Art. 33. (Espropriazioni)
Alle espropriazioni effettuate nell'interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la costruzione di edifici postali e di telecomunicazioni sono applicabili le norme di cui allo articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , per il risanamento della citta' di Napoli, ai fini della liquidazione della indennita' di espropriazione.
Le stime compilate dagli uffici tecnici delle predette Aziende per la determinazione dell'indennita' da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell' articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per pubblica utilita', sono redatte in base a stati di consistenza compilati da detti uffici con le modalita' dell'articolo 176 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , ed equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359 , alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge stessa.
Il prefetto, ricevuti, insieme alle relazioni di stima, gli elenchi dei proprietari e dei beni da espropriare, con l'indicazione della relativa indennita', e il piano di esecuzione gia' pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , decide sulle osservazioni degli interessati, dispone l'esecuzione del piano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge predetta ed adotta gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 48 della legge medesima.
Alle espropriazioni effettuate nell'interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la costruzione di edifici postali e di telecomunicazioni sono applicabili le norme di cui allo articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , per il risanamento della citta' di Napoli, ai fini della liquidazione della indennita' di espropriazione.
Le stime compilate dagli uffici tecnici delle predette Aziende per la determinazione dell'indennita' da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell' articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per pubblica utilita', sono redatte in base a stati di consistenza compilati da detti uffici con le modalita' dell'articolo 176 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , ed equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359 , alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge stessa.
Il prefetto, ricevuti, insieme alle relazioni di stima, gli elenchi dei proprietari e dei beni da espropriare, con l'indicazione della relativa indennita', e il piano di esecuzione gia' pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , decide sulle osservazioni degli interessati, dispone l'esecuzione del piano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge predetta ed adotta gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 48 della legge medesima.