuare il trattamento terapeutico più appropriato, ma ha sottoposto a un intervento estrattivo multiplo senza Persona_1 nemmeno acquisire il consenso dei genitori. La resistente, inoltre, non ha giustificato le ragioni per le quali si è discostata da quanto prescritto dalle linee guida né il presente Tribunale condivide tale scostamento che resta del tutto ingiustificato. Il Collegio ha altresì evidenziato che, nonostante la scelta della odierna resistente di sedare il paziente mediante protossito di azoto sia stata astrattamente corretta, in ogni caso, stando alle dichiarazioni dei genitori, il minore gli è stato riconsegnato “ancora addormentato, quando lo stesso da linee guida allegate dovrebbe mantenere il contatto verbale per evitare rischi di ab ingestis durante le terapie, ciò fa supporre che sia stata applicata un'alta intensità di sedazione durante il trattamento de quo”.
In conclusione, dalle risultanze della CTU allegata in atti è comprovato che la Dott.ssa ha CP_1 tenuto una condotta imperita che ha coinvolto tutte le fasi dell'intervento a partire da quella preoperatoria
(la resistente non ha effettuato gli esami prescritti dalle linee guida al fine di valutare soluzioni alternative né ha acquisito il consenso dei genitori) sino a quella postopertoria (la resistente non ha mantenuto il contatto verbale con il minore al fine di evitare rischi di ab ingestis durante le terapie). Lo stesso collegio peritale ha affermato che “l'operato della Dott.ssa sia stato inadempiente per i motivi sopra espressi;
tale condotta ha CP_1 pagina 9 di 15 configurato un danno biologico temporaneo…il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 3 – 4 % (tre-quattro per cento) per: -perdita della dimensione verticale dell'emiarcate di sinistra, per l'eruzione passiva degli elementi dentari inferiori conseguente alle estrazioni dei molari decidui antagonisti superiori;
- perdita di gran parte della cresta ossea alveolare superiore anteriore, conseguente alle estrazioni di tutti gli incisivi decidui superiori”.
Meritano, quindi, di essere condivise le osservazioni rese dal collegio peritale in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici o errori di fatto, essendo pertanto la consulenza esente da vizi di natura procedurale.
Ritiene, in conclusione, il presente Tribunale che possa dirsi accertata la responsabilità dell'operatore sanitario, il quale ha avuto una condotta imperita in tutte le fasi operatorie (come sopra evidenziato) con la conseguenza che di tutti i pregiudizi riportati dal minore a seguito dell'intervento, e che Persona_1 verranno illustrati nei successivi paragrafi, sia chiamata a risponderne la Dott.ssa essendo Controparte_1 provato il nesso causale tra la sua condotta (intervento) e il danno.
SUL DANNO NON PATRIMONIALE RISARCIBILE
Parte ricorrente, aderendo alle considerazioni del collegio peritale, ha dedotto che debba essere risarcita delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali che sono derivate a dalla inesatta Persona_1 esecuzione dell'intervento, determinando tale posta risarcitoria in un totale di euro 7.140,86 (euro 5.355,78
+ euro 1.785,08).
In ordine al danno non patrimoniale, ai fini della sua quantificazione si fa riferimento al grado di invalidità e al periodo di inabilità riconosciuto dai CCTTUU quale eziologicamente riconducibile alla erronea esecuzione dell'intervento.
I consulenti hanno concluso affermando che, sotto il profilo del grado di invalidità permanente, i postumi permanenti si quantificano in misura pari al 3/4%. In relazione al periodo di inabilità temporanea la CTU ha determinato in 137 giorni il periodo complessivo di cui:
- invalidità temporanea parziale al 75% per 2 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 5 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 25% per 20 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 10% per 120 giorni;
Reputa il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza siano condivisibili ed esenti da errori. Ne consegue che le conclusioni sopra riportate possono agevolmente essere poste a fondamento della presente decisione.
Per procedere alla liquidazione devono applicarsi - ratione temporis - i criteri di cui al decreto legge
158/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 8 novembre 2012, n. 189, il cui art. 3 prevede: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui pagina 10 di 15 al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Applicate le tabelle per le cd. micro-permanenti in uso presso l'intestato Tribunale e tenuto conto dell'età del minore al momento dell'intervento (4 anni), il danno biologico subito da deve Persona_1 essere liquidato nella misura di euro 3.410,28, cui deve aggiungersi la somma di euro 1.160,04 a titolo di invalidità temporanea.
La complessiva somma che così si ottiene a titolo di danno non patrimoniale è pari ad euro 4.570,32, calcolata ai valori attuali. Sulla somma così determinata, corrispondente all'intero danno risarcibile che deve essere liquidato a parte ricorrente, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
SUL DANNO MORALE
Parte ricorrente ha dedotto che deve costituire oggetto di risarcimento “il danno non patrimoniale (o danno morale) che si ritiene equo quantificare nella misura di euro 1.785,08 o, in subordine, l'aumento del danno biologico previsto CP_ dall'art. 139 comma 3 Cod. Ass. (D. Lgs. n. 209/2005)”. Più nel dettaglio i ricorrenti hanno motivato che il minore “a causa del trattamento sanitario a cui è stato sottoposto…ha riportato lesioni personali con Persona_1 conseguenti sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc. ed in particolare: lo stress continuo ha reso il minore disfunzionale a tal punto che ha modificato e cambiato la sua vita”.
