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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747/2024 e promossa con ricorso depositato il 25.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/02/1974 e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. VERRINA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA GEROLAMO SAMBIASE N. 22 87100
COSENZA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], fraz. Staineri n. 18; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. TURELLA SVETLANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.SO ROSMINI, 84 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 02.04.2025.
Parte resistente: come da verbale del 02.04.2025.
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
- che con decreto del 19.03.2019 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione fra le parti, unite in matrimonio in Romania, il 17.10.1998, alle seguenti condizioni:
a) assegnazione della casa coniugale sita in Montalto Uffugo (Cs) alla moglie, la quale vi conviverà con la figlia nata il [...], attualmente di 25 anni;
Persona_1
b) ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la ragazza;
c) ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili;
d) ha disposto che tali contributi siano direttamente versati da Controparte_2
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo più ripresa la convivenza ed essendo ampiamente decorso il termine di legge;
- che, non essendo intervenute modifiche sostanziali, andrebbero confermate le condizioni di separazione;
in particolare:
a) ella, OSS a tempo determinato, attualmente sarebbe disoccupata e per l'anno 2023 avrebbe percepito un reddito di € 8.152,00, tant'è vero che sarebbe ammessa al PSS;
b) la figlia, dopo aver concluso brillantemente gli studi universitari nel 2023, attualmente starebbe frequentando un master di II livello e sarebbe pertanto non economicamente autosufficiente;
ella inoltre vivrebbe ancora con la madre presso la casa familiare condotta in locazione al canone di €
250,00 mensili;
d) il padre, residente a [...]e dipendente della società Gruber Logistics s.p.a. con sede in Ora, percepirebbe un reddito annuo di € 34.549,00; costui sarebbe inadempiente all'obbligo di mantenimento nei confronti di moglie e figlia (tant'è vero che sarebbe stato notificato atto di precetto per complessivi € 31.895,88).
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra le parti con le annotazioni di legge;
- di assegnarle la casa familiare;
- di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 800, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- di porre a carico del resistente un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili;
- di disporre che entrambi gli assegni siano versati direttamente dal datore di lavoro del resistente;
pagina2 di 4 - di condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore della difensore.
1.2. A seguito dell'assunzione della figlia con contratto a tempo pieno e indeterminato in data
01.02.2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia a decorrere dal giorno dell'assunzione (salvo il mantenimento dovuto fino a quella data) e, dato atto di essere stata assunta con contratto a tempo determinato parziale come OSS non prorogabile e in scadenza nel mese di aprile 2025, ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno divorzile pari a € 600,00 mensili.
2. Con memoria di costituzione depositata tardivamente il 21.03.2025 si è costituito in giudizio il quale - nulla opponendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e Controparte_1
all'assegnazione della casa familiare - ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente, rappresentando:
- l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della ricorrente dal momento:
A. non sussisterebbe alcuna rilevante disparità economico-patrimoniale fra le parti;
in particolare: egli, prima operaio presso Guber Logistic s.p.a, dal 2023 è assunto con contratto a tempo indeterminato della società della attuale compagna (doc. Persona_2
1) che gli assicurerebbe un reddito inferiore rispetto a quello percepito quando alle dipendenze del precedente datore di lavoro (a fronte di un reddito di 34.500 circa oggi godrebbe di un reddito annuo complessivo pari a circa 15.000-15.500 annui); egli inoltre è gravato dal mantenimento della figlia minore nata nel 2018 dalla relazione con la sua attuale compagna e sarebbe gravato da numerosi debiti;
B. la ricorrente, convivente con la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avrebbe capacità lavorativa sufficiente per mantenersi (per esempio ben potrebbe lavorare a tempo pieno);
- l'inammissibilità della modifica al rialzo effettuata in prima memoria, non giustifica da alcuna reale sopravvenienza peggiorativa (al momento del ricorso, infatti, la ricorrente allegava di essere disoccupata talché il reperimento di attività lavorativa a tempo determinato non integra una circostanza sopravvenuta peggiorativa).
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Romania fra le parti;
- di assegnare definitivamente la causa familiare alla ricorrente;
- di rigettare le domande economiche formulate dalla ricorrente;
- di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
pagina3 di 4 3. All'udienza del 02.04.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 l Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento e si richiama, a tal proposto, la motivazione a sostegno della proposta conciliativa formulata a verbale del 02.04.2025.
6. Ad integrazione, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
6.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Cosenza nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa del 19.03.2019, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. “Scioglimento dal matrimonio fra e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Romania, il 17.10.1998;
2. trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. accerta che dal 03.02.2025 la figlia è divenuta economicamente Persona_1
autosufficiente e pertanto non ha diritto, a partire da tale data, ad essere mantenuta dai genitori;
4. accerta che dal mese di aprile 2025 non è più dovuto alcun assegno a favore di Parte_1
[...]
