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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/07/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
(p. iva Parte_1
), con l'Avv. SPAGNOL NICOLA come da procura alle liti in atti e P.IVA_1
l'Avv. NICOLA SPAGNOL (c.f. ) che sta in giudizio ex C.F._1 art. 86 cod. proc. civ.
- Attori - contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Condividente esecutato –
Nonché contro
(C.F. CP_2 C.F._3
- Condividente non esecutato –
Nonché contro
(codice fiscale ) Controparte_3 P.IVA_2
1 - Creditore intervenuto nel processo esecutivo –
Nonché contro
(P. IVA ) in persona del procura- Controparte_4 P.IVA_3 tore processuale (P. IVA ) Controparte_5 P.IVA_4
- Creditore intervenuto nel processo esecutivo -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- L'odierno giudizio di divisione endoesecutiva trae l'abbrivio dal pigno- ramento della quota di ½ eseguito, da parte degli odierni attori, nei confronti del condividente del bene immobile censito al ca- Controparte_1 tasto fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto Foglio 12, part. 153, sub 3, piano T1-2, cat. A5; Foglio 12, part. 1100, sub -, piano T, cat. C6 e da questi acquistato in regime di separazione dei beni con la condividente
[...]
CP_6
1.2.- Detto giudizio, infatti, è stato introdotto dai creditori pignoranti su or- dine del giudice dell'esecuzione forzata, non essendo possibile la separazione in natura in sede esecutiva di una porzione corrispondente alla quota indivisa e non essendo concretamente pronosticabile che la vendita della quota indi- visa sarebbe avvenuta ad un prezzo pari o superiore al valore di stima.
1.3.- Tuttavia, dopo la proposizione della domanda di divisione, altro credito- re, munito di titolo esecutivo sia nei confronti del condividente CP_1 sia della condividente ha pignorato la quota indivisa di quest'ultima CP_2
e, dopo aver iscritto a ruolo la nuova procedura esecutiva, ha chiesto al giu- dice dell'esecuzione forzata di procedere alla riunione della procedura esecu- tiva promossa a carico del comproprietario (sospesa per la CP_1 pendenza del giudizio divisionale) e di quella a carico della comproprietaria
CP_2
2 1.4.- L'istanza di riunione è stata accolta – a ciò non ostando la situazione di quiescenza in cui versa il processo esecutivo per effetto della sospensione ex lege di cui all'art. 601 cod. proc. civ. – e, pertanto, allorché la procedura esecutiva riunente sospesa verrà riassunta, in sede esecutiva potrà essere disposta la vendita dell'intero diritto di proprietà.
2.- Tanto premesso, come è noto, il giudizio di divisione endoesecutivo “pur non potendo essere considerato una fase o un sub-procedimento di quello di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è a quest'ultimo strutturalmente
e funzionalmente connesso”, tanto che, in esso, “sono utilizzabili non solo le prove che vi siano state ritualmente acquisite, ma anche gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione.” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
11/02/2022, n. 4473).
3.- Se questa premessa è vera, consegue che, se successivamente alla pro- posizione della domanda di divisione (articolata dal creditore pignorante in forza della legittimazione ex lege derivante dall'art. 600 cod. proc. civ.) viene ad essere pignorata, per effetto di un fatto sopravvenuto, l'intera proprietà dell'immobile in comunione, viene meno l'interesse dell'attore ad ottenere la pronuncia di scioglimento della comunione e di apporzionamento delle quote indivise tra i condividenti.
4.- La sopravvenuta carenza d'interesse ad agire si spiega perché, nel giudi- zio di divisione endoesecutivo, il risultato finale cui anela il creditore pigno- rante che assume la veste di attore non è tanto lo scioglimento della comu- nione che abbraccia anche la quota pignorata, ma liquidazione della quota pignorata che presuppone indefettibilmente la divisione del bene quale atto intermedio necessitato dalla previsione di cui all'art. 600 cod. proc. civ. (che relega la vendita della quota indivisa in sede esecutiva oppure la separazione in natura a fattispecie del tutto marginali nella pratica del processo esecuti- vo). Detto altrimenti, il bene della vita cui anela il creditore procedente che ha proposto la domanda di divisione non è lo scioglimento della comunione in
3 sé e per sé considerato (quale, cioè, risultato finale dell'azione che realizza in toto l'interesse ad agire), ma la divisione del bene in comunione come risul- tato strumentale e meramente intermedio rispetto al fine ultimo che è liqui- dazione del diritto pignorato e la distribuzione del ricavato. L'accoglimento della domanda divisione e lo scioglimento della comunione si pone, quindi, come un mezzo necessario per approdare al fine della tutela esecutiva del credito.