Giova preliminarmente evidenziare che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche, rispettivamente nel senso che il giudice di merito, deve tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto il Giudice deve, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano pagina 11 di 15 dinamico- relazionale della sua vita che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé.
Nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Sul piano probatorio del danno morale la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità
(e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023). Pertanto, sul piano probatorio, in caso di danni biologici di lieve entità, grava sulla parte attrice un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
Detto altrimenti, in caso di lesioni micropermanenti il danno morale - quale voce di danno non patrimoniale - va liquidato solo se il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e provi tali circostanze.
La lesione fatta valere nel caso di specie e quantificata nella misura del 3/4% costituisce una lesione di lieve entità con la conseguenza che il presente Tribunale è tenuto a vagliare con maggiore rigore gli elementi probatori posti a fondamento della domanda risarcitoria. I ricorrenti non hanno fornito prova che il minore in conseguenza dell'intervento, abbia subito delle sofferenze interiori tali da Persona_1 giustificare il risarcimento della menzionata voce di danno. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a dedurre che
“lo stress continuo ha reso il minore disfunzionale a tal punto che ha modificato e cambiato la sua vita;
non mangia più come prima, ha dolore alla masticazione, ecc. Da ciò si desume una sofferenza psicofisica per menomazione subita che ha senz'altro pagina 12 di 15 inciso in modo rilevante sulle abitudini di vita del minore . Tali circostanze non provano la sofferenza Persona_1 interiore di ma trattasi di conseguenze pregiudizievoli che restano assorbite nel danno Persona_1 biologico che le è stato riconosciuto con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno morale quale autonoma voce della unitaria categoria del danno non patrimoniale. Si evidenzia, che il dolore conseguente alla inesatta esecuzione di un intervento così come la difficoltà nel mangiare e nel bere costituiscono conseguenze normali di un imperito intervento odontoiatrico e restano assorbite nel danno da inabilità temporanea.
SUL DANNO PATRIMONIALE
Parte ricorrente ha dedotto che a titolo di danno patrimoniale emergente le deve essere corrisposta la somma di euro 302,00 per le incongrue estrazioni eseguite dalla Dott.ssa ed euro 1.220,00 per le CP_1 spese di perizia di parte. Il sig. e la sig.ra hanno altresì evidenziato che Parte_1 Parte_2
“la C.T.U. ha accertato come congrue e pertinenti le spese mediche da sostenere da parte dai genitori del minore Persona_1 nella misura di euro 6.160,00”.
In ordine alla restituzione delle somme versate per l'intervento dal quale è originato l'evento di cui è causa, giova evidenziare che l'art. 1223 c.c., individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e riflette una prospettiva differenzialista, alla stregua della quale, il danno è l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta. A riguardo si evidenzia altresì che, ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e, quindi, della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale, non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria. L'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione, detto danno dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità.
Orbene, nel caso di specie, sebbene parte ricorrente non abbia proposto domanda di risoluzione contrattuale, tuttavia ha fornito prova del costo correlato all'intervento al quale il minore è Persona_1 stato sottoposto in data 18 gennaio 2023 e dal quale sono derivate le conseguenze pregiudizievoli sopra pagina 13 di 15 descritte. Ritiene, pertanto, il presente Tribunale che anche tali costi pari ad euro 302,00 (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo) debbano essere corrisposti a parte ricorrente.
In ordine al rimborso dei costi sostenuti per le relazioni peritali, occorre evidenziare che le spese correlate alla consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che vanno rimborsate alla parte vittoriosa, a meno che il giudice non le ritenga eccessive o superflue. Sotto il profilo probatorio la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza.
Nel caso in esame le spese legate alla relazione e alla consulenza tecnica di parte non sono qualificabili né quali eccessive né quali superflue e le stesse sono state ritenute congrue anche all'esito della CTU. Il sig.
e la sig.ra inoltre, hanno assolto l'onere di provare gli esborsi sostenuti Parte_1 Persona_6 pari a 1.220,00 euro (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo).
Pertanto, la somma totale che deve essere risarcita da parte resistente in favore degli odierni ricorrenti è pari ad euro 1.522,00.
In ordine alle spese future i CCTTUU hanno evidenziato che “è evidente che lo stesso necessiterà di trattamento ortodontico al fine di emendare l'apparato stomatognatico dal punto di vista estetico e funzionale”. I costi di tali attività sono stati quantificati in euro 6.160,00 facendo riferimento al NOMENCLATORE E TARIFFARIO
MEDIO PROVINCIALE DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE Approvato dalla CAO di
Forlì Cesena il 14.11.2023. Anche tale posta risarcitoria deve essere riconosciuta in favore dei ricorrenti in quanto è eziologicamente ascrivibile alla inesatta esecuzione dell'intervento effettuato il 18 gennaio 2023 la necessità di sottoporsi ad un ulteriore trattamento ortodontico.
Pertanto, l'importo complessivo delle spese passate e future eziologicamente correlate all'illecito è di euro 7.682,00 che debbono essere rimborsate dalla Dott.ssa in favore di parte ricorrente a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Si precisa che con riferimento agli esborsi già sostenuti dai ricorrenti e alla correlata obbligazione risarcitoria questa non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detta danneggiata, ma che l'adeguamento degli esborsi al mutato valore di acquisto della moneta va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi;
per quanto riguarda le spese mediche sostenute e quelle a queste assimilate, gli interessi e la rivalutazione decorrono, in particolare, dalla data dei singoli esborsi (Cass. civ. sez. III, 13.02.2019, n. 4150)
SULLE SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite per come accertato in questa sede, precisandosi che dal computo è esclusa la fase istruttoria.
pagina 14 di 15 In relazione alle spese relative al procedimento R.G. 3604/2023, introdotto con ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., anche queste seguono il principio della soccombenza dovendo essere poste definitivamente a carico della resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
Con riferimento alle spese di CTU le stesse debbono essere poste a carico di parte resistente e si liquidano come da Decreto del presente Tribunale del 27.08.2024 (euro 2.000,00 oltre accessori). Da ultimo, debbono essere poste a carico della Dott.ssa anche le spese relative al consulente tecnico CP_1 di parte per l'attività svolta nell'ambito del procedimento R.G. 3604/2023, pari ad euro 976,00 (cfr. doc. M ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accertata la responsabilità della resistente in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'intervento eseguito in data 18 gennaio 2023, condanna la Dott.ssa al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 4.570,32, oltre interessi nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva e al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro 7.682,00, oltre interessi nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva;
➢ Condanna la Dott.ssa al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro Controparte_1
237,00 per spese ed in euro 2.547,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna la Dott.ssa al pagamento delle spese correlate al procedimento ex art Controparte_1
696 bis c.p.c. che si liquidano in 2.337,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna la Dott.ssa alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 della consulenza resa nel procedimento R.G. 3604/2023 pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge, come da decreto del presente Tribunale del 27.08.2024;
➢ Condanna la Dott.ssa alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 correlate al consulente di parte per l'attività espletata nell'ambito del procedimento R.G.
3604/2023 pari ad euro 976,00.
Così deciso in Rimini, il 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 29.05.2025, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 339/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il 1° agosto 2018, residente in [...], (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano C.F._3
Cucchi del Foro di Rimini, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Riccione (RN), Viale Diaz
n. 60, PEC C. F. giusta procura in Email_1 C.F._4 atti;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), PEC: Controparte_1 C.F._5
Email_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 29 maggio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità medica pagina 1 di 15 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.02.2025, il sig. e la sig.ra Parte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio la Dott.ssa chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Contrariis rejectis, previa acquisizione nel presente giudizio della C.T.U. medico-legale espletata nel procedimento civile N. 3604/2023 R.G.C.C. Tribunale di Rimini, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa nella provocazione delle lesioni personali riportate dal minore in Controparte_1 Persona_1 seguito al trattamento di estrazione di sei elementi dentari eseguito in data 18 gennaio 2023 ed ai fatti descritti in narrativa;
conseguentemente e per l'effetto condannare la Dott.ssa ai sensi dell'art. 1218 c.c. o in subordine ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal minore che si quantificano in Euro 14.822,86, salva la Persona_1 diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o in subordine da determinasi in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su detto importo dalla data dell'evento (18 gennaio 2023) al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. e art. 8 Legge n.
24/2017 avanti al Tribunale di Rimini avente N. 3604/2023 RGCC, Giudice Dott.ssa Agnese Currò Dossi, ivi incluse le spese sostenute per i C.T.U. e per i C.T.P. come documentate in atti”.
A riguardo i ricorrenti hanno esposto che in data 25.11.2022 il minore è stato sottoposto Persona_1 ad alcune terapie conservative presso lo “Studio associato odontoiatrico Dott.ssa e Dott.ssa Per_2
su consiglio del suo pediatra e in data 18 gennaio 2023 la Dott.ssa gli ha estratto sei CP_1 CP_1 elementi dentari per una spesa di euro 302,00 senza che loro fossero nemmeno stati informati di tale intervento. Hanno proseguito i ricorrenti, evidenziando che il medesimo giorno della operazione hanno dovuto accompagnare il figlio al Pronto Soccorso in quanto a causa del forte dolore non riusciva né alimentarsi né a bere.
Il sig. e la sig.ra hanno riferito che i giorni 24 gennaio 2023 e 6 Parte_1 Parte_2 febbraio 2023 il minore è stato sottoposto ad una visita medica da parte del Dott. il quale ha così Per_3 concluso: “l'evidente responsabilità professionale dell'operato dell'odontoiatra Dott.ssa che è del tutto censurabile CP_1 sia sotto il profilo clinico, che sotto quello medico-legale. Sotto il profilo clinico risulta del tutto incongrua la esecuzione di una terapia chirurgica estrattiva così invasiva, che ha comportato, in totale assenza di sintomatologia algica di alcuna reazione ascessuale, le estrazioni di sei elementi dentari decidui superiori, oltre modo eseguite in assenza di alcun pregresso esame radiografico. Tutti gli elementi decidui estratti avrebbero potuto infatti essere trattati in modo conservativo. Non corretto si ritiene poi l'utilizzo di una anestesia locale a base di articaina che è sconsigliata nei soggetti fragili, in quelli in tenera età e per
l'esecuzione di trattamenti semplici e veloci come quelli in oggetto. Censurabili anche le modalità di utilizzo della sedazione cosciente inalatoria con protossido di azoto. Censurabile, infine sotto l'aspetto medico legale, la totale mancanza anche di un
pagina 2 di 15 consenso informato per l'esecuzione dell'invasiva terapia chirurgica estrattiva dalla Dott.ssa sul minore di soli 4 CP_1 anni”.
Sulla base di detto elaborato peritale i ricorrenti hanno dichiarato di aver contattato la Dott.ssa formulandole una prima richiesta di risarcimento danni con contestuale invito a comunicare gli CP_1 estremi della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale;
tuttavia, tale richiesta
è rimasta inevasa.
Stante il mancato risarcimento danni, il sig. e la sig.ra hanno Parte_1 Parte_2 proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 Legge n. 24/2017, procedimento che si è svolto nella contumacia della odierna resistente. Gli stessi hanno riferito che all'esito delle operazioni peritali il collegio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “L'operato della Dott.ssa sia stato inadempiente per i motivi sopra CP_1 espressi;
tale condotta ha configurato un danno biologico temporaneo valutabile in gg. 2 (due) al 75 % conseguenti all'intervento chirurgico, gg. 5 (cinque) al 50 % per le iniziali gravi difficoltà masticatorie e per l'alterazione dello stato emotivo del bambino, gg. 20 (venti) al 25 % e gg. 120 (centoventi) al 10 % per le persistenti difficoltà masticatorie conseguenti alle immotivate estrazioni dei sei elementi dentari superiori (quattro incisivi e due molari di sin.). Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 3 – 4 % (tre-quattro per cento) per: -perdita della dimensione verticale dell'emiarcate di sinistra, per l'eruzione passiva degli elementi dentari inferiori conseguente alle estrazioni dei molari decidui antagonisti superiori;
- perdita di gran parte della cresta ossea alveolare superiore anteriore, conseguente alle estrazioni di tutti gli incisivi decidui superiori. Le spese sanitarie che si sono rese necessarie a seguito di tale evento negativo da riconoscere e rendere al
Periziando sono quelle indicate in apposito precedente paragrafo della presente relazione (ndr totale Euro 6.160,00).
Mancando la parte resistente non si procede a tentativo di conciliazione”.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno evidenziato che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge n.
24/2017, “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” e nel caso in esame la
“Dott.ssa ha senz'altro eseguito la propria prestazione medica come libero professionista nei confronti dei genitori del CP_1 piccolo che ad ella si sono direttamente rivolti e con in quali è indubbiamente insorta un'obbligazione di natura Persona_1 contrattuale”.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito, i ricorrenti alla luce della CTU svolta in sede di ricorso ex art 696 bis c.p.c. hanno determinato in euro 14.822,86, oltre interessi, il risarcimento complessivo dovuto quale conseguenza del pregiudizio subito da loro a causa della condotta imperita della resistente.
In ordine alle spese processuali, i ricorrenti hanno precisato che anche quelle correlate alla ATP debbono essere poste a carico della Dott.ssa CP_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti l'Avv. Cucchi ha rinunciato alle istanze istruttorie in atti e ha rassegnato le sue conclusioni. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione in decisione ex art 281 sexies c.p.c. pagina 3 di 15 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Dott.ssa Controparte_1
SULLA RESPONSABILITÀ DI PARTE RESISTENTE
Parte ricorrente ha argomentato in ordine alla responsabilità ex artt. 1218 della Dott.ssa Controparte_1 per le conseguenze pregiudizievoli riportate ed eziologicamente riconducibili alla sua negligente e imperita esecuzione dell'intervento del 18 gennaio 2023.
L'esame della questione relativa alla responsabilità della Dott.ssa presuppone una previa Controparte_1 ricostruzione della natura giuridica della responsabilità dell'operatore sanitario.
Il medico pubblico dipendente risponde dei danni causati ai pazienti a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. Da ciò consegue l'applicabilità dello statuto delle obbligazioni aquiliane, e cioè: a) nel giudizio di danno è l'attore che deve provare tutto: colpa, nesso causale e danno, in quanto non si applica la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c.; b) il credito risarcitorio non si prescrive in dieci anni, ma nel minor termine di cinque anni ovvero, se l'illecito costituisce reato, nel termine previsto per la prescrizione di quest'ultimo (art. 2947, comma terzo, c.c.); c) sono risarcibili anche i danni imprevedibili al momento in cui sorse l'obbligazione, in quanto non si applica l'art. 1225 c.c. La natura extracontrattuale della responsabilità del medico pubblico dipendente è altresì stabilita dall'art. 7, comma 2, 1. 24/17, il quale prevede che “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Il medico libero professionista, invece, risponde dei propri errori professionali, nei confronti del paziente, a titolo di responsabilità contrattuale così come ribadito anche dal citato art. 7, comma 2, 1.
24/17, il quale in deroga alla regola della operatività della responsabilità ex art. 2043 c.c. stabilisce che la responsabilità è regolata dalla disciplina ex art. 1218 c.c. nel caso in cui il medico abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Orbene nel caso di specie la responsabilità della odierna resistente è sussumibile nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto la Dott.ssa ha eseguito la sua prestazione nei confronti CP_1 degli odierni ricorrenti, in qualità di esercenti la responsabilità sul minore quale libero Persona_1 professionista. Il sig. e la sig.ra si sono rivolti direttamente alla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
la quale, in data 25.11.2022, ha sottoposto ad una prestazione medica odontoiatrica CP_1 Persona_1 di tipo conservativa, come risulta dalla fattura depositata in atti (cfr. doc. A-2 ricorso introduttivo) e, successivamente, in data 18.01.2023 lo ha sottoposto a un intervento di estrazione deciduo (cfr. doc. A-3 ricorso introduttivo). La Dott.ssa pertanto, ha assunto una specifica obbligazione nei confronti CP_1 degli odierni ricorrenti, circostanza comprovata dal certificato medico redatto e sottoscritto dalla stessa
Dott.ssa (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo), nel quale si dà atto che “il paziente in data CP_1 Persona_1
18.01.2023, è stato sottoposto a bonifica dell'arcata dentaria superiore, con rimozione dei residui radicolari del 51; 52; 61; pagina 4 di 15 62 e 65 che presentava carie destruente non più recuperabile. Per evitare episodi ascessuali ricorrenti, quindi terapie antibiotiche continue e al fine di non contaminare il follicolo degli elementi dentari permanenti corrispondenti, si è ricorso ad una rimozione completa per risanare la situazione sotto il profilo dentale”.
La qualifica della responsabilità della resistente quale contrattuale comporta la applicazione della relativa disciplina in punto di riparto degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Al riguardo, occorre ripercorrere i principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 577/2008 che, dopo aver sottoposto a critica il risalente criterio di differenziazione dell'onus probandi in relazione alla natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione (secondo cui, nelle obbligazioni di mezzi, incombeva sul creditore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, gravava sul debitore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile) e ritenendo, alla stregua del precedente n. 13533/2001, che la disciplina dell'onere probatorio si atteggi allo stesso modo sia che riguardi la domanda di adempimento (o di esatto adempimento), sia che riguardi la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento (o l'inesatto adempimento), ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. La giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che “la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento”
(Cass. n. 29315/2017). Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il disposto dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, che pone la stessa a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218
c.c. Non può che valere, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi, infatti, di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, pagina 5 di 15 laddove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, posto che la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere”, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione
(costituenti tema di prova della parte debitrice) e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. La causa di cui all'art. 1218
c.c. non è, dunque, quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante. Tali conclusioni sono state ribadite dalla Suprema Corte, affermando che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n. 28991/2019). Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (Cass. n.
28991/2019).
Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 11.11.2019, n. 28991).
Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità del medico libero professionista è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento
(onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche pagina 6 di 15 la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la reale causa del danno rimasta assolutamente incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova graveranno sull'attore e la domanda, quindi, dovrà essere rigettata.
Non è invece onere del paziente - creditore provare la colpa del medico (libero professionista) e la relativa gravità (Cass. n. 23564/2011; Cass. n. 17143/2012), essendo sufficiente che lo stesso alleghi la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Peraltro, tale onere di allegazione non si spinge sino alla necessità di enucleazione di specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore, essendo sufficiente, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizione ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass. n. 9471/2004). Per converso, l'obbligato dovrà dimostrare l'esatto adempimento fornendo la prova idonea a vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante e ciò sia nel caso di intervento di facile esecuzione o routinario, sia nel caso di intervento di particolare o speciale difficoltà. La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non può, infatti, valere quale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, assumendo rilevanza ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Spetta, quindi, al medico provare che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura e, quindi lo scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza. Peraltro, l'addebito a titolo di colpa non può escludersi per il solo fatto che il sanitario abbia osservato nel caso concreto le “linee guida” che, non essendo né tassative né vincolanti non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate e non possono comunque prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver evidenziato che le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e pertanto la limitazione di responsabilità ex art. 3, comma 1, della cd. legge Balduzzi non opera quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente, ha precisato che il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida”, pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa, non pagina 7 di 15 esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (Cass. n. 11208/2017).
Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato, in primo luogo, come, nel caso in esame, costituisce circostanza provata che in data 25.11.2022 la Dott.ssa CP_1 ha sottoposto presso lo “Studio associato odontoiatrico Dott.ssa Dott.ssa , Persona_1 Per_2 CP_1 ad una prestazione medica odontoiatrica di tipo conservativo e, successivamente, in data 18.01.2023 lo ha sottoposto a un intervento di estrazione deciduo (cfr. doc. A-2, A-3 e 7 ricorso introduttivo). Costituisce altresì circostanza provata che il giorno 18.01.2023 il minore si è recato presso il Pronto Persona_1
Soccorso di Rimini, ove gli è stata diagnostica “Difficoltà ad assumere la terapia ed alimentarsi per dolore al cavo orale in seguito ad intervento odontoiatrico recente” (cfr. doc. A-4 ricorso introduttivo) e dall'anamnesi è risultato che “stamane in anestesia locale il piccolo è stato sottoposto a rimozione di 6 denti per carie destruenti. Da stamane non si idrata e non si alimenta (ultimo pasto ore 9). Due minzioni da stamane. Non è riuscito ad assumere terapia anti-dolorifica né la terapia antibiotica prescritta. A casa ha presentato episodi di vomito dopo tentativo di alimentazione/idratazione”. Il solo profilo che residua da esaminare, pertanto, è quello relativo alla imputabilità delle lesioni lamentate dagli odierni ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su a tale Persona_1 intervento.