5. compensa integralmente le spese del giudizio”.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747/2024 e promossa con ricorso depositato il 25.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/02/1974 e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. VERRINA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA GEROLAMO SAMBIASE N. 22 87100
COSENZA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], fraz. Staineri n. 18; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. TURELLA SVETLANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.SO ROSMINI, 84 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 02.04.2025.
Parte resistente: come da verbale del 02.04.2025.
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
- che con decreto del 19.03.2019 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione fra le parti, unite in matrimonio in Romania, il 17.10.1998, alle seguenti condizioni:
a) assegnazione della casa coniugale sita in Montalto Uffugo (Cs) alla moglie, la quale vi conviverà con la figlia nata il [...], attualmente di 25 anni;
Persona_1
b) ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la ragazza;
c) ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili;
d) ha disposto che tali contributi siano direttamente versati da Controparte_2
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo più ripresa la convivenza ed essendo ampiamente decorso il termine di legge;
- che, non essendo intervenute modifiche sostanziali, andrebbero confermate le condizioni di separazione;
in particolare:
a) ella, OSS a tempo determinato, attualmente sarebbe disoccupata e per l'anno 2023 avrebbe percepito un reddito di € 8.152,00, tant'è vero che sarebbe ammessa al PSS;
b) la figlia, dopo aver concluso brillantemente gli studi universitari nel 2023, attualmente starebbe frequentando un master di II livello e sarebbe pertanto non economicamente autosufficiente;
ella inoltre vivrebbe ancora con la madre presso la casa familiare condotta in locazione al canone di €
250,00 mensili;
d) il padre, residente a [...]e dipendente della società Gruber Logistics s.p.a. con sede in Ora, percepirebbe un reddito annuo di € 34.549,00; costui sarebbe inadempiente all'obbligo di mantenimento nei confronti di moglie e figlia (tant'è vero che sarebbe stato notificato atto di precetto per complessivi € 31.895,88).
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra le parti con le annotazioni di legge;
- di assegnarle la casa familiare;
- di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 800, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- di porre a carico del resistente un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili;
- di disporre che entrambi gli assegni siano versati direttamente dal datore di lavoro del resistente;
pagina2 di 4 - di condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore della difensore.
1.2. A seguito dell'assunzione della figlia con contratto a tempo pieno e indeterminato in data
01.02.2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia a decorrere dal giorno dell'assunzione (salvo il mantenimento dovuto fino a quella data) e, dato atto di essere stata assunta con contratto a tempo determinato parziale come OSS non prorogabile e in scadenza nel mese di aprile 2025, ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno divorzile pari a € 600,00 mensili.
2. Con memoria di costituzione depositata tardivamente il 21.03.2025 si è costituito in giudizio il quale - nulla opponendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e Controparte_1
all'assegnazione della casa familiare - ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente, rappresentando:
- l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della ricorrente dal momento:
A. non sussisterebbe alcuna rilevante disparità economico-patrimoniale fra le parti;
in particolare: egli, prima operaio presso Guber Logistic s.p.a, dal 2023 è assunto con contratto a tempo indeterminato della società della attuale compagna (doc. Persona_2
1) che gli assicurerebbe un reddito inferiore rispetto a quello percepito quando alle dipendenze del precedente datore di lavoro (a fronte di un reddito di 34.500 circa oggi godrebbe di un reddito annuo complessivo pari a circa 15.000-15.500 annui); egli inoltre è gravato dal mantenimento della figlia minore nata nel 2018 dalla relazione con la sua attuale compagna e sarebbe gravato da numerosi debiti;
B. la ricorrente, convivente con la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avrebbe capacità lavorativa sufficiente per mantenersi (per esempio ben potrebbe lavorare a tempo pieno);
- l'inammissibilità della modifica al rialzo effettuata in prima memoria, non giustifica da alcuna reale sopravvenienza peggiorativa (al momento del ricorso, infatti, la ricorrente allegava di essere disoccupata talché il reperimento di attività lavorativa a tempo determinato non integra una circostanza sopravvenuta peggiorativa).
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Romania fra le parti;
- di assegnare definitivamente la causa familiare alla ricorrente;
- di rigettare le domande economiche formulate dalla ricorrente;
- di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
pagina3 di 4 3. All'udienza del 02.04.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 l Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento e si richiama, a tal proposto, la motivazione a sostegno della proposta conciliativa formulata a verbale del 02.04.2025.
6. Ad integrazione, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
6.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Cosenza nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa del 19.03.2019, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. “Scioglimento dal matrimonio fra e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Romania, il 17.10.1998;
2. trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. accerta che dal 03.02.2025 la figlia è divenuta economicamente Persona_1
autosufficiente e pertanto non ha diritto, a partire da tale data, ad essere mantenuta dai genitori;
4. accerta che dal mese di aprile 2025 non è più dovuto alcun assegno a favore di Parte_1
[...]
5. compensa integralmente le spese del giudizio”.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4