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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 08/04/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1252/2024 RGL, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CIONI e EMANUELE FUSI
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA CASTELNUOVO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: obbligo vaccinale - sospensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
lavora alle dipendenze dell' dal 19 gennaio 2015 in forza di contratto di Parte_1 CP_2 lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di OSS, inquadrato nella categoria
B, livello economico Super.
Dal 22 febbraio 2022 al 2 novembre 2022 egli è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4 ter D.L. 44/2021 per non essersi sottoposto alla vaccinazione antisars cov 2.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
In questa sede lamenta l'illegittimità della comminata sospensione e chiede che il giudice condanni il datore di lavoro a corrispondergli le retribuzioni e gli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione dal servizio in quanto:
- l'obbligatorietà del vaccino si fondava sull'assunta capacità del vaccino di prevenire la trasmissione del virus;
poiché fonti scientifiche e internazionali hanno dimostrato che il vaccino non aveva alcuna capacità di prevenire il contagio, ne consegue che la sospensione comminata non poggia su alcun fondamento normativo né logico, con la conseguenza che la stessa è illegittima;
- la normativa in commento si pone in contrasto con una serie di diritti costituzionali e precisamente con gli artt.: 1, 4, 35 e 36 Cost. in quanto vi è stata una irragionevole e sproporzionata compromissione del diritto al lavoro anche in ragione della mancata previsione della corresponsione degli assegni alimentari;
3 Cost. in quanto i lavoratori del comparto sanitario sono stati irragionevolmente trattati in maniera diversa e deteriore rispetto agli altri lavoratori, atteso che solo costoro non avevano alcuna altra alternativa all'obbligo vaccinale mentre per gli altri era stata prevista la possibilità di lavorare sottoponendosi a tampone;
32 Cost. in quanto è stato violato il principio dell'autodeterminazione in campo sanitario in assenza di qualsiasi effettiva utilità per la collettività;
- la normativa in commento si porrebbe in contrasto con la convenzione di Oviedo in quanto viene imposto un trattamento sanitario i cui rischi – evidenziati dalle stesse case produttrici dei vaccini – sarebbero ben superiori ai benefici;
- la normativa in esame si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e in particolare con l'art. 3 della Carta di Nizza.
L si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'8 aprile 2025 in assenza di istruttoria orale. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
La domanda non è fondata e non può essere accolta.
Parte ricorrente non contesta di essere destinatario dell'obbligo vaccinale né contesta la legittimità dal punto di vista formale del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti;
le censure del ricorrente attengono esclusivamente alla normativa primaria di imposizione dell'obbligo vaccinale.
In primo luogo la difesa di parte ricorrente contesta la legittimità costituzionale della norma.
Sul punto è sufficiente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni delle sentenze nn. 14 – 15 – 16, pubblicate in data 9 febbraio 2023, della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto le disposizioni normative impositive dell'obbligo vaccinale, tra cui quella in oggetto del presente
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
contezioso, rispettose dei precetti costituzionali. Nelle medesime sentenze la corte ha, altresì, scrutinato e ritenuto compatibile con la costituzione la mancata previsione della corresponsione dell'assegno alimentare. Gli argomenti esposti sono stati confermati anche nella successiva sentenza n. 185/2023. Infine per quanto attiene specificamente alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare si richiama, sempre ai sensi dell'art. 118 disp. att., la sentenza della Corte costituzionale n. 188/2024 la quale ha trattato specificamente la questione.
Questo giudice, pertanto, al di là delle approfondite e sinanco suggestive argomentazioni della difesa di parte ricorrente, non potrebbe disattendere il giudizio della corte costituzionale, neanche facendo riferimento a dati sopravvenuti. Ciò che si vuol dire è che il giudizio di costituzionalità della normativa deve essere svolto con riferimento ai dati a disposizione al momento dell'introduzione dell'obbligo; sulla base dei dati scientifici in allora in vigore la corte ha concluso che l'introduzione dell'obbligo vaccinale era ragionevole e proporzionato rispetto alla situazione sanitaria dell'epoca e che il bilanciamento operato dal legislatore tra salute collettiva/salute individuale – alla luce dei possibili effetti collaterali del vaccino – era costituzionalmente legittimo.