5.- Se, però, viene ad essere pignorato - successivamente all'introduzione del giudizio di divisione – l'intero bene in comunione, allora il processo ese- cutivo può approdare alla fase liquidatoria senza necessità che, in sede di cognizione, venga prima sciolta la comunione sul bene pignorato pro quota e assegnati ai condividenti beni in proprietà esclusiva o il loro controvalore monetario. Dunque, l'attore perde interesse ad una pronuncia sul merito del- la domanda di divisione endoesecutiva proposta.
6.- In questa eventualità viene, infatti, a cessare la funzione del giudizio di- visionale (e, dunque, l'esigenza di tutela nel merito sottesa alla domanda giudiziale) che, come anticipato, ha carattere meramente strumentale e ser- vente rispetto all'incidere dell'espropriazione forzata su cui si innesta.
7.1.- Tanto premesso sulle ragioni che conducono alla chiusura in rito di questo processo, occorre procedere alla regolazione delle spese legali. Essa viene fatta, in via esclusiva, a carico della parte esecutata, in quanto “con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza
o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c. ) va disposta la condanna del con- dividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statui- zione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'e-
4 spropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall' art. 2777 c.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 12/09/2024 , n. 24550).
7.2.- Tale principio è valevole anche nel caso di specie, atteso che, allorché gli odierni attori hanno introdotto il giudizio di divisione endoesecutivo, la lo- ro iniziativa processuale era necessitata dall'ordinanza pronunciata resa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 cod. proc. civ. e gli effetti dell'attività processuale sarebbero andati a beneficio di tutti i creditori del processo esecutivo, non essendo altrimenti predicabile, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la liquidazione del diritto attinto dal pignoramento immobiliare. Era, inoltre, il solo condividente esecutato che, non pagando i debiti ed essendo in regime di comunione ordinaria sul bene attinto dal vincolo espropriativo pro quota, aveva dato causa al giudizio di di- visione. Non aveva, invece, allora dato causa al giudizio l'altro comproprieta- rio che, al tempo, era soggetto terzo rispetto all'azione esecutiva individuale promossa dal creditore.
7.3.- La liquidazione delle spese legali deve essere fatta sulla base dei para- metri minimi del d.m. 55/2014 per tutte le fasi del processo, ad eccezione di quella istruttoria e di trattazione che è mancata. Essa viene fatta come in di- spositivo, prendendo come scaglione di riferimento il valore della massa da dividere.
7.4.- Occorre poi procedere alla refusione delle spese vive sostenute dall'attore, le quali possono essere liquidate conformemente ai giustificativi di spesa prodotti e, quanto, alla relazione notarile sostitutiva, al compenso esposto in fattura che è in linea con i parametri del d.m. 140/2012.
8.1.- Ai sensi dell'art. 2668, comma secondo, cod. civ. deve esse ordinata in dispositivo la cancellazione della domanda di divisione, atteso che la disposi- zione, interpretata estensivamente, non può che riferirsi ad ogni ipotesi di mancato accoglimento della domanda, sia per ragioni di merito che per ra-
5 gioni di rito. Diversamente opinando, invero, resterebbe trascritta la doman- da di un giudizio definito senza alcuna funzione prenotativa o di saldatura della continuità delle trascrizioni.
8.2.- Alla cancellazione della domanda di divisione provvederà la parte che ne ha interesse all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) liquida a carico del condividente esecutato le spese di lite del presente giudizio pari ad euro 4.217,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed ac- cessori di legge per spese legali ed euro 1753,10 per spese vive, a fa- vore degli attori;
c) ordina ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda di divisio- ne registro generale n. 9898; registro particolare n. 7163 del
17/03/2025
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di cui al terzo comma.
