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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con ordinanza del 26.9.2024, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
e promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo D'Angelo, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'Egidio del Molte Albino (SA), alla Via
Orazio, Traversa Vallone, n. 5
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
Appellati Contumaci
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 638/2023 emessa in data 22.11.2023 il Giudice di Pace di in CP_1 accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
092 2023 00072061 01/0000 con la quale l' gli aveva intimato ON il pagamento di € 293,67 per mancata estinzione del verbale di contravvenzione n.
PTR1462001669 elevato dalla Polizia Stradale in data 15.11.2021, annullava la suddetta cartella di pagamento in ragione dell'intervenuto pagamento della contravvenzione n. PTR1462001669 disponendo la compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello contestando l'erroneità della Parte_2 disposta compensazione integrale delle spese di lite in ragione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dell'insussistenza di ogni motivazione posta a suo fondamento.
3. L e la , nonostante la regolarità della ON Controparte_1
pagina 1 di 3 notifica, non si costituivano nel presente giudizio e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza.
5. L'art. 91 c.p.c. fissa la regola della soccombenza secondo cui spetta alla parte soccombente in giudizio l'onere di rimborsare alla parte vincitrice le spese che questa ha sopportato per la sua difesa.
In applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., tuttavia, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, parzialmente o per intero, nei casi di soccombenza reciproca delle parti, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, anche in caso di soccombenza totale, il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora vi siano «gravi ed eccezionali ragioni» (cfr. Corte Cost.
n. 77/2018). Tale pronuncia ha, quindi, attribuito al giudice la possibilità di valorizzare ai fini della compensazione delle spese di lite, circostanze diverse dai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, idonee a determinare un sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali.
Come chiarito dalla giurisprudenza successiva, affinché l'esercizio del potere di compensazione delle spese, non si risolva in mero arbitrio, il Giudice è tenuto a motivare la sua decisione se decide di avvalersi della compensazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 5 febbraio 2024, n.
3197) restando questa un'ipotesi eccezionale, di talché il giudice arrecherebbe un danno alla parte vittoriosa qualora non motivasse, in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali non ha condannato al pagamento delle spese la parte soccombente, con la precisazione che il supporto motivazionale deve risultare dettagliato e puntualmente riferito a circostanze o aspetti della controversia (cfr.
Cass. civ., ordinanza 15 dicembre 2011, n. 26987) che devono essere specificamente indicati (cfr.
Cass. civ., ordinanza 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. civ., 20 ottobre 2010, n. 21521).
5.1. Nel caso di specie, in applicazione dei sopraesposti principi, la sentenza del giudice di primo grado deve essere riformata in quanto parte odierna appellante è risultata totalmente vincitrice nel merito e non sussistono le indicate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Esse, pertanto, si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura e della semplicità delle questioni giuridiche trattate
(avendo le controparti sostanzialmente ammesso un errore nella mancata contabilizzazione dell'avvenuto pagamento), nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale).
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste in via solidale a carico dell' e della . ON Controparte_1
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 562,00 (€ 131,00 per la fase di studio;
pagina 2 di 3 € 131,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase istruttoria/trattazione - così ridotta ex art. 4 dm 55/2014 stante la natura documentale della controversia – ed € 200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1
contro e ,
[...] ON Controparte_1 ogni avversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
638/2023 del 22.11.2023 del Giudice di Pace, condanna l' e la ON
, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore di che si liquidano in € 84,60 per anticipazioni ed € 173,00 per compenso Parte_1 professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo D'Angelo dichiaratosi antistatario;
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
2) condanna l' e la , in solido, al ON Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 64,50 per anticipazioni ed € 562,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo D'Angelo dichiaratosi antistatario.
Teramo, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con ordinanza del 26.9.2024, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
e promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo D'Angelo, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'Egidio del Molte Albino (SA), alla Via
Orazio, Traversa Vallone, n. 5
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
Appellati Contumaci
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 638/2023 emessa in data 22.11.2023 il Giudice di Pace di in CP_1 accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
092 2023 00072061 01/0000 con la quale l' gli aveva intimato ON il pagamento di € 293,67 per mancata estinzione del verbale di contravvenzione n.
PTR1462001669 elevato dalla Polizia Stradale in data 15.11.2021, annullava la suddetta cartella di pagamento in ragione dell'intervenuto pagamento della contravvenzione n. PTR1462001669 disponendo la compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello contestando l'erroneità della Parte_2 disposta compensazione integrale delle spese di lite in ragione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dell'insussistenza di ogni motivazione posta a suo fondamento.
3. L e la , nonostante la regolarità della ON Controparte_1
pagina 1 di 3 notifica, non si costituivano nel presente giudizio e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza.
5. L'art. 91 c.p.c. fissa la regola della soccombenza secondo cui spetta alla parte soccombente in giudizio l'onere di rimborsare alla parte vincitrice le spese che questa ha sopportato per la sua difesa.
In applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., tuttavia, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, parzialmente o per intero, nei casi di soccombenza reciproca delle parti, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, anche in caso di soccombenza totale, il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora vi siano «gravi ed eccezionali ragioni» (cfr. Corte Cost.
n. 77/2018). Tale pronuncia ha, quindi, attribuito al giudice la possibilità di valorizzare ai fini della compensazione delle spese di lite, circostanze diverse dai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, idonee a determinare un sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali.
Come chiarito dalla giurisprudenza successiva, affinché l'esercizio del potere di compensazione delle spese, non si risolva in mero arbitrio, il Giudice è tenuto a motivare la sua decisione se decide di avvalersi della compensazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 5 febbraio 2024, n.
3197) restando questa un'ipotesi eccezionale, di talché il giudice arrecherebbe un danno alla parte vittoriosa qualora non motivasse, in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali non ha condannato al pagamento delle spese la parte soccombente, con la precisazione che il supporto motivazionale deve risultare dettagliato e puntualmente riferito a circostanze o aspetti della controversia (cfr.
Cass. civ., ordinanza 15 dicembre 2011, n. 26987) che devono essere specificamente indicati (cfr.
Cass. civ., ordinanza 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. civ., 20 ottobre 2010, n. 21521).
5.1. Nel caso di specie, in applicazione dei sopraesposti principi, la sentenza del giudice di primo grado deve essere riformata in quanto parte odierna appellante è risultata totalmente vincitrice nel merito e non sussistono le indicate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Esse, pertanto, si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura e della semplicità delle questioni giuridiche trattate
(avendo le controparti sostanzialmente ammesso un errore nella mancata contabilizzazione dell'avvenuto pagamento), nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale).
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste in via solidale a carico dell' e della . ON Controparte_1
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 562,00 (€ 131,00 per la fase di studio;
pagina 2 di 3 € 131,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase istruttoria/trattazione - così ridotta ex art. 4 dm 55/2014 stante la natura documentale della controversia – ed € 200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1
contro e ,
[...] ON Controparte_1 ogni avversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
638/2023 del 22.11.2023 del Giudice di Pace, condanna l' e la ON
, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore di che si liquidano in € 84,60 per anticipazioni ed € 173,00 per compenso Parte_1 professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo D'Angelo dichiaratosi antistatario;
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
2) condanna l' e la , in solido, al ON Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 64,50 per anticipazioni ed € 562,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo D'Angelo dichiaratosi antistatario.
Teramo, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3