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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 5756/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5756/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 08/04/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni;
per i ricorrenti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter in data 31/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in data 25/03/2024 ha presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi del disposto degli articoli
473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 3632/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 18/10/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da note di trattazione depositate in data
18/09/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 18/10/2024 in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli articoli 473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 8 aprile 2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 depositate il
31/03/2025 le parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Affidamento congiunto della Figlia Minore e Assegnazione casa coniugale
La Figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Genitori, con residenza prevalente della stessa Parte_3
presso il Padre al quale viene quindi assegnata la casa familiare;
2) Diritto di visita
La Figlia trascorrerà con la Madre un pernotto infrasettimanale, da concordare tra loro, e un weekend Parte_3
ogni quindici giorni. Le Parti si accorderanno di anno in anno in ordine al regime di visita in occasione delle festività e delle vacanze.
3) Mantenimento per la Figlia minorenne
La Signora corrisponderà al Signor a titolo di contributo al mantenimento straordinario Parte_2 Parte_1
della Figlia la somma mensile di € 150,00. Nulla a titolo di mantenimento ordinario cui farà fronte Parte_3
interamente il Padre. I Figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_1 Persona_2
4) Mantenimento Coniugi
Il sig. verserà alla un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di € 150,00; Pt_3 Pt_4
5) Rapporti patrimoniali tra i Coniugi
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i Coniugi convengono quanto di seguito:
− la Signora si impegna a cedere al signor con rogito da stipularsi entro il 31.12.2027, Parte_2 Parte_1
la proprietà dell'immobile sito in Mirano (VE), Via Scaltenigo n. 20/B, già adibito a casa coniugale al prezzo concordato di € 130.000,00 (centotrentamila/00). Il pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e fino alla estinzione del mutuo stesso, resterà definitivamente a carico del sig. Pt_3
il quale si adopererà altresì affinché la signora in occasione del rogito venga liberata delle obbligazioni nei confronti Pt_2
dell'Istituto di Credito mutuante;
− Il Signor verserà alla moglie, a partire dal 5 Agosto 2024 e di seguito entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
sino alla stipula del rogito notarile di cui al punto 5-a), la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al pagamento delle spese di alloggio che la Signora avrà a sostenere nell'abitazione in cui si trasferirà. Il Pt_2
sig. a garanzia del pagamento del canone di locazione costituirà a favore della signora un deposito Pt_3 Parte_2
di € 3000,00 (tremila/00) a mezzo due bonifici bancari di € 1.500,00 cadauno da eseguirsi il primo entro il 31.07.2024 ed il secondo entro il 5 Settembre 2024. Il sig. si impegna inoltre a prestare la propria garanzia di Parte_1
pagamento del canone sottoscrivendo in veste di co
-obbligato il contratto di locazione che la signora a breve firmerà, limitatamente all'importo di € 500,00 mensili Pt_2
predetto. Il mancato adempimento da parte del sig. di quanto innanzi previsto, libererà la Signora Pt_3 Parte_2
dall'impegno di cedere al marito la proprietà dell'immobile al prezzo e indicato al punto 5-a).
− Spese di lite compensate”.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/12/1998 tra
[...]
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Pt_1 Parte_2
Comune di Mira, al n. 130, parte II, serie A, dell'anno 1998;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 5756/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5756/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 08/04/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni;
per i ricorrenti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter in data 31/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in data 25/03/2024 ha presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi del disposto degli articoli
473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 3632/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 18/10/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da note di trattazione depositate in data
18/09/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 18/10/2024 in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli articoli 473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 8 aprile 2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 depositate il
31/03/2025 le parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Affidamento congiunto della Figlia Minore e Assegnazione casa coniugale
La Figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Genitori, con residenza prevalente della stessa Parte_3
presso il Padre al quale viene quindi assegnata la casa familiare;
2) Diritto di visita
La Figlia trascorrerà con la Madre un pernotto infrasettimanale, da concordare tra loro, e un weekend Parte_3
ogni quindici giorni. Le Parti si accorderanno di anno in anno in ordine al regime di visita in occasione delle festività e delle vacanze.
3) Mantenimento per la Figlia minorenne
La Signora corrisponderà al Signor a titolo di contributo al mantenimento straordinario Parte_2 Parte_1
della Figlia la somma mensile di € 150,00. Nulla a titolo di mantenimento ordinario cui farà fronte Parte_3
interamente il Padre. I Figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_1 Persona_2
4) Mantenimento Coniugi
Il sig. verserà alla un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di € 150,00; Pt_3 Pt_4
5) Rapporti patrimoniali tra i Coniugi
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i Coniugi convengono quanto di seguito:
− la Signora si impegna a cedere al signor con rogito da stipularsi entro il 31.12.2027, Parte_2 Parte_1
la proprietà dell'immobile sito in Mirano (VE), Via Scaltenigo n. 20/B, già adibito a casa coniugale al prezzo concordato di € 130.000,00 (centotrentamila/00). Il pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e fino alla estinzione del mutuo stesso, resterà definitivamente a carico del sig. Pt_3
il quale si adopererà altresì affinché la signora in occasione del rogito venga liberata delle obbligazioni nei confronti Pt_2
dell'Istituto di Credito mutuante;
− Il Signor verserà alla moglie, a partire dal 5 Agosto 2024 e di seguito entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
sino alla stipula del rogito notarile di cui al punto 5-a), la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al pagamento delle spese di alloggio che la Signora avrà a sostenere nell'abitazione in cui si trasferirà. Il Pt_2
sig. a garanzia del pagamento del canone di locazione costituirà a favore della signora un deposito Pt_3 Parte_2
di € 3000,00 (tremila/00) a mezzo due bonifici bancari di € 1.500,00 cadauno da eseguirsi il primo entro il 31.07.2024 ed il secondo entro il 5 Settembre 2024. Il sig. si impegna inoltre a prestare la propria garanzia di Parte_1
pagamento del canone sottoscrivendo in veste di co
-obbligato il contratto di locazione che la signora a breve firmerà, limitatamente all'importo di € 500,00 mensili Pt_2
predetto. Il mancato adempimento da parte del sig. di quanto innanzi previsto, libererà la Signora Pt_3 Parte_2
dall'impegno di cedere al marito la proprietà dell'immobile al prezzo e indicato al punto 5-a).
− Spese di lite compensate”.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/12/1998 tra
[...]
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Pt_1 Parte_2
Comune di Mira, al n. 130, parte II, serie A, dell'anno 1998;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca