Sentenza 8 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2018, n. 26290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26290 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AP RI RI nei confronti di AN NA RI, nata il [...] a [...] il decreto del 29/07/2017 del G.I.P. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 29/7/2017 il G.I.P. del Tribunale di Catania ha disposto l'archiviazione di procedimento a carico di AN NA RI per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., dichiarando inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa AP RI RI.
2. Ha presentato ricorso la persona offesa tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce l'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione.
2.2. Con il secondo motivo, articolato in più punti, deduce i vizi inerenti alla valutazione che ha condotto il G.I.P. ad emettere il decreto di archiviazione de plano, condividendo le ragioni del P.M. In tale quadro si sofferma: sul fatto che l'indagata aveva affermato di aver ricevuto un rimprovero;
sull'accusa asseritamente rivolta all'indagata di non aver provveduto all'apertura della mail, in realtà non contenuta nella nota della persona offesa;
sull'asserita volontà della indagata di portare a conoscenza dell'A.G. fatti ritenuti meritevoli di approfondimento;
sulla mancanza di intento persecutorio che sarebbe stata dimostrata dalla remissione di querela;
sull'asserito clima di conflittualità; sull'assunto della mancanza del dolo;
sull'episodio relativo alla domanda formulata dalla persona offesa in merito a chi avesse protocollato una nota del Dirigente in entrata anziché in uscita;
sul fatto che in sede di separato interrogatorio l'indagata aveva prodotto la denuncia- querela sporta contro la persona offesa;
sulla configurabilità di un dolo di proposito;
sull'assunto che secondo l'indagata la nota della persona offesa costituisse una richiesta di apertura di procedimento disciplinare;
sulla reazione dell'indagata con denuncia-querela anziché con segnalazione al Dirigente o all'Ufficio scolastico regionale;
sull'assunto dell'indagata circa la prosecuzione dell'opera diffamatoria da parte della persona offesa nei confronti della predetta.
2.3. Con il terzo motivo si sofferma sugli elementi di prova integrativa, deducendo che il G.I.P. aveva erroneamente affermato che gli stessi non fossero stati specificamente indicati nell'atto di opposizione, peraltro in relazione a temi di prova evanescenti. Deduce la ricorrente che in realtà in assenza di indagini da parte del P.M. nell'atto di opposizione era stato formulato un rinvio recettizio ai temi e alle fonti di prova analiticamente indicati nella denuncia-querela. Richiama dunque le indicazioni al riguardo formulate specificando che su alcuni temi avrebbe dovuto essere direttamente esaminata l'indagata, che in ordine alla mendace circostanza del rimprovero rivolto all'indagata avrebbe dovuto essere escussa l'assistente Longo, presente nel contesto evocato dall'indagata, che in merito all'interpretazione della nota inviata dalla persona offesa e all'incidenza eventuale della condotta del Dirigente Scolastico Tumminia sulla determinazione dell'indagata di presentare denuncia-querela, avrebbe potuto essere escussa la stessa Dirigente Tumminia. Deduce comunque che la valutazione del G.I.P. avrebbe dovuto ritenersi non rispettosa dei canoni ai quali avrebbe dovuto attenersi nel giudizio circa l'ammissibilità dell'opposizione, limitato alla specificità e pertinenza delle indagini suppletive.
2.4. Con ulteriori motivi la ricorrente contesta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l'estraneità dell'indagata ai fatti, lamenta il totale difetto di indagini sull'elemento oggettivo, rimarca la mancata analisi del tema della ravvisabilità del tentativo di calunnia, segnala che la remissione di querela non vale ad escludere il dolo, sottolinea che l'ipotizzata volontà di ottenere tutela non costituisce esimente, quando si inventino fatti falsi nei confronti del superiore gerarchico.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con ulteriore memoria il difensore della persona offesa ha replicato agli argomenti del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve reputarsi fondato con riguardo al terzo motivo.
2. Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità della censura riguardante il mancato avviso alla persona offesa, posto che quest'ultima ha comunque presentato tempestivamente l'opposizione, in funzione della quale l'avviso deve essere dato, ove ricorrano le ulteriori condizioni previste.
