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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1948/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea
[...] CodiceFiscale_2
Caronna
APPELLANTE contro (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e (già (partita IVA , in persona CP_2 CP_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Nicola Piazza e Stefania Piazza APPELLATE
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 22 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2013, e Parte_1 Parte_2
convenivano la e la
[...] Controparte_4 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, chiedendone la condanna al rendimento del conto relativamente ai cespiti oggetto delle dichiarazioni di terzo rese nei procedimenti esecutivi n.
50/2004 R.G. e n. 1297/2006 R.G. del Tribunale di Palermo, costituiti da azioni e obbligazioni, nonché alla restituzione dei titoli o del loro controvalore riferibile ai titoli residui e al risarcimento del danno.
Deducevano, infatti:
- che il in forza di un decreto di sequestro conservativo emesso Controparte_5 inaudita altera parte dal Tribunale di Palermo del 24.12.2003, aveva proceduto nei loro
1 confronti al sequestro presso se stesso nelle forme del pignoramento presso terzi sino alla concorrenza complessiva di € 1.500.000,00;
- che il procedimento era stato iscritto al n. 50/2004 R.G. e che il aveva Controparte_5 reso la dichiarazione nella qualità di terzo sequestrato, da cui risultava che esso aveva apposto vincolo di indisponibilità per il controvalore di € 1.741.697,00 in relazione a dossier titoli intestati a e , al solo e al solo Parte_1 Parte_2 Parte_1
; Parte_2
- che, a seguito della modifica del provvedimento cautelare, il G.E. lasciò assoggettato al sequestro il credito per l'ammontare di € 850.000,00;
- che la causa di merito era stata definita con la sentenza n. 4663/2011;
- che il G.E., accogliendo la loro istanza, con provvedimento del 2 novembre 2012, aveva dichiarato la inefficacia del sequestro convertitosi in pignoramento per violazione dell'art. 156 disp. att. Cpc, disponendo la liberazione dal vincolo dei titoli;
- che il , con atto notificato il 14/03/2006, procedendo in forza Controparte_5 dell'ordinanza ingiunzione emessa dal G.I., aveva dato corso nei loro confronti a pignoramento presso terzi presso se stesso fino alla concorrenza di € 1.107.186,44;
- che il procedimento era stato iscritto al n. 1297/2006 R.G. e che il , in Controparte_5 data 22.03.2006, aveva reso la dichiarazione nella qualità di terzo pignorato, da cui risultava: che esso aveva apposto vincolo di indisponibilità sui titoli al n. 3 della dichiarazione intestati a e al n. 4 intestati a e;
Parte_2 Parte_1 Parte_2 che per i titoli sub n. 4 gravava il vincolo per sequestro conservativo di cui sopra;
- che il procedimento esecutivo n. 1297/2006 R.G. si era concluso con l'ordinanza di assegnazione emessa a loro carico del 3 aprile 2008, con la quale il G.E. aveva assegnato in pagamento al creditore i titoli indicati al n. 4 della dichiarazione per complessivi € 824.191,53 comprensivi di spese di esecuzione per € 5.500,37, cui dovevano aggiungersi il rimborso spese generali e accessori e le spese di registrazione dell'ordinanza;
- che il aveva reso una ulteriore dichiarazione in favore della Curatela Controparte_5 del fallimento Alisea Airlines Spa in danno del solo , nel Parte_2 procedimento di sequestro innanzi al Tribunale di Palermo;
- che, dopo la emissione del provvedimento di assegnazione del 3 aprile 2008, la CP_6 non aveva reso il conto dei titoli indicati al n. 4 della dichiarazione e non aveva restituito la metà dei titoli in favore di , né aveva rimborsato il titolo ABBEY FR 260213 Parte_1
ITL del valore nominale di ITL 200.000.000;
2 - che l'azione andava spiegata nei confronti della Controparte_4
e della in quanto la prima era succeduta al in qualità
[...] Controparte_1 Controparte_5 di creditore, mentre il rapporto contrattuale era continuato con la seconda.
Costituitesi, le convenute contestavano la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, eccependo altresì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Palermo adito, istruita la causa a mezzo di Ctu, con la sentenza n.
458/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, condannava a corrispondere agli Controparte_1 attori la somma di € 6.077,13; compensava le spese del giudizio tra le parti, ponendo a carico delle stesse le spese di Ctu nella misura del 50% per ciascuna.
Nella fattispecie il Tribunale ha accertato:
- che il , in data 12 maggio 2008, aveva negoziato parte dei titoli facenti Controparte_5 parte del dossier operante sul conto deposito n.0150-538666 secondo le quotazioni ufficiali registrate al momento della negoziazione;
e che, tenuto conto del credito complessivo computato dal CTU in € 826.200,42 e delle somme incamerate dalla banca derivanti dalla vendita dei titoli e dagli interessi maturati, la banca aveva illegittimamente trattenuto la somma di € 5.325,00, su cui dovevano computarsi gli interessi dal giorno del pagamento ex art. 2033 c.c., così pervenendosi all'importo di cui alla statuizione di condanna;
- che la banca aveva correttamente opposto, in data 2 gennaio 2009, il vincolo di indisponibilità sugli altri titoli, in quanto sottoposti a sequestro conservativo, la cui efficacia era venuta meno a seguito dell'ordinanza del G.E. del 29 ottobre 2012;
- che l'ulteriore sequestro conservativo emesso nel corso del giudizio promosso dal
Fallimento di Alisea Airlines S.p.A., conclusosi con la sentenza di condanna del 21 ottobre
2021, si era poi convertito in pignoramento ex art. 686 Cpc;
e che la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, resa dalla Corte di Appello il 25 maggio 2012, andava proposta come opposizione all'esecuzione nella sede propria;
- che la domanda di risarcimento del danno era infondata, non essendo configurabile una condotta illecita della banca in relazione all'opposto vincolo di indisponibilità e mancando altresì una sufficiente allegazione da parte degli attori volta a specificare la natura e l'entità del danno dagli stessi subito;
e considerata, inoltre, la fondatezza della eccezione di prescrizione opposta dalle convenute.
Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2017, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello affidato a sette motivi e chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni, come da note scritte depositate ex art. 127-ter Cpc:
3 “Preliminarmente revocare per quanto necessario le ordinanze 11/7/2014, 5/11/2014 e
13/5/2015, ammettendo le richieste istruttorie rigettate.
