Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 608/2011 R.G.A.C. , vertente tra: in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Nicolina
Corigliano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Ionadi (VV) via SS 18, ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
Vincenzo Pugliese ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al Viale Affaccio n. 183, resistente
avente ad oggetto: prosecuzione giudizio di merito
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha citato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il SI , intendendo proseguire il Controparte_2 giudizio di merito – all'esito del procedimento sommario di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c., iscritto al numero 2502/2008 R.G. -, al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso del vano seminterrato sito in Vibo Valentia alla Piazza d'Armi n. 4, catastalmente identificato al foglio 45, particella 104 – già sub 16 e frazionato, dal 19 ottobre 2007, nei subb 18 e 19 – il cui uso condominiale, previsto con atto di compravendita per Notaio
del 2 aprile 1974, non risultava oggetto di variazione Persona_1
1
chiedeva, altresì, condannarsi il SI Per_2
al risarcimento, in favore del Controparte_1 Parte_1
dei danni subiti dal ricorrente, da liquidarsi anche
[...]
d'ufficio, nella misura ritenuta di giustizia e/o secondo equità, e con condanna alle spese di giudizio. 1.1. - Il SI ha resistito alle avverse pretese, Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'infondatezza della domanda proposta dal Parte_1 con il ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito, con conseguente rigetto della stessa, e con vittoria delle spese di lite 1.2. - Il giudizio di merito veniva proseguito con l' assunzione di prove orali (teste e , entrambi escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 7 dicembre 2012; all'udienza Controparte_3 del 22 febbraio 2013 e all'udienza del 27 marzo Controparte_4
2015) e, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. 2. La domanda possessoria è infondata nei termini che seguono. 2.1 Il quadro probatorio è sostanzialmente identico a quello che ha determinato il dott. ad emettere l' ordinanza datata 30 Tes_3 aprile 2010, poiché i testi indicati dalle parti nel giudizio di merito hanno confermato che nel luglio 2008 il resistente ha fatto installare una porta in ferro all'apertura principale del vano seminterrato, e cambiato la serratura di una porta già esistente, attraverso la quale si accede al seminterrato dalle scale interne del fabbricato (teste
[...]
), e che il SI ha consentito Controparte_3 Controparte_1 all'amministratore ed ai tecnici da lui chiamati, nelle occasioni in cui i testi erano presenti, di accedere al locale vano seminterrato (testi
[...]
e ): circostanze, queste, peraltro mai Tes_1 Testimone_2 negate dal resistente, anzi, dallo stesso confermate, poiché il SI
ha dichiarato, all'udienza del 7 gennaio 2010, nell' ambito _1 del giudizio cautelare, di possedere le chiavi di entrambe le porte di accesso al vano seminterrato contraddistinto con il sub 18; che una copia delle stesse chiavi è stata fornita ad altro condomino, SIa
, affinchè fosse sempre disponibile, in caso di necessità, CP_5
e che, infine, i suoi recapiti erano stati lasciati a tutti i condomini, compreso l'amministratore del Condominio.
2 2.2. – E' stato dunque dimostrato in giudizio che la chiusura delle porte di accesso al vano seminterrato, da parte del resistente SI
, non rappresenta un ostacolo all'utilizzo Controparte_1 degli impianti in comproprietà dei condomini, sebbene gli stessi siano posti all'interno di un locale che non risulta essere di proprietà
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2.3. - Ed invero, dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla documentazione allegata in atti, è emerso che già nell'atto di compravendita del 29 aprile 1974, registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone al numero 1329 Volume 1, il precedente proprietario si era riservato la proprietà e la disponibilità dei locali ove era ubicata la caldaia per il riscaldamento centrale, nonché la cisterna per il gasolio e l'autoclave, per tutte le utilizzazioni che non fossero incompatibili con l'uso condominiale della caldaia, della cisterna e dell'autoclave “limitatamente ai quali viene accordato l'uso, pro parte, per le destinazioni esclusive in atto” (copia atto di compravendita, allegato 2 al fascicolo di parte ricorrente) 2.4. - Parimenti, veniva accordato dal precedente proprietario l'uso, al
pro parte, del sottoscala nel quale erano ubicati Parte_1 quattro serbatoi per acqua fredda condominiale (art. 4 atto di compravendita allegato) 3. - Con atto di compravendita del 19 ottobre 2007 registrato a Vibo Valentia al numero 3310 serie 1T, la proprietà del locale ad uso deposito censito al foglio 28, particella 73, subalterno 18 della consistenza di mq. 40, nella quale, precisa la parte venditrice, si trovano le pompe di spinta ed il polmone di espansione dell'acqua del condominio, nonché la proprietà del locale sottoscala ad uso deposito, censito al foglio 26, particella 73 subalterno 19, di mq. 12, nel quale si trovano le cisterne dell'acqua del condominio, è stata trasferita dal SI al SI , Controparte_7 Controparte_1 odierno resistente. 3.1. - E' nel medesimo atto di compravendita del 19 ottobre 2007, che si richiamano le pattuizioni contenute nell'art. 4 dell'atto di compravendita del 29 aprile 1974, laddove si evidenzia che la parte acquirente è a conoscenza delle riserve, delle concessioni in uso e delle pattuizioni contenute nel medesimo atto: tuttavia, l'utilizzo che originariamente era stato consentito dal precedente proprietario, e che è stato richiamato anche nel successivo atto di compravendita, riguardava l'ubicazione della caldaia per il riscaldamento centrale, della cisterna per il gasolio, e dell'autoclave, mentre risulta, e tale circostanza non è
3 stata negata dal ricorrente, che nel locale contraddistinto con il subalterno 18 siano state allocate dal nell'anno Parte_1
2006, tre cisterne per l'acqua potabile che, invece, avrebbero dovuto essere poste nel locale indicato con il subalterno 19.
3.2. - Ciò comporta non solo che il ha contravvenuto Parte_1 all'utilizzo del vano, facendone un uso non conforme a quanto originariamente concesso e stabilito nell'atto di compravendita dallo stesso ricorrente richiamato, ma comporterebbe, altresì, il venir meno dell'obbligo, in capo al resistente, di consentire, in quel locale, l'allocazione delle cisterne per l'acqua potabile, che avrebbero dovuto trovare una collocazione differente, poiché la relazione di accessorietà ed il collegamento funzionale tra gli impianti ed il vano di proprietà esclusiva, seppur esistente al momento della nascita del , è Parte_1 poi venuto meno per volontà dell'odierno ricorrente (Cass. Civ., ordinanza n. 3852/2020) .
4. - In ragione di ciò, non può configurarsi alcuno spoglio perpetrato ai danni del da parte del SI Parte_1 _1
, che, anzi, da proprietario, ha consentito e tollerato la
[...] presenza delle cisterne dell'acqua potabile nel vano magazzino, non ostacolando, ma, al contrario, mettendo a disposizione del condominio le chiavi per l'apertura della porta di accesso alle cisterne, lasciandone una copia ad un condomino presente nel palazzo, ed assicurandosi di lasciare il proprio recapito sia ai condomini che all'amministratore del Parte_1
5. - Deve, pertanto, respingersi la domanda avanzata dal ricorrente
, conformemente a quanto disposto dal giudice del Parte_1 procedimento cautelare con ordinanza del 30 aprile 2010, depositata all'esito del giudizio iscritto al numero 2502/2008 R.G. 6. - Deve disporsi, in ragione dell' accoglimento anche del merito possessorio, la liquidazione, in favore del SI _1
, ed a carico del in persona dell'
[...] Parte_1 amministratore pro tempore, delle spese di lite, da liquidarsi, in base al D.M. n. 55/2014 e ss., ritenendo il valore della causa indeterminabile (complessità bassa) nella misura di €. 3.809,00 per compensi della fase di merito, oltre rimborso forfettario nella misura di legge ed oneri accessori, in quanto dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice
4 onorario dott.ssa Loredana Surace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, nei confronti del SI _1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede.
[...]
1. Respinge la domanda avanzata dal in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, per quanto disposto in parte motiva;
2. Liquida , in favore del SI , le spese del Controparte_1 merito possessorio, condannando il in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell' importo di euro
3.809,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, se dovuti.
Così deciso in Vibo Valentia, il 15 marzo 2025
Il giudice
Dottssa Loredana Surace
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