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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2387 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. DAMANTI MARIA LARA e RAGUSA ANTONIO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 procuratrice di (P.I. ), rappresentata e difesa - Controparte_2 P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. DR BARBARO e ANDREA ALOI, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_3 P.IVA_4 per essa, la (C.F. ), quale Parte_2 P.IVA_5 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CONTRINO, giusta procura in atti;
P.I. e C.F. ) e, per essa, C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6 CP_5 P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CONTRINO, giusta procura in atti;
(C.F. e P.I. ), in persona del Consigliere Parte_3 P.IVA_8
Delegato, in qualità di mandataria con rappresentanza della società B2 KAPITAL
INVESTMENT S.R.L. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_9
DR ON;
- convenute -
1 (C.F. ); Controparte_6 P.IVA_10
- convenuta contumace -
e nei confronti di
(C.F. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_7 P.IVA_11 [...]
“ ) (C.F. ), Controparte_8 Controparte_9 P.IVA_12 che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer,
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTEROSSO TITO, giusta CP_10 P.IVA_13 procura in calce all'atto di intervento;
- terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, co. II c.p.c.) immobiliare, fase di merito.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 15.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.9.2025, la ha introdotto il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione formulata nel procedimento esecutivo immobiliare N.
Con 193/2016 R.G. a seguito della dichiarazione di inammissibilità dichiarata dal G.E. con provvedimento del 9.5.2025.
L'opponente, in particolare, ha dedotto che il presente giudizio è volto a “ottenere il
risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla società debitrice in conseguenza dell'incauta/illegittima
azione esecutiva effettuata dalle parti creditrici che, nonostante fossero a conoscenza che il valore dei
beni pignorati rappresenti 58,9 volte il valore delle spese e dei crediti suppostamente vantati, da come
si evince dalle stime dei CTU nominati dal Tribunale Arch. e Dott. e Persona_1 Persona_2
dal perito di parte debitrice Ing. agli atti, continuano ad opporsi alla richiesta di Persona_3
riduzione del pignoramento formulata dalla società debitrice, riduzione che avrebbe permesso e
permetterebbe alla società (già società Villa Bugiades s.r.l.) di vendere parte del proprio Parte_1
patrimonio ed estinguere i propri debiti che sono in percentuale una parte minima del proprio
patrimonio”.
Ha quindi chiesto condannarsi i convenuti ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. al pagamento di €
8.328.976,63 - secondo le poste di danno meglio specificate in atti (cfr. Perizia del prof.
) - per aver abusato del diritto non usando le normali cautele (Cassazione Persona_4
Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 39441/2021); e, specificamente, per essersi opposti alla riduzione
2 del pignoramento quando “i debiti della sono sempre stati una esigua percentuale del Parte_1
proprio patrimonio”. La responsabilità dei soggetti citati sarebbe poi aggravata dalla loro natura di attori operanti professionalmente nel settore creditizio e sottoposti alla disciplina del Testo
unico bancario.
Si sono quindi costituite:
1) La , premettendo di agire quale procuratrice di a sua volta CP_1 CP_12
cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_13
cui è subentrata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ai fini del presente giudizio;
[...]
2) la e per essa la Controparte_3 Parte_2
3) in corso di giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la premettendo che Controparte_7
in data 19/07/2019 aveva ceduto a una parte dei suoi Controparte_14 Controparte_3
crediti, fra cui quello oggetto di causa, e quest'ultima - in data 13/12/2024 - li ha a sua volta ceduti all'interveniente società di cartolarizzazione;
4) e, per essa, premettendo di essere terza datrice di Controparte_4 CP_5
ipoteca con riferimento soltanto ad alcuni beni e, pertanto, di non avere interesse ad intervenire nella riduzione del pignoramento, dato che la relativa istanza fa riferimento a beni diversi da quelli su cui essa ha garanzia ipotecaria.
5) , in qualità di mandataria con rappresentanza Parte_3
della società B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L., premettendo che ha Controparte_15
ceduto a quest'ultima una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei confronti della società Villa Bugiades S.r.l. Unipersonale.