Verona, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
(p. iva Parte_1
), con l'Avv. SPAGNOL NICOLA come da procura alle liti in atti e P.IVA_1
l'Avv. NICOLA SPAGNOL (c.f. ) che sta in giudizio ex C.F._1 art. 86 cod. proc. civ.
- Attori - contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Condividente esecutato –
Nonché contro
(C.F. CP_2 C.F._3
- Condividente non esecutato –
Nonché contro
(codice fiscale ) Controparte_3 P.IVA_2
1 - Creditore intervenuto nel processo esecutivo –
Nonché contro
(P. IVA ) in persona del procura- Controparte_4 P.IVA_3 tore processuale (P. IVA ) Controparte_5 P.IVA_4
- Creditore intervenuto nel processo esecutivo -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- L'odierno giudizio di divisione endoesecutiva trae l'abbrivio dal pigno- ramento della quota di ½ eseguito, da parte degli odierni attori, nei confronti del condividente del bene immobile censito al ca- Controparte_1 tasto fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto Foglio 12, part. 153, sub 3, piano T1-2, cat. A5; Foglio 12, part. 1100, sub -, piano T, cat. C6 e da questi acquistato in regime di separazione dei beni con la condividente
[...]
CP_6
1.2.- Detto giudizio, infatti, è stato introdotto dai creditori pignoranti su or- dine del giudice dell'esecuzione forzata, non essendo possibile la separazione in natura in sede esecutiva di una porzione corrispondente alla quota indivisa e non essendo concretamente pronosticabile che la vendita della quota indi- visa sarebbe avvenuta ad un prezzo pari o superiore al valore di stima.
1.3.- Tuttavia, dopo la proposizione della domanda di divisione, altro credito- re, munito di titolo esecutivo sia nei confronti del condividente CP_1 sia della condividente ha pignorato la quota indivisa di quest'ultima CP_2
e, dopo aver iscritto a ruolo la nuova procedura esecutiva, ha chiesto al giu- dice dell'esecuzione forzata di procedere alla riunione della procedura esecu- tiva promossa a carico del comproprietario (sospesa per la CP_1 pendenza del giudizio divisionale) e di quella a carico della comproprietaria
CP_2
2 1.4.- L'istanza di riunione è stata accolta – a ciò non ostando la situazione di quiescenza in cui versa il processo esecutivo per effetto della sospensione ex lege di cui all'art. 601 cod. proc. civ. – e, pertanto, allorché la procedura esecutiva riunente sospesa verrà riassunta, in sede esecutiva potrà essere disposta la vendita dell'intero diritto di proprietà.
2.- Tanto premesso, come è noto, il giudizio di divisione endoesecutivo “pur non potendo essere considerato una fase o un sub-procedimento di quello di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è a quest'ultimo strutturalmente
e funzionalmente connesso”, tanto che, in esso, “sono utilizzabili non solo le prove che vi siano state ritualmente acquisite, ma anche gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione.” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
11/02/2022, n. 4473).
3.- Se questa premessa è vera, consegue che, se successivamente alla pro- posizione della domanda di divisione (articolata dal creditore pignorante in forza della legittimazione ex lege derivante dall'art. 600 cod. proc. civ.) viene ad essere pignorata, per effetto di un fatto sopravvenuto, l'intera proprietà dell'immobile in comunione, viene meno l'interesse dell'attore ad ottenere la pronuncia di scioglimento della comunione e di apporzionamento delle quote indivise tra i condividenti.
4.- La sopravvenuta carenza d'interesse ad agire si spiega perché, nel giudi- zio di divisione endoesecutivo, il risultato finale cui anela il creditore pigno- rante che assume la veste di attore non è tanto lo scioglimento della comu- nione che abbraccia anche la quota pignorata, ma liquidazione della quota pignorata che presuppone indefettibilmente la divisione del bene quale atto intermedio necessitato dalla previsione di cui all'art. 600 cod. proc. civ. (che relega la vendita della quota indivisa in sede esecutiva oppure la separazione in natura a fattispecie del tutto marginali nella pratica del processo esecuti- vo). Detto altrimenti, il bene della vita cui anela il creditore procedente che ha proposto la domanda di divisione non è lo scioglimento della comunione in
3 sé e per sé considerato (quale, cioè, risultato finale dell'azione che realizza in toto l'interesse ad agire), ma la divisione del bene in comunione come risul- tato strumentale e meramente intermedio rispetto al fine ultimo che è liqui- dazione del diritto pignorato e la distribuzione del ricavato. L'accoglimento della domanda divisione e lo scioglimento della comunione si pone, quindi, come un mezzo necessario per approdare al fine della tutela esecutiva del credito.
5.- Se, però, viene ad essere pignorato - successivamente all'introduzione del giudizio di divisione – l'intero bene in comunione, allora il processo ese- cutivo può approdare alla fase liquidatoria senza necessità che, in sede di cognizione, venga prima sciolta la comunione sul bene pignorato pro quota e assegnati ai condividenti beni in proprietà esclusiva o il loro controvalore monetario. Dunque, l'attore perde interesse ad una pronuncia sul merito del- la domanda di divisione endoesecutiva proposta.
6.- In questa eventualità viene, infatti, a cessare la funzione del giudizio di- visionale (e, dunque, l'esigenza di tutela nel merito sottesa alla domanda giudiziale) che, come anticipato, ha carattere meramente strumentale e ser- vente rispetto all'incidere dell'espropriazione forzata su cui si innesta.
7.1.- Tanto premesso sulle ragioni che conducono alla chiusura in rito di questo processo, occorre procedere alla regolazione delle spese legali. Essa viene fatta, in via esclusiva, a carico della parte esecutata, in quanto “con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza
o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c. ) va disposta la condanna del con- dividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statui- zione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'e-
4 spropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall' art. 2777 c.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 12/09/2024 , n. 24550).
7.2.- Tale principio è valevole anche nel caso di specie, atteso che, allorché gli odierni attori hanno introdotto il giudizio di divisione endoesecutivo, la lo- ro iniziativa processuale era necessitata dall'ordinanza pronunciata resa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 cod. proc. civ. e gli effetti dell'attività processuale sarebbero andati a beneficio di tutti i creditori del processo esecutivo, non essendo altrimenti predicabile, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la liquidazione del diritto attinto dal pignoramento immobiliare. Era, inoltre, il solo condividente esecutato che, non pagando i debiti ed essendo in regime di comunione ordinaria sul bene attinto dal vincolo espropriativo pro quota, aveva dato causa al giudizio di di- visione. Non aveva, invece, allora dato causa al giudizio l'altro comproprieta- rio che, al tempo, era soggetto terzo rispetto all'azione esecutiva individuale promossa dal creditore.
7.3.- La liquidazione delle spese legali deve essere fatta sulla base dei para- metri minimi del d.m. 55/2014 per tutte le fasi del processo, ad eccezione di quella istruttoria e di trattazione che è mancata. Essa viene fatta come in di- spositivo, prendendo come scaglione di riferimento il valore della massa da dividere.
7.4.- Occorre poi procedere alla refusione delle spese vive sostenute dall'attore, le quali possono essere liquidate conformemente ai giustificativi di spesa prodotti e, quanto, alla relazione notarile sostitutiva, al compenso esposto in fattura che è in linea con i parametri del d.m. 140/2012.
8.1.- Ai sensi dell'art. 2668, comma secondo, cod. civ. deve esse ordinata in dispositivo la cancellazione della domanda di divisione, atteso che la disposi- zione, interpretata estensivamente, non può che riferirsi ad ogni ipotesi di mancato accoglimento della domanda, sia per ragioni di merito che per ra-
5 gioni di rito. Diversamente opinando, invero, resterebbe trascritta la doman- da di un giudizio definito senza alcuna funzione prenotativa o di saldatura della continuità delle trascrizioni.
8.2.- Alla cancellazione della domanda di divisione provvederà la parte che ne ha interesse all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) liquida a carico del condividente esecutato le spese di lite del presente giudizio pari ad euro 4.217,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed ac- cessori di legge per spese legali ed euro 1753,10 per spese vive, a fa- vore degli attori;
c) ordina ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda di divisio- ne registro generale n. 9898; registro particolare n. 7163 del
17/03/2025
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di cui al terzo comma.
Verona, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti
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