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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2633/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, e , con l'avv. Ester Parte_1 Parte_2 Parte_3
Spada;
ricorrenti
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.3.2024 gli istanti in epigrafe,premesso di essere eredi di , deceduto il 28.3.2023 a causa di malattia Persona_1
professionale, chiedevano condannarsi l' a corrispondere i ratei di CP_1
indennizzo del danno biologico da malattia professionale denunziata dal
de cuius il 19.1.2022 maturati dalla denunzia sino al decesso del dante causa, previo cumulo con il danno biologico del 10% già riconosciuto per
1 altre malattie professionali, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38, nonché,
quanto alla vedova , la rendita a favore dei superstiti e Parte_1
l'assegno funerario ex art. 85 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato la esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio come integrata dalle successive repliche – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la malattia denunziata dall'assicurato (neoplasia polmonare) aveva natura professionale, determinava un danno biologico permanente in misura del
80% che, cumulato con quello del 10% già riconosciuto per altre malattie professionali, dava luogo a un danno biologico permanente complessivo del 89% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ed ha poi cagionato il decesso dell'assicurato.
Ne consegue il diritto degli istanti, quali eredi dell'assicurato, alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b)
d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16% –
2 previa decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e sino alla data del decesso del de cuius.
Ne consegue altresì il diritto dell'istante , quale coniuge Parte_1
superstite dell'assicurato deceduto, alla erogazione dei ratei della rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione ex art. 85
co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, maturati a decorrere, ex art. 105 co. 2,
dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato, nonché alla erogazione dell'assegno una tantum di cui all'art. 85 co. 3.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto di all'indennizzo in rendita del danno Persona_1
biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 89% e condanna l' a corrispondere in favore degli istanti, quali eredi, i relativi CP_1
ratei (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), con decorrenza dal 19.1.2022 e sino al 28.3.2023, oltre interessi legali e rivalutazione
3 monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; dichiara il diritto dell'istante , quale vedova di , alla Parte_1 Persona_1
rendita in favore dei superstiti nonché all'assegno una tantum e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi importi con decorrenza dal CP_1
29.3.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere agli istanti le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 4.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Ester Spada.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2633/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, e , con l'avv. Ester Parte_1 Parte_2 Parte_3
Spada;
ricorrenti
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.3.2024 gli istanti in epigrafe,premesso di essere eredi di , deceduto il 28.3.2023 a causa di malattia Persona_1
professionale, chiedevano condannarsi l' a corrispondere i ratei di CP_1
indennizzo del danno biologico da malattia professionale denunziata dal
de cuius il 19.1.2022 maturati dalla denunzia sino al decesso del dante causa, previo cumulo con il danno biologico del 10% già riconosciuto per
1 altre malattie professionali, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38, nonché,
quanto alla vedova , la rendita a favore dei superstiti e Parte_1
l'assegno funerario ex art. 85 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato la esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio come integrata dalle successive repliche – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la malattia denunziata dall'assicurato (neoplasia polmonare) aveva natura professionale, determinava un danno biologico permanente in misura del
80% che, cumulato con quello del 10% già riconosciuto per altre malattie professionali, dava luogo a un danno biologico permanente complessivo del 89% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ed ha poi cagionato il decesso dell'assicurato.
Ne consegue il diritto degli istanti, quali eredi dell'assicurato, alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b)
d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16% –
2 previa decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e sino alla data del decesso del de cuius.
Ne consegue altresì il diritto dell'istante , quale coniuge Parte_1
superstite dell'assicurato deceduto, alla erogazione dei ratei della rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione ex art. 85
co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, maturati a decorrere, ex art. 105 co. 2,
dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato, nonché alla erogazione dell'assegno una tantum di cui all'art. 85 co. 3.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto di all'indennizzo in rendita del danno Persona_1
biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 89% e condanna l' a corrispondere in favore degli istanti, quali eredi, i relativi CP_1
ratei (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), con decorrenza dal 19.1.2022 e sino al 28.3.2023, oltre interessi legali e rivalutazione
3 monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; dichiara il diritto dell'istante , quale vedova di , alla Parte_1 Persona_1
rendita in favore dei superstiti nonché all'assegno una tantum e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi importi con decorrenza dal CP_1
29.3.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere agli istanti le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 4.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Ester Spada.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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