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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Daniela Coinu Consigliera
Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 15 di RACL dell'anno 2023, proposta da
con sede legale in Cagliari, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, Sig. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Enzo Parte_2
Pinna, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in data 19.01.2023 in calce ed in allegato al ricorso
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., nonché di , con sede in Roma, Controparte_2 in persona del presidente del CdA in carica, quale società cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro
Doa, giusta procura generale alle Repertorio n. 37590, Raccolta n. 7131, del 23.01.2023, a firma del notaio CP_
e del contratto di cessione dei crediti 29 novembre 1999 e seguenti, appartenente Per_1 all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari via Delitala
2
APPELLATI
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio nel ricorso in opposizione ed, in particolare previa, occorrendo, dichiarazione di illegittimità e disapplicazione e/o annullamento dell'accertamento, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di addebito n. 325 2014 00010651 33 000 formato il
1 23 maggio 2014, non notificato, contro cui si ricorre, e, per l'effetto, dichiarare infondata e rigettare la domanda o pretesa dell' - Sede di Cagliari, in persona del Direttore pro- Controparte_3 tempore, con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 1, e quindi dello stesso Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro Il
[...] CP_2
Grande n. 21, nonché, per conseguenza, anche della Controparte_4
con sede legale in Roma, Viale Manzoni n. 22, in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore; con
[...] vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
Per l' appellati: Voglia la Corte “1) rigettare l'appello; 2) con vittoria di spese e competenze, CP_5 come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 luglio 2014 la società aveva proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 325020140001065133000, che le era stato notificato il 9 giugno 2014, con il quale l' aveva intimato il pagamento della somma di 12.251,93 € per inadempienze contributive CP_2 relative al periodo da dicembre 2008 a maggio 2010, per contestare il fondamento della domanda dell'istituto.
La società opponente aveva, in particolare, allegato che la pretesa dell'istituto verosimilmente traeva fondamento dal verbale di accertamento e notificazione n. 000372643-2013 del 25 novembre 2013 con il CP_ quale, nel mese di giugno 2013, a seguito di un accesso presso la sede della società, gli Ispettori dell' avevano accertato che la società aveva assunto alle proprie dipendenze, in data 01.12.2008, P_
con contratto di inserimento di tipo E4 (“previsto e disciplinato dagli artt. 54-59 D. lg. n. 276/2003 per
[...] donne di qualsiasi età residenti in particolari aree geografiche, individuate dal decreto ministeriale del 13/11/2008 fra i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento CE n. 2204/2002”), rimasto in essere fino al 31.05.2010, data in cui era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, disconosciuto dall'istituto, che lo aveva ritenuto privo della specifica finalità che lo dovrebbe caratterizzare cioè quella di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di riadattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un nuovo contesto lavorativo.
Nel caso di specie, infatti, secondo gli Ispettori tali finalità mancavano totalmente dal momento che prima di essere assunta dalla società opponente aveva sottoscritto, in data 30.04.2007, Controparte_6 un contratto di inserimento con la società COS.P.A.R. S.r.l. che, come la società La Metà S.r.l., faceva capo a che si era interrotto il giorno prima della nuova assunzione, ovvero il Parte_2
30.11.2008, segno evidente della circostanza che la lavoratrice, che aveva lavorato sino al giorno prima, non dovesse essere inserita nel mondo del lavoro per la prima volta e tantomeno reinserita per adattare le sue competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, tanto più che la mansione che era stata chiamata a svolgere con i differenti contratti di inserimento, stipulati in successione, era la stessa ovvero quella di operatore amministrativo e che anche il contesto lavorativo era rimasto lo stesso.
Le due società svolgevano, infatti, la stessa attività e avevano in comune il medesimo assetto
2 proprietario con la conseguenza che , nella sostanza, aveva sempre svolto l'attività di operatore P_ amministrativo, sempre operando alle dipendenze di , nella stessa sede, sita prima in Parte_2
Viale Diaz e successivamente trasferita in Via dei Vittorini a Cagliari, sia quando lavorava per la
COS.PAR. S.r.l. sia quando lavorava per . Parte_1
Il contratto di inserimento sottoscritto da con in data 01.12.2008, che non Controparte_6 Parte_1 era rinnovabile tra le stesse parti e aveva anche un limite massimo di durata, pari a diciotto mesi, non poteva quindi essere riconosciuto valido e, di conseguenza, avevano concluso le ispettrici, era pertanto necessario procedere al recupero delle agevolazioni fruite dalla società a tale titolo.
In realtà, l'opponente aveva contestato il disconoscimento delle agevolazioni contributive operato dall'Istituto opposto, osservando che la società svolgeva attività di impresa di costruzioni (docc. 3-4), che la lavoratrice era stata assunta il 01.12.2008 con un progetto individuale nel quale era stato previsto l'inquadramento nel 3° livello con qualifica di impiegata amministrativa, con pattuizione di una formazione teorica in materia antinfortunistica (per quattro ore) e di una formazione tecnica inerente la disciplina del rapporto di lavoro (per quattro ore) e l'organizzazione aziendale del rapporto di lavoro
(per ulteriori cinque ore), concordando altresì che sarebbero state riviste, al fine di adeguare le sue competenze professionali, le tecniche di registrazione contabile in uso nell'azienda, la prima nota, la fatturazione tramite i programmi contabili utilizzati ed infine che le sarebbero state impartite istruzioni circa i contatti con i clienti (docc. 5-6).
E, aveva allegato l'opponente, aveva realmente ricevuto la formazione, sia pratica che Controparte_6 teorica, pattuita, direttamente dall'amministratore unico , mediante affiancamento di Parte_2 quest'ultimo durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, come documentato dai verbali offerti in comunicazione, occupandosi in particolare della tenuta della contabilità, formandosi ed acquisendo esperienza professionale in materia di calcolo dell'IVA, di commercializzazione di beni immobili e di acquisto di materiali per costruzioni, nonché di inserimento al computer dei dati contabili attraverso programmi passepartout per la contabilità (docc. 7-10).
La società COS.PAR. S.r.l. era invece una società distinta, con oggetto sociale differente, origini, compagini sociali e sedi differenti (doc.11), ed infatti presso quest'ultima società, in cui peraltro _2 non era mai stato il datore di lavoro di , rivestendo in seno alla stessa soltanto il ruolo Controparte_6 di consulente commerciale, la medesima aveva svolto attività di segreteria e di attività con uffici e terzi.
Sulla scorta di tali premesse, la società opponente aveva contestato il fondamento della domanda, ma anche i calcoli operati dall'Istituto ed aveva, quindi, concluso chiedendo, di annullare l'avviso di addebito opposto in quanto illegittimo.
* CP_ L si era costituito in giudizio per domandare il rigetto del ricorso in quanto infondato e la conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto, preliminarmente rilevando che le società
CO S.r.l. e avevano la stessa compagine azionaria. Parte_1
3 , aveva rilevato l'istituto, era stata infatti l'unica dipendente della società CO S.r.l., Controparte_6 iscritta nel registro delle imprese il 19 febbraio 1996 e cancellata il 6 settembre 2013, che aveva come soci al 50% i fratelli e e quale amministratrice prima e poi liquidatore _2 Persona_2 [...]
, moglie del primo, mentre la società aveva come socio di maggioranza Persona_3 Parte_1
(99,76%) e come socio minoritario (0,24%) , mentre Parte_2 Persona_2 Controparte_6 della stessa risultava essere sindaco.
Nessuna delle due società poi, pur essendo entrambe iscritte alla Camera di Commercio come società edili, aveva mai esercitato l'attività di costruzione ed erano quindi entrambe tenute, a fini previdenziali, al versamento dei contributi secondo l'aliquota del settore terziario.
Gli ispettori, aveva proseguito l'istituto, erano quindi arrivati alle conclusioni in contestazione solo dopo aver acquisito numerosi documenti ed all'esito di un attento esame del caso concreto, avendo avuto anche modo di verificare, apprendendolo direttamente da , che aveva sempre lavorato, Controparte_6 sotto la vigenza dei due contratti di inserimento, benché stipulati da due diverse società, presso la stessa sede legale (ubicata prima nel viale Diaz e poi nella via Dei Vittorini a Cagliari), che per entrambe le società aveva svolto mansioni di segreteria e che aveva sempre ricevuto direttive da . Parte_2
Ma, aveva aggiunto l'istituto, vi era di più perché era anche emerso che la lavoratrice , negli anni, P_ aveva prestato la propria opera, alternativamente, per la ditta individuale La Sala dottor Giuseppe
IO (da gennaio 1975 ad aprile 1999), per la società (da maggio 1999 ad aprile 2002), per Parte_1 la società CO (da maggio 2002 al 14 giugno 2005) e poi di nuovo per (dal 27 settembre Parte_1
2005 al 23 aprile 2007), presso la SA (dal 30 aprile 2007 al 30 novembre 2008) con contratto di inserimento, per (dal 1 dicembre 2008 al 12 luglio 2010) con contratto di inserimento, ogni Parte_1 volta con contratti agevolati, che si concludevano allo scadere delle agevolazioni, circostanza questa che aveva consentito agli interessati di versare i soli contributi a carico del dipendente.
E la dipendente, per sua stessa ammissione, aveva sempre svolto mansioni di segreteria prima per lo studio professionale di e di seguito per le due società che, vista la medesima Parte_2 composizione azionaria, pur giuridicamente distinte società di capitali, di fatto replicavano la stessa formula organizzativa e gestionale, in concreto perseguendo interessi economici che si identificavano con quelli degli unici due soci ed in particolare con quelli del socio di maggioranza della società _1
che di quest'ultima era sostanzialmente il titolare.
[...]
Vi erano, quindi, indizi gravi precisi e concordanti, idonei a fondare la presunzione che all'interno della compagine delle due società, costituita dai medesimi soci, si fosse determinata “una vera e propria complicità nei comportamenti gestionali, finalizzata a godere indebitamente delle agevolazioni previste per le assunzioni dei dipendenti e che tale finalità fosse da ascrivere anche al sig. ”. Parte_2
*
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali e con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 598 pubblicata il 19 luglio 2022, aveva rigettato l'opposizione, confermando l'avviso di addebito
4 CP_ opposto e condannato la società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'
Dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, ai sensi degli artt. 54-59 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, applicabili ratione temporis, e le finalità che il contratto di inserimento mira a realizzare, nonché la sua durata, trattandosi di “tipologia contrattuale di natura subordinata volta a favorire
l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in esecuzione del progetto individuale di inserimento”, con l'intento del legislatore di “valorizzare, con questo istituto, l'acquisizione di professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del contratto”, il Tribunale aveva poi evidenziato che, coerentemente con tale finalità, l'art. 55, comma 4, chiariva che la formazione eventualmente effettuata doveva essere finalizzata al concreto adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo specifico contesto lavorativo, essendosi in presenza di un contratto connotato dalla finalità formativa, qualificabile come contratto a causa mista risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 22687 del 25 settembre 2018) e che proprio in virtù delle finalità perseguite la norma conteneva una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro.
E nel caso di specie, aveva concluso il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, era emerso che il contratto di inserimento stipulato tra e la società pur formalmente rispettoso dei Controparte_6 Parte_1 requisiti previsti dalla normativa indicata, risultava viziato “ab origine come correttamente sostenuto dall' convenuto, atteso che la lavoratrice non doveva essere inserita o reinserita nel mercato del lavoro, né CP_1 necessitava di un adeguamento delle sue competenze professionali al nuovo contesto lavorativo”.
Quanto all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, infatti, “sia per tabulas sia dalla escussione della stessa lavoratrice all'udienza del 20 novembre 2018”, era emerso che la medesima dal 1975, senza soluzione di continuità, aveva lavorato “solo per , e CO S.r.l.”, dato che Parte_2 Parte_1 aveva prestato la propria opera dal 1975 per la ditta individuale La Sala Dott. Giuseppe IO, matricola 170197603 (cfr. doc. 9), per la CO S.r.l. matricola 1706343077 (cfr. doc. 9), per la società
[...]
matricola 1705729579 (cfr. doc. 10). Parte_1 CP_ Era poi emerso dal verbale di accertamento dell' che la lavoratrice, benché impiegata dalla società con contratto di inserimento di tipo E4 da dicembre 2008 a maggio 2010, era già stata Parte_1 assunta, sempre con contratto di inserimento, in data 30.04.2007 e sino al 30.11.2008, dalla CO.SPAR
S.r.l., società anch'essa riconducibile a circostanza questa mai specificamente Parte_2 contestata da parte opponente.
E la stessa lavoratrice aveva confermato in causa di aver lavorato dal mese di gennaio 1975 con Parte_2
come operatrice contabile anche se aveva dichiarato di non ricordare se si occupasse “della sua
[...] contabilità o della contabilità di altre aziende”, precisando altresì di aver effettuato un corso per imparare
5 ad utilizzare una macchina contabile e di aver successivamente prestato attività lavorativa presso lo studio precisando “all'inizio riordinavo fatture, compilavo i registri con l'inserimento delle fatture, non ricordo quali altre attività svolgevo”.
Quanto alla necessità di adeguamento delle sue competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, il Tribunale aveva osservato che, dai documenti prodotti dall' convenuto, aveva trovato CP_1 conferma il fatto che le società CO.SPAR. e presentassero sostanzialmente la _1 Parte_1 medesima compagine azionaria e svolgessero la medesima attività, dato che COSPAR S.r.l, iscritta nel registro delle imprese il 19 febbraio 1996 e cancellata il 6 settembre 2013, aveva come soci al 50%
e ; amministratrice e successivamente liquidatore della medesima _2 Persona_2 [...]
, moglie di e che l'unica dipendente della società, formalmente edile, Persona_3 Parte_2 risultava essere stata . Controparte_6
La aveva, invece, come amministratore unico e socio di maggioranza, , con Parte_1 Parte_2 una partecipazione al 99,76%; il secondo socio era , con una partecipazione allo 0,24%, Persona_2 mentre risultava essere sindaco della società ed anche siffatta società, pur iscritta alla Controparte_6
Camera di Commercio come impresa edile, non aveva mai esercitato attività di costruzione (doc. 4, 5, 6,
7), e quindi, ai fini previdenziali, era tenuta al versamento dei contributi secondo l'aliquota del settore terziario.
E aveva dichiarato agli Ispettori di aver lavorato sempre presso la sede legale di via dei Controparte_6
Vittorini (“anche quando ero dipendente CO S.r.l.”), presso la quale la società si era trasferita circa due anni prima dalla sede di Viale Diaz, di aver sempre svolto mansioni di segreteria per entrambe le aziende e di aver sempre ricevuto direttive da . Parte_2
In definitiva era emerso in causa che la dipendente, per sua stessa ammissione, aveva sempre svolto le mansioni di operatore amministrativo, prima per lo studio professionale del sig. e, di Parte_2 seguito, per i due organismi societari citati, i quali, vista la medesima composizione azionaria, pur essendo due distinte società di capitali, di fatto presentavano la medesima compagine sociale e la medesima organizzazione.
Da ciò la corretta convinzione degli accertatori che non dovesse “essere inserita per la prima volta P_ nel mondo del lavoro, né tantomeno reinserita (ha lavorato sino al giorno prima), per adattare le sue competenze professionali al nuovo contesto lavorativo”, avendo svolto le stesse mansioni “con questi due diversi contratti di inserimento” e cioè “quella di operatore amministrativo”, sostanzialmente all'interno di quello che era risultato essere lo stesso contesto lavorativo, tanto più che, aveva ritenuto il Tribunale, il valore probatorio delle dichiarazioni rese da in quella sede, non risultava inficiato dalle Controparte_6 successive dichiarazioni rese dalla medesima in sede di escussione testimoniale, da un lato atteso il valore probatorio che deve riconoscersi ai verbali ispettivi, attendibili fino a prova contraria, e dall'altro la contraddittorietà delle risposte rese dalla teste che, pur avendo confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, aveva ritenuto di modificare soltanto la parte relativa alle mansioni svolte, che aveva
6 meglio specificato in sede di prova testimoniale.
La giurisprudenza costante riconosceva, infatti, attendibilità alle dichiarazioni rese davanti agli ispettori, sia per la vicinanza temporale ai fatti accertati, sia in ragione della sorpresa delle operazioni ispettive che impedivano ogni eventuale accordo o condizionamento sulle dichiarazioni da rilasciare.
E tale rischio, aveva aggiunto il primo giudice, condivisibilmente allegato dall'Istituto opposto, era ancora più evidente nel caso di specie, visti i rapporti lavorativi sussistenti tra e Controparte_6
, non solo parte del contratto oggetto di contestazione, ma anche sua collaboratrice fin Parte_2 dal 1975, oltre che sindaco della società solo a voler considerare che, nella dichiarazione Parte_1 resa in data 19.6.2013, la stessa aveva precisato inequivocabilmente di aver sempre svolto, anche P_ quando operava per la CO.SPA.R. S.r.l., mansioni di segreteria, sotto le direttive del dott. Parte_2 Pt_
(“io infatti ho lavorato solo per e CO. SPAR. Io ero assunta a tempo
[...] Parte_2 Parte_1 indeterminato, solo che poi mancava il lavoro e, quindi, mi proponeva l'assunzione con altra Parte_2 società che lui teneva come consulente”).
E dalla stessa testimonianza della lavoratrice era, in ogni caso, emerso che lei aveva già delle specifiche competenze in materia contabile avendo lavorato presso lo studio professionale di , Parte_2 per cui certamente non necessitava di un adeguamento professionale al nuovo contesto lavorativo, sempre riconducibile al professionista.
Né di alcun pregio erano secondo il primo giudice le ulteriori testimonianze assunte nel corso del giudizio, sia perché generiche (come quelle rese dal teste all'udienza del 24.10.17) sia perché, _1 in alcuni casi, anche non totalmente attendibili come quella resa dalla teste , moglie del dott. Per_3
e amministratrice della società CO S.r.l. che, all'udienza del 26 febbraio 2019, aveva Parte_2 dichiarato che riceveva da lei le direttive, in questo però smentita dalla stessa lavoratrice che P_ aveva riferito “il Professore [ era sempre in ufficio, in quanto era consulente della Società e poiché _2
l'Amministratore, cioè la , non c'era mi impartiva le direttive” (in tal senso anche il teste , Per_3 Tes_2 il quale aveva dichiarato di aver visto in entrambi gli studi del Dr. , sia presso Controparte_6 _2 Co gli uffici del palazzo sia quando lavorava in Via dei Vittorini e di aver visto Parte_2 impartirle direttive in entrambi i luoghi di lavoro).
E non solo l'istruttoria tutta, ma anche i documenti portati in causa avevano smentito l'assunto dell'opponente secondo cui il dott. aveva conosciuto la sig.ra solo in quanto Parte_2 P_ consulente della CO.SPAR., essendo al contrario risultato che la medesima era stata una sua dipendente, presso lo studio professionale di quest'ultimo, già dal 1.1.1975 al 31.12.1999 e sindaco della società
[...] sin dal 1975. Parte_1
L'istruttoria condotta, aveva concluso il primo giudice, aveva dunque confermato che, nel caso di specie, lo schema del contratto di inserimento era stato utilizzato per usufruire di sgravi contributivi non dovuti e non per le finalità sottese alla causa del contratto stesso, così come infondata doveva ritenersi la contestazione dei conteggi in quanto generica e non corroborata da riscontri documentali attestanti
7 l'erroneità dei calcoli.
Da ciò l'infondatezza dell'opposizione proposta. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello la società cui hanno resistito e . Parte_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha censurato la sentenza deducendone, nel merito, l'erroneità per “violazione o falsa applicazione degli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/03; violazione o falsa applicazione dell'artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.; difetto di motivazione;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed erroneo apprezzamento delle risultanze.
Più precisamente il primo giudice aveva errato nel negare che, in conformità al progetto individuale di inserimento previsto nel contratto stipulato tra le due parti, alla lavoratrice fosse stata impartita la formazione pattuita, sia teorica che pratica, attraverso lezioni teoriche, direttamente da Parte_2
, o mediante affiancamento di quest'ultimo durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, dato
[...] che la documentazione allegata agli atti dimostrava chiaramente che le mansioni contrattualmente previste erano sempre state svolte da in affiancamento con il professor , che Controparte_6 _2
l'aveva formata per la tenuta della contabilità, facendole acquisire esperienza professionale in materia di calcolo dell'IVA, di commercializzazione di beni immobili e di acquisto di materiali per costruzioni, oltre che nell'uso dei programmi informatici necessari per la contabilità, insegnandole l'inserimento al computer dei dati contabili (primo capo del ricorso alle pagg. 12/14, punti da 1 a 3).
Il primo giudice, inoltre, non aveva neppure considerato la differenza tra le due società presso le quali aveva operato con contratto di inserimento, del tutto distinte, con oggetto sociale, origini, P_ compagini sociali e sedi differenti e tantomeno la circostanza che non fosse mai stato il suo _2 datore di lavoro presso la CO S.r.l., dove al contrario lo aveva conosciuto in quanto consulente commerciale e dove la stessa aveva svolto mansioni di segretaria e attività con uffici e terzi, ben P_ differenti da quelle affidate e per cui era stata formata presso la società opponente (punti da 3 a 6 del primo capo alle pagg. 14/15 del ricorso).
Quanto all'istruttoria espletata il primo giudice, che pure era partito dal corretto assunto dell'esistenza di un contratto di inserimento formalmente rispettoso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, aveva errato nel ritenere che le testimonianze acquisite non avessero confermato quanto esposto dalla società, e cioè che le due società erano distinte, che avevano svolto attività di costruzione ( CP_8
e di civile abitazione), ciascuna con una propria organizzazione, ritenendo invece
[...] Parte_1 determinante, come non era, la comunanza di compagini societarie e lo svolgimento di attività affine, al fine dell'accertamento dell'unicità del rapporto e dell'assenza delle condizioni e dei presupposti per la CP_ fruizione delle agevolazioni connesse al contratto di inserimento, come sarebbe stato onere dell dimostrare.
L'ente si era, invece, limitato ad affermare semplicisticamente che la lavoratrice aveva sempre svolto le
8 stesse mansioni, né il primo giudice aveva considerato le contrarie risultanze dell'istruttoria espletata ed in particolare la testimonianza resa in giudizio dalla stessa , che aveva confermato di avere P_ lavorato per soggetti diversi, per i quali aveva svolto mansioni differenti, ricevendo la formazione teorica e pratica pattuita nel progetto con la società opponente dallo stesso , circostanza questa _2 confermata anche dal teste . Tes_2
Nè ricorreva il lamentato abuso di diritto solo a voler considerare che la lavoratrice, che aveva iniziato a prestare servizio nel 1975 presso lo studio , con mansioni generali di segreteria, non aveva mai _2 frequentato la scuola media superiore, aveva con lui iniziato a utilizzare i primi computer ed era stata da lui formata via via professionalmente, nei limiti della formazione scolastica posseduta e che presso il suo studio professionale erano domiciliate numerose società di capitali, che si avvalevano della sua consulenza o di cui era il legale rappresentante, mentre il lavoro con la CO S.r.l. si era svolto da aprile 2007 a novembre 2008 quando l'amministratrice era , diventata sua moglie solo Persona_3 nel marzo 2013.
Il contratto di inserimento lavorativo con la società doveva quindi ritenersi genuino e la Parte_1 CP_ formazione impartita conforme agli obiettivi indicati nel contratto, senza che l avesse assolto l'onere della prova incombente sull'istituto, provando in modo rigoroso, soprattutto in presenza di documentazione comprovante la formazione della lavoratrice, che le mansioni di fossero rimasti P_ immutate nel tempo nonostante il mutamento formale del nominativo del datore di lavoro e avessero dissimulato un unico rapporto di lavoro.
Nella sentenza non si era neppure offerta adeguata motivazione in merito all'attendibilità di quanto dichiarato dalla teste o in merito all'irrilevanza di quanto dichiarato dalla teste Persona_3 CP_
, di parte in contrasto con la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo Controparte_6 cui le dichiarazioni raccolte dagli ispettori, senza vincolo di giuramento e in assenza di garanzie del contraddittorio, dovevano trovare conferma in giudizio dai soggetti che le avevano rese, con le garanzie del giusto processo. CP_ E la teste citata dall ben poteva rilasciare in giudizio dichiarazioni a chiarimento e ad integrazione di quanto frettolosamente affermato davanti agli Ispettori, essendo ammesse ed anche rilevanti dichiarazioni in senso contrario a quello originario.
In ogni caso, qualora fossero residuati dei dubbi, l'appellante ha domandato una nuova audizione, sui capitoli di prova dedotti nel ricorso, dei testimoni già sentiti (capo III del ricorso a pag. 21).
*
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata perché il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione della disciplina in materia di contratto di inserimento e avrebbe anche erroneamente valutato il quadro probatorio offerto dalla società nel corso del giudizio, senza considerare che l'onere della prova gravava sull'istituto, tenuto a dimostrare che le società CO S.r.l. e non Parte_1 svolgevano attività distinte e soprattutto che avesse svolto per entrambe la medesima Controparte_6
9 attività, erroneamente invece apprezzando le risultanze dell'istruttoria, dato che era emerso che presso la società la medesima non aveva svolto affatto attività di segreteria. Parte_1
Se il primo giudice avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto invocati e avesse anche correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria, sarebbe giunto ad affermare la genuinità del contratto di inserimento stipulato dalla società e avrebbe ritenuto la società CO S.r.l. una società distinta rispetto alla società con una differente organizzazione, escludendo che , Parte_1 _2 che aveva conosciuto in quanto consulente commerciale della CO, fosse mai stato Controparte_6 in quel periodo il suo datore di lavoro. CP_ E ciò tanto più che l' avrebbe dovuto dimostrare, a prescindere dalla non dirimente e comunque contestata unicità degli assetti societari di CO e che si trattava della stessa attività, dello _1 stesso soggetto e delle stesse mansioni, oltre che dello stesso datore di lavoro, per negare i presupposti per la fruizione delle agevolazioni connesse al contratto di inserimento e invece siffatta prova non era stata data dall'ente nel caso di specie, che si era limitato ad affermare semplicisticamente che la circostanza che avesse sempre svolto le stesse mansioni era emersa dal verbale Controparte_6 CP_ dell senza valorizzare le contrarie risultanze dell'istruttoria, ed in particolare i chiarimenti resi in giudizio dalla stessa , ma anche quanto riferito dai testi e , quest'ultima ingiustamente P_ Tes_2 Per_3 ritenuta non attendibile senza adeguata motivazione.
L'appello è infondato.
Il Collegio ritiene, al contrario dell'appellante, che il primo giudice abbia fatto corretta interpretazione della normativa che disciplina il contratto di inserimento, altrettanto correttamente valutando gli oneri probatori gravanti sulle parti e le risultanze dell'istruttoria svolta, seppure con alcune integrazioni che si ritiene opportuno di seguito esplicitare, ben interpretando nel loro complesso i dati documentali e le dichiarazioni rese dai testimoni.
Quanto al contratto di inserimento, il primo giudice, dopo avere ricostruito il quadro normativo all'epoca vigente, richiamando le previsioni degli artt. 54-59 del D. lg. n. 276 del 2003, e le finalità svolte dallo stesso, come già sopra evidenziate, ha rilevato che legislatore aveva disciplinato siffatta tipologia di contratto di lavoro subordinato con il fine di favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in esecuzione del progetto individuale d'inserimento, valorizzando quindi con questo istituto l'acquisizione di una professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale, stabilizzazione del contratto, per questo connotato da finalità formativa e qualificabile come contratto a causa mista risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione di una più definita professionalità per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, sottolineando altresì che proprio in virtù delle finalità perseguite si trattava di una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del normale dovere contributivo posto in capo al datore di lavoro.
10 Proprio partendo da tale quadro normativo, peraltro pacifico tra le parti, in ragione invece delle risultanze dell'istruttoria, il primo giudice ha ritenuto il contratto di inserimento stipulato tra l'appellante e , pur formalmente rispettoso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, Controparte_6 viziato perché fin dall'origine privo della causa che avrebbe dovuto essergli propria, dal momento che era emerso che la lavoratrice non doveva essere inserita o reinserita in un mercato del lavoro da cui non era mai uscita, né necessitava di adeguamento delle proprie competenze professionali ad un nuovo contesto lavorativo, che aveva già acquisito nell'ambito di un rapporto di durata più che trentennale che, in concreto, si era svolto con . Parte_2
E a tali conclusioni il primo giudice è giunto, correttamente valutando gli oneri probatori gravanti sulle parti, dato che in siffatte fattispecie (sgravi contributivi, ma anche fiscalizzazione di oneri sociali), come da tempo va affermando l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 1157/2018
e n. 1583/2023), “grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto della società ricorrente a beneficiare della detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche)”.
Era, quindi, onere della società provare di avere diritto alle agevolazioni contributive poste _1 CP_ dall a fondamento del contestato avviso di addebito, come correttamente affermato dal primo giudice, che nel ritenere, che fosse onere del contribuente provare il diritto di godere delle agevolazioni poi revocate, non ha affatto errato, né invertito l'onere probatorio.
Altrettanto corretto risulta, a parere del collegio, l'esito della valutazione delle risultanze della complessiva istruttoria svolta, a parere del collegio sufficientemente chiare da far escludere l'esigenza, sollecitata dall'appellante nel caso fossero residuati dubbi in merito, di procedere ad una nuova audizione dei testi già sentiti.
È stata infatti la lavoratrice , pacificamente assunta dalla società La Metà S.r.l. con Controparte_6 contratto di inserimento di tipo E4, da dicembre 2008 a maggio 2010, a riferire, prima agli ispettori CP_ dell come da verbale in data 19.06.2013, e poi nel corso del giudizio, come da verbale dell'udienza del 20.11.2018, la non trascurabile circostanza di aver sempre lavorato, fin dal 1975, alle dipendenze di
, dapprima presso il suo studio professionale di commercialista e successivamente, Parte_2 con contratto di tre anni circa, stipulato con e ancora con la CO S.r.l. e a specificare che Parte_1 il rapporto si era sempre svolto presso la medesima sede legale, ubicata in origine nel viale Diaz e poi trasferita nella via dei Vittorini a Cagliari, anche quando era dipendente della CO S.r.l. e di avere sempre ricevuto, nel corso di tutti questi rapporti, le direttive da , svolgendo sempre, Parte_2 alle dipendenze di entrambe le società, le medesime mansioni di segreteria, meglio specificate in giudizio come mansioni di operatrice contabile amministrativa.
Si legge, infatti, nel verbale redatto dal primo giudice all'udienza del 20.11.2018 che ha Controparte_6
11 aggiunto, rispetto a quanto dichiarato agli ispettori, di avere iniziato a lavorare con il commercialista già da gennaio 1975, operando nel suo studio professionale come operatrice contabile, Parte_2 dove si era occupata della contabilità, forse sua o forse delle aziende da lui seguite (“avevo fatto un corso per imparare ad utilizzare una macchina contabile e poi ero entrata nello studio”), salvo un primo periodo in cui era stata adibita a riordinare fatture, compilare i registri con inserimento delle fatture, facendo uso della macchina contabile, ricevendo le direttive da direttamente o da suoi tirocinanti. _2
Successivamente, poiché aveva iniziato una collaborazione a tempo pieno con l'università ed il _2 lavoro in studio era diminuito, ha proseguito la teste, era stata assunta da una società di cui non ricordava il nome, specificando però “successivamente non ricordo chi mi avesse assunto, sempre ovviamente una società di quelle che teneva il professore o di cui lui era amministratore, probabilmente , e che Parte_1 nella sua vita lavorativa aveva sempre e solo operato per , e CO S.r.l., Parte_2 Parte_1 sempre assunta a tempo indeterminato anche se, poiché capitava che mancasse il lavoro, era a _2 proporle l'assunzione “con altra società che lui teneva come consulente”, aggiungendo altresì che la sede di lavoro era sempre stata la stessa.
E se, ad una prima lettura, può apparire che abbia in giudizio mutato le dichiarazioni rese agli P_ CP_ ispettori dell in merito alle mansioni svolte (cui si ricorda aveva dichiarato “ho sempre svolto mansioni di segreteria per entrambe le aziende”), riferendo invece di mansioni differenti nel tempo, da una lettura più approfondita delle dichiarazioni rese da tale lavoratrice nel corso del giudizio, può trarsi una chiara conferma di quanto riferito nell'immediatezza agli ispettori e cioè dello svolgimento da parte sua, sempre soggetta a direttive impartite da per oltre trent'anni, delle medesime Parte_2 mansioni, quelle di operatore amministrativo contabile, in merito alle quali non aveva alcuna necessità di formazione in termini di inserimento o reinserimento in un mondo lavorativo mai lasciato o in termini di adeguamento delle sue competenze professionali ad un contesto lavorativo, rimasto di fatto immutato nel tempo e non affatto nuovo.
In tal senso significativamente la lavoratrice ha riferito al primo giudice che comunque aveva sempre ricevuto le direttive sul lavoro da svolgere da , anche quando risultava dipendente CO, dal _2 momento che “il professore era sempre presente in ufficio in quanto era consulente della società”, e mai dall'amministratore, , che “non c'era”. Persona_3 Pa Ed ha poi aggiunto che, pur essendosi occupata per di tenere la contabilità della società, Parte_1 dietro direttive di che ne era l'amministratore, per la CO aveva dovuto svolgere lavoro di _2 segreteria perché “aspettavano che arrivasse il lavoro vero e proprio”, che si comprende avrebbe per lei comportato la prosecuzione dell'attività già svolta e riferita alla contabilità, che poi non era arrivato perché la società in quel momento era inattiva e non aveva lavoro di contabilità da fare dato che aspettava degli appalti poi non andati a buon fine.
Successivamente, ha altrettanto significativamente aggiunto , l'aveva poi riassunta presso P_ [...]
, per conto del quale le mansioni erano però “rimaste le stesse”, evidentemente CP_9 _2
12 riferendosi a quelle già in precedenza per il medesimo svolte (testualmente, riferendosi al periodo in cui l'aveva riassunta a nome della società “le mansioni che ho svolto sono rimaste le stesse _2 _1 in quanto tenevo la contabilità della società e provvedevo anche ad effettuare gli invii telematici del bilancio, della dichiarazione etc. Il dr. mi impartiva le direttive sui compiti da svolgere”). Parte_2
Ebbene, se si considera il verbale nel suo complesso, può dirsi che solo apparentemente la teste, che pure ha confermato quanto dichiarato nel verbale ispettivo mostratole dal primo giudice, ha modificato le dichiarazioni rese agli ispettori in merito alle mansioni svolte nel tempo.
E' vero, infatti, che in chiusura del verbale ha voluto aggiungere che l'indicazione delle mansioni P_ come “lavoro di segreteria” fatta agli ispettori era un'indicazione generica, che doveva invece intendersi come spiegata nel verbale dell'udienza, ma è anche vero che la teste, quasi senza rendersene conto, dopo avere riferito che nel corso della sua attività lavorativa le mansioni variavano - aggiungendo che per
[...] si era occupata di tenere la contabilità della società, prima a mano e poi con programmi Parte_1 informatici nonché dei rapporti con i fornitori di materiali, senza svolgere lavori di segreteria, che aveva invece fatto per la CO - ha poi spiegato che ciò si era reso necessario solo perché in quel periodo non vi era contabilità da fare perché non avevano ricevuto alcune commesse come invece si aspettavano.
Ed ha poi proseguito riferendo che, quando formalmente l'aveva riassunta per conto della _2 società di cui era amministratore, dopo che CO l'aveva licenziata, le mansioni che aveva _1 svolto erano rimaste le stesse in quanto aveva continuato a tenere la contabilità della società e provvedeva ad effettuare gli invii telematici del bilancio e delle necessarie dichiarazioni, di fatto quindi sostanzialmente confermando che le mansioni erano rimaste nel tempo sempre quelle e che le aveva sempre svolte soggetta a direttive di , benchè i contratti venissero stipulati sotto la veste di _2 diverse società, a lui comunque riferibili per assetti proprietari, dato che in sede vi era comunque sempre
, che le dava direttive in merito al lavoro da svolgere e che la sede era rimasta sempre la stessa. _2
Contrariamente a quanto vorrebbe l'appellante, quindi, che ha offerto una lettura parziale delle complessive dichiarazioni rese da , valorizzando esclusivamente quanto rilevante a supporto della P_ propria ricostruzione dei fatti e non quanto in contrasto con la stessa, il collegio non ravvisa nelle stesse quelle dirimenti contraddizioni, pur nelle precisazioni rese in udienza, che comunque, anche qualora fossero ravvisabili, porterebbero comunque a valorizzare maggiormente le dichiarazioni rese, a sorpresa, nell'immediatezza dei fatti, come ha fatto il primo giudice.
Fatto è che ha smentito riferendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 1975, Controparte_6 _2 seguendo la contabilità nel suo studio professionale per oltre vent'anni fino al 1999 (in tal senso pure l'estratto contributivo di ) e non, come dal medesimo sostenuto, di averlo conosciuto quando P_ lavorava presso la CO di cui egli era consulente, così come riferendo in merito al ruolo rivestito da all'interno di tale società, di cui formalmente era amministratore, la teste ha escluso Persona_3 che la stessa fosse mai stata presente nella sede della società, rilevando che chi era sempre presente in quella sede era il consulente della società , dal quale riceveva anche le direttive, di fatto perciò _2
13 smentendo anche quanto dichiarato, nel corso della testimonianza resa all'udienza del 26.02.2019, da
, che aveva detto che , nell'esercizio della propria attività lavorativa per la Persona_3 P_
CO, riceveva da lei le direttive sul lavoro da svolgere, peraltro circoscritto a commissioni e fotocopie, ma aveva anche aggiunto, significativamente a parere del collegio, di non ricordare che tipo di contratto avesse con la medesima stipulato, giustamente perciò ritenuta inattendibile dal primo giudice e non solo in ragione del rapporto di coniugio esistente al momento della testimonianza con . _2
Ciò che, infatti, risulta in proposito maggiormente dirimente, e che non consente di ritenere attendibile la teste , è la circostanza che la stessa, che si è comunque posta in sostanziale contraddizione con Per_3 quanto dichiarato da , abbia anche dimostrato di non avere esatta conoscenza dei fatti Controparte_6 di causa, apparendo altresì inverosimile, se veramente avesse proceduto alla assunzione di per P_ conto della CO con un contratto di inserimento, che le era stata “indicata ma non ricordo da chi”, ritenere che non avesse conoscenza della tipologia di assunzione e non avesse verificato le attività lavorative dalla stessa svolte in precedenza, valutandone le competenze professionali, segno evidente del fatto che il rapporto fosse al contrario imputabile a chi solo formalmente risultava essere un consulente della società, ma sostanzialmente della società aveva la proprietà al 50%, ed era costantemente presente nella sede della stessa società, dove le impartiva anche le necessarie direttive sul lavoro da svolgere e cioè a . Parte_2
Ed in tal senso sono anche significative le dichiarazioni rese dal teste , che ha precisato di Tes_2 conoscere da circa trent'anni in quanto cliente ed amico dei fratelli e Controparte_6 _2
, il primo commercialista e il secondo avvocato, riferendo che l'aveva sempre vista Persona_2 nello studio di , o meglio “in entrambi gli studi”, ubicati prima nel palazzo Sai posto tra Parte_2 il viale Bonaria e il viale Diaz e poi nella sede di via dei Vittorini a Cagliari dove, dopo una fase iniziale in cui si era occupata di attività di segreteria (rispondere al telefono e battere a macchina documenti), dato che nello studio professionale c'erano anche gli uffici della società e di altre società, si era _1 occupata di fatture e contabilità, forse dello studio o forse di altre società, dietro direttive di , _2 come aveva constatato personalmente, in entrambe le sedi, circa la predisposizione di bilanci delle società seguite dalla stessa, come per esempio per la società circostanza questa che conosceva _1 meglio di altre dal momento che tale società deteneva una partecipazione in un'altra società cui lui era interessato personalmente, trattandosi di società controllata da un suo figlio oppure circa le aliquote Pt_ IVA da applicare alle singole fatture, che La chiedeva a di verificare per vedere se P_ contenevano una corretta applicazione dell'IVA.