Nel merito dire e dichiarare che entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, non hanno reso il conto relativamente ai cespiti oggetto delle dichiarazioni di terzo rese nei procedimenti esecutivi N. 50/2004 e n. 1297/2006 innanzi il Tribunale di Palermo.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, alla restituzione in favore di dei titoli o del loro controvalore ed accessori dichiarati sotto il Parte_2
n. 3 della raccomandata 22/3/2006, oltre interessi come per legge, con detrazione di quanto ricevuto.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, alla restituzione in favore di e di della somma di € 81.842,85, o della Parte_1 Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, con detrazione di quanto eventualmente ricevuto.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, alla restituzione in favore di e di della somma di € 209.549,73, o della Parte_1 Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, con detrazione di quanto eventualmente ricevuto.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, al risarcimento dei danni nella misura ancora da determinarsi nei modi già richiesti od anche in via equitativa.
Condannare le parti avverse, o di esse chi di ragione, alle spese ed ai compensi di legge di entrambi i gradi …”.
Si sono costituite la e la (già Controparte_1 CP_3 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto Controparte_4 nel merito con conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di impugnazione, e si Parte_1 Parte_2 dolgono del rigetto delle prove orali richieste nella memoria del 26/05/2014, sul presupposto della non conducenza della relativa istanza, in quanto tardivamente proposta e non costituente prova contraria. Sostengono che il Giudice di primo grado è incorso in errore di diritto, in quanto la conducenza e rilevanza di una prova non può essere stabilita in base al momento in cui viene richiesta, ma in relazione all'oggetto del processo;
che, nel caso concreto, la suddetta memoria era diretta a contrastare la memoria depositata il 02.05.2014 da parte avversa, costituente il primo atto con il quale le società appellate avevano specificato le operazioni poste in essere e la esistenza di un conto a sofferenza.
4 Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nell'individuare l'oggetto della domanda di restituzione, focalizzando genericamente l'attenzione sulla correttezza degli addebiti/accrediti a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione del procedimento esecutivo n. 1297/2006, trascurando che l'azione di rendiconto riguardava entrambi i procedimenti esecutivi.
Evidenziano di avere contestato nella domanda la differenza tra il valore dichiarato dei titoli in € 964.894,63 nella dichiarazione di terzo sub n. 4 e l'importo assegnato di €
824.191,53 nel detto procedimento esecutivo. Ancora, deducono che il Controparte_5 avrebbe dovuto specificare i titoli rimasti assoggettati a vincolo dopo la riduzione del sequestro conservativo, ciò che avrebbe permesso di verificare se quanto oggetto della dichiarazione resa nel 2007 alla Curatela del Fallimento Alisea fosse rimasto legittimamente nella detenzione del terzo;
e che tale circostanza concerneva la domanda risarcitoria.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono che il Tribunale ha errato nella interpretazione e applicazione dell'ordinanza di assegnazione del 3 aprile 2008 emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo n. 1297/2006 citato.
Deducono che il G.E. ha assegnato al creditore istante non il ricavato netto a seguito della vendita dei titoli soggetti a pignoramento, bensì i titoli costituiti da azioni e obbligazioni
“indicati al n. 4 della dichiarazione … rispettivamente al prezzo ufficiale ed al valore nominale risultante dal listino di borsa alla data odierna e depositate nei dossier cointestati ai debitori esecutati”. Secondo gli appellanti, il Giudice di primo grado ha confuso l'assegnazione dei crediti prevista dall'art. 553 c.p.c. con l'assegnazione dei beni o del loro ricavato disciplinata dall'art. 552 c.p.c.; inoltre, non ha tenuto conto che il ha Controparte_5 proceduto con valori diversi da quelli rilevabili alla data della emissione dell'ordinanza; e che il provvedimento di assegnazione non fa menzione degli interessi maturati;
pertanto,
l'importo da restituire doveva comprendere anche gli interessi, come contabilizzati nella tabella a pag. 7 della relazione di Ctu.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere la sussistenza di un vincolo di indisponibilità sui titoli contenuti nel dossier n. 1353855/2015 e su quelli residuati dall'esecuzione conclusasi con l'ordinanza di assegnazione.
In proposito, affermano:
- che i titoli intestati a (sub d/1 del motivo di appello in Parte_2 esame) non erano contemplati nella dichiarazione di terzo del 22.03.2006;
5 - che i titoli intestati a (sub d/2) non erano contemplati nella Parte_2 dichiarazione di terzo del 15.03.2004, mentre lo erano nella dichiarazione del 22.03.2006 ma non sono stati oggetto di vendita, e pertanto il Tribunale ha erroneamente affermato che per essi si doveva ricorrere alla opposizione all'esecuzione o a quella ex art. 619 Cpc;
- che, relativamente ai titoli intestati a e a Parte_1 Parte_2
(sub d/3), la parte sottoposta a vincolo era solo quelle appartenente a quest'ultimo, e pertanto il terzo pignorato aveva l'obbligo di consentire al cointestatario di godere del cespite e dei suoi frutti.
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha rigettato la loro domanda risarcitoria e affermano di essere stati così privati della possibilità di operare come di loro gradimento nel mercato relativamente ai cespiti illegittimamente trattenuti;
e che, pertanto, il Tribunale ha errato a ricondurre la domanda risarcitoria al solo incameramento verificatosi il 12.05.2008, in quanto il danno deriva principalmente dal mancato rendimento del conto.
Con il sesto motivo, gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel compensare le spese di lite e che l'accoglimento integrale delle domande avrebbe dovuto condurre alla condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali.
Con il settimo motivo, gli appellanti sostengono che il costo della Ctu avrebbe dovuto essere posto interamente a carico delle convenute, la cui condotta omissiva ne aveva determinato la necessità.
Tutto ciò premesso, con ordinanza del 15 settembre 2021, la Corte ha disposto il richiamo del Ctu, a seguito della produzione da parte degli appellanti di documentazione contabile sopravvenuta, come tale ammissibile, riguardante l'esito dei giudizi esecutivi, ritenendo per ciò la necessità di riaprire l'istruttoria contabile, demandando al consulente nominato in prime cure di rispondere ex novo ai quesiti posti dal Tribunale (con l'ordinanza depositata l'11 luglio 2014), ovvero:
1) Accertare la corrispondenza tra l'importo indicato nel provvedimento di assegnazione delle somme del 3 aprile 2008 ed il valore dei titoli, secondo i criteri indicati nella relativa ordinanza, trattenuti e poi venduti con successivo incameramento da parte della banca convenuta;
2) Determinare i valori riconducibili a parte attrice (indicando separatamente titoli azioni e somme riconducibili a e a o Parte_2 Parte_1 congiuntamente ad entrambi) nella disponibilità di parte convenuta, sulle quali vi è vincolo
6 d'indisponibilità per effetto del sequestro conservativo in favore della Curatela del
Fallimento della Alisea Airlines S.p.a.;
3) Verificare se la banca convenuta ha tempestivamente dato esecuzione all'ordinanza del 2 novembre 2012 del Giudice dell'Esecuzione con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo e del successivo pignoramento in danno degli attori, o se invece trattenga o abbia trattenuto (indicando il relativo arco temporale), somme /valori anche dopo la declaratoria d'inefficacia;
4) Verificare, in generale, l'esistenza di valori/somme nella titolarità degli attori indebitamente trattenuta da parte convenuta.
Dopo l'espletamento di detto incombente istruttorio, la causa è stata posta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
Dall'ordinanza depositata l'11 luglio 2014, si evince che il Tribunale ha rigettato la richiesta degli odierni appellanti di interrogatorio formale del legale rappresentante dell' e dell'eventuale prova per testi, sull'articolato dedotto in seno alla terza Controparte_1 memoria ex art. 183 comma 6 Cpc, con la motivazione che la prova non appariva conducente in quanto tardivamente articolata e non costituendo prova contraria.
Ritiene la Corte di condividere le ragioni contenute nella detta ordinanza, in quanto la circostanza dedotta, oggetto della prova orale, non appare rilevante in quanto non si contrappone quale prova contraria alle deduzioni difensive di replica e probatorie contenute nella seconda memoria dell' Peraltro, sul punto oggetto dell'esame del primo CP_1
Giudice, il motivo di appello non specifica le ragioni della rilevanza del mezzo di prova richiesto ai fini della decisione e, pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto dal Tribunale.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Richiamando la motivazione della sentenza impugnata che ha condotto all'accertamento dell'importo trattenuto illegittimamente dalla banca, all'esito dei procedimenti esecutivi n.
50/2004 R.G. e n. 1297/2006 R.G., va osservato quanto segue:
- l'esecuzione n. 1297/2006 R.G. (scaturita dall'ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. del 5 luglio 2005 resa nel giudizio n. 2103/2004 R.G. definito con sentenza del 28 settembre 2011, confermata in sede di appello) si è conclusa con l'ordinanza del 25 marzo
2008 con la quale il giudice ha assegnato al creditore procedente “i titoli costituiti da azioni e obbligazioni (indicati al n. 4 della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.) rispettivamente al prezzo ufficiale ed al valore nominale risultante dal listino di borsa alla data odierna e
7 depositati nei dossier titoli cointestati ai debitori e Parte_1 Parte_2 sino alla concorrenza di 824.191,53 euro, oltre il rimborso forfettario ex art. 14 d.m.
12772004, iva e cpa, e spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione”;
- dalla relazione di CTU si evince che il credito complessivo spettante al creditore procedente ammontava a € 826.200,42; che il in data 12 maggio 2008, Controparte_5 ha negoziato parte dei titoli facenti parte del dossier operante sul conto deposito n. 0150-
538666 secondo le quotazioni ufficiali registrate al momento della negoziazione e che erano corrette le modalità di calcolo del prezzo di cessione dei titoli;
- il Tribunale ha correttamente preso a riferimento l'importo netto ricavato dalla vendita delle obbligazioni pignorate e pari a euro 764.761,29. Come compiutamente motivato nella sentenza impugnata, nel caso di specie la sovrapposizione in capo al medesimo soggetto della qualità di terzo debitore e di creditore non consente di addossare al creditore procedente quei costi (il costo della negoziazione, l'imposta sostitutiva ed il costo della commissione) necessari alla riscossione del credito, che vengono trattenuti dal terzo pignorato e a questi comunque dovuti;
- dalla relazione di CTU si evince, ulteriormente, che la banca ha incamerato la somma di € 66.764,48 a titolo di interessi maturati sui titoli allocati nel dossier vincolato. In accordo con la sentenza impugnata, l'individuazione dei crediti nella titolarità del debitore esecutato di cui all'ordinanza di assegnazione era svolta con specifico rinvio ai titoli costituiti da azioni e obbligazioni indicati al n. 4 della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che a sua volta menzionava anche agli interessi maturati su detti titoli. In ogni caso, non vi è alcun ostacolo alla qualificazione degli interessi maturati, quali crediti oggetto dell'ordinanza di assegnazione, considerato altresì che gli interessi maturati costituiscono frutti del credito, che ben possono costituire oggetto dell'assegnazione, nei limiti del valore del credito accertato;
- dunque, va confermato il calcolo operato nella sentenza impugnata della somma trattenuto dalla all'esito dei procedimenti esecutivi di cui si discute nella misura di € CP_6
5.325,00, sulla base del credito complessivo pari a € 826.200,42 e delle somme incamerate dalla Banca (€ 764.761,29 + € 66.764,48 = € 831.525,77). Sul punto, deve ritenersi che, qualora l'oggetto del pignoramento sia costituito da titoli, deve procedersi alla liquidazione degli stessi;
e che, in ogni caso, i profili di doglianza riguardanti la liquidazione dei titoli attengono al procedimento esecutivo, nel quale possono proporsi le opposizioni ex art. 617
c.p.c.;
- deve, ulteriormente, condividersi la sentenza impugnata laddove viene ritenuto che, nonostante l'ordinanza di assegnazione del 25 marzo 2008, permanesse il vincolo di
8 indisponibilità sui titoli contenuti nel dossier n. 13353866/2015 e su quelli residuati dall'esecuzione conclusasi con l'ordinanza di assegnazione, in forza del sequestro conservativo di cui al procedimento n. 50/2004. Detto sequestro ha perso efficacia solo successivamente, a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2012 del G.E. su istanza degli odierni appellanti, stante il mancato deposito ex art. 156 disp. att. c.p.c. della copia della sentenza di condanna n. 4663/2011 emessa dal Tribunale di Palermo il 28 settembre 2011, che aveva concluso il procedimento di cognizione iscritto al n. 2103/2004 R.G., nel quale era stata emessa l'ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. del 5 luglio 2005. Anche relativamente a tale questione, la Corte ritiene che, comunque, la sede propria in cui contestare l'insussistenza del vincolo sia quella del procedimento esecutivo, nel caso concreto quello iscritto al n.
50/2004 R.G.;
- nelle more, è intervenuto l'ulteriore sequestro conservativo da parte della Curatela del
Fallimento “Alisea Airlines Spa” in danno di sui beni già vincolati a Parte_2 seguito del precedente sequestro conservativo n. 50/2004 R.G. (doc.ti 20 e 21 produzione attrice). Nel relativo procedimento iscritto al n. 2543/2007 R.G., il in data Controparte_5
02.01.2009 ha reso la dichiarazione del terzo “sul dossier titoli 20150 13538666 intestato a
ed altro nominativo risultano riconducibili al menzionato Pt_2 Parte_2 [...]
i seguenti titoli, […]: 1) Azioni risp. n.4.000; 2) Parte_2 Controparte_7
Obbligazione Abbey Fr 260213 ITL 200.000.000 (valore nominale)”. Come si evince dalla dichiarazione del terzo, il vincolo è stato posto sui sopra indicati titoli riconducibili congiuntamente ai signori e …” (così relazione di Parte_2 Parte_1
CTU, risposta al quesito 2, pag. 9). Il giudizio promosso dal Fallimento di Alisea Airlines
S.p.A. si è concluso con la sentenza di condanna del 21 ottobre 2011 e il sequestro si è convertito in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Anche rispetto a tale questione, la Corte ritiene che il abbia Controparte_5 correttamente opposto il vincolo di indisponibilità sui titoli oggetto del sequestro in favore della Curatela del Fallimento.
In ogni caso, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, la circostanza che il sequestro fosse stato posto su titoli di cui era contitolare poteva Parte_1 costituire oggetto di una opposizione da parte del soggetto estraneo al sequestro conservativo, da far valere in sede di esecuzione del sequestro ex art. 678 c.p.c. o, ancora, del successivo pignoramento, nelle forme di cui all'art. 619 c.p.c.; e, allo stesso modo, anche l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, resa dalla Corte d'appello il 25 maggio
9 2012, costituiva materia di opposizione nella sede propria per negare la sussistenza dell'ulteriore vincolo di indisponibilità sui titoli in questione;
- dagli atti depositati dagli appellanti si evince che, con provvedimento emesso il
27/7/2018, il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 2543/2007 R.G. Il
CTU ha evidenziato che, a seguito del suddetto provvedimento, l' ha sbloccato e CP_1 accreditato le somme di cui ai titoli oggetto del sequestro, dovendo ritenersi sbloccate e accreditate anche le Azioni ord. (n. 195 azioni) (relazione di CTU, risposta Controparte_7 al quesito 2, pag. 10).
La Corte ritiene che, in base alla relazione di CTU svolta nel presente grado di giudizio, possa affermarsi che gli odierni appellanti sono rientrati nella disponibilità del loro patrimonio, oggetto del sequestro conservativo n. 50/2004 R.G., a seguito della estinzione dell'ultimo procedimento esecutivo n. 2543/2007 R.G., intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello; e che, tuttavia, va confermato l'accertamento del credito contenuto nella sentenza di primo grado, all'esito dei procedimenti esecutivi n. 50/2004 R.G. e n.
1297/2006 R.G. oggetto della domanda introduttiva del giudizio.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Anche relativamente alle doglianze in esso contenute, va condivisa la sentenza di primo grado, laddove viene ritenuto:
- che il rigetto della domanda volta ad accertare l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca convenuta in relazione al presunto vincolo di indisponibilità sui titoli residuati all'esito dell'ordinanza di assegnazione del 25 marzo 2008, escluda la configurabilità di una condotta illecita fonte di responsabilità risarcitoria;
- che, quanto poi all'illegittimo incameramento della somma di 5.325,00 euro, eccedente rispetto all'importo indicato nell'ordinanza di assegnazione, manchi una sufficiente allegazione volta a specificare la natura e l'entità del danno che i debitori avrebbero subito in conseguenza della condotta così realizzata dalla banca depositaria/creditrice;
- che, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno risulti paralizzata dalla eccezione di prescrizione fondatamente sollevata dalle appellate, in quanto l'incameramento delle somme si è verificato il 12 maggio 2008, e anche tenendo conto delle note di contestazione inviate dai debitori (del 27 giugno 2008 e del 24 luglio 2008), alla data di proposizione della domanda il relativo diritto risultava ormai prescritto.
In particolare, il motivo di doglianza non offre concreti elementi per potersi discostare da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado in ordine alla insussistenza di un danno risarcibile per difetto di allegazione e prova. Peraltro, il motivo in esame presenta aspetti di
10 inammissibilità, atteso che non viene svolta alcuna specifica censura avverso l'accoglimento della eccezione di prescrizione.
Il sesto motivo di appello è infondato alla luce del rigetto dei motivi di appello finora esaminati;
ovvero deve ritenersi assorbito, in quanto svolto sotto il profilo della completa fondatezza della domanda attorea, che in questa sede viene invece totalmente disattesa.
Il settimo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite e, quindi, anche quelle di CTU di cui si chiede la riforma, in ragione del complessivo esito del giudizio, che ha visto gli attori parzialmente vincitori in relazione ad una sola delle domande avanzate, e sussistendo quindi una ipotesi di soccombenza reciproca. La pronuncia deve ritenersi corretta e rispettosa del disposto dell'art. 92 c.p.c., senza tralasciare che la relazione di CTU ha consentito di ricostruire le questioni oggetto di causa, relative ai procedimenti esecutivi per cui è causa n.
50/2004 R.G. e n. 1297/2006 R.G., e di accertare l'importo dovuto agli attori in misura inferiore a quanto richiesto nella domanda.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi.
In base al principio di soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello. Allo stesso modo, vanno poste a carico degli appellanti le spese di CTU espletata nel presente grado di appello, come liquidate con decreto del 14 luglio 2022, con diritto delle appellate di rivalersi nei confronti dei primi per quanto eventualmente sborsato a detto titolo.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 458/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, Parte_2 rigetta il gravame;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellate e che si liquidano in € 12.000,00 per Controparte_1 CP_2 compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
pone a carico degli appellanti le spese di CTU espletata nel presente grado di appello, con diritto delle appellate di rivalersi nei confronti degli appellanti per quanto eventualmente sborsato a detto titolo;
11 ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 22 maggio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
12
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1948/2017 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea
[...] CodiceFiscale_2
Caronna
APPELLANTE contro (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e (già (partita IVA , in persona CP_2 CP_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Nicola Piazza e Stefania Piazza APPELLATE
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 22 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2013, e Parte_1 Parte_2
convenivano la e la
[...] Controparte_4 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, chiedendone la condanna al rendimento del conto relativamente ai cespiti oggetto delle dichiarazioni di terzo rese nei procedimenti esecutivi n.
50/2004 R.G. e n. 1297/2006 R.G. del Tribunale di Palermo, costituiti da azioni e obbligazioni, nonché alla restituzione dei titoli o del loro controvalore riferibile ai titoli residui e al risarcimento del danno.
Deducevano, infatti:
- che il in forza di un decreto di sequestro conservativo emesso Controparte_5 inaudita altera parte dal Tribunale di Palermo del 24.12.2003, aveva proceduto nei loro
1 confronti al sequestro presso se stesso nelle forme del pignoramento presso terzi sino alla concorrenza complessiva di € 1.500.000,00;
- che il procedimento era stato iscritto al n. 50/2004 R.G. e che il aveva Controparte_5 reso la dichiarazione nella qualità di terzo sequestrato, da cui risultava che esso aveva apposto vincolo di indisponibilità per il controvalore di € 1.741.697,00 in relazione a dossier titoli intestati a e , al solo e al solo Parte_1 Parte_2 Parte_1
; Parte_2
- che, a seguito della modifica del provvedimento cautelare, il G.E. lasciò assoggettato al sequestro il credito per l'ammontare di € 850.000,00;
- che la causa di merito era stata definita con la sentenza n. 4663/2011;
- che il G.E., accogliendo la loro istanza, con provvedimento del 2 novembre 2012, aveva dichiarato la inefficacia del sequestro convertitosi in pignoramento per violazione dell'art. 156 disp. att. Cpc, disponendo la liberazione dal vincolo dei titoli;
- che il , con atto notificato il 14/03/2006, procedendo in forza Controparte_5 dell'ordinanza ingiunzione emessa dal G.I., aveva dato corso nei loro confronti a pignoramento presso terzi presso se stesso fino alla concorrenza di € 1.107.186,44;
- che il procedimento era stato iscritto al n. 1297/2006 R.G. e che il , in Controparte_5 data 22.03.2006, aveva reso la dichiarazione nella qualità di terzo pignorato, da cui risultava: che esso aveva apposto vincolo di indisponibilità sui titoli al n. 3 della dichiarazione intestati a e al n. 4 intestati a e;
Parte_2 Parte_1 Parte_2 che per i titoli sub n. 4 gravava il vincolo per sequestro conservativo di cui sopra;
- che il procedimento esecutivo n. 1297/2006 R.G. si era concluso con l'ordinanza di assegnazione emessa a loro carico del 3 aprile 2008, con la quale il G.E. aveva assegnato in pagamento al creditore i titoli indicati al n. 4 della dichiarazione per complessivi € 824.191,53 comprensivi di spese di esecuzione per € 5.500,37, cui dovevano aggiungersi il rimborso spese generali e accessori e le spese di registrazione dell'ordinanza;
- che il aveva reso una ulteriore dichiarazione in favore della Curatela Controparte_5 del fallimento Alisea Airlines Spa in danno del solo , nel Parte_2 procedimento di sequestro innanzi al Tribunale di Palermo;
- che, dopo la emissione del provvedimento di assegnazione del 3 aprile 2008, la CP_6 non aveva reso il conto dei titoli indicati al n. 4 della dichiarazione e non aveva restituito la metà dei titoli in favore di , né aveva rimborsato il titolo ABBEY FR 260213 Parte_1
ITL del valore nominale di ITL 200.000.000;
2 - che l'azione andava spiegata nei confronti della Controparte_4
e della in quanto la prima era succeduta al in qualità
[...] Controparte_1 Controparte_5 di creditore, mentre il rapporto contrattuale era continuato con la seconda.
Costituitesi, le convenute contestavano la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, eccependo altresì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Palermo adito, istruita la causa a mezzo di Ctu, con la sentenza n.
458/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, condannava a corrispondere agli Controparte_1 attori la somma di € 6.077,13; compensava le spese del giudizio tra le parti, ponendo a carico delle stesse le spese di Ctu nella misura del 50% per ciascuna.
Nella fattispecie il Tribunale ha accertato:
- che il , in data 12 maggio 2008, aveva negoziato parte dei titoli facenti Controparte_5 parte del dossier operante sul conto deposito n.0150-538666 secondo le quotazioni ufficiali registrate al momento della negoziazione;
e che, tenuto conto del credito complessivo computato dal CTU in € 826.200,42 e delle somme incamerate dalla banca derivanti dalla vendita dei titoli e dagli interessi maturati, la banca aveva illegittimamente trattenuto la somma di € 5.325,00, su cui dovevano computarsi gli interessi dal giorno del pagamento ex art. 2033 c.c., così pervenendosi all'importo di cui alla statuizione di condanna;
- che la banca aveva correttamente opposto, in data 2 gennaio 2009, il vincolo di indisponibilità sugli altri titoli, in quanto sottoposti a sequestro conservativo, la cui efficacia era venuta meno a seguito dell'ordinanza del G.E. del 29 ottobre 2012;
- che l'ulteriore sequestro conservativo emesso nel corso del giudizio promosso dal
Fallimento di Alisea Airlines S.p.A., conclusosi con la sentenza di condanna del 21 ottobre
2021, si era poi convertito in pignoramento ex art. 686 Cpc;
e che la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, resa dalla Corte di Appello il 25 maggio 2012, andava proposta come opposizione all'esecuzione nella sede propria;
- che la domanda di risarcimento del danno era infondata, non essendo configurabile una condotta illecita della banca in relazione all'opposto vincolo di indisponibilità e mancando altresì una sufficiente allegazione da parte degli attori volta a specificare la natura e l'entità del danno dagli stessi subito;
e considerata, inoltre, la fondatezza della eccezione di prescrizione opposta dalle convenute.
Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2017, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello affidato a sette motivi e chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni, come da note scritte depositate ex art. 127-ter Cpc:
3 “Preliminarmente revocare per quanto necessario le ordinanze 11/7/2014, 5/11/2014 e
13/5/2015, ammettendo le richieste istruttorie rigettate.