Le società opposte hanno sostanzialmente formulato le medesime contestazioni,
chiedendo l'inammissibilità o il rigetto della domanda sulla scorta delle seguenti deduzioni:
- l'iniziativa avversaria sfugge allo schema processuale di cui all'art 615 c.p.c., atteso che non è diretta all'accertammo del diritto di procedere in via esecutiva, non essendo contestata la sussistenza del titolo esecutivo;
- il Giudice dell'esecuzione ha rigettato due istanze di riduzione del pignoramento proposta dall'odierna attrice, una con provvedimento del 26.1.2021 e una con provvedimento del 7.4.2023; in quella sede il Tribunale ha altresì disatteso le identiche doglianze oggi fatte valere, che oggi non possono quindi essere reiterate. Né risulta che i detti provvedimenti,
3 esaustivamente e correttamente motivati, siano stati reclamati o altrimenti impugnati dall'opponente;
- a fronte del rigetto della istanza di riduzione il Giudice non avrebbe potuto pronunciare una condanna per responsabilità aggravata, esclusa in radice dall'affermazione della congruità dell'azione esecutiva;
- solo attraverso la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi volta all'annullamento della pronuncia reiettiva si sarebbe potuta incardinare un'azione di responsabilità aggravata innanzi al giudice competente a valutare della “legittimità”
(appropriatezza) della misura dell'azione esecutiva (in termini Cassazione civile sez. III -
06/03/1995, n. 2604);
- in ogni caso, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. Infatti, tutta la documentazione prodotta dall'attrice è volta a provare dei danni che sono diretta conseguenza del suo inadempimento delle obbligazioni assunte e delle normali, usuali, legittime, azioni di recupero del credito incoate dai creditori.
Ciò detto in punto di fatto, l'opposizione è da dichiararsi inammissibile per l'assorbente ragione che le doglianze oggi proposte esulano da quelle che possono essere fatte valere in un giudizio di opposizione all'esecuzione; non riguardano, cioè, il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, bensì la “correttezza” processuale in sede esecutiva delle società convenute e il conseguente risarcimento del danno. Né, a riguardo, si può invocare la giurisprudenza secondo cui “la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal debitore in conseguenza
di una incauta/illegittima esecuzione viene proposta al Giudice dell'esecuzione nella forma
dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ. sent. n. 28527/2018).
Tale principio, infatti, è stato espresso per l'ipotesi in cui la domanda di risarcimento
acceda l'accertamento di un abuso del diritto in sede esecutiva perpetrato dal creditore. Nel caso di specie, invece, la domanda è stata formulata in via autonoma, seppur dinanzi al G.E., non avendo quest'ultimo mai affermato la “sovrabbondanza” del patrimonio immobiliare pignorato dai creditori, circostanza posta dal debitore a fondamento dell'odierna pretesa.
4 Viceversa, risulta agli atti che il G.E. si sia pronunciato in senso opposto, rigettando l'istanza di riduzione con dei provvedimenti comunque non impugnati né oggetto dell'odierna opposizione.
Conseguentemente, l'assunto che il compendio immobiliare pignorato sia molto superiore rispetto ai debiti e alle spese della procedura, e che ciò sia frutto di un abuso del creditore,
appare oggi esclusivamente una affermazione labiale del debitore (la si limita ad Parte_1
allegare che i debiti sono in atto inferiori a € 400.000,00, precisando che non è stata definita la opposizione alla esecuzione nei confronti di B2 Kapital, ma non specifica quali immobili sono stati venduti, quanto è stato ricavato dalle vendite già effettuate né se è rimasto patrimonio residuo da liquidare) che non può essere oggetto di autonomo accertamento - svincolato da una richiesta di riduzione o di impugnazione della stessa - per una procedura esecutiva ancora pendente.
In ogni caso, non appare comunque superfluo precisare, si tratta di una valutazione demandata al G.E. ai sensi dell'496 c.p.c., mentre i creditori vengono esclusivamente “sentiti”,
non esprimendo in alcun modo parere vincolante.
Tra l'altro, proprio la pronuncia citata da parte attrice afferma che è possibile proporre l'azione di responsabilità ex art. 96, co. 2 c.p.c. in via autonoma quando il danno patito dall'esecutato sia sorto successivamente alla definizione del giudizio esecutivo;
lasciando quindi al debitore la possibilità - ove se ne rinvengano i presupposti in base alle risultanze
dell'attività in sede esecutiva (tra cui, accertamento finale del credito e valore di liquidazione)
- di agire per il risarcimento del danno dinanzi al G.O.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), secondo lo scaglione indeterminabile - complessità bassa, considerato che non si è entrato nel merito della domanda, e non considerando la fase istruttoria, non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
del 21.9.2025;
5 condanna l'opponente a rifondere ai convenuti € 3.000 ciascuno, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. se dovute e come per legge;
condanna l'opponente a rifondere all'interveniente - a cui va riconosciuta CP_7
esclusivamente la fase di studio e decisoria - € 1.500 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 16 dicembre 2025
il Giudice
IC ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2387 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. DAMANTI MARIA LARA e RAGUSA ANTONIO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 procuratrice di (P.I. ), rappresentata e difesa - Controparte_2 P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. DR BARBARO e ANDREA ALOI, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_3 P.IVA_4 per essa, la (C.F. ), quale Parte_2 P.IVA_5 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CONTRINO, giusta procura in atti;
P.I. e C.F. ) e, per essa, C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6 CP_5 P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CONTRINO, giusta procura in atti;
(C.F. e P.I. ), in persona del Consigliere Parte_3 P.IVA_8
Delegato, in qualità di mandataria con rappresentanza della società B2 KAPITAL
INVESTMENT S.R.L. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_9
DR ON;
- convenute -
1 (C.F. ); Controparte_6 P.IVA_10
- convenuta contumace -
e nei confronti di
(C.F. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_7 P.IVA_11 [...]
“ ) (C.F. ), Controparte_8 Controparte_9 P.IVA_12 che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer,
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTEROSSO TITO, giusta CP_10 P.IVA_13 procura in calce all'atto di intervento;
- terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, co. II c.p.c.) immobiliare, fase di merito.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 15.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.9.2025, la ha introdotto il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione formulata nel procedimento esecutivo immobiliare N.
Con 193/2016 R.G. a seguito della dichiarazione di inammissibilità dichiarata dal G.E. con provvedimento del 9.5.2025.
L'opponente, in particolare, ha dedotto che il presente giudizio è volto a “ottenere il
risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla società debitrice in conseguenza dell'incauta/illegittima
azione esecutiva effettuata dalle parti creditrici che, nonostante fossero a conoscenza che il valore dei
beni pignorati rappresenti 58,9 volte il valore delle spese e dei crediti suppostamente vantati, da come
si evince dalle stime dei CTU nominati dal Tribunale Arch. e Dott. e Persona_1 Persona_2
dal perito di parte debitrice Ing. agli atti, continuano ad opporsi alla richiesta di Persona_3
riduzione del pignoramento formulata dalla società debitrice, riduzione che avrebbe permesso e
permetterebbe alla società (già società Villa Bugiades s.r.l.) di vendere parte del proprio Parte_1
patrimonio ed estinguere i propri debiti che sono in percentuale una parte minima del proprio
patrimonio”.
Ha quindi chiesto condannarsi i convenuti ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. al pagamento di €
8.328.976,63 - secondo le poste di danno meglio specificate in atti (cfr. Perizia del prof.
) - per aver abusato del diritto non usando le normali cautele (Cassazione Persona_4
Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 39441/2021); e, specificamente, per essersi opposti alla riduzione
2 del pignoramento quando “i debiti della sono sempre stati una esigua percentuale del Parte_1
proprio patrimonio”. La responsabilità dei soggetti citati sarebbe poi aggravata dalla loro natura di attori operanti professionalmente nel settore creditizio e sottoposti alla disciplina del Testo
unico bancario.
Si sono quindi costituite:
1) La , premettendo di agire quale procuratrice di a sua volta CP_1 CP_12
cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_13
cui è subentrata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ai fini del presente giudizio;
[...]
2) la e per essa la Controparte_3 Parte_2
3) in corso di giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la premettendo che Controparte_7
in data 19/07/2019 aveva ceduto a una parte dei suoi Controparte_14 Controparte_3
crediti, fra cui quello oggetto di causa, e quest'ultima - in data 13/12/2024 - li ha a sua volta ceduti all'interveniente società di cartolarizzazione;
4) e, per essa, premettendo di essere terza datrice di Controparte_4 CP_5
ipoteca con riferimento soltanto ad alcuni beni e, pertanto, di non avere interesse ad intervenire nella riduzione del pignoramento, dato che la relativa istanza fa riferimento a beni diversi da quelli su cui essa ha garanzia ipotecaria.
5) , in qualità di mandataria con rappresentanza Parte_3
della società B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L., premettendo che ha Controparte_15
ceduto a quest'ultima una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei confronti della società Villa Bugiades S.r.l. Unipersonale.
Le società opposte hanno sostanzialmente formulato le medesime contestazioni,
chiedendo l'inammissibilità o il rigetto della domanda sulla scorta delle seguenti deduzioni:
- l'iniziativa avversaria sfugge allo schema processuale di cui all'art 615 c.p.c., atteso che non è diretta all'accertammo del diritto di procedere in via esecutiva, non essendo contestata la sussistenza del titolo esecutivo;
- il Giudice dell'esecuzione ha rigettato due istanze di riduzione del pignoramento proposta dall'odierna attrice, una con provvedimento del 26.1.2021 e una con provvedimento del 7.4.2023; in quella sede il Tribunale ha altresì disatteso le identiche doglianze oggi fatte valere, che oggi non possono quindi essere reiterate. Né risulta che i detti provvedimenti,
3 esaustivamente e correttamente motivati, siano stati reclamati o altrimenti impugnati dall'opponente;
- a fronte del rigetto della istanza di riduzione il Giudice non avrebbe potuto pronunciare una condanna per responsabilità aggravata, esclusa in radice dall'affermazione della congruità dell'azione esecutiva;
- solo attraverso la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi volta all'annullamento della pronuncia reiettiva si sarebbe potuta incardinare un'azione di responsabilità aggravata innanzi al giudice competente a valutare della “legittimità”
(appropriatezza) della misura dell'azione esecutiva (in termini Cassazione civile sez. III -
06/03/1995, n. 2604);
- in ogni caso, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. Infatti, tutta la documentazione prodotta dall'attrice è volta a provare dei danni che sono diretta conseguenza del suo inadempimento delle obbligazioni assunte e delle normali, usuali, legittime, azioni di recupero del credito incoate dai creditori.
Ciò detto in punto di fatto, l'opposizione è da dichiararsi inammissibile per l'assorbente ragione che le doglianze oggi proposte esulano da quelle che possono essere fatte valere in un giudizio di opposizione all'esecuzione; non riguardano, cioè, il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, bensì la “correttezza” processuale in sede esecutiva delle società convenute e il conseguente risarcimento del danno. Né, a riguardo, si può invocare la giurisprudenza secondo cui “la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal debitore in conseguenza
di una incauta/illegittima esecuzione viene proposta al Giudice dell'esecuzione nella forma
dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ. sent. n. 28527/2018).
Tale principio, infatti, è stato espresso per l'ipotesi in cui la domanda di risarcimento
acceda l'accertamento di un abuso del diritto in sede esecutiva perpetrato dal creditore. Nel caso di specie, invece, la domanda è stata formulata in via autonoma, seppur dinanzi al G.E., non avendo quest'ultimo mai affermato la “sovrabbondanza” del patrimonio immobiliare pignorato dai creditori, circostanza posta dal debitore a fondamento dell'odierna pretesa.
4 Viceversa, risulta agli atti che il G.E. si sia pronunciato in senso opposto, rigettando l'istanza di riduzione con dei provvedimenti comunque non impugnati né oggetto dell'odierna opposizione.
Conseguentemente, l'assunto che il compendio immobiliare pignorato sia molto superiore rispetto ai debiti e alle spese della procedura, e che ciò sia frutto di un abuso del creditore,
appare oggi esclusivamente una affermazione labiale del debitore (la si limita ad Parte_1
allegare che i debiti sono in atto inferiori a € 400.000,00, precisando che non è stata definita la opposizione alla esecuzione nei confronti di B2 Kapital, ma non specifica quali immobili sono stati venduti, quanto è stato ricavato dalle vendite già effettuate né se è rimasto patrimonio residuo da liquidare) che non può essere oggetto di autonomo accertamento - svincolato da una richiesta di riduzione o di impugnazione della stessa - per una procedura esecutiva ancora pendente.
In ogni caso, non appare comunque superfluo precisare, si tratta di una valutazione demandata al G.E. ai sensi dell'496 c.p.c., mentre i creditori vengono esclusivamente “sentiti”,
non esprimendo in alcun modo parere vincolante.
Tra l'altro, proprio la pronuncia citata da parte attrice afferma che è possibile proporre l'azione di responsabilità ex art. 96, co. 2 c.p.c. in via autonoma quando il danno patito dall'esecutato sia sorto successivamente alla definizione del giudizio esecutivo;
lasciando quindi al debitore la possibilità - ove se ne rinvengano i presupposti in base alle risultanze
dell'attività in sede esecutiva (tra cui, accertamento finale del credito e valore di liquidazione)
- di agire per il risarcimento del danno dinanzi al G.O.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), secondo lo scaglione indeterminabile - complessità bassa, considerato che non si è entrato nel merito della domanda, e non considerando la fase istruttoria, non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
del 21.9.2025;
5 condanna l'opponente a rifondere ai convenuti € 3.000 ciascuno, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. se dovute e come per legge;
condanna l'opponente a rifondere all'interveniente - a cui va riconosciuta CP_7
esclusivamente la fase di studio e decisoria - € 1.500 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 16 dicembre 2025
il Giudice
IC ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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