Si tratta, infatti, di un teste attendibile, che ha dimostrato una precisa conoscenza dei fatti di causa ed ha reso dichiarazioni del tutto congruenti con quelle di , di fatto confermando l'esistenza Controparte_6 di un rapporto trentennale tra e , significativamente taciuto da Controparte_6 Parte_2 [...] Pt_
, in causa quale amministratore della società appellante, che aveva avuto modo di constatare personalmente nel tempo come cliente ed amico di , così come personalmente aveva potuto _2
14 constatare lo svolgimento costante da parte di di mansioni riferite ad attività di contabilità, con la P_ sola esclusione di una fase iniziale, in cui l'aveva vista svolgere attività di segreteria, di fatto smentendo la ricostruzione di segno contrario operata da e cioè che le mansioni svolte dalla non _2 P_ fossero state sempre le stesse durante l'intera carriera lavorativa, avendo tale teste riferito esattamente il contrario, descrivendo un rapporto, constatato in concreto, ininterrotto per trent'anni con , _2 senza mai fare riferimento a variazioni, nelle mansioni svolte da , intervenute nel tempo. P_
Il quadro probatorio sopra evidenziato, perciò, contrariamente a quanto lamentato con i motivi di censura dall'appellante, conferma chiaramente che il contratto di inserimento stipulato con la società, pur formalmente rispettoso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, era stato utilizzato per fruire di benefici contributivi riferiti ad una lavoratrice che non aveva necessità di essere inserita in un mercato del lavoro da cui non era mai uscita, o reinserita all'interno dello stesso, né necessitava di un adeguamento delle proprie competenze professionali ad un nuovo contesto lavorativo, come rilevato già dal primo giudice, dal momento che per trent'anni aveva sempre operato di fatto, sostanzialmente, per , che ne era il reale datore di lavoro, seppure sotto la veste formale di contratti Parte_2 agevolati riferibili a società che a lui comunque facevano capo in ragione degli assetti proprietari, per svolgere i compiti amministrativi di operatore contabile, rimasti costanti nel tempo e sempre presso le sedi di quelli che il teste ha descritto come gli studi professionali di , come confermato non Tes_2 _2 solo da , ma anche dal teste e non affatto smentito dalla testimonianza Controparte_6 Tes_2 generica, non congruente ed interessata, di . Persona_3
Né rilevante risulta quanto precisato dal teste se non altro perché ha riferito di un Testimone_3 periodo successivo a quello controverso, circoscritto a circa un anno tra il 2012 e il 2013, nel quale aveva condiviso lo studio professionale con l'avvocato , fratello di nei locali di via Persona_2 _2 dei Vittorini a Cagliari ed aveva potuto vedere che occupava una stanza nello stesso Controparte_6 appartamento perché lavorava per la società e l'aveva anche sentita discutere di lavoro con _1
, che non ha comunque potuto fare a meno di aggiungere che era competente in Parte_2 P_ materia di contabilità, tanto che era capitato anche a lui di chiederle qualche consiglio pratico in ordine alla sua contabilità.
Quanto al periodo precedente si è limitato a riferire, piuttosto genericamente, che anche prima _1 di condividere la stanza con l'avvocato gli era capitato di recarsi presso i locali in questione, ed _2 anche nell'occasione aveva visto la signora nei locali, pur non sapendo dire che ruolo svolgesse P_ all'epoca.
E comunque, in merito alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da , il collegio, che non Controparte_6 ritiene di dover dare ingresso alla prova testimoniale di cui la società ha domandato la _1 rinnovazione in caso residuassero dubbi, già sopra esclusi per le ragioni esposte, ricorda che se è vero, al riguardo, che le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori non sono di per sé dotate di un valore probatorio precostituito, dovendo essere liberamente apprezzate dal giudice per formare il suo
15 convincimento nell'ambito di tutto il materiale raccolto (cfr. per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17555 del
10/12/2002, Cass. 23 giugno 2008 n. 17049 e Cass. 28 agosto 2024 n. 23252), è anche vero che ciò non esclude che ad esse possa essere riconosciuta una specifica valenza indiziaria laddove, come nel caso di specie, esse siano caratterizzate da contenuti espositivi pienamente concordi e coerenti con le altre risultanze del processo, costituite in questo caso sia dalle conferme offerte in giudizio dalla stessa che da nelle testimonianza resa, da cui è emerso lo svolgimento costante Controparte_6 Tes_2 nel tempo da parte di , per oltre trent'anni, alle dipendenze di , delle medesime mansioni, P_ _2 quelle effettive di operatore amministrativo contabile.
Ed in tal senso rilevano anche le risultanze documentali, dalle quali può trarsi conferma della CP_ prospettazione dei fatti operata dall' che per le ragioni sopra evidenziate non può ritenersi inficiata dalle contrarie osservazioni della società appellante, che risultano smentite da una lettura non isolata, ma unitaria e complessiva degli elementi ricavabili dalla documentazione allegata agli atti e dalle significative dichiarazioni rese, in particolare nella fase ispettiva, ma anche nel corso del giudizio, da
. Controparte_6
Ciò che rileva è sostanzialmente il fatto che , che pure ha ricondotto la conoscenza di Parte_2
al periodo in cui la stessa aveva lavorato alle dipendenze della CO, con un contratto Controparte_6 di inserimento, perché di tale società egli era il consulente, sia invece risultato il reale dato di lavoro di fin dal 1975, avendo trovato conferma in causa l'esistenza tra loro di un rapporto lavorativo di P_ durata trentennale, seppure formalmente svolto dal 1975 al 1999 per la sua ditta individuale, presso il suo studio professionale e poi, sempre presso il suo studio professionale, sotto diverse forme, fino ai contratti di inserimento stipulati prima con CO S.rl. e poi con la società La Metà S.r.l, tutte pacificamente a lui riconducibili per assetti proprietari e centro di imputazione di interessi, che tale circostanza non ha mai contestato, così come ha trovato conferma in causa lo svolgimento da parte della lavoratrice in questione delle medesime mansioni, che sono risultate essere rimaste sostanzialmente immutate nel tempo, quelle di operatore amministrativo contabile, che sono poi quelle per cui, fin dal principio, era stata assunta.
