Ordinanza cautelare 28 settembre 2017
Inammissibile
Sentenza 2 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/08/2018, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2018
N. 04787/2018REG.PROV.COLL.
N. 03595/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3595 del 2017, proposto da
Galleria San Pietro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Coppacchioli e Eugenio Galassi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Giacinto Carini, n. 32;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04720/2017, resa tra le parti, concernente la decadenza dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2018 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Coppacchioli e Rizzo, in dichiarata delega di Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione dirigenziale 28/10/2016 n. CA/3592/2016 Roma Capitale ha dichiarato la Galleria San Pietro s.r.l. decaduta dall’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande perché, a seguito di sopralluogo, ha riscontrato con riguardo all’esercizio condotto dalla detta società le seguenti criticità:
“ presso il locale sito in Largo del Colonnato, 5 con ulteriore ingresso da Via dei Corridori, 6 sebbene in possesso di SCIA di subingresso di cui all'oggetto, esercitava l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza rispettare i requisiti di sorvegliabilità, strutturali e in mancanza parziale dei criteri di qualità. Nello specifico i locali e le aree adibite al pubblico esercizio, risultavano con caratteristiche costruttive tali da impedire un'effettiva sorvegliabilità delle vie di accesso o d'uscita. Infatti era presente un ulteriore ingresso comunicante con un esercizio commerciale intestato ad altro soggetto (SAVELLI) che consente, pertanto, l'accesso al bar anche da Piazza Pio XII, l e 2. Non era altresì consentita la sorvegliabilità interna per la presenza di uffici chiusi posti al piano superiore e non indicati nel titolo autorizzativo. Mentre, relativamente ai requisiti strutturali, l'ingresso da Via dei Corridori, 6 non risulta accessibile ai disabili per la presenza di due gradini sprovvisti di qualsiasi dispositivo che ne agevoli l'entrata (scivolo o montascale). Inoltre l'area adibita alla manipolazione degli alimenti è di circa 4 mq a fronte degli 8 mq previsti dalla normativa vigente per i locali senza cucina. Per quanto attiene i criteri di qualità di cui all'art. 9 della D.C.C. n. 35/2010 e dichiarati nella SCIA di subingresso, non sono stati rispettati i seguenti punti: 3,6,7,9 e 14 ”.
Ritendo il provvedimento di decadenza illegittimo la Galleria San Pietro lo ha impugnato con ricorso al TAR Lazio – Roma, il quale, con sentenza 19/4/2017, n. 4720, lo ha respinto ritenendo “ assorbente e dirimente in punto di infondatezza, il motivo basato sulla contestata carenza dei requisiti di sorvegliabilità e sicurezza dei locali e delle aree adibite al pubblico esercizio ”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Galleria San Pietro.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio Roma Capitale.
Con successive memorie entrambe le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 26/7/2018, dove il Collegio ha segnalato all’appellante l’esistenza di possibili profili di inammissibilità del gravame dipendenti dall’omessa riproposizione in appello dei motivi di decadenza non esaminati dal Tribunale, la causa è passata in decisione.
L’appello va dichiarato inammissibile.
Ed invero il Tribunale, ha basato la propria pronuncia sull’esame del solo motivo – ritenuto infondato - volto a criticare la rilevata “ carenza dei requisiti di sorvegliabilità e sicurezza dei locali e delle aree adibite al pubblico esercizio ”.
Nell’appellare la sentenza la Galleria San Pietro ha mosso censure unicamente nei confronti del profilo affrontato del giudice di prime cure, omettendo di riproporre specificamente le doglianze prospettate in primo grado avverso le ulteriori ragioni di decadenza evidenziate dall’amministrazione capitolina.
Da ciò consegue la carenza di qualunque interesse all’odierna decisione, poiché questa, ove anche favorevole, non sarebbe idonea a determinare la caducazione dell’impugnato provvedimento amministrativo che risulterebbe comunque sufficientemente motivato con riguardo alle altre contestazioni poste a fondamento della decadenza, ormai non più scrutinabili stante l’omessa riproposizione dei motivi di primo grado ad esse afferenti.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di natura diversa.
Spese e onorari di giudizio liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata liquidandole forfettariamente in complessi € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO