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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data al N° R.G.C.A. 12929/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra VANNUCCI e dall'Avv. Parte_1
PAOLINI Francesco
-attore- contro
, in persona del – Controparte_1 CP_2 CP_3
, , in persona del Prefetto p.t.,
[...] Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-convenuto contumace-
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento Fasc. 4833/2022, ID VESTANET FI
0004400, emesso dalla Prefettura di il 31.08.2023 e notificato il 4.9.23 CP_3
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze dichiarare illegittimo ed inefficace il provvedimento ingiuntivo opposto, se del caso disapplicandolo, revocandolo e/o annullandolo, e conseguentemente accertare che la somma ingiunta, pari ad euro 34.519,36 non è dovuta. Con vittoria delle spese di giudizio.
Per il convenuto: Piaccia al Tribunale rigettare il ricorso avversario. Spese vinte.
Concisa Esposizione dei Fatti
Il sig. , cittadino bengalese che ha fatto ingresso in Italia nel Parte_1 settembre del 2016, dopo essersi rivolto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di , ottiene in data 1.6.2022 dal Tribunale di Firenze, CP_3
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei Cittadini UE, la misura della protezione umanitaria - ex art. 5 comma 6 del
D.lgs. 286/1998 nella previgente formulazione. Per l'effetto, la Controparte_5
”, sulla scorta dell'art. 14 comma 4° D.lgs. 142/2015, comunica al sig.
[...]
l'avvio del procedimento finalizzato a fare cessare le misure di accoglienza presso Pt_1
l'NT TO (atteso che fino al Controparte_6 Pt_1
15.3.2022 aveva dimorato presso il Centro Accoglienza in Sesto Fiorentino, Via Mazzini nr.
12 e poi, fino al 21.10.2022, presso il Centro in Sesto Fiorentino, Viale Togliatti nr. 215, quando poi lo abbandonava volontariamente), che lo stesso aveva ottenuto sin dal momento in cui ebbe a presentare la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale, ovvero dal 2.9.2016.
Con successiva nota nr. 60089 del 6.4.2023, la Prefettura comunica l'avvio CP_3 del procedimento preordinato al recupero delle spese sostenute in relazione alle misure di accoglienza asseritamente fruite in modo indebito da dal 6.9.2016 al 20.10.2022, in Pt_1 quanto arebbe “risultato in possesso di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento, tali Pt_1 da non giustificare il mantenimento delle misure di accoglienza a carico dello particolare il Parte_2 richiedente, da verifiche fiscali tramite l'applicativo di Punto Fisco dell' risulta essere Controparte_7 stato in possesso di contratti di lavoro dal 13.10.2017, dichiarando negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 redditi rispettivamente di euro 8.141,04, di euro 7.302,69, di euro 7454,62, di euro 6.013,69 superiori al parametro dell'assegno sociale di riferimento” (ritenuta la soglia oltre la quale si ritiene che l'interessato disponga di mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento).
Ponendo a base del suo calcolo il costo giornaliero previsto dalla convenzione stipulata con il centro di accoglienza, la , ex art. 23 comma 1° lett. d) e comma 6° CP_3 del D.lgs. 142/2015, ingiunge a il pagamento dell'importo di euro 34.519,36, Pt_1 notificandogli il 4.9.2023 l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, di cui al provvedimento Fasc. 4833/2022, 0004400 – CU , emesso in Parte_3 Pt_4 data 31.8.2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato al e alla Prefettura Controparte_1 di , chiede di accertare l'insussistenza del credito di parte CP_3 Parte_1 ingiungente, sottolineando come esso sia davvero in contrasto con il canone della proporzionalità e dell'adeguatezza, atteso che i redditi da lavoro conseguiti sono stati di poco superiori all'importo dell'assegno sociale annuo (pari ad es. ad euro 5.983,64 per l'anno 2021) che, di per sé, non gli hanno consentito di migliorare le sue condizioni di vita, né sarebbe in grado di consentirgli la restituzione dell'importo ingiunto.
L'attore contesta, altresì, l'assunto della secondo la quale egli non Controparte_3 avrebbe comunicato agli enti preposti il fatto che stava lavorando (eccettuata la comunicazione inerente il contratto dell'8.1.2021), poiché non solo si tratterebbe di circostanza di cui il Centro di Accoglienza presso il quale era ospitato era a conoscenza ma
2 anche perché ebbe a rappresentarla sia alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di in occasione dell'audizione tenutasi il 20.2.2018 sia CP_3 dinanzi al Tribunale di Firenze, ove è stato audito ex art. 35 D.lgs. 25/2008, nel procedimento in cui la C.T. era costituita in giudizio.
In data 8.2.2024 si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e sottolineando come la richiesta di pagamento consegua ipso jure al percepimento di redditi da lavoro superiori all'importo annuo dell'assegno sociale – che viene di per sé ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e sostentamento del richiedente la protezione;
inoltre, il convenuto ha ribadito che deve contrastare “gli eventuali abusi del sistema dell'accoglienza, dovendo le relative e limitate risorse andare a beneficio dei richiedenti che versano in situazioni più radicali di povertà e di mancanza di strumenti di integrazione”.
In data 12.03.2024 è stata confermata la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento impugnata, già riconosciuta il 15.11.2023.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata fissata l'udienza del 16.01.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (da tenere in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; si dà atto che la nota sostitutiva dell'udienza è stata depositata il 15.1.2025 solo da parte attrice).
Motivi della decisione
L'opposizione viene accolta.
La materia dell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che traspone nel nostro ordinamento le direttive
2013/33/UE - recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
- e 2013/32/UE - recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza previste dalla norma europea (art. 2 della direttiva 33 del
2013) consistono nell' “alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni
(...) nonché un sussidio per le spese giornaliere”; l'art. 17 della medesima direttiva richiede che tali condizioni siano assicurate dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione e debbono assicurare “un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica e mentale”.
La direttiva 2013/33/UE prevede, poi, all'art. 20, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l'attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio, alla loro revoca, consentita
“in casi eccezionali debitamente motivati”.
3 I casi di riduzione o revoca individuati dall'art. 20 della citata direttiva sono riconducibili alle seguenti ipotesi: allontanamento volontario (par. 1 lett. a); mancanza di interesse nella procedura (par. 1, lett. b, e par. 2); presentazione di una domanda reiterata (par.
1 lett. c); occultamento di risorse finanziarie e conseguente indebito godimento delle condizioni di accoglienza (par. 3); gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché per comportamenti gravemente violenti (par. 4).
Le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca dell'accoglienza sono previste, invece, dall'art. 20, par. 5, della menzionata direttiva che prevede, espressamente, che le decisioni devono essere “adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate” e “sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all'art. 21 (soggetti vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità”.
Infine l'Europa raccomanda agli Stati che devono assicurare “in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria (...) e ….un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti”.
La collocazione di quest'ultima disposizione a sostanziale chiusura dell'art. 20 evidenzia che i principi di gradualità della sanzione e di rispetto della dignità della persona si riferiscono a tutte le violazioni indicate.
Tale affermazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21 e ancora prima dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) che, con riferimento alla sanzione della revoca, ha statuito che essa “deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al par. 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.
L'ordinamento italiano, dando attuazione alla direttiva europea con il d.lgs. n. 142 del
2015, non ha tuttavia previsto alcuna ipotesi di graduazione della sanzione, né di adeguamento alla gravità del fatto contestato alla luce del fondamentale principio di proporzionalità.
Con specifico riferimento al caso di revoca della misura di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, occorre precisare che nell'ordinamento europeo vengono in rilievo due species di revoca delle misure di accoglienza: la prima, che potremmo definire ordinaria, per venir meno dei presupposti di legge previsti per l'accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all'art. 17 della direttiva n. 33 del 2013; la seconda, di carattere sanzionatorio, come si evince dalla rubrica dell'art. 20, per l'occultamento delle risorse finanziarie.
In particolare, con riferimento alla revoca per il venir meno dei requisiti di legge, l'art. 17 della direttiva dispone ai par. 3 e 4 che: "3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che
4
i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del par. 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso".
La norma, espressione del principio di proporzionalità che permea la materia delle misure di accoglienza, dispone al par. 5 che "Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente".
Diversamente prevede l'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015: infatti, la lett. d) presuppone il mero accertamento "della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti".
Tale disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 14 del medesimo decreto legislativo che al comma 1 prevede che il richiedente la protezione internazionale che "risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto", tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza e al comma 3, precisa che "al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza", con la puntualizzazione che "la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla con riferimento CP_3 all'importo annuo dell'assegno sociale".
Dal tenore letterale delle predette norme si evince che per giustificare la revoca della misura di accoglienza e, nella specie, del rimborso integrale delle spese di mantenimento presso il Centro di Accoglienza, l'unico parametro tenuto in considerazione per apprezzare la sussistenza dei "mezzi sufficienti" al proprio mantenimento è costituito dall'importo annuo dell'assegno sociale da collegare ad un arco temporale minimo di un anno.
Ciò è indubbiamente in linea con quanto stabilito anche a livello comunitario dall'art. 17, par. 4, ove si fa riferimento all'occupazione per un "ragionevole lasso di tempo".
Dovendo procedere ad una lettura congiunta delle norme (comunitaria e italiana), ne deriva che la P.A. deve verificare sia se vi è stato o meno un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero che un'attività di occultamento delle proprie risorse mediante rilascio di dichiarazioni false nell'istanza di fruire delle misure di accoglienza.
5 La normativa eurounitaria, infatti, esclude che la revoca/cessazione delle misure di accoglienza possa essere disposta in via automatica, imponendo una valutazione del singolo caso, ancorata all'attualità, e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza (Cfr. sent. CdS, sez III, 7.3.23, n. 2386/2023; sent. TAR Marche, sez. I, 4.06.2019, n. 481; sent. TAR
Toscana, sez. II, 15.4.20, n. 437).
A parere di questo giudice, la P.A. non ha apprezzato in concreto se il percepimento di redditi da lavoro dipendente da parte dell'attore in misura annua di pochissimo superiore all'importo dell'assegno sociale gli ha consentito di migliorare le proprie condizioni di vita, ovvero se gli ha davvero consentito di usufruire della possibilità di locare, anche con altri connazionali, un alloggio in una città ad alto tasso turistico come;
si tenga conto che CP_3 ha percepito meno di 2.000 euro l'anno in più rispetto all'importo annuo della Pt_1 pensione sociale del 2021, importo che non consente di ritenere superato stabilmente lo stato di indigenza.
Circa l'asserito “celamento” da parte di della circostanza che egli lavorava, Pt_1 valga richiamare l'obbligo del Centro di Accoglienza di trasmettere in Prefettura ogni dato di cui viene a conoscenza, ivi compresa la disponibilità di i risorse derivanti da attività Pt_1 lavorative, fatto di cui la Commissione Territoriale era certamente a conoscenza.
La giurisprudenza in materia costantemente afferma che: “la necessità di coordinare la normativa interna con quella euro-unitaria fa sì che, se lo Stato può ottenere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute per l'erogazione delle misure di accoglienza, ciò non può che avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, onde verificare se vi sia stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero oppure se il comportamento dello stesso riveli l'occultamento di risorse o dichiarazioni false poste
a base dell'istanza”; di talchè, “in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Unione Europea e in ragione del potere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee, va disapplicata la norma di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), e comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso integrale o parziale sia subordinata alle condizioni di cui all'art. 26 della direttiva n. 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie”.
Concludendo, “la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'accoglienza si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all'Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall'altro lato – la sanzione ingiunta sia palesemente incongrua rispetto all'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato” (cfr. TAR Emilia
Romagna, Parma, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 295; in termini, ex multis: Cons. Stato, sez. III, 15 settembre
2023, n. 8351; id., 7 marzo 2023, n. 2386; TAR Toscana, sez. II, 26 settembre 2022, n. 1041; id., ordinanza 18 ottobre 2023, n. 449).
6 Di tal modo, deve delimitarsi il concetto di indebita fruizione delle misure di accoglienza al solo caso in cui il richiedente protezione internazionale abbia fruito delle misure di accoglienza occultando la disponibilità di risorse sufficienti per il proprio sostentamento (art. 10, par. 3, dir. 2013/32/UE).
In tal senso, quindi, non può considerarsi che il richiedente protezione internazionale abbia indebitamente fruito delle misure di accoglienza nei casi in cui abbia tempestivamente provveduto a comunicare all'Amministrazione, per il tramite dell'ente gestore, lo svolgimento di attività lavorativa, ma ciò nonostante l'Amministrazione gli abbia consentito di permanere all'interno del centro. Del pari si può ritenere nel caso in cui il richiedente asilo ha stipulato un regolare contratto di lavoro, conoscibile quindi dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza
(ad esempio eseguendo, oltre alle verifiche reddituali effettuate in maggio sul Punto Fisco dell' , ulteriori accertamenti e non limitarsi ad apprezzare la sussistenza di Controparte_7 un contratto a tempo determinato), ma questa non ha svolto alcuna verifica al riguardo, consentendo la permanenza dello straniero all'interno delle misure di accoglienza.
In entrambi i casi, infatti, il richiedente protezione internazionale ha fatto legittimamente affidamento sul comportamento inerte dell'Amministrazione che, pur a conoscenza del suo status lavorativo e titolare di un potere discrezionale, lo ha indotto a ritenere che tale comportamento (permanenza nelle misure di accoglienza) fosse assolutamente legittimo.
La prassi, inoltre, ha evidenziato la formulazione da parte delle Amministrazioni di richieste di pagamento per l'importo, pro capite e pro 28 die, versato da queste ultime agli enti gestori per il generale servizio di accoglienza, così spesso raggiungendo cifre molto elevate e del tutto sproporzionate rispetto all'effettivo reddito maturato dal richiedente.
Orbene, l'art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE stabilisce che gli “Stati membri possono chiedere un rimborso” delle spese sostenute, prevedendo dunque una facoltà in capo agli Stati membri di chiedere un rimborso, che tuttavia è cosa ben diversa dal pretendere la restituzione, per intero, di quanto corrisposto dall'Amministrazione al soggetto gestore dell'accoglienza, senza tenere conto del reale beneficio conseguito dal richiedente, ovvero dei reali servizi percepiti (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 396/2020).
I principi di cui alla normativa eurounitaria impongono che i provvedimenti come quello in esame siano rispettosi dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, il che può avvenire soltanto laddove si tengano in considerazione più fattori: i reali benefici conseguiti dal richiedente, il raggiungimento di un'autosufficienza economica che abbia il connotato della stabilità, l'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale, che deve aver consentito al richiedente un radicale miglioramento delle condizioni di vita, oltre, come già detto, tener conto del comportamento collaborativo e non ostruzionistico del richiedente (v.
7 Consiglio di Stato, sezione III^, sentenza n. 2386/2023 e cfr. anche TRGA di Trento sentenza nr. 130 del
10.9.2024).
In considerazione dello sviluppo e della recente evoluzione della Giurisprudenza in materia, le spese processuali possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, dichiara illegittima l'ingiunzione di pagamento impugnata da Pt_1
.
[...]
Spese processuali integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 19 gennaio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
8
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data al N° R.G.C.A. 12929/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra VANNUCCI e dall'Avv. Parte_1
PAOLINI Francesco
-attore- contro
, in persona del – Controparte_1 CP_2 CP_3
, , in persona del Prefetto p.t.,
[...] Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-convenuto contumace-
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento Fasc. 4833/2022, ID VESTANET FI
0004400, emesso dalla Prefettura di il 31.08.2023 e notificato il 4.9.23 CP_3
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze dichiarare illegittimo ed inefficace il provvedimento ingiuntivo opposto, se del caso disapplicandolo, revocandolo e/o annullandolo, e conseguentemente accertare che la somma ingiunta, pari ad euro 34.519,36 non è dovuta. Con vittoria delle spese di giudizio.
Per il convenuto: Piaccia al Tribunale rigettare il ricorso avversario. Spese vinte.
Concisa Esposizione dei Fatti
Il sig. , cittadino bengalese che ha fatto ingresso in Italia nel Parte_1 settembre del 2016, dopo essersi rivolto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di , ottiene in data 1.6.2022 dal Tribunale di Firenze, CP_3
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei Cittadini UE, la misura della protezione umanitaria - ex art. 5 comma 6 del
D.lgs. 286/1998 nella previgente formulazione. Per l'effetto, la Controparte_5
”, sulla scorta dell'art. 14 comma 4° D.lgs. 142/2015, comunica al sig.
[...]
l'avvio del procedimento finalizzato a fare cessare le misure di accoglienza presso Pt_1
l'NT TO (atteso che fino al Controparte_6 Pt_1
15.3.2022 aveva dimorato presso il Centro Accoglienza in Sesto Fiorentino, Via Mazzini nr.
12 e poi, fino al 21.10.2022, presso il Centro in Sesto Fiorentino, Viale Togliatti nr. 215, quando poi lo abbandonava volontariamente), che lo stesso aveva ottenuto sin dal momento in cui ebbe a presentare la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale, ovvero dal 2.9.2016.
Con successiva nota nr. 60089 del 6.4.2023, la Prefettura comunica l'avvio CP_3 del procedimento preordinato al recupero delle spese sostenute in relazione alle misure di accoglienza asseritamente fruite in modo indebito da dal 6.9.2016 al 20.10.2022, in Pt_1 quanto arebbe “risultato in possesso di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento, tali Pt_1 da non giustificare il mantenimento delle misure di accoglienza a carico dello particolare il Parte_2 richiedente, da verifiche fiscali tramite l'applicativo di Punto Fisco dell' risulta essere Controparte_7 stato in possesso di contratti di lavoro dal 13.10.2017, dichiarando negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 redditi rispettivamente di euro 8.141,04, di euro 7.302,69, di euro 7454,62, di euro 6.013,69 superiori al parametro dell'assegno sociale di riferimento” (ritenuta la soglia oltre la quale si ritiene che l'interessato disponga di mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento).
Ponendo a base del suo calcolo il costo giornaliero previsto dalla convenzione stipulata con il centro di accoglienza, la , ex art. 23 comma 1° lett. d) e comma 6° CP_3 del D.lgs. 142/2015, ingiunge a il pagamento dell'importo di euro 34.519,36, Pt_1 notificandogli il 4.9.2023 l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, di cui al provvedimento Fasc. 4833/2022, 0004400 – CU , emesso in Parte_3 Pt_4 data 31.8.2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato al e alla Prefettura Controparte_1 di , chiede di accertare l'insussistenza del credito di parte CP_3 Parte_1 ingiungente, sottolineando come esso sia davvero in contrasto con il canone della proporzionalità e dell'adeguatezza, atteso che i redditi da lavoro conseguiti sono stati di poco superiori all'importo dell'assegno sociale annuo (pari ad es. ad euro 5.983,64 per l'anno 2021) che, di per sé, non gli hanno consentito di migliorare le sue condizioni di vita, né sarebbe in grado di consentirgli la restituzione dell'importo ingiunto.
L'attore contesta, altresì, l'assunto della secondo la quale egli non Controparte_3 avrebbe comunicato agli enti preposti il fatto che stava lavorando (eccettuata la comunicazione inerente il contratto dell'8.1.2021), poiché non solo si tratterebbe di circostanza di cui il Centro di Accoglienza presso il quale era ospitato era a conoscenza ma
2 anche perché ebbe a rappresentarla sia alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di in occasione dell'audizione tenutasi il 20.2.2018 sia CP_3 dinanzi al Tribunale di Firenze, ove è stato audito ex art. 35 D.lgs. 25/2008, nel procedimento in cui la C.T. era costituita in giudizio.
In data 8.2.2024 si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e sottolineando come la richiesta di pagamento consegua ipso jure al percepimento di redditi da lavoro superiori all'importo annuo dell'assegno sociale – che viene di per sé ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e sostentamento del richiedente la protezione;
inoltre, il convenuto ha ribadito che deve contrastare “gli eventuali abusi del sistema dell'accoglienza, dovendo le relative e limitate risorse andare a beneficio dei richiedenti che versano in situazioni più radicali di povertà e di mancanza di strumenti di integrazione”.
In data 12.03.2024 è stata confermata la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento impugnata, già riconosciuta il 15.11.2023.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata fissata l'udienza del 16.01.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (da tenere in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; si dà atto che la nota sostitutiva dell'udienza è stata depositata il 15.1.2025 solo da parte attrice).
Motivi della decisione
L'opposizione viene accolta.
La materia dell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che traspone nel nostro ordinamento le direttive
2013/33/UE - recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
- e 2013/32/UE - recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza previste dalla norma europea (art. 2 della direttiva 33 del
2013) consistono nell' “alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni
(...) nonché un sussidio per le spese giornaliere”; l'art. 17 della medesima direttiva richiede che tali condizioni siano assicurate dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione e debbono assicurare “un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica e mentale”.
La direttiva 2013/33/UE prevede, poi, all'art. 20, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l'attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio, alla loro revoca, consentita
“in casi eccezionali debitamente motivati”.
3 I casi di riduzione o revoca individuati dall'art. 20 della citata direttiva sono riconducibili alle seguenti ipotesi: allontanamento volontario (par. 1 lett. a); mancanza di interesse nella procedura (par. 1, lett. b, e par. 2); presentazione di una domanda reiterata (par.
1 lett. c); occultamento di risorse finanziarie e conseguente indebito godimento delle condizioni di accoglienza (par. 3); gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché per comportamenti gravemente violenti (par. 4).
Le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca dell'accoglienza sono previste, invece, dall'art. 20, par. 5, della menzionata direttiva che prevede, espressamente, che le decisioni devono essere “adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate” e “sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all'art. 21 (soggetti vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità”.
Infine l'Europa raccomanda agli Stati che devono assicurare “in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria (...) e ….un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti”.
La collocazione di quest'ultima disposizione a sostanziale chiusura dell'art. 20 evidenzia che i principi di gradualità della sanzione e di rispetto della dignità della persona si riferiscono a tutte le violazioni indicate.
Tale affermazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21 e ancora prima dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) che, con riferimento alla sanzione della revoca, ha statuito che essa “deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al par. 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.
L'ordinamento italiano, dando attuazione alla direttiva europea con il d.lgs. n. 142 del
2015, non ha tuttavia previsto alcuna ipotesi di graduazione della sanzione, né di adeguamento alla gravità del fatto contestato alla luce del fondamentale principio di proporzionalità.
Con specifico riferimento al caso di revoca della misura di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, occorre precisare che nell'ordinamento europeo vengono in rilievo due species di revoca delle misure di accoglienza: la prima, che potremmo definire ordinaria, per venir meno dei presupposti di legge previsti per l'accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all'art. 17 della direttiva n. 33 del 2013; la seconda, di carattere sanzionatorio, come si evince dalla rubrica dell'art. 20, per l'occultamento delle risorse finanziarie.
In particolare, con riferimento alla revoca per il venir meno dei requisiti di legge, l'art. 17 della direttiva dispone ai par. 3 e 4 che: "3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che
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i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del par. 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso".
La norma, espressione del principio di proporzionalità che permea la materia delle misure di accoglienza, dispone al par. 5 che "Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente".
Diversamente prevede l'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015: infatti, la lett. d) presuppone il mero accertamento "della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti".
Tale disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 14 del medesimo decreto legislativo che al comma 1 prevede che il richiedente la protezione internazionale che "risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto", tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza e al comma 3, precisa che "al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza", con la puntualizzazione che "la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla con riferimento CP_3 all'importo annuo dell'assegno sociale".
Dal tenore letterale delle predette norme si evince che per giustificare la revoca della misura di accoglienza e, nella specie, del rimborso integrale delle spese di mantenimento presso il Centro di Accoglienza, l'unico parametro tenuto in considerazione per apprezzare la sussistenza dei "mezzi sufficienti" al proprio mantenimento è costituito dall'importo annuo dell'assegno sociale da collegare ad un arco temporale minimo di un anno.
Ciò è indubbiamente in linea con quanto stabilito anche a livello comunitario dall'art. 17, par. 4, ove si fa riferimento all'occupazione per un "ragionevole lasso di tempo".
Dovendo procedere ad una lettura congiunta delle norme (comunitaria e italiana), ne deriva che la P.A. deve verificare sia se vi è stato o meno un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero che un'attività di occultamento delle proprie risorse mediante rilascio di dichiarazioni false nell'istanza di fruire delle misure di accoglienza.
5 La normativa eurounitaria, infatti, esclude che la revoca/cessazione delle misure di accoglienza possa essere disposta in via automatica, imponendo una valutazione del singolo caso, ancorata all'attualità, e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza (Cfr. sent. CdS, sez III, 7.3.23, n. 2386/2023; sent. TAR Marche, sez. I, 4.06.2019, n. 481; sent. TAR
Toscana, sez. II, 15.4.20, n. 437).
A parere di questo giudice, la P.A. non ha apprezzato in concreto se il percepimento di redditi da lavoro dipendente da parte dell'attore in misura annua di pochissimo superiore all'importo dell'assegno sociale gli ha consentito di migliorare le proprie condizioni di vita, ovvero se gli ha davvero consentito di usufruire della possibilità di locare, anche con altri connazionali, un alloggio in una città ad alto tasso turistico come;
si tenga conto che CP_3 ha percepito meno di 2.000 euro l'anno in più rispetto all'importo annuo della Pt_1 pensione sociale del 2021, importo che non consente di ritenere superato stabilmente lo stato di indigenza.
Circa l'asserito “celamento” da parte di della circostanza che egli lavorava, Pt_1 valga richiamare l'obbligo del Centro di Accoglienza di trasmettere in Prefettura ogni dato di cui viene a conoscenza, ivi compresa la disponibilità di i risorse derivanti da attività Pt_1 lavorative, fatto di cui la Commissione Territoriale era certamente a conoscenza.
La giurisprudenza in materia costantemente afferma che: “la necessità di coordinare la normativa interna con quella euro-unitaria fa sì che, se lo Stato può ottenere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute per l'erogazione delle misure di accoglienza, ciò non può che avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, onde verificare se vi sia stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero oppure se il comportamento dello stesso riveli l'occultamento di risorse o dichiarazioni false poste
a base dell'istanza”; di talchè, “in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Unione Europea e in ragione del potere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee, va disapplicata la norma di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), e comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso integrale o parziale sia subordinata alle condizioni di cui all'art. 26 della direttiva n. 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie”.
Concludendo, “la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'accoglienza si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all'Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall'altro lato – la sanzione ingiunta sia palesemente incongrua rispetto all'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato” (cfr. TAR Emilia
Romagna, Parma, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 295; in termini, ex multis: Cons. Stato, sez. III, 15 settembre
2023, n. 8351; id., 7 marzo 2023, n. 2386; TAR Toscana, sez. II, 26 settembre 2022, n. 1041; id., ordinanza 18 ottobre 2023, n. 449).
6 Di tal modo, deve delimitarsi il concetto di indebita fruizione delle misure di accoglienza al solo caso in cui il richiedente protezione internazionale abbia fruito delle misure di accoglienza occultando la disponibilità di risorse sufficienti per il proprio sostentamento (art. 10, par. 3, dir. 2013/32/UE).
In tal senso, quindi, non può considerarsi che il richiedente protezione internazionale abbia indebitamente fruito delle misure di accoglienza nei casi in cui abbia tempestivamente provveduto a comunicare all'Amministrazione, per il tramite dell'ente gestore, lo svolgimento di attività lavorativa, ma ciò nonostante l'Amministrazione gli abbia consentito di permanere all'interno del centro. Del pari si può ritenere nel caso in cui il richiedente asilo ha stipulato un regolare contratto di lavoro, conoscibile quindi dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza
(ad esempio eseguendo, oltre alle verifiche reddituali effettuate in maggio sul Punto Fisco dell' , ulteriori accertamenti e non limitarsi ad apprezzare la sussistenza di Controparte_7 un contratto a tempo determinato), ma questa non ha svolto alcuna verifica al riguardo, consentendo la permanenza dello straniero all'interno delle misure di accoglienza.
In entrambi i casi, infatti, il richiedente protezione internazionale ha fatto legittimamente affidamento sul comportamento inerte dell'Amministrazione che, pur a conoscenza del suo status lavorativo e titolare di un potere discrezionale, lo ha indotto a ritenere che tale comportamento (permanenza nelle misure di accoglienza) fosse assolutamente legittimo.
La prassi, inoltre, ha evidenziato la formulazione da parte delle Amministrazioni di richieste di pagamento per l'importo, pro capite e pro 28 die, versato da queste ultime agli enti gestori per il generale servizio di accoglienza, così spesso raggiungendo cifre molto elevate e del tutto sproporzionate rispetto all'effettivo reddito maturato dal richiedente.
Orbene, l'art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE stabilisce che gli “Stati membri possono chiedere un rimborso” delle spese sostenute, prevedendo dunque una facoltà in capo agli Stati membri di chiedere un rimborso, che tuttavia è cosa ben diversa dal pretendere la restituzione, per intero, di quanto corrisposto dall'Amministrazione al soggetto gestore dell'accoglienza, senza tenere conto del reale beneficio conseguito dal richiedente, ovvero dei reali servizi percepiti (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 396/2020).
I principi di cui alla normativa eurounitaria impongono che i provvedimenti come quello in esame siano rispettosi dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, il che può avvenire soltanto laddove si tengano in considerazione più fattori: i reali benefici conseguiti dal richiedente, il raggiungimento di un'autosufficienza economica che abbia il connotato della stabilità, l'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale, che deve aver consentito al richiedente un radicale miglioramento delle condizioni di vita, oltre, come già detto, tener conto del comportamento collaborativo e non ostruzionistico del richiedente (v.
7 Consiglio di Stato, sezione III^, sentenza n. 2386/2023 e cfr. anche TRGA di Trento sentenza nr. 130 del
10.9.2024).
In considerazione dello sviluppo e della recente evoluzione della Giurisprudenza in materia, le spese processuali possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, dichiara illegittima l'ingiunzione di pagamento impugnata da Pt_1
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Spese processuali integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 19 gennaio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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