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato l'inadempimento del medico, addebitando alla condotta del sanitario che in data 18.01.2023 non ha correttamente eseguito l'intervento, i danni ascrivibili alla integrità psico-fisica di In particolare, il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_1 Parte_2 avvalendosi della perizia redatta dal Dott. hanno affermato che, a seguito della esecuzione Per_3 dell'intervento, peraltro eseguito in assenza di consenso, si è verificata una lesione della integrità psicofisica di loro figlio che ha determinato “n. 2 giorni l'inabilità temporanea totale subita dal minore ed in 337 l'inabilità temporanea parziale, così ripartiti: gg. 7 al 50%; gg. 30 al 25%; gg. 300 al 10%” e che tale danno è eziologicamente ascrivibile alla inesatta esecuzione dell'intervento sub specie di negligente e imperita terapia.
Le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato riscontro nelle risultanze della CTU resa in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (cfr. doc. G ricorso introduttivo) che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n.
4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato pagina 8 di 15 dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (Cass. n. 15857/2015).
Orbene il collegio peritale, composto dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_4 Persona_5 esaminati gli atti di causa, esperite le indagini necessarie e ricostruita la storia clinica di
[...] Per_1 ha evidenziato che “in base alla documentazione depositata agli atti e al riferito dei genitori del periziato, si può
[...] configurare una condotta della Dott.ssa che tende a discostarsi notevolmente sia nell'acquisizione di un adeguato CP_1 consenso informato sia nella lacunosa documentazione preoperatoria. Come già espresso in precedenza non è presente agli atti documentazione che possa attestare oggettivamente lo stato degli elementi dentali decidui superiori 52-51-61-62-64-65 e stabilire se gli stessi necessitassero di terapia estrattiva o fosse possibile attuare alternative terapeutiche conservative”. I consulenti, quindi, hanno qualificato quale imperita la condotta della Dott.ssa la quale ha omesso CP_1 di conformarsi alle Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia pubblicate dal Ministero della Salute
a settembre 2017 e secondo le quali “Nei pazienti in età evolutiva, prima di procedere ad interventi di chirurgia odontostomatologica, è necessaria la raccolta di un'attenta anamnesi, integrata, ove opportuno, da consulenze specialistiche nell'ipotesi di sospetto di eventualità di situazioni di emergenze intraoperatorie e/o postoperatorie. E' necessaria un'approfondita valutazione del quadro obiettivo integrato da un'analisi radiografica;
le radiografie possono includere Rx endorali, Rx ortopantomografia, tomografia assiale computerizzata. Una volta completata l'anamnesi e definito il percorso terapeutico più appropriato alla patologia da trattare, effettuate le opportune valutazioni come sopra specificato, l'odontoiatra, in presenza di paziente minorenne, deve ottenere il consenso informato dei genitori /tutori”. La Dott.ssa al CP_1 contrario, non ha previamente effettuato un'analisi radiografica al fine di individuare il trattamento terapeutico più appropriato, ma ha sottoposto a un intervento estrattivo multiplo senza Persona_1 nemmeno acquisire il consenso dei genitori. La resistente, inoltre, non ha giustificato le ragioni per le quali si è discostata da quanto prescritto dalle linee guida né il presente Tribunale condivide tale scostamento che resta del tutto ingiustificato. Il Collegio ha altresì evidenziato che, nonostante la scelta della odierna resistente di sedare il paziente mediante protossito di azoto sia stata astrattamente corretta, in ogni caso, stando alle dichiarazioni dei genitori, il minore gli è stato riconsegnato “ancora addormentato, quando lo stesso da linee guida allegate dovrebbe mantenere il contatto verbale per evitare rischi di ab ingestis durante le terapie, ciò fa supporre che sia stata applicata un'alta intensità di sedazione durante il trattamento de quo”.
In conclusione, dalle risultanze della CTU allegata in atti è comprovato che la Dott.ssa ha CP_1 tenuto una condotta imperita che ha coinvolto tutte le fasi dell'intervento a partire da quella preoperatoria
(la resistente non ha effettuato gli esami prescritti dalle linee guida al fine di valutare soluzioni alternative né ha acquisito il consenso dei genitori) sino a quella postopertoria (la resistente non ha mantenuto il contatto verbale con il minore al fine di evitare rischi di ab ingestis durante le terapie). Lo stesso collegio peritale ha affermato che “l'operato della Dott.ssa sia stato inadempiente per i motivi sopra espressi;
tale condotta ha CP_1 pagina 9 di 15 configurato un danno biologico temporaneo…il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 3 – 4 % (tre-quattro per cento) per: -perdita della dimensione verticale dell'emiarcate di sinistra, per l'eruzione passiva degli elementi dentari inferiori conseguente alle estrazioni dei molari decidui antagonisti superiori;
- perdita di gran parte della cresta ossea alveolare superiore anteriore, conseguente alle estrazioni di tutti gli incisivi decidui superiori”.
