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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3355/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marradi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via Milano n. 78 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
2 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Ciotti e Giuliano Rizzi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Milano, Corso Venezia n. 21, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante
L'Avv. Giovanni Marradi, nell'interesse dell'appellante Ing. , precisa le seguenti, Parte_1 definitive,
CONCLUSIONI
Voglia la Corte di Appello di Milano adita disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione:
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE. In parziale riforma della sentenza N. 9412/2024 Tribunale di
Milano del 30/10/2024 emessa al termine del procedimento iscritto al N. RG 27305/2021 - Repert.
8632/2024 resa dal Tribunale di Milano Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa Sarah Gravagnola, condannare la al pagamento a favore dell'appellante Ing. della maggior somma di Euro CP_2 Parte_1
207.760,99 per l'attività Cormorano 92 Srl e la maggior somma di Euro 4.950,00 per la pratica
Magnaghi e così complessivamente Euro 212.710,99.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. In parziale riforma della sentenza N. 9412/2024 Tribunale di Milano del 30/10/2024 emessa al termine del procedimento iscritto al N. RG 27305/2021 - Repert.
8632/2024 resa dal Tribunale di Milano Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa Sarah Gravagnola, condannare la al pagamento a favore dell'Ing. della somma di Euro 179.972,19 per la Cormorano 92 CP_2 Pt_1
Srl, oltre Euro 4.950,00 per la pratica Magnaghi e così complessivamente Euro 184.922,19.
- NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. Dichiarare tenuta e condannarsi la al pagamento a favore dell'Ing. della somma di Euro 92.314,67 per la pratica CP_2 Pt_1
Cormorano 92 Srl, oltre a Euro 4.950,00 per la pratica Magnaghi e così complessivamente Euro
97.264,67.
Respingere le eccezioni formulate nella sua comparsa di costituzione e risposta dalla società appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
pagina 2 di 8 IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto da ai sensi Parte_1 dell'art. 345 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
-rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza impugnata n. 9412/2024;
IN VIA ISTRUTTORIA
-acquisire tutta la documentazione prodotta dall'appellata e, comunque, accogliere tutte le CP_2 domande, istanze ed eccezioni formulate in primo grado, in via istruttoria;
IN OGNI CASO, SULLE SPESE
-con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre alle spese forfettarie determinate nella misura del
15%, ai sensi del DM 55/2014, oltre CPA, IVA ed accessori di legge, laddove applicabili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ing. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di CP_2 euro 281.823,70 a titolo di compensi professionali.
si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dalla controparte e concludendo per il CP_2 rigetto delle avverse domande;
in via subordinata chiedeva di calcolare le somme pretese dall'attore sulla base degli accordi esistenti tra i soci, tenuto conto dei compensi professionali già corrisposti, pari ad euro 186.234,49.
Con la pronuncia impugnata il Tribunale condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di compensi professionali, della somma di euro 40.298,52 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e alla rifusione delle spese processuali.
pagina 3 di 8 Il Giudice di prime cure osservava preliminarmente che era titolare di una quota del Parte_1
33,3% della società convenuta, la quale aveva ricevuto dalla società Cormorano 92 l'incarico di progettazione e sviluppo del Progetto Cà Scroca.
L'ing. e l'arch. (altro socio al 33,3% di TP) avevano sottoscritto ciascuno un Pt_1 Per_1 separato accordo con la TP (prodotto quale doc. 5 fascicolo parte convenuta) per il conferimento di incarico di lavoro autonomo al fine di disciplinare la loro collaborazione professionale nell'espletamento degli incarichi conferiti alla società.
Ciò premesso, riteneva infondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui la somma già percepita da sarebbe stata calcolata in forza dell'accordo sui compensi tra TP ed i suoi soci Parte_1 prodotto quale doc. 6 fascicolo convenuto e che sarebbe stata integralmente satisfattiva delle pretese azionate dall'attore nel presente giudizio: la stessa convenuta, infatti, aveva allegato che “inizialmente e sino al principio del 2015, riguardo alla ripartizione dei compensi per le prestazioni professionali svolte da ciascuno dei soci nell'interesse della società, vigeva un accordo che prevedeva il diritto di
tra l'altro, al 45% di un “importo virtuale netto” calcolato secondo la stima e le valutazioni dei Pt_1 soci. I pagamenti, poiché l'ultimo risale al gennaio 2014, sono tutti antecedenti al citato accordo sub doc. 6 che sostituiva il primo e che non avrebbe potuto trovare applicazione se non per la liquidazione dei compensi successivamente maturati”.
Per il periodo successivo riteneva, invece, che i compensi spettanti all'Ing. dovessero essere Pt_1 calcolati in base a quanto stabilito dalle parti in forza del predetto accordo tra TP e soci, di cui al doc.
6 prodotto da parte convenuta, accordo la cui vincolatività non era mai stata contestata da parte attrice e che non era stato né risolto, né modificato dalle parti.
I criteri di calcolo rappresentati nel citato documento 6 conducevano il Giudice di prime cure a riconoscere a l'ulteriore compenso di euro 40.298,52. Parte_1
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito Parte_1 esaminati, chiedendo il pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di compensi professionali.
Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, perché formulato sulla base di una nuova domanda;
in ogni caso ha contestato il gravame nel merito chiedendone il rigetto. pagina 4 di 8 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “errata determinazione dei compensi professionali dovuti da CP_2 all'ing. liquidati in sentenza” l'appellante, dopo aver premesso che il Giudice di primo grado Pt_1 aveva ritenuto di non determinare il compenso di spettanza dell'attore in base a quanto previsto dalle tariffe professionali, bensì in forza di accordi che sarebbero intervenuti tra lo stesso Ing. e la Pt_1
e che, secondo quanto statuito dal primo Giudice, detti accordi comportavano il pagamento a CP_2 favore dell'Ing. del 45% degli utili netti, derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso, Pt_1 ha dedotto che, in forza dell'interpretazione seguita dal Tribunale, il compenso a lui spettante debba essere calcolato sulla base degli incassi percepiti da per l'attività svolta a favore di CP_2
Cormorano 92, incassi che ammontavano all'importo complessivo di euro 461.691,11.
Le censure sono infondate.
Invero, con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure non ha affermato che i compensi spettanti a parte appellante debbano essere calcolati sulla base di un accordo che implicava il diritto dell'attore a percepire il 45% di quanto incassato da come si evince chiaramente dalla lettura della CP_2 sentenza di primo grado, il primo Giudice si è limitato a riportare la tesi di parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, aveva “allegato che inizialmente e sino al principio del 2015, riguardo alla ripartizione dei compensi per le prestazioni professionali svolte da ciascuno dei soci nell'interesse della società, vigeva un accordo che prevedeva il diritto di tra l'altro, al 45% di un “importo Pt_1 virtuale netto” calcolato secondo la stima e le valutazioni dei soci” (così testualmente pag. 3 sentenza di primo grado).
pagina 5 di 8 In nessun punto della sentenza il Giudice di primo grado ha affermato che il compenso spettante a parte attrice debba essere calcolato secondo il criterio del 45% degli utili netti;
né parte appellante ha offerto elementi di prova diretti a dimostrare la sussistenza di un accordo di tal genere.
Pertanto, gli argomenti svolti con il primo motivo d'appello debbono essere respinti.
Con il secondo motivo, intitolato “errata valutazione in merito alla mancanza di qualsiasi accordo modificativo tra le parti presuntivamente avvenuto nel 2015”, l'appellante sostiene che quanto dovuto all'ing. sia stato dal primo Giudice immotivatamente ridotto in forza di un presunto accordo del Pt_1
2015 che sarebbe provato dal documento n. 6, accordo a cui l'appellante non aveva mai aderito.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto che i compensi spettanti al professionista debbano essere calcolati “non in base alle tariffe professionali – e tanto meno in base alla normativa che disciplina gli appalti pubblici” bensì sulla base dell'accordo intercorso tra TP e soci, racchiuso nel documento 6 prodotto da parte convenuta.
Non risulta dagli atti del giudizio di primo grado che parte attrice (odierna appellante) abbia tempestivamente contestato la vincolatività di detto accordo, tanto è vero in questo grado del giudizio parte appellante si è limitato a richiamare le contestazioni svolte “nella conclusionale depositata nel primo grado di giudizio” (così pag. 10 atto d'appello) e, quindi, tardivamente.
Pertanto l'eccezione, volta a sostenere la non vincolatività dell'accordo racchiuso nel doc. 6 di parte convenuta, deve ritenersi inammissibile, perché tardiva.
In ogni caso si osserva che l'esistenza e la vincolatività di tale accordo ha trovato conferma nelle prove testimoniali espletate: invero i testi e hanno confermato il capitolo 5 della Tes_1 Per_1 memoria istruttoria di parte convenuta, così formulato: Vero che i compensi spettanti ai soci di
[...] per l'attività professionale da questi svolta su richiesta ed incarico di venivano CP_2 CP_2 calcolati sulla base del prospetto di calcolo condiviso ed approvato dai soci di e di cui al CP_2 doc. 6 che si rammostra al teste”; entrambi i testi, quindi, hanno riconosciuto, come congruamente osservato dal Giudice di prime cure, che a partire dal 14.1.2015 (data di invio del succitato prospetto ai soci di TP) i soci concordavano di prendere come base di calcolo per gli eventuali compensi per pagina 6 di 8 l'attività professionale svolta dai singoli soci su incarico di TP la formula di calcolo contenuta nel doc. 6 di parte convenuta.
Il teste , poi, ha espressamente dichiarato che tale documento “è stato da me redatto e Tes_1 racconta la nascita di questo prospetto. Ho predisposto il foglio di calcolo excell al termine di una riunione tra i soci alla quale vi ho preso parte, e poi ho inviato il prospetto agli stessi per eventuali osservazioni che non sono pervenute”.
Per tali motivi le doglianze svolte con il secondo motivo d'appello debbono essere respinte.
Con il terzo motivo, rubricato “esatta determinazione dei crediti professionali dell'ing. in via Pt_1 principale”, l'appellante ribadisce che in forza del sopra indicato criterio del 45%, quanto dovuto da debba essere rideterminato quanto meno in euro 207.760,99 (45% di euro 461.691,11), CP_2 richiamando le argomentazioni svolte con il primo motivo d'appello.
Le censure debbono essere respinte, in considerazione di quanto già osservato con riferimento al primo motivo d'appello.
Con il quarto motivo l'appellante ha sostenuto che, pur volendo ritenere che quanto versato nel 2014 da all'Ing. debba essere considerato un acconto, alla somma di cui sopra dovrebbe in CP_2 Pt_1 ogni caso essere dedotta la somma di euro 27.788,80, residuando a favore dell'Ing. l'importo di Pt_1 euro 179.972,19 per la sola Cormorano 92 Srl.
Il motivo è inammissibile, perché generico, non avendo parte appellante chiarito i criteri che dovrebbero condurre al calcolo della somma di euro 179.972,19.
Con il quinto motivo ha dedotto, in ulteriore subordine che, ove pure si volesse ritenere tutto quanto versato in relazione agli anni 2010, 2012 e 2013 relativo a Cormorano 92 Srl per l'importo di euro
115.446,32 residuerebbe a favore dell'Ing. la somma complessiva di euro 92.314,67 (euro Pt_1
207.760,99 – euro 115.446,32).
Sostiene infine l'appellante che ad analoga conclusione si perviene in relazione alla parcella
“Magnaghi”, risultando a favore dell'Ing. quanto meno l'importo di euro 4.950,00 (45% di euro Pt_1
11.000,00) invece dei liquidati euro 1.716,00.
pagina 7 di 8 Anche tale motivo appare inammissibile, perché generico, non avendo parte appellante mosso alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado, né specificato i criteri di calcolo che dovrebbero essere diversamente seguiti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato (valore della controversia di euro 207.760,99) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9412/2024 pubblicata il
30/10/2024 che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, sostenute da 2 CP_1 che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'11 giugno 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3355/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marradi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via Milano n. 78 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
2 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Ciotti e Giuliano Rizzi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Milano, Corso Venezia n. 21, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante
L'Avv. Giovanni Marradi, nell'interesse dell'appellante Ing. , precisa le seguenti, Parte_1 definitive,
CONCLUSIONI
Voglia la Corte di Appello di Milano adita disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione:
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE. In parziale riforma della sentenza N. 9412/2024 Tribunale di
Milano del 30/10/2024 emessa al termine del procedimento iscritto al N. RG 27305/2021 - Repert.
8632/2024 resa dal Tribunale di Milano Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa Sarah Gravagnola, condannare la al pagamento a favore dell'appellante Ing. della maggior somma di Euro CP_2 Parte_1
207.760,99 per l'attività Cormorano 92 Srl e la maggior somma di Euro 4.950,00 per la pratica
Magnaghi e così complessivamente Euro 212.710,99.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. In parziale riforma della sentenza N. 9412/2024 Tribunale di Milano del 30/10/2024 emessa al termine del procedimento iscritto al N. RG 27305/2021 - Repert.
8632/2024 resa dal Tribunale di Milano Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa Sarah Gravagnola, condannare la al pagamento a favore dell'Ing. della somma di Euro 179.972,19 per la Cormorano 92 CP_2 Pt_1
Srl, oltre Euro 4.950,00 per la pratica Magnaghi e così complessivamente Euro 184.922,19.
- NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. Dichiarare tenuta e condannarsi la al pagamento a favore dell'Ing. della somma di Euro 92.314,67 per la pratica CP_2 Pt_1
Cormorano 92 Srl, oltre a Euro 4.950,00 per la pratica Magnaghi e così complessivamente Euro
97.264,67.
Respingere le eccezioni formulate nella sua comparsa di costituzione e risposta dalla società appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
pagina 2 di 8 IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto da ai sensi Parte_1 dell'art. 345 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
-rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza impugnata n. 9412/2024;
IN VIA ISTRUTTORIA
-acquisire tutta la documentazione prodotta dall'appellata e, comunque, accogliere tutte le CP_2 domande, istanze ed eccezioni formulate in primo grado, in via istruttoria;
IN OGNI CASO, SULLE SPESE
-con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre alle spese forfettarie determinate nella misura del
15%, ai sensi del DM 55/2014, oltre CPA, IVA ed accessori di legge, laddove applicabili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ing. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di CP_2 euro 281.823,70 a titolo di compensi professionali.
si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dalla controparte e concludendo per il CP_2 rigetto delle avverse domande;
in via subordinata chiedeva di calcolare le somme pretese dall'attore sulla base degli accordi esistenti tra i soci, tenuto conto dei compensi professionali già corrisposti, pari ad euro 186.234,49.
Con la pronuncia impugnata il Tribunale condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di compensi professionali, della somma di euro 40.298,52 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e alla rifusione delle spese processuali.
pagina 3 di 8 Il Giudice di prime cure osservava preliminarmente che era titolare di una quota del Parte_1
33,3% della società convenuta, la quale aveva ricevuto dalla società Cormorano 92 l'incarico di progettazione e sviluppo del Progetto Cà Scroca.
L'ing. e l'arch. (altro socio al 33,3% di TP) avevano sottoscritto ciascuno un Pt_1 Per_1 separato accordo con la TP (prodotto quale doc. 5 fascicolo parte convenuta) per il conferimento di incarico di lavoro autonomo al fine di disciplinare la loro collaborazione professionale nell'espletamento degli incarichi conferiti alla società.
Ciò premesso, riteneva infondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui la somma già percepita da sarebbe stata calcolata in forza dell'accordo sui compensi tra TP ed i suoi soci Parte_1 prodotto quale doc. 6 fascicolo convenuto e che sarebbe stata integralmente satisfattiva delle pretese azionate dall'attore nel presente giudizio: la stessa convenuta, infatti, aveva allegato che “inizialmente e sino al principio del 2015, riguardo alla ripartizione dei compensi per le prestazioni professionali svolte da ciascuno dei soci nell'interesse della società, vigeva un accordo che prevedeva il diritto di
tra l'altro, al 45% di un “importo virtuale netto” calcolato secondo la stima e le valutazioni dei Pt_1 soci. I pagamenti, poiché l'ultimo risale al gennaio 2014, sono tutti antecedenti al citato accordo sub doc. 6 che sostituiva il primo e che non avrebbe potuto trovare applicazione se non per la liquidazione dei compensi successivamente maturati”.
Per il periodo successivo riteneva, invece, che i compensi spettanti all'Ing. dovessero essere Pt_1 calcolati in base a quanto stabilito dalle parti in forza del predetto accordo tra TP e soci, di cui al doc.
6 prodotto da parte convenuta, accordo la cui vincolatività non era mai stata contestata da parte attrice e che non era stato né risolto, né modificato dalle parti.
I criteri di calcolo rappresentati nel citato documento 6 conducevano il Giudice di prime cure a riconoscere a l'ulteriore compenso di euro 40.298,52. Parte_1
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito Parte_1 esaminati, chiedendo il pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di compensi professionali.
Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, perché formulato sulla base di una nuova domanda;
in ogni caso ha contestato il gravame nel merito chiedendone il rigetto. pagina 4 di 8 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “errata determinazione dei compensi professionali dovuti da CP_2 all'ing. liquidati in sentenza” l'appellante, dopo aver premesso che il Giudice di primo grado Pt_1 aveva ritenuto di non determinare il compenso di spettanza dell'attore in base a quanto previsto dalle tariffe professionali, bensì in forza di accordi che sarebbero intervenuti tra lo stesso Ing. e la Pt_1
e che, secondo quanto statuito dal primo Giudice, detti accordi comportavano il pagamento a CP_2 favore dell'Ing. del 45% degli utili netti, derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso, Pt_1 ha dedotto che, in forza dell'interpretazione seguita dal Tribunale, il compenso a lui spettante debba essere calcolato sulla base degli incassi percepiti da per l'attività svolta a favore di CP_2
Cormorano 92, incassi che ammontavano all'importo complessivo di euro 461.691,11.
Le censure sono infondate.
Invero, con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure non ha affermato che i compensi spettanti a parte appellante debbano essere calcolati sulla base di un accordo che implicava il diritto dell'attore a percepire il 45% di quanto incassato da come si evince chiaramente dalla lettura della CP_2 sentenza di primo grado, il primo Giudice si è limitato a riportare la tesi di parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, aveva “allegato che inizialmente e sino al principio del 2015, riguardo alla ripartizione dei compensi per le prestazioni professionali svolte da ciascuno dei soci nell'interesse della società, vigeva un accordo che prevedeva il diritto di tra l'altro, al 45% di un “importo Pt_1 virtuale netto” calcolato secondo la stima e le valutazioni dei soci” (così testualmente pag. 3 sentenza di primo grado).
pagina 5 di 8 In nessun punto della sentenza il Giudice di primo grado ha affermato che il compenso spettante a parte attrice debba essere calcolato secondo il criterio del 45% degli utili netti;
né parte appellante ha offerto elementi di prova diretti a dimostrare la sussistenza di un accordo di tal genere.
Pertanto, gli argomenti svolti con il primo motivo d'appello debbono essere respinti.
Con il secondo motivo, intitolato “errata valutazione in merito alla mancanza di qualsiasi accordo modificativo tra le parti presuntivamente avvenuto nel 2015”, l'appellante sostiene che quanto dovuto all'ing. sia stato dal primo Giudice immotivatamente ridotto in forza di un presunto accordo del Pt_1
2015 che sarebbe provato dal documento n. 6, accordo a cui l'appellante non aveva mai aderito.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto che i compensi spettanti al professionista debbano essere calcolati “non in base alle tariffe professionali – e tanto meno in base alla normativa che disciplina gli appalti pubblici” bensì sulla base dell'accordo intercorso tra TP e soci, racchiuso nel documento 6 prodotto da parte convenuta.
Non risulta dagli atti del giudizio di primo grado che parte attrice (odierna appellante) abbia tempestivamente contestato la vincolatività di detto accordo, tanto è vero in questo grado del giudizio parte appellante si è limitato a richiamare le contestazioni svolte “nella conclusionale depositata nel primo grado di giudizio” (così pag. 10 atto d'appello) e, quindi, tardivamente.
Pertanto l'eccezione, volta a sostenere la non vincolatività dell'accordo racchiuso nel doc. 6 di parte convenuta, deve ritenersi inammissibile, perché tardiva.
In ogni caso si osserva che l'esistenza e la vincolatività di tale accordo ha trovato conferma nelle prove testimoniali espletate: invero i testi e hanno confermato il capitolo 5 della Tes_1 Per_1 memoria istruttoria di parte convenuta, così formulato: Vero che i compensi spettanti ai soci di
[...] per l'attività professionale da questi svolta su richiesta ed incarico di venivano CP_2 CP_2 calcolati sulla base del prospetto di calcolo condiviso ed approvato dai soci di e di cui al CP_2 doc. 6 che si rammostra al teste”; entrambi i testi, quindi, hanno riconosciuto, come congruamente osservato dal Giudice di prime cure, che a partire dal 14.1.2015 (data di invio del succitato prospetto ai soci di TP) i soci concordavano di prendere come base di calcolo per gli eventuali compensi per pagina 6 di 8 l'attività professionale svolta dai singoli soci su incarico di TP la formula di calcolo contenuta nel doc. 6 di parte convenuta.
Il teste , poi, ha espressamente dichiarato che tale documento “è stato da me redatto e Tes_1 racconta la nascita di questo prospetto. Ho predisposto il foglio di calcolo excell al termine di una riunione tra i soci alla quale vi ho preso parte, e poi ho inviato il prospetto agli stessi per eventuali osservazioni che non sono pervenute”.
Per tali motivi le doglianze svolte con il secondo motivo d'appello debbono essere respinte.
Con il terzo motivo, rubricato “esatta determinazione dei crediti professionali dell'ing. in via Pt_1 principale”, l'appellante ribadisce che in forza del sopra indicato criterio del 45%, quanto dovuto da debba essere rideterminato quanto meno in euro 207.760,99 (45% di euro 461.691,11), CP_2 richiamando le argomentazioni svolte con il primo motivo d'appello.
Le censure debbono essere respinte, in considerazione di quanto già osservato con riferimento al primo motivo d'appello.
Con il quarto motivo l'appellante ha sostenuto che, pur volendo ritenere che quanto versato nel 2014 da all'Ing. debba essere considerato un acconto, alla somma di cui sopra dovrebbe in CP_2 Pt_1 ogni caso essere dedotta la somma di euro 27.788,80, residuando a favore dell'Ing. l'importo di Pt_1 euro 179.972,19 per la sola Cormorano 92 Srl.
Il motivo è inammissibile, perché generico, non avendo parte appellante chiarito i criteri che dovrebbero condurre al calcolo della somma di euro 179.972,19.
Con il quinto motivo ha dedotto, in ulteriore subordine che, ove pure si volesse ritenere tutto quanto versato in relazione agli anni 2010, 2012 e 2013 relativo a Cormorano 92 Srl per l'importo di euro
115.446,32 residuerebbe a favore dell'Ing. la somma complessiva di euro 92.314,67 (euro Pt_1
207.760,99 – euro 115.446,32).
Sostiene infine l'appellante che ad analoga conclusione si perviene in relazione alla parcella
“Magnaghi”, risultando a favore dell'Ing. quanto meno l'importo di euro 4.950,00 (45% di euro Pt_1
11.000,00) invece dei liquidati euro 1.716,00.
pagina 7 di 8 Anche tale motivo appare inammissibile, perché generico, non avendo parte appellante mosso alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado, né specificato i criteri di calcolo che dovrebbero essere diversamente seguiti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato (valore della controversia di euro 207.760,99) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9412/2024 pubblicata il
30/10/2024 che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, sostenute da 2 CP_1 che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'11 giugno 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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