Ed a ulteriore dimostrazione dell'insussistenza di esigenze di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di , o della necessità di adeguare le sue competenze professionali al nuovo contesto P_ lavorativo, è sufficiente richiamare la sequenza dei rapporti lavorativi succedutesi nel tempo in capo alla lavoratrice, riferibili o alla persona di direttamente o a società al medesimo Parte_2 comunque appartenenti. CP_ Come attestato anche dall'estratto contributivo allegato agli atti dall da gennaio 1975 ad aprile 1999
aveva lavorato come dipendente presso lo studio professionale di;
da maggio P_ Parte_2
1999 a aprile 2002 era poi diventata dipendente della società che l'aveva assunta con Parte_1 agevolazioni;
da maggio 2002 a giugno 2005 era stata assunta da SA S.r.l. sempre con agevolazioni;
da settembre 2005 ad aprile 2007 aveva operato di nuovo presso sempre con agevolazioni;
Parte_1
16 da aprile 2007 a novembre 2008 ancora presso la CO S.r.l. con contratto di inserimento e, infine, da dicembre 2008 a luglio 2010 di nuovo presso con contratto di inserimento, in un continuo Parte_1 alternarsi già dal 1999 di contratti con agevolazioni contributive, fino ai due contratti di inserimento, intercorsi con le società CO Srl e di cui, significativamente, nessun ricordo ha dimostrato Parte_1 di avere, per quanto attiene a CO, che di tale società risulta essere stata, Persona_3 CP_ quantomeno dal 2003, l'amministratore (in tal senso la visura di CO in atti, doc. 3 a pag. 9), mentre , amministratore unico dell'appellante, si è addirittura scordato - fatto questo Parte_2 singolare - di avere avuto come dipendente dal 1975 al 1999 nel proprio studio professionale, P_ avendo nel primo grado del giudizio dichiarato di averla conosciuta presso CO S.r.l. di cui era all'epoca consulente (punto 5b a pag. 9 del ricorso).
Né priva di significato può ritenersi la circostanza che le due società avessero entrambe al loro attivo un unico dipendente, cioè , così come rilevante appare, nel complessivo quadro probatorio Controparte_6 sopra delineato, il fatto che i soci della CO fossero i due fratelli (al 50% ciascuno) e che _2 entrambi fossero anche soci della società seppure come amministratore unico _1 Parte_2
e socio di maggioranza e come socio di minoranza, con una minima partecipazione, il fratello , Per_2 mentre la lavoratrice risultava da tempo essere anche sindaco della società (la P_ Parte_1 nomina è attestata nella visura in atti già al 30 giugno 1981), essendo rimasto pure indimostrato che le due società avessero realmente svolto attività di costruzione edile, essendo al contrario documentato che si avvalevano di un'unica dipendente, , che è risultato avere sempre svolto mansioni di P_ operatore contabile amministrativo. CP_ Si tratta infatti di circostanze che supportano la ricostruzione operata dall non smentite dalle inconferenti prove di segno contrario portate dalla società che pure ne avrebbe avuto Parte_1
l'onere, a conferma delle specifiche competenze già possedute, soprattutto come operatore amministrativo contabile, da che, per tanti anni (oltre venti dal 1975 al 1999), aveva già Controparte_6 lavorato nello studio professionale di , acquisendole ed affinandole, dovendosi quindi Parte_2 escludere che le fosse necessario un adeguamento professionale ad un nuovo contesto lavorativo dal momento che il contesto lavorativo era sempre riconducibile al medesimo professionista, che era rimasto nel tempo il reale datore di lavoro ovvero quello che per circa trent'anni le aveva affidato le mansioni da svolgere, dopo avergliele insegnate nel suo studio professionale e impartito le direttive ed a conferma quindi dell'utilizzo non conforme alle previsioni normative che lo disciplinano del contratto di inserimento, con il fine esclusivo di far fruire alle società al medesimo riconducibili di sgravi contributivi non dovuti e non per le finalità, anche di addestramento e formative, per tale tipo di contratto volute dal legislatore.
E di tali competenze, verosimilmente acquisite da ben prima della stipulazione del Controparte_6 contestato contratto di inserimento, durato da dicembre 2008 a luglio 2010, se si considera il periodo di oltre vent'anni in cui aveva operato alle dirette dipendenze dello studio professionale - che la _2
17 società ha tentato di sminuire al fine di giustificare la genuinità del contratto di inserimento stipulato, spingendosi addirittura a sostenere che non aveva mai frequentato la scuola media Controparte_6 superiore (così nel ricorso in appello a pagina 18), in questo smentita dalla “ricevuta di comunicazione obbligatoria unificato lav” prodotta come documento 6, nella quale, come livello di istruzione, è indicato
“diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università” - vi è conferma in quanto dichiarato anche dai testi portati dalla società, ed in particolare dal teste , ma anche dal teste Tes_2 considerando che questi, seppure riferendosi ad anni successivi al contratto di inserimento, _1 ha ascritto ad una competenza contabile, tale da portarlo talvolta, quando necessitava Controparte_6 di consigli pratici in ordine alla sua contabilità, a rivolgersi direttamente a lei per averli e non a , _2 che appare difficile pensare che la lavoratrice avesse acquisito con una formazione, anche pratica, di appena un anno e mezzo.
Alla luce di tali circostanze devono condividersi le conclusioni raggiunte dal primo giudice nei diversi punti della sentenza contestati dall'appellante che, seppure integrate dal collegio con le aggiuntive precisazioni sopra riportate, sono frutto sia di una corretta applicazione dei principi sopra richiamati sulla valenza da riconoscere alle risultanze dei verbali ispettivi ed alle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi, sia di una motivata valutazione di tali risultanze, lette nel loro complesso, in coerenza con quelle emerse dalla prova documentale acquisita, da un lato analizzando nel dettaglio la testimonianza resa in causa da ed i riscontri offerti dagli altri testimoni a quanto dalla Controparte_6 stessa dichiarato anche agli ispettori, tanto da far giustamente ritenere che i motivi di opposizione all'avviso di addebito impugnato, poi ribaditi con il ricorso in appello, non fossero sufficienti ad inficiare la correttezza dell'iter argomentativo dell'istituto. CP_ Il primo giudice, quindi, lungi dall'avere aderito acriticamente alla prospettazione effettuata dall' ha ben esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto dirimenti le prove offerte dall'istituto e non quelle portate dalla società e per le quali ha conseguentemente concluso per l'insussistenza dei presupposti per configurare un utilizzo genuino dello schema del contratto di inserimento da parte della società appellante e non invece per finalità estranee allo stesso, quale quella di fruire di sgravi contributivi non dovuti.
A ciò segue, in conclusione, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014, come modificato con D.M.
147 del 2022, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico della società appellante, quantificate secondo i parametri minimi previsti dalla tabella per i giudizi di appello di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 € senza fase di trattazione e/o istruttoria che in concreto non vi è stata (il collegio ha deciso in prima udienza), che tengono conto dei motivi di appello, con i quali sono state nella sostanza riproposte le questioni già esaminate nel giudizio di primo grado ed è stata domandata una diversa valutazione del materiale probatorio.
Dal rigetto dell'appello discende l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo
18 di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Parte_1 sezione lavoro, in data 15 luglio 2022, n. 598 che, per l'effetto, conferma. CP_ Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell' e della CP_2
che liquida in complessivi 1.983,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti
[...] per legge.
Dichiara tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 01.07.2025 La Presidente del
Collegio
Maria Luisa Scarpa
19