Meritano, quindi, di essere condivise le osservazioni rese dal collegio peritale in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici o errori di fatto, essendo pertanto la consulenza esente da vizi di natura procedurale.
Ritiene, in conclusione, il presente Tribunale che possa dirsi accertata la responsabilità dell'operatore sanitario, il quale ha avuto una condotta imperita in tutte le fasi operatorie (come sopra evidenziato) con la conseguenza che di tutti i pregiudizi riportati dal minore a seguito dell'intervento, e che Persona_1 verranno illustrati nei successivi paragrafi, sia chiamata a risponderne la Dott.ssa essendo Controparte_1 provato il nesso causale tra la sua condotta (intervento) e il danno.
SUL DANNO NON PATRIMONIALE RISARCIBILE
Parte ricorrente, aderendo alle considerazioni del collegio peritale, ha dedotto che debba essere risarcita delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali che sono derivate a dalla inesatta Persona_1 esecuzione dell'intervento, determinando tale posta risarcitoria in un totale di euro 7.140,86 (euro 5.355,78
+ euro 1.785,08).
In ordine al danno non patrimoniale, ai fini della sua quantificazione si fa riferimento al grado di invalidità e al periodo di inabilità riconosciuto dai CCTTUU quale eziologicamente riconducibile alla erronea esecuzione dell'intervento.
I consulenti hanno concluso affermando che, sotto il profilo del grado di invalidità permanente, i postumi permanenti si quantificano in misura pari al 3/4%. In relazione al periodo di inabilità temporanea la CTU ha determinato in 137 giorni il periodo complessivo di cui:
- invalidità temporanea parziale al 75% per 2 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 5 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 25% per 20 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 10% per 120 giorni;
Reputa il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza siano condivisibili ed esenti da errori. Ne consegue che le conclusioni sopra riportate possono agevolmente essere poste a fondamento della presente decisione.
Per procedere alla liquidazione devono applicarsi - ratione temporis - i criteri di cui al decreto legge
158/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 8 novembre 2012, n. 189, il cui art. 3 prevede: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui pagina 10 di 15 al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Applicate le tabelle per le cd. micro-permanenti in uso presso l'intestato Tribunale e tenuto conto dell'età del minore al momento dell'intervento (4 anni), il danno biologico subito da deve Persona_1 essere liquidato nella misura di euro 3.410,28, cui deve aggiungersi la somma di euro 1.160,04 a titolo di invalidità temporanea.
La complessiva somma che così si ottiene a titolo di danno non patrimoniale è pari ad euro 4.570,32, calcolata ai valori attuali. Sulla somma così determinata, corrispondente all'intero danno risarcibile che deve essere liquidato a parte ricorrente, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
SUL DANNO MORALE
Parte ricorrente ha dedotto che deve costituire oggetto di risarcimento “il danno non patrimoniale (o danno morale) che si ritiene equo quantificare nella misura di euro 1.785,08 o, in subordine, l'aumento del danno biologico previsto CP_ dall'art. 139 comma 3 Cod. Ass. (D. Lgs. n. 209/2005)”. Più nel dettaglio i ricorrenti hanno motivato che il minore “a causa del trattamento sanitario a cui è stato sottoposto…ha riportato lesioni personali con Persona_1 conseguenti sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc. ed in particolare: lo stress continuo ha reso il minore disfunzionale a tal punto che ha modificato e cambiato la sua vita”.
Giova preliminarmente evidenziare che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche, rispettivamente nel senso che il giudice di merito, deve tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto il Giudice deve, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano pagina 11 di 15 dinamico- relazionale della sua vita che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé.
Nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Sul piano probatorio del danno morale la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità
(e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023). Pertanto, sul piano probatorio, in caso di danni biologici di lieve entità, grava sulla parte attrice un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
Detto altrimenti, in caso di lesioni micropermanenti il danno morale - quale voce di danno non patrimoniale - va liquidato solo se il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e provi tali circostanze.
La lesione fatta valere nel caso di specie e quantificata nella misura del 3/4% costituisce una lesione di lieve entità con la conseguenza che il presente Tribunale è tenuto a vagliare con maggiore rigore gli elementi probatori posti a fondamento della domanda risarcitoria. I ricorrenti non hanno fornito prova che il minore in conseguenza dell'intervento, abbia subito delle sofferenze interiori tali da Persona_1 giustificare il risarcimento della menzionata voce di danno. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a dedurre che
“lo stress continuo ha reso il minore disfunzionale a tal punto che ha modificato e cambiato la sua vita;
non mangia più come prima, ha dolore alla masticazione, ecc. Da ciò si desume una sofferenza psicofisica per menomazione subita che ha senz'altro pagina 12 di 15 inciso in modo rilevante sulle abitudini di vita del minore . Tali circostanze non provano la sofferenza Persona_1 interiore di ma trattasi di conseguenze pregiudizievoli che restano assorbite nel danno Persona_1 biologico che le è stato riconosciuto con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno morale quale autonoma voce della unitaria categoria del danno non patrimoniale. Si evidenzia, che il dolore conseguente alla inesatta esecuzione di un intervento così come la difficoltà nel mangiare e nel bere costituiscono conseguenze normali di un imperito intervento odontoiatrico e restano assorbite nel danno da inabilità temporanea.