3. Deve inoltre sottolinearsi l'inammissibilità di tutte le deduzioni formulate nel secondo motivo, volte a contrastare gli argomenti di merito, sulla cui base è stata disposta l'archiviazione. La persona offesa infatti può proporre ricorso al solo scopo di far valere la propria facoltà di interlocuzione, sia mediante la presentazione dell'opposizione sia mediante il riconoscimento della sua ammissibilità, dal quale discende l'obbligo della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 410, comma 3 e 409, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto si rinvia a Corte cost. n. 353 del 1991 e a Cass. Sez. U. n. 2 del 14/2/1996, Testa, rv. 204132). D'altro canto, nel vigore della disciplina vigente prima delle modifiche introdotte con legge 103 del 2017, applicabile nel caso di specie in considerazione dell'epoca del provvedimento impugnato, una volta fissata la camera di consiglio, è deducibile solo la violazione del contraddittorio in senso formale e non anche quella del contraddittorio in senso sostanziale (Cass. Sez. 7, n. 28532 del 18/5/2017, Recano, rv. 270469).
4. Sono però fondate, come si è anticipato, le doglianze esposte nel terzo motivo, che specificamente prende in esame l'ammissibilità dell'opposizione in relazione ai requisiti di contenuto-forma, in particolare l'idoneità dell'indicazione di investigazioni suppletive.
4.1. Va sul punto rilevato che «ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta» (Cass. Sez. 6, n. 4905 del 8/1/2016, P., rv. 265915; Cass. Sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012, Settembre, rv. 253349). Si è ritenuto su tali basi che «è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale» (Cass. Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016, Barbato, rv. 269144). Si è rilevato peraltro che, pur nel quadro di tali principi, il Giudice «conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio» (Cass. Sez. 3, n. 16551 del 3/11/2016, Criscuolo, rv. 269693, in cui si segnala che è consentito sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative).
4.2. Ciò posto, deve innanzi tutto ritenersi ammissibile in sede di opposizione il richiamo delle specifiche richieste formulate nel corpo della denuncia-querela, tanto più quando non risulti che siano state effettuate indagini nell'ambito del procedimento cui si riferisce la richiesta di archiviazione. Per contro va rimarcata la radicale inidoneità, quale integrazione investigativa, del riferimento all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, posto che l'inserimento da parte del G.I.P. di tale incombente tra le indagini integrative darebbe luogo ad un profilo di abnormità (Cass. Sez. 6, n. 13892 del 4/3/2014, Bongiorno, rv. 259459; Cass. Sez. 2, n. 15299 del 21/12/2012, Trisolino, rv. 256480).
4.3. Deve peraltro sottolinearsi che nel caso di specie l'opposizione recava il richiamo di vari temi da approfondire, fermo restando che tali temi erano associati nella denuncia-querela anche all'indicazione di specifiche fonti di prova, da intendersi parimenti richiamate. A fronte di ciò il Giudice non avrebbe potuto limitarsi a generiche formule, senza prendere specificamente in considerazione i temi e le relative fonti, al fine di verificarne la rispondenza ai canoni di ammissibilità, sotto il profilo della pertinenza e rilevanza. A questo riguardo vanno in particolare segnalati i temi cui era stata associata l'audizione di alcune persone informate sui fatti, cioè l'assistente Longo e la Dirigente Tumminia: il Giudice non avrebbe potuto limitarsi a dedurre genericamente l'evanescenza dei temi di prova e neppure fondare il proprio giudizio sulla mancanza di specificazione, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione l'oggetto della prova integrativa e valutare se lo stesso potesse o meno interferire, in ragione della sua pertinenza e rilevanza -e senza anticipazioni prognostiche-, con il giudizio cui il G.I.P. era chiamato sulla base del precostituito compendio indiziario.
5. La mancanza di una siffatta valutazione comporta l'illegittimità del giudizio di inammissibilità dell'opposizione, di talché il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti al G.I.P. che dovrà rinnovare la sua valutazione, al fine di stabilire in primo luogo se ricorrano o meno i presupposti, alla luce dell'opposizione, per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale d