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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 17/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24436/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SALVADORI ALBERTO e CA MA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SALVADORI ALBERTO e CA MA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/12/2024, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Brescia in data 16.9.2017 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 193, parte I, dell'anno 2017), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 24.1.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 8-15.5.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. La casa familiare, sita in Brescia Viale Caduti sul lavoro 28, di proprietà del sig. , viene assegnata Parte_1
a quest'ultimo;
2. Sull'immobile familiare è acceso un mutuo ipotecario con rata fissa da € 700,00 al mese per cui residuano ancora 18 anni.
3. La sig.ra è fideiussore sul mutuo acceso dal sig. quest'ultimo si impegna sin d'ora a Parte_3 Parte_1 liberare la sig.ra dalla garanzia prestata adoperandosi a tal fine presso la Banca Valsabbina entro Parte_3 dicembre 2025.
4. La prole viene affidata in via congiunta ai genitori con residenza presso la madre che attualmente domicilia in via Privata Silva n. 21, Brescia.
5. La madre unitamente al minore risiederà presso la nuova abitazione sita in Brescia via Privata Silva, 21.
6. Durante la permanenza del figlio con un genitore, gli stessi potranno avere contatti liberi telefonici anche quotidiani.
7. La prole trascorrerà inoltre con il padre una settimana al mese con pernottamento, da concordarsi con la madre a seconda dei turni lavorativi di entrambi, durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio), le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo); due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi tra i coniugi in rapporti alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (fine maggio o al massimo entro la fine della scuola) a fini programmativi. In ogni caso, salvo diversi accordi presi congiuntamente tra i genitori.
8. Il padre verserà a titolo di mantenimento del minore la somma mensile di euro 150,00 entro il 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale;
9. L'assegno unico verrà assegnato nella misura del 100% alla madre;
10. Le spese straordinarie utili ai figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% e concordate come da protocollo del Tribunale di Brescia;
le stesse potranno essere onorate a mezzo conto corrente comune o, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate entro il 5 de mese successivo alla comunicazione documentale»;
Preso atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/12/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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