Nel merito dire e dichiarare che entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, non hanno reso il conto relativamente ai cespiti oggetto delle dichiarazioni di terzo rese nei procedimenti esecutivi N. 50/2004 e n. 1297/2006 innanzi il Tribunale di Palermo.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, alla restituzione in favore di dei titoli o del loro controvalore ed accessori dichiarati sotto il Parte_2
n. 3 della raccomandata 22/3/2006, oltre interessi come per legge, con detrazione di quanto ricevuto.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, alla restituzione in favore di e di della somma di € 81.842,85, o della Parte_1 Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, con detrazione di quanto eventualmente ricevuto.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, alla restituzione in favore di e di della somma di € 209.549,73, o della Parte_1 Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, con detrazione di quanto eventualmente ricevuto.
Condannare entrambe le convenute, o di esse chi di ragione, al risarcimento dei danni nella misura ancora da determinarsi nei modi già richiesti od anche in via equitativa.
Condannare le parti avverse, o di esse chi di ragione, alle spese ed ai compensi di legge di entrambi i gradi …”.
Si sono costituite la e la (già Controparte_1 CP_3 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto Controparte_4 nel merito con conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di impugnazione, e si Parte_1 Parte_2 dolgono del rigetto delle prove orali richieste nella memoria del 26/05/2014, sul presupposto della non conducenza della relativa istanza, in quanto tardivamente proposta e non costituente prova contraria. Sostengono che il Giudice di primo grado è incorso in errore di diritto, in quanto la conducenza e rilevanza di una prova non può essere stabilita in base al momento in cui viene richiesta, ma in relazione all'oggetto del processo;
che, nel caso concreto, la suddetta memoria era diretta a contrastare la memoria depositata il 02.05.2014 da parte avversa, costituente il primo atto con il quale le società appellate avevano specificato le operazioni poste in essere e la esistenza di un conto a sofferenza.
4 Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nell'individuare l'oggetto della domanda di restituzione, focalizzando genericamente l'attenzione sulla correttezza degli addebiti/accrediti a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione del procedimento esecutivo n. 1297/2006, trascurando che l'azione di rendiconto riguardava entrambi i procedimenti esecutivi.
Evidenziano di avere contestato nella domanda la differenza tra il valore dichiarato dei titoli in € 964.894,63 nella dichiarazione di terzo sub n. 4 e l'importo assegnato di €
824.191,53 nel detto procedimento esecutivo. Ancora, deducono che il Controparte_5 avrebbe dovuto specificare i titoli rimasti assoggettati a vincolo dopo la riduzione del sequestro conservativo, ciò che avrebbe permesso di verificare se quanto oggetto della dichiarazione resa nel 2007 alla Curatela del Fallimento Alisea fosse rimasto legittimamente nella detenzione del terzo;
e che tale circostanza concerneva la domanda risarcitoria.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono che il Tribunale ha errato nella interpretazione e applicazione dell'ordinanza di assegnazione del 3 aprile 2008 emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo n. 1297/2006 citato.
Deducono che il G.E. ha assegnato al creditore istante non il ricavato netto a seguito della vendita dei titoli soggetti a pignoramento, bensì i titoli costituiti da azioni e obbligazioni
“indicati al n. 4 della dichiarazione … rispettivamente al prezzo ufficiale ed al valore nominale risultante dal listino di borsa alla data odierna e depositate nei dossier cointestati ai debitori esecutati”. Secondo gli appellanti, il Giudice di primo grado ha confuso l'assegnazione dei crediti prevista dall'art. 553 c.p.c. con l'assegnazione dei beni o del loro ricavato disciplinata dall'art. 552 c.p.c.; inoltre, non ha tenuto conto che il ha Controparte_5 proceduto con valori diversi da quelli rilevabili alla data della emissione dell'ordinanza; e che il provvedimento di assegnazione non fa menzione degli interessi maturati;
pertanto,
l'importo da restituire doveva comprendere anche gli interessi, come contabilizzati nella tabella a pag. 7 della relazione di Ctu.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere la sussistenza di un vincolo di indisponibilità sui titoli contenuti nel dossier n. 1353855/2015 e su quelli residuati dall'esecuzione conclusasi con l'ordinanza di assegnazione.
In proposito, affermano:
- che i titoli intestati a (sub d/1 del motivo di appello in Parte_2 esame) non erano contemplati nella dichiarazione di terzo del 22.03.2006;
5 - che i titoli intestati a (sub d/2) non erano contemplati nella Parte_2 dichiarazione di terzo del 15.03.2004, mentre lo erano nella dichiarazione del 22.03.2006 ma non sono stati oggetto di vendita, e pertanto il Tribunale ha erroneamente affermato che per essi si doveva ricorrere alla opposizione all'esecuzione o a quella ex art. 619 Cpc;
- che, relativamente ai titoli intestati a e a Parte_1 Parte_2
(sub d/3), la parte sottoposta a vincolo era solo quelle appartenente a quest'ultimo, e pertanto il terzo pignorato aveva l'obbligo di consentire al cointestatario di godere del cespite e dei suoi frutti.
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha rigettato la loro domanda risarcitoria e affermano di essere stati così privati della possibilità di operare come di loro gradimento nel mercato relativamente ai cespiti illegittimamente trattenuti;
e che, pertanto, il Tribunale ha errato a ricondurre la domanda risarcitoria al solo incameramento verificatosi il 12.05.2008, in quanto il danno deriva principalmente dal mancato rendimento del conto.
Con il sesto motivo, gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel compensare le spese di lite e che l'accoglimento integrale delle domande avrebbe dovuto condurre alla condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali.
Con il settimo motivo, gli appellanti sostengono che il costo della Ctu avrebbe dovuto essere posto interamente a carico delle convenute, la cui condotta omissiva ne aveva determinato la necessità.
Tutto ciò premesso, con ordinanza del 15 settembre 2021, la Corte ha disposto il richiamo del Ctu, a seguito della produzione da parte degli appellanti di documentazione contabile sopravvenuta, come tale ammissibile, riguardante l'esito dei giudizi esecutivi, ritenendo per ciò la necessità di riaprire l'istruttoria contabile, demandando al consulente nominato in prime cure di rispondere ex novo ai quesiti posti dal Tribunale (con l'ordinanza depositata l'11 luglio 2014), ovvero:
1) Accertare la corrispondenza tra l'importo indicato nel provvedimento di assegnazione delle somme del 3 aprile 2008 ed il valore dei titoli, secondo i criteri indicati nella relativa ordinanza, trattenuti e poi venduti con successivo incameramento da parte della banca convenuta;
2) Determinare i valori riconducibili a parte attrice (indicando separatamente titoli azioni e somme riconducibili a e a o Parte_2 Parte_1 congiuntamente ad entrambi) nella disponibilità di parte convenuta, sulle quali vi è vincolo
6 d'indisponibilità per effetto del sequestro conservativo in favore della Curatela del
Fallimento della Alisea Airlines S.p.a.;
3) Verificare se la banca convenuta ha tempestivamente dato esecuzione all'ordinanza del 2 novembre 2012 del Giudice dell'Esecuzione con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo e del successivo pignoramento in danno degli attori, o se invece trattenga o abbia trattenuto (indicando il relativo arco temporale), somme /valori anche dopo la declaratoria d'inefficacia;
4) Verificare, in generale, l'esistenza di valori/somme nella titolarità degli attori indebitamente trattenuta da parte convenuta.
Dopo l'espletamento di detto incombente istruttorio, la causa è stata posta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
Dall'ordinanza depositata l'11 luglio 2014, si evince che il Tribunale ha rigettato la richiesta degli odierni appellanti di interrogatorio formale del legale rappresentante dell' e dell'eventuale prova per testi, sull'articolato dedotto in seno alla terza Controparte_1 memoria ex art. 183 comma 6 Cpc, con la motivazione che la prova non appariva conducente in quanto tardivamente articolata e non costituendo prova contraria.
Ritiene la Corte di condividere le ragioni contenute nella detta ordinanza, in quanto la circostanza dedotta, oggetto della prova orale, non appare rilevante in quanto non si contrappone quale prova contraria alle deduzioni difensive di replica e probatorie contenute nella seconda memoria dell' Peraltro, sul punto oggetto dell'esame del primo CP_1
Giudice, il motivo di appello non specifica le ragioni della rilevanza del mezzo di prova richiesto ai fini della decisione e, pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto dal Tribunale.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Richiamando la motivazione della sentenza impugnata che ha condotto all'accertamento dell'importo trattenuto illegittimamente dalla banca, all'esito dei procedimenti esecutivi n.
50/2004 R.G. e n. 1297/2006 R.G., va osservato quanto segue:
- l'esecuzione n. 1297/2006 R.G. (scaturita dall'ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. del 5 luglio 2005 resa nel giudizio n. 2103/2004 R.G. definito con sentenza del 28 settembre 2011, confermata in sede di appello) si è conclusa con l'ordinanza del 25 marzo
2008 con la quale il giudice ha assegnato al creditore procedente “i titoli costituiti da azioni e obbligazioni (indicati al n. 4 della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.) rispettivamente al prezzo ufficiale ed al valore nominale risultante dal listino di borsa alla data odierna e
7 depositati nei dossier titoli cointestati ai debitori e Parte_1 Parte_2 sino alla concorrenza di 824.191,53 euro, oltre il rimborso forfettario ex art. 14 d.m.
12772004, iva e cpa, e spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione”;
- dalla relazione di CTU si evince che il credito complessivo spettante al creditore procedente ammontava a € 826.200,42; che il in data 12 maggio 2008, Controparte_5 ha negoziato parte dei titoli facenti parte del dossier operante sul conto deposito n. 0150-
538666 secondo le quotazioni ufficiali registrate al momento della negoziazione e che erano corrette le modalità di calcolo del prezzo di cessione dei titoli;
- il Tribunale ha correttamente preso a riferimento l'importo netto ricavato dalla vendita delle obbligazioni pignorate e pari a euro 764.761,29. Come compiutamente motivato nella sentenza impugnata, nel caso di specie la sovrapposizione in capo al medesimo soggetto della qualità di terzo debitore e di creditore non consente di addossare al creditore procedente quei costi (il costo della negoziazione, l'imposta sostitutiva ed il costo della commissione) necessari alla riscossione del credito, che vengono trattenuti dal terzo pignorato e a questi comunque dovuti;
- dalla relazione di CTU si evince, ulteriormente, che la banca ha incamerato la somma di € 66.764,48 a titolo di interessi maturati sui titoli allocati nel dossier vincolato. In accordo con la sentenza impugnata, l'individuazione dei crediti nella titolarità del debitore esecutato di cui all'ordinanza di assegnazione era svolta con specifico rinvio ai titoli costituiti da azioni e obbligazioni indicati al n. 4 della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che a sua volta menzionava anche agli interessi maturati su detti titoli. In ogni caso, non vi è alcun ostacolo alla qualificazione degli interessi maturati, quali crediti oggetto dell'ordinanza di assegnazione, considerato altresì che gli interessi maturati costituiscono frutti del credito, che ben possono costituire oggetto dell'assegnazione, nei limiti del valore del credito accertato;
- dunque, va confermato il calcolo operato nella sentenza impugnata della somma trattenuto dalla all'esito dei procedimenti esecutivi di cui si discute nella misura di € CP_6
5.325,00, sulla base del credito complessivo pari a € 826.200,42 e delle somme incamerate dalla Banca (€ 764.761,29 + € 66.764,48 = € 831.525,77). Sul punto, deve ritenersi che, qualora l'oggetto del pignoramento sia costituito da titoli, deve procedersi alla liquidazione degli stessi;
e che, in ogni caso, i profili di doglianza riguardanti la liquidazione dei titoli attengono al procedimento esecutivo, nel quale possono proporsi le opposizioni ex art. 617
c.p.c.;
- deve, ulteriormente, condividersi la sentenza impugnata laddove viene ritenuto che, nonostante l'ordinanza di assegnazione del 25 marzo 2008, permanesse il vincolo di
8 indisponibilità sui titoli contenuti nel dossier n. 13353866/2015 e su quelli residuati dall'esecuzione conclusasi con l'ordinanza di assegnazione, in forza del sequestro conservativo di cui al procedimento n. 50/2004. Detto sequestro ha perso efficacia solo successivamente, a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2012 del G.E. su istanza degli odierni appellanti, stante il mancato deposito ex art. 156 disp. att. c.p.c. della copia della sentenza di condanna n. 4663/2011 emessa dal Tribunale di Palermo il 28 settembre 2011, che aveva concluso il procedimento di cognizione iscritto al n. 2103/2004 R.G., nel quale era stata emessa l'ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. del 5 luglio 2005. Anche relativamente a tale questione, la Corte ritiene che, comunque, la sede propria in cui contestare l'insussistenza del vincolo sia quella del procedimento esecutivo, nel caso concreto quello iscritto al n.
50/2004 R.G.;
- nelle more, è intervenuto l'ulteriore sequestro conservativo da parte della Curatela del
Fallimento “Alisea Airlines Spa” in danno di sui beni già vincolati a Parte_2 seguito del precedente sequestro conservativo n. 50/2004 R.G. (doc.ti 20 e 21 produzione attrice). Nel relativo procedimento iscritto al n. 2543/2007 R.G., il in data Controparte_5
02.01.2009 ha reso la dichiarazione del terzo “sul dossier titoli 20150 13538666 intestato a
ed altro nominativo risultano riconducibili al menzionato Pt_2 Parte_2 [...]
i seguenti titoli, […]: 1) Azioni risp. n.4.000; 2) Parte_2 Controparte_7
Obbligazione Abbey Fr 260213 ITL 200.000.000 (valore nominale)”. Come si evince dalla dichiarazione del terzo, il vincolo è stato posto sui sopra indicati titoli riconducibili congiuntamente ai signori e …” (così relazione di Parte_2 Parte_1
CTU, risposta al quesito 2, pag. 9). Il giudizio promosso dal Fallimento di Alisea Airlines
S.p.A. si è concluso con la sentenza di condanna del 21 ottobre 2011 e il sequestro si è convertito in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Anche rispetto a tale questione, la Corte ritiene che il abbia Controparte_5 correttamente opposto il vincolo di indisponibilità sui titoli oggetto del sequestro in favore della Curatela del Fallimento.
In ogni caso, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, la circostanza che il sequestro fosse stato posto su titoli di cui era contitolare poteva Parte_1 costituire oggetto di una opposizione da parte del soggetto estraneo al sequestro conservativo, da far valere in sede di esecuzione del sequestro ex art. 678 c.p.c. o, ancora, del successivo pignoramento, nelle forme di cui all'art. 619 c.p.c.; e, allo stesso modo, anche l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, resa dalla Corte d'appello il 25 maggio
9 2012, costituiva materia di opposizione nella sede propria per negare la sussistenza dell'ulteriore vincolo di indisponibilità sui titoli in questione;
- dagli atti depositati dagli appellanti si evince che, con provvedimento emesso il
27/7/2018, il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 2543/2007 R.G. Il
CTU ha evidenziato che, a seguito del suddetto provvedimento, l' ha sbloccato e CP_1 accreditato le somme di cui ai titoli oggetto del sequestro, dovendo ritenersi sbloccate e accreditate anche le Azioni ord. (n. 195 azioni) (relazione di CTU, risposta Controparte_7 al quesito 2, pag. 10).
La Corte ritiene che, in base alla relazione di CTU svolta nel presente grado di giudizio, possa affermarsi che gli odierni appellanti sono rientrati nella disponibilità del loro patrimonio, oggetto del sequestro conservativo n. 50/2004 R.G., a seguito della estinzione dell'ultimo procedimento esecutivo n. 2543/2007 R.G., intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello; e che, tuttavia, va confermato l'accertamento del credito contenuto nella sentenza di primo grado, all'esito dei procedimenti esecutivi n. 50/2004 R.G. e n.
1297/2006 R.G. oggetto della domanda introduttiva del giudizio.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Anche relativamente alle doglianze in esso contenute, va condivisa la sentenza di primo grado, laddove viene ritenuto:
- che il rigetto della domanda volta ad accertare l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca convenuta in relazione al presunto vincolo di indisponibilità sui titoli residuati all'esito dell'ordinanza di assegnazione del 25 marzo 2008, escluda la configurabilità di una condotta illecita fonte di responsabilità risarcitoria;
- che, quanto poi all'illegittimo incameramento della somma di 5.325,00 euro, eccedente rispetto all'importo indicato nell'ordinanza di assegnazione, manchi una sufficiente allegazione volta a specificare la natura e l'entità del danno che i debitori avrebbero subito in conseguenza della condotta così realizzata dalla banca depositaria/creditrice;
- che, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno risulti paralizzata dalla eccezione di prescrizione fondatamente sollevata dalle appellate, in quanto l'incameramento delle somme si è verificato il 12 maggio 2008, e anche tenendo conto delle note di contestazione inviate dai debitori (del 27 giugno 2008 e del 24 luglio 2008), alla data di proposizione della domanda il relativo diritto risultava ormai prescritto.
In particolare, il motivo di doglianza non offre concreti elementi per potersi discostare da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado in ordine alla insussistenza di un danno risarcibile per difetto di allegazione e prova. Peraltro, il motivo in esame presenta aspetti di
10 inammissibilità, atteso che non viene svolta alcuna specifica censura avverso l'accoglimento della eccezione di prescrizione.
Il sesto motivo di appello è infondato alla luce del rigetto dei motivi di appello finora esaminati;
ovvero deve ritenersi assorbito, in quanto svolto sotto il profilo della completa fondatezza della domanda attorea, che in questa sede viene invece totalmente disattesa.
Il settimo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite e, quindi, anche quelle di CTU di cui si chiede la riforma, in ragione del complessivo esito del giudizio, che ha visto gli attori parzialmente vincitori in relazione ad una sola delle domande avanzate, e sussistendo quindi una ipotesi di soccombenza reciproca. La pronuncia deve ritenersi corretta e rispettosa del disposto dell'art. 92 c.p.c., senza tralasciare che la relazione di CTU ha consentito di ricostruire le questioni oggetto di causa, relative ai procedimenti esecutivi per cui è causa n.
50/2004 R.G. e n. 1297/2006 R.G., e di accertare l'importo dovuto agli attori in misura inferiore a quanto richiesto nella domanda.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi.
In base al principio di soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello. Allo stesso modo, vanno poste a carico degli appellanti le spese di CTU espletata nel presente grado di appello, come liquidate con decreto del 14 luglio 2022, con diritto delle appellate di rivalersi nei confronti dei primi per quanto eventualmente sborsato a detto titolo.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 458/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, Parte_2 rigetta il gravame;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellate e che si liquidano in € 12.000,00 per Controparte_1 CP_2 compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
pone a carico degli appellanti le spese di CTU espletata nel presente grado di appello, con diritto delle appellate di rivalersi nei confronti degli appellanti per quanto eventualmente sborsato a detto titolo;
11 ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 22 maggio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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