Sentenza breve 27 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2026REG.PROV.COLL.
N. 04262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4262 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
contro
Ufficio territoriale del Governo Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23555/2024, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art.103 DL 34/2020 n° protocollo M_ITPR_-OMISSIS-, comunicato a mezzo pec in data 19/08/2024, unitamente agli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IA ER e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23555/2024, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art.103 del D.L. 34/2020 meglio specificata in epigrafe, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; rigetto risalente al 2020 e motivato con riferimento all’insufficienza del reddito del datore di lavoro ma conosciuto dall’interessato soltanto nel 2024 a seguito di accesso agli atti.
Nelle more, essendo stato licenziato (nel 2023), ha limitato la richiesta al permesso per attesa occupazione; su questo verte il gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n.2171/2025 è stata respinta l’istanza cautelare proposta congiuntamente all’appello sulla base della seguente motivazione: ““ Considerato che
-sulla scorta della più recente giurisprudenza condivisa anche da questa Sezione, il rilascio del permesso per attesa occupazione nell’ipotesi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro non è contemplato -e, dunque, consentito- nell’ambito della disciplina della emersione dettata nel 2020, stante il carattere eccezionale della disciplina de qua, derogatoria di quella ordinaria, che ne impone un’applicazione restrittiva, nel rispetto dei casi e dei tempi in essa contemplati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n.8007/2022; n. 1589/25 e n. 2931/25);
-nella fattispecie il rigetto si fonda sull’incapienza del reddito del datore di lavoro, sicché anche il licenziamento intervenuto dopo l’istanza e prima del provvedimento di rigetto gravato non sposta i termini della questione;..”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio territoriale del Governo Roma per resistere all’appello con atto in data 30 maggio 2025.
All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Il gravame va respinto, confermando l’orientamento seguito in sede cautelare, adesivo -come chiarito dall’ordinanza stessa- agli arresti della più recente giurisprudenza. E’ ormai ius receptum che il permesso per attesa occupazione non trovi cittadinanza all’interno del procedimento di emersione del lavoro irregolare soggetto alla disciplina dettata nel 2020, quale quello che viene qui in considerazione; e che la disciplina stessa, essendo derogatoria di quella ordinaria, debba trovare applicazione nel rispetto dei limiti in essa contemplati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n.8007/2022; n. 1589/25 e n. 2931/25).
Ciò stante, non è decisivo il rilievo -su cui sembrerebbe fondarsi in ultima analisi l’intero impianto dell’unico motivo di appello- che il rigetto sia imputabile ad un fatto ascrivibile al datore di lavoro ma con effetti pregiudizievoli per il lavoratore, non in condizione di verificare se il datore di lavoro stesso fosse o meno in possesso del requisito reddituale minimo; ciò che -in tesi- darebbe accesso al permesso per attesa occupazione.
3.-In ogni caso, quand’anche parte appellante avesse inteso ricollegare la pretesa ad ottenere l’attesa occupazione all’-asserita-illegittimità del diniego di emersione (ciò che sembrerebbe potersi ricavare da alcuni passaggi dell’atto di appello), non sarebbero dirimenti le argomentazioni con cui la difesa cerca di dimostrare la capienza del reddito del datore di lavoro, sommando -per superare la soglia minima di legge- i redditi da pensione presi in considerazione dall’Amministrazione, inferiori ai 27.000,00 euro, alla rendita derivante dall’affitto di un appartamento in proprietà. Sotto tale profilo, dato che l’art. 9 del D.M. 27/5/2020 (al quale deve intendersi riferito il rinvio effettuato dall’art. 103, comma 6, D.L. n.34/2020, conv. in legge n.77/2020) fa riferimento al reddito imponibile risultante dalla “dichiarazione dei redditi”, correttamente non è stato preso in considerazione un reddito soggetto a tassazione separata, che non entra, come tale, nella dichiarazione dei redditi; né vi è, sul punto, uno specifico motivo di ricorso volto a contestare l’irragionevolezza dell’art. 9 richiamato.
3.- In conclusione, il gravame va respinto; tuttavia, considerata l’originaria oscillazione della giurisprudenza sul punto, si dispone la compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De IS, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
IA ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ER | SA De IS |
IL SEGRETARIO