Alla luce di ciò non vi è spazio per ulteriori e diverse considerazioni, soprattutto se basate su circostanze sopravvenute e evidenze scientifiche all'epoca non disponibili.
Nemmeno poi può essere accolta l'osservazione della difesa di parte ricorrente secondo la quale
“Ciò che qui rileva (…) non è la valutazione -e/o la censura- della legittimità dell'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 che, in via astratta -ma, come vedremo, sulla base di presupposti totalmente erronei/errati-, è stata ritenuta tale dalle Sentenze nn.14-15 e 16 della Corte Costituzionale, pubblicate in data 09/02/2023.
L'oggetto del presente ricorso attiene invece alla valutazione -e, come vedremo, alla consequenziale censura- della legittimità, in concreto, della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria siccome prevista dall'art.4 D.L. 44/21 (convertito con modificazione dalla L.76/2021) e succ. Mod. (D.L.172/2021)”.
Non si comprende, infatti, la distinzione tra giudizio astratto e concreto esposto in ricorso. Non vi è dubbio che il giudizio della corte è un giudizio astratto atteso che la corte costituzionale, giudicando della compatibilità delle norme primarie con i precetti costituzionali, giudica necessariamente di fattispecie astratte;
d'altra parte è connaturato alla norma il carattere della generalità e astrattezza.
Non vi è altresì, dubbio, che quando si giudica della legittimità di una sospensione inflitta ad un singolo lavoratore si giudica di una fattispecie concreta. E tuttavia nel caso di specie il ricorrente non lamenta che la propria sospensione sia illegittima per vizi “propri” - come potrebbe essere il caso del lavoratore che contesti di rientrare nel novero dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale ovvero che contesti la legittimità formale della sanzione per non essere stato rispettato il procedimento imposto dallo stesso legislatore;
il ricorrente, invece, contesta la legittimità del precetto primario di cui il provvedimento di sospensione costituisce mera applicazione. Dunque le
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
sue doglianze attengono esattamente alla fattispecie astratta – impositiva dell'obbligo – e non alla fattispecie concreta. Tanto è vero che lo stesso ricorso non fa mai specifico riferimento alla posizione del lavoratore quanto – e giustamente – a quella di tutti i soggetti coinvolti dall'obbligo vaccinale.
Poiché dunque tutte gli argomenti esposti dalla difesa di parte ricorrente (inidoneità del vaccino ad impedire il contagio, discriminazione dei lavoratori del comparto sanità, lesione del diritto al lavoro, violazione del diritto all'autodeterminazione in campo medico) sono stati vagliati dalla corte costituzionale e disattesi, questo giudice non può che richiamarsi a dette motivazioni e giudicare infondate le censure proposte.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo all'assunta violazione del diritto dell'unione europeo e, in particolare, della Carta di Nizza.
Gli articolo che vengono in rilievo sono gli art. 3, 35 e 52 della carta che qui si riportano.
Articolo 3 – “Diritto all'integrità della persona”.
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”;
Articolo 35 - Protezione della salute.
“Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”.
Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi.
“1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente
Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta”.
Sebbene possa sembrare superfluo, può forse comunque essere utile sottolineare come le previsioni della carta non abbiano alcuna portata innovativa sui principi consolidati e riconosciuti nella nostra cultura giuridica. Al riguardo basti pensare che il diritto all'integrità fisica è riconosciuto già nel codice civile (cfr. art. 5 c.c. che vieta gli atti dispositivi del corpo) il quale, come ben noto, è antecedente all'entrata in vigore della costituzione.
Ciò detto anche l'interpretazione giurisprudenziale che si è formata in senso alla corte di giustizia in ordine al tema degli obblighi vaccinali è simile alla giurisprudenza della nostra corte costituzionale.
Invero in entrambi i sistemi giuridici è stata riconosciuta la facoltà del legislatore di prevedere vaccini obbligatori purchè vi sia un equo bilanciamento tra la tutela della salute collettiva e la tutela individuale.
Nel caso di specie tutte le condizioni previste dall'art. 52 della carta sono state rispettate. La misura dell'obbligo vaccinale, infatti, è stata adottata in una situazione di emergenza sanitaria ed era finalizzato alla tutela della salute pubblica. Invero, sebbene i vaccini non evitassero il contagio, i dati scientifici dell'epoca - sulla cui scorta il legislatore aveva adottato la misura - avevano dato evidenza del fatto che in caso di contagio la malattia veniva contratta in forma meno grave e ciò era un risultato niente affatto trascurabile;
è evidente, infatti, che una malattia leggera che non comporta ospedalizzazione da un lato non è un pericolo per la salute collettiva e dall'altro non rischia di portare al collasso il sistema sanitario nazionale. Il tutto a beneficio anche dei soggetti portatori di
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
altre patologie che, a causa dell'epidemia da covid, avevano visto largamente diminuite le proprie possibilità di cura. Inoltre per quanto attiene ai sanitari è anche evidente l'interesse a che questi contraessero la malattia in forma lieve;
invero, ridurre al minimo il tempo necessario per la guarigione – e, dunque, per riprendere servizio in caso di malattia - era essenziale in quel momento il cui la necessità di personale sanitario era ai massimi livelli.
L'obbligo, inoltre, non era assoluto ma prevedeva esenzioni per motivi medici.
La misura, inoltre, era temporanea e seguiva l'andamento della pandemia.
Da ultimo era comunque possibile scegliere di non vaccinarsi, senza incorrere in sanzioni disciplinari e conservando il posto di lavoro.
Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, dunque, la misura adottata deve ritenersi compatibile con il diritto dell'unione europea in quanto misura conforme ai principi di legalità, necessità e proporzionalità previsti dalla carta di Nizza.
Quanto, infine, all'aspetto del consenso informato, si osserva come lo stesso fosse richiesto ai fini della sottoposizione al vaccino;
sul punto si richiama la corte costituzionale, sentenza n. 14 /2023, secondo la quale «l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino».
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono integramente compensate tra le parti in ragione della complessità e novità delle questioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 08/04/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 08/04/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1252/2024 RGL, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CIONI e EMANUELE FUSI
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA CASTELNUOVO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: obbligo vaccinale - sospensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
lavora alle dipendenze dell' dal 19 gennaio 2015 in forza di contratto di Parte_1 CP_2 lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di OSS, inquadrato nella categoria
B, livello economico Super.
Dal 22 febbraio 2022 al 2 novembre 2022 egli è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4 ter D.L. 44/2021 per non essersi sottoposto alla vaccinazione antisars cov 2.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
In questa sede lamenta l'illegittimità della comminata sospensione e chiede che il giudice condanni il datore di lavoro a corrispondergli le retribuzioni e gli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione dal servizio in quanto:
- l'obbligatorietà del vaccino si fondava sull'assunta capacità del vaccino di prevenire la trasmissione del virus;
poiché fonti scientifiche e internazionali hanno dimostrato che il vaccino non aveva alcuna capacità di prevenire il contagio, ne consegue che la sospensione comminata non poggia su alcun fondamento normativo né logico, con la conseguenza che la stessa è illegittima;
- la normativa in commento si pone in contrasto con una serie di diritti costituzionali e precisamente con gli artt.: 1, 4, 35 e 36 Cost. in quanto vi è stata una irragionevole e sproporzionata compromissione del diritto al lavoro anche in ragione della mancata previsione della corresponsione degli assegni alimentari;
3 Cost. in quanto i lavoratori del comparto sanitario sono stati irragionevolmente trattati in maniera diversa e deteriore rispetto agli altri lavoratori, atteso che solo costoro non avevano alcuna altra alternativa all'obbligo vaccinale mentre per gli altri era stata prevista la possibilità di lavorare sottoponendosi a tampone;
32 Cost. in quanto è stato violato il principio dell'autodeterminazione in campo sanitario in assenza di qualsiasi effettiva utilità per la collettività;
- la normativa in commento si porrebbe in contrasto con la convenzione di Oviedo in quanto viene imposto un trattamento sanitario i cui rischi – evidenziati dalle stesse case produttrici dei vaccini – sarebbero ben superiori ai benefici;
- la normativa in esame si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e in particolare con l'art. 3 della Carta di Nizza.
L si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'8 aprile 2025 in assenza di istruttoria orale. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
La domanda non è fondata e non può essere accolta.
Parte ricorrente non contesta di essere destinatario dell'obbligo vaccinale né contesta la legittimità dal punto di vista formale del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti;
le censure del ricorrente attengono esclusivamente alla normativa primaria di imposizione dell'obbligo vaccinale.
In primo luogo la difesa di parte ricorrente contesta la legittimità costituzionale della norma.
Sul punto è sufficiente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni delle sentenze nn. 14 – 15 – 16, pubblicate in data 9 febbraio 2023, della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto le disposizioni normative impositive dell'obbligo vaccinale, tra cui quella in oggetto del presente
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
contezioso, rispettose dei precetti costituzionali. Nelle medesime sentenze la corte ha, altresì, scrutinato e ritenuto compatibile con la costituzione la mancata previsione della corresponsione dell'assegno alimentare. Gli argomenti esposti sono stati confermati anche nella successiva sentenza n. 185/2023. Infine per quanto attiene specificamente alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare si richiama, sempre ai sensi dell'art. 118 disp. att., la sentenza della Corte costituzionale n. 188/2024 la quale ha trattato specificamente la questione.
Questo giudice, pertanto, al di là delle approfondite e sinanco suggestive argomentazioni della difesa di parte ricorrente, non potrebbe disattendere il giudizio della corte costituzionale, neanche facendo riferimento a dati sopravvenuti. Ciò che si vuol dire è che il giudizio di costituzionalità della normativa deve essere svolto con riferimento ai dati a disposizione al momento dell'introduzione dell'obbligo; sulla base dei dati scientifici in allora in vigore la corte ha concluso che l'introduzione dell'obbligo vaccinale era ragionevole e proporzionato rispetto alla situazione sanitaria dell'epoca e che il bilanciamento operato dal legislatore tra salute collettiva/salute individuale – alla luce dei possibili effetti collaterali del vaccino – era costituzionalmente legittimo.
Alla luce di ciò non vi è spazio per ulteriori e diverse considerazioni, soprattutto se basate su circostanze sopravvenute e evidenze scientifiche all'epoca non disponibili.
Nemmeno poi può essere accolta l'osservazione della difesa di parte ricorrente secondo la quale
“Ciò che qui rileva (…) non è la valutazione -e/o la censura- della legittimità dell'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 che, in via astratta -ma, come vedremo, sulla base di presupposti totalmente erronei/errati-, è stata ritenuta tale dalle Sentenze nn.14-15 e 16 della Corte Costituzionale, pubblicate in data 09/02/2023.
L'oggetto del presente ricorso attiene invece alla valutazione -e, come vedremo, alla consequenziale censura- della legittimità, in concreto, della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria siccome prevista dall'art.4 D.L. 44/21 (convertito con modificazione dalla L.76/2021) e succ. Mod. (D.L.172/2021)”.
Non si comprende, infatti, la distinzione tra giudizio astratto e concreto esposto in ricorso. Non vi è dubbio che il giudizio della corte è un giudizio astratto atteso che la corte costituzionale, giudicando della compatibilità delle norme primarie con i precetti costituzionali, giudica necessariamente di fattispecie astratte;
d'altra parte è connaturato alla norma il carattere della generalità e astrattezza.
Non vi è altresì, dubbio, che quando si giudica della legittimità di una sospensione inflitta ad un singolo lavoratore si giudica di una fattispecie concreta. E tuttavia nel caso di specie il ricorrente non lamenta che la propria sospensione sia illegittima per vizi “propri” - come potrebbe essere il caso del lavoratore che contesti di rientrare nel novero dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale ovvero che contesti la legittimità formale della sanzione per non essere stato rispettato il procedimento imposto dallo stesso legislatore;
il ricorrente, invece, contesta la legittimità del precetto primario di cui il provvedimento di sospensione costituisce mera applicazione. Dunque le
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
sue doglianze attengono esattamente alla fattispecie astratta – impositiva dell'obbligo – e non alla fattispecie concreta. Tanto è vero che lo stesso ricorso non fa mai specifico riferimento alla posizione del lavoratore quanto – e giustamente – a quella di tutti i soggetti coinvolti dall'obbligo vaccinale.
Poiché dunque tutte gli argomenti esposti dalla difesa di parte ricorrente (inidoneità del vaccino ad impedire il contagio, discriminazione dei lavoratori del comparto sanità, lesione del diritto al lavoro, violazione del diritto all'autodeterminazione in campo medico) sono stati vagliati dalla corte costituzionale e disattesi, questo giudice non può che richiamarsi a dette motivazioni e giudicare infondate le censure proposte.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo all'assunta violazione del diritto dell'unione europeo e, in particolare, della Carta di Nizza.
Gli articolo che vengono in rilievo sono gli art. 3, 35 e 52 della carta che qui si riportano.
Articolo 3 – “Diritto all'integrità della persona”.
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”;
Articolo 35 - Protezione della salute.
“Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”.
Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi.
“1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente
Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta”.
Sebbene possa sembrare superfluo, può forse comunque essere utile sottolineare come le previsioni della carta non abbiano alcuna portata innovativa sui principi consolidati e riconosciuti nella nostra cultura giuridica. Al riguardo basti pensare che il diritto all'integrità fisica è riconosciuto già nel codice civile (cfr. art. 5 c.c. che vieta gli atti dispositivi del corpo) il quale, come ben noto, è antecedente all'entrata in vigore della costituzione.
Ciò detto anche l'interpretazione giurisprudenziale che si è formata in senso alla corte di giustizia in ordine al tema degli obblighi vaccinali è simile alla giurisprudenza della nostra corte costituzionale.
Invero in entrambi i sistemi giuridici è stata riconosciuta la facoltà del legislatore di prevedere vaccini obbligatori purchè vi sia un equo bilanciamento tra la tutela della salute collettiva e la tutela individuale.
Nel caso di specie tutte le condizioni previste dall'art. 52 della carta sono state rispettate. La misura dell'obbligo vaccinale, infatti, è stata adottata in una situazione di emergenza sanitaria ed era finalizzato alla tutela della salute pubblica. Invero, sebbene i vaccini non evitassero il contagio, i dati scientifici dell'epoca - sulla cui scorta il legislatore aveva adottato la misura - avevano dato evidenza del fatto che in caso di contagio la malattia veniva contratta in forma meno grave e ciò era un risultato niente affatto trascurabile;
è evidente, infatti, che una malattia leggera che non comporta ospedalizzazione da un lato non è un pericolo per la salute collettiva e dall'altro non rischia di portare al collasso il sistema sanitario nazionale. Il tutto a beneficio anche dei soggetti portatori di
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1252/2024
altre patologie che, a causa dell'epidemia da covid, avevano visto largamente diminuite le proprie possibilità di cura. Inoltre per quanto attiene ai sanitari è anche evidente l'interesse a che questi contraessero la malattia in forma lieve;
invero, ridurre al minimo il tempo necessario per la guarigione – e, dunque, per riprendere servizio in caso di malattia - era essenziale in quel momento il cui la necessità di personale sanitario era ai massimi livelli.
L'obbligo, inoltre, non era assoluto ma prevedeva esenzioni per motivi medici.
La misura, inoltre, era temporanea e seguiva l'andamento della pandemia.
Da ultimo era comunque possibile scegliere di non vaccinarsi, senza incorrere in sanzioni disciplinari e conservando il posto di lavoro.
Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, dunque, la misura adottata deve ritenersi compatibile con il diritto dell'unione europea in quanto misura conforme ai principi di legalità, necessità e proporzionalità previsti dalla carta di Nizza.
Quanto, infine, all'aspetto del consenso informato, si osserva come lo stesso fosse richiesto ai fini della sottoposizione al vaccino;
sul punto si richiama la corte costituzionale, sentenza n. 14 /2023, secondo la quale «l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino».
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vengono integramente compensate tra le parti in ragione della complessità e novità delle questioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 08/04/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
6