SUL DANNO PATRIMONIALE
Parte ricorrente ha dedotto che a titolo di danno patrimoniale emergente le deve essere corrisposta la somma di euro 302,00 per le incongrue estrazioni eseguite dalla Dott.ssa ed euro 1.220,00 per le CP_1 spese di perizia di parte. Il sig. e la sig.ra hanno altresì evidenziato che Parte_1 Parte_2
“la C.T.U. ha accertato come congrue e pertinenti le spese mediche da sostenere da parte dai genitori del minore Persona_1 nella misura di euro 6.160,00”.
In ordine alla restituzione delle somme versate per l'intervento dal quale è originato l'evento di cui è causa, giova evidenziare che l'art. 1223 c.c., individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e riflette una prospettiva differenzialista, alla stregua della quale, il danno è l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta. A riguardo si evidenzia altresì che, ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e, quindi, della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale, non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria. L'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione, detto danno dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità.
Orbene, nel caso di specie, sebbene parte ricorrente non abbia proposto domanda di risoluzione contrattuale, tuttavia ha fornito prova del costo correlato all'intervento al quale il minore è Persona_1 stato sottoposto in data 18 gennaio 2023 e dal quale sono derivate le conseguenze pregiudizievoli sopra pagina 13 di 15 descritte. Ritiene, pertanto, il presente Tribunale che anche tali costi pari ad euro 302,00 (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo) debbano essere corrisposti a parte ricorrente.
In ordine al rimborso dei costi sostenuti per le relazioni peritali, occorre evidenziare che le spese correlate alla consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che vanno rimborsate alla parte vittoriosa, a meno che il giudice non le ritenga eccessive o superflue. Sotto il profilo probatorio la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza.
Nel caso in esame le spese legate alla relazione e alla consulenza tecnica di parte non sono qualificabili né quali eccessive né quali superflue e le stesse sono state ritenute congrue anche all'esito della CTU. Il sig.
e la sig.ra inoltre, hanno assolto l'onere di provare gli esborsi sostenuti Parte_1 Persona_6 pari a 1.220,00 euro (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo).
Pertanto, la somma totale che deve essere risarcita da parte resistente in favore degli odierni ricorrenti è pari ad euro 1.522,00.
In ordine alle spese future i CCTTUU hanno evidenziato che “è evidente che lo stesso necessiterà di trattamento ortodontico al fine di emendare l'apparato stomatognatico dal punto di vista estetico e funzionale”. I costi di tali attività sono stati quantificati in euro 6.160,00 facendo riferimento al NOMENCLATORE E TARIFFARIO
MEDIO PROVINCIALE DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE Approvato dalla CAO di
Forlì Cesena il 14.11.2023. Anche tale posta risarcitoria deve essere riconosciuta in favore dei ricorrenti in quanto è eziologicamente ascrivibile alla inesatta esecuzione dell'intervento effettuato il 18 gennaio 2023 la necessità di sottoporsi ad un ulteriore trattamento ortodontico.
Pertanto, l'importo complessivo delle spese passate e future eziologicamente correlate all'illecito è di euro 7.682,00 che debbono essere rimborsate dalla Dott.ssa in favore di parte ricorrente a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Si precisa che con riferimento agli esborsi già sostenuti dai ricorrenti e alla correlata obbligazione risarcitoria questa non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detta danneggiata, ma che l'adeguamento degli esborsi al mutato valore di acquisto della moneta va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi;
per quanto riguarda le spese mediche sostenute e quelle a queste assimilate, gli interessi e la rivalutazione decorrono, in particolare, dalla data dei singoli esborsi (Cass. civ. sez. III, 13.02.2019, n. 4150)
SULLE SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite per come accertato in questa sede, precisandosi che dal computo è esclusa la fase istruttoria.
pagina 14 di 15 In relazione alle spese relative al procedimento R.G. 3604/2023, introdotto con ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., anche queste seguono il principio della soccombenza dovendo essere poste definitivamente a carico della resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
Con riferimento alle spese di CTU le stesse debbono essere poste a carico di parte resistente e si liquidano come da Decreto del presente Tribunale del 27.08.2024 (euro 2.000,00 oltre accessori). Da ultimo, debbono essere poste a carico della Dott.ssa anche le spese relative al consulente tecnico CP_1 di parte per l'attività svolta nell'ambito del procedimento R.G. 3604/2023, pari ad euro 976,00 (cfr. doc. M ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accertata la responsabilità della resistente in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'intervento eseguito in data 18 gennaio 2023, condanna la Dott.ssa al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 4.570,32, oltre interessi nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva e al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro 7.682,00, oltre interessi nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva;
➢ Condanna la Dott.ssa al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro Controparte_1
237,00 per spese ed in euro 2.547,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna la Dott.ssa al pagamento delle spese correlate al procedimento ex art Controparte_1
696 bis c.p.c. che si liquidano in 2.337,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna la Dott.ssa alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 della consulenza resa nel procedimento R.G. 3604/2023 pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge, come da decreto del presente Tribunale del 27.08.2024;
➢ Condanna la Dott.ssa alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 correlate al consulente di parte per l'attività espletata nell'ambito del procedimento R.G.
3604/2023 pari ad euro 976,00.
Così deciso in Rimini, il 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele pagina 15 di 15