TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4371/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
29/12/1984, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cuneo (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 24/09/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
2) I figli ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione abitativa presso la madre;
3) L'abitazione coniugale sita in Genova Via San Bartolomeo del Fossato 89 int 4 di proprietà della signora resterà assegnata alla signora e il Parte_2 Parte_2
signor provvederà a trasferirsi altrove portando con sé tutti gli oggetti di sua Pt_1 proprietà.
4) Circa la frequentazione il padre, salvo migliori accordi, potrà vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico di almeno 6 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni dei figli. I genitori concordano altresì che, in ragione dell'età dei minori e del variare delle esigenze/impegni e attività (scolastiche, sportive etc), il regime di frequentazione del minore sarà gestito e disciplinato avendo cura e riguardo alle primarie necessità dei figli, adeguando di conseguenza i rispettivi impegni lavorativi.
5) Il padre, salvo migliori accordi tra i genitori, potrà tenere con sé i figli per 1 (uno) giorno infrasettimanale, eventualmente anche la notte, da decidersi preventivamente ed unitamente alla madre ed avendo riguardo agli impegni scolastici e prescolastici dei figli, prelevandoli personalmente, al termine della scuola e, poi, delle lezioni scolastiche e riaccompagnandoli, in caso di giorno festivo, il mattino seguente presso l'abitazione famigliare e, in caso di giorno feriale, portandoli direttamente a scuola.
6) Il padre, salvo migliori accordi tra i genitori, potrà tenere con sé i figli per due weekend al mese, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione famigliare, durante il periodo scolastico entro e non oltre le ore 21,00, durante il periodo estivo entro e non oltre le ore 23,00.
Durante il periodo estivo, salvo migliori accordi tra i genitori, i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di vacanze di 10 gg., anche non consecutivi, previo accordo con la madre sul periodo prescelto, che dovrà essere comunicato da parte di entrambi i genitori, non appena questi ultimi verranno a conoscenza dei rispettivi periodi di ferie e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. 7) I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente la località ed i recapiti telefonici ove trascorreranno le vacanze con i figli, al fine di consentire agli stessi i dovuti contatti telefonici e, se d'accordo tra loro, potranno frequentare e vedere i figli nelle rispettive località di vacanza;
il tutto previo, ovviamente, accordo tra i medesimi.
I figli, salvo migliori accordi tra i genitori, potranno trascorrere le vacanze natalizie con il padre per un periodo di 3 gg. consecutivi nonché durante le vacanze pasquali per 1/2 giorni consecutivi da stabilirsi con congruo anticipo, salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori nell'interesse primario e superiore dei figli.
Le festività di Natale, Capodanno, S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, delle altre festività religiose, del compleanno dei genitori e dei figli nonché la c.d. “settimana bianca” seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, salvo migliori accordi tra i genitori.
Laddove i coniugi lo riterranno opportuno, sempre nel superiore interesse dei figli potranno trascorrere insieme con questi ultimi le principali festività religiose e nazionali e, in particolare, i compleanni.
8) Entrambi i coniugi manterranno, volendo anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente dei figli, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi.
9) Per quanto concerne l'eventuale scelta di Istituti scolastici attuali e/o futuri (pubblici e/o privati) dette scelte saranno operate dai coniugi di comune accordo. Per quanto concerne le eventuali scelte di studio (licei, istituti tecnici, istituti professionali), i genitori si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta dell'indirizzo scolastico, tenendo sempre comunque in soverchia considerazione le attitudini, le inclinazioni, i desideri e le capacità dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche e religiose che verranno rappresentate e manifestate dal figlio, senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su detta scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni.
