Articolo 18 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 maggio 1956
Art. 18.
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienicosanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilita'; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956