10) Circa il mantenimento, il sig. dovrà versare alla sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
10 di ogni mese:
- la somma mensile di € 300,00, trecento (in totale per dodici mensilità annue) a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, importo che verrà annualmente aumentato in base agli indici ISTAT (75%) come per legge;
- il 50% delle spese straordinarie come stabilite nel verbale della riunione del 15.09.2016 adottato dal Tribunale di Genova Sez. IV Civile. La sig.ra si impegna a pagare il Parte_2
50% delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie (non mediche e non scolastiche) di ammontare inferiore ad euro 50,00
- su base mensile - sono autorizzate senza preventivo accordo e andranno solo documentate.
L'Assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11) Le auto già formalmente intestate ai rispettivi utilizzatori rimangono di proprietà esclusiva degli stessi intestatari;
12) L'ammontare dei depositi presenti sui conti correnti aperti singolarmente da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
13) I coniugi affermano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere reciprocamente per il rispettivo mantenimento;
14) La signora si impegna inoltre a proseguire e farsi carico: Parte_2
- del pagamento del mutuo relativo alla casa fu coniugale sita in Genova Via San Bartolomeo del Fossato 89 int 4 di sua proprietà ed assegnata alla madre. A tal riguardo posto che ad oggi il mutuo è addebitato sul cc del signor , la signora si impegna a Pt_1 Parte_2 cambiare il conto corrente di addebito o, in alternativa, a versare entro il giorno 15 del mese al signor la provvista mensile per il pagamento della rata del mutuo fino a che il Pt_1 medesimo sarà appoggiato sul suo conto corrente;
- del pagamento delle spese di amministrazione della casa fu coniugale
- del pagamento delle utenze della casa fu coniugale (luce, gas etc) che attualmente sono addebitate sul conto del signor e sarà cambiato il conto corrente di addebito. Pt_1
15) Le parti dichiarano che, con le presenti condizioni, hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali passati e, pertanto, dichiarano di nulla avere più da dividersi e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
16) Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare al minore terzi estranei, con i quali, occasionalmente, possano avere rapporti sentimentali. Laddove il rapporto fosse mantenuto stabile, i genitori potranno far frequentare ai figli i loro futuri partners stabili, attuando rigorosamente il criterio della gradualità.
17) I ricorrenti consentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2017, Numero 324, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
29/12/1984, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cuneo (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 24/09/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
2) I figli ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione abitativa presso la madre;
3) L'abitazione coniugale sita in Genova Via San Bartolomeo del Fossato 89 int 4 di proprietà della signora resterà assegnata alla signora e il Parte_2 Parte_2
signor provvederà a trasferirsi altrove portando con sé tutti gli oggetti di sua Pt_1 proprietà.
4) Circa la frequentazione il padre, salvo migliori accordi, potrà vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico di almeno 6 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni dei figli. I genitori concordano altresì che, in ragione dell'età dei minori e del variare delle esigenze/impegni e attività (scolastiche, sportive etc), il regime di frequentazione del minore sarà gestito e disciplinato avendo cura e riguardo alle primarie necessità dei figli, adeguando di conseguenza i rispettivi impegni lavorativi.
5) Il padre, salvo migliori accordi tra i genitori, potrà tenere con sé i figli per 1 (uno) giorno infrasettimanale, eventualmente anche la notte, da decidersi preventivamente ed unitamente alla madre ed avendo riguardo agli impegni scolastici e prescolastici dei figli, prelevandoli personalmente, al termine della scuola e, poi, delle lezioni scolastiche e riaccompagnandoli, in caso di giorno festivo, il mattino seguente presso l'abitazione famigliare e, in caso di giorno feriale, portandoli direttamente a scuola.
6) Il padre, salvo migliori accordi tra i genitori, potrà tenere con sé i figli per due weekend al mese, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione famigliare, durante il periodo scolastico entro e non oltre le ore 21,00, durante il periodo estivo entro e non oltre le ore 23,00.
Durante il periodo estivo, salvo migliori accordi tra i genitori, i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di vacanze di 10 gg., anche non consecutivi, previo accordo con la madre sul periodo prescelto, che dovrà essere comunicato da parte di entrambi i genitori, non appena questi ultimi verranno a conoscenza dei rispettivi periodi di ferie e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. 7) I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente la località ed i recapiti telefonici ove trascorreranno le vacanze con i figli, al fine di consentire agli stessi i dovuti contatti telefonici e, se d'accordo tra loro, potranno frequentare e vedere i figli nelle rispettive località di vacanza;
il tutto previo, ovviamente, accordo tra i medesimi.
I figli, salvo migliori accordi tra i genitori, potranno trascorrere le vacanze natalizie con il padre per un periodo di 3 gg. consecutivi nonché durante le vacanze pasquali per 1/2 giorni consecutivi da stabilirsi con congruo anticipo, salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori nell'interesse primario e superiore dei figli.
Le festività di Natale, Capodanno, S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, delle altre festività religiose, del compleanno dei genitori e dei figli nonché la c.d. “settimana bianca” seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, salvo migliori accordi tra i genitori.
Laddove i coniugi lo riterranno opportuno, sempre nel superiore interesse dei figli potranno trascorrere insieme con questi ultimi le principali festività religiose e nazionali e, in particolare, i compleanni.
8) Entrambi i coniugi manterranno, volendo anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente dei figli, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi.
9) Per quanto concerne l'eventuale scelta di Istituti scolastici attuali e/o futuri (pubblici e/o privati) dette scelte saranno operate dai coniugi di comune accordo. Per quanto concerne le eventuali scelte di studio (licei, istituti tecnici, istituti professionali), i genitori si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta dell'indirizzo scolastico, tenendo sempre comunque in soverchia considerazione le attitudini, le inclinazioni, i desideri e le capacità dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche e religiose che verranno rappresentate e manifestate dal figlio, senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su detta scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni.
10) Circa il mantenimento, il sig. dovrà versare alla sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
10 di ogni mese:
- la somma mensile di € 300,00, trecento (in totale per dodici mensilità annue) a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, importo che verrà annualmente aumentato in base agli indici ISTAT (75%) come per legge;
- il 50% delle spese straordinarie come stabilite nel verbale della riunione del 15.09.2016 adottato dal Tribunale di Genova Sez. IV Civile. La sig.ra si impegna a pagare il Parte_2
50% delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie (non mediche e non scolastiche) di ammontare inferiore ad euro 50,00
- su base mensile - sono autorizzate senza preventivo accordo e andranno solo documentate.
L'Assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11) Le auto già formalmente intestate ai rispettivi utilizzatori rimangono di proprietà esclusiva degli stessi intestatari;
12) L'ammontare dei depositi presenti sui conti correnti aperti singolarmente da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
13) I coniugi affermano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere reciprocamente per il rispettivo mantenimento;
14) La signora si impegna inoltre a proseguire e farsi carico: Parte_2
- del pagamento del mutuo relativo alla casa fu coniugale sita in Genova Via San Bartolomeo del Fossato 89 int 4 di sua proprietà ed assegnata alla madre. A tal riguardo posto che ad oggi il mutuo è addebitato sul cc del signor , la signora si impegna a Pt_1 Parte_2 cambiare il conto corrente di addebito o, in alternativa, a versare entro il giorno 15 del mese al signor la provvista mensile per il pagamento della rata del mutuo fino a che il Pt_1 medesimo sarà appoggiato sul suo conto corrente;
- del pagamento delle spese di amministrazione della casa fu coniugale
- del pagamento delle utenze della casa fu coniugale (luce, gas etc) che attualmente sono addebitate sul conto del signor e sarà cambiato il conto corrente di addebito. Pt_1
15) Le parti dichiarano che, con le presenti condizioni, hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali passati e, pertanto, dichiarano di nulla avere più da dividersi e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
16) Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare al minore terzi estranei, con i quali, occasionalmente, possano avere rapporti sentimentali. Laddove il rapporto fosse mantenuto stabile, i genitori potranno far frequentare ai figli i loro futuri partners stabili, attuando rigorosamente il criterio della gradualità.
17) I ricorrenti consentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2017, Numero 324, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca