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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3867 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/09/2022 ed iscritto al n 3867 - 2022 RG , vertente tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Amaddeo (C.F.
), presso il cui Studio, sito in Reggio Calabria, alla C.F._2 via Dante, n. 3, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio e P.IVA_2 quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._3 C.F._4
M. NÀ ( ), DA C. OR C.F._5
( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._6
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
1 - , (C.F. e P.IV.A. Parte_2
), in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso, P.IVA_3
n qualita' di Responsabile Atti Successivi del Giudizio CP_3
CALABRIA, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio Per_3
in Roma, del 22/06/2023, rep. nr 180134, racc. nr 12348 con sede in
[...]
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall' Avv. Marilena Raimo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria C.F._8 presso il suo studio sito in via Del Gelsomino n. 37;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 06.09.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n.09420229003005853000 notificata in data 18.05.2022 dall'
[...]
, delimitando espressamente la domanda ai sottesi avvisi Parte_2 di addebito: 1) avviso di addebito n. 39420112000670822000, per
[...]
anno 2010-2011, asseritamente Controparte_4 notificato in data 02.11.2011, per un importo pari ad € 2.443,16;
2) avviso di addebito n. 39420120000995317000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2010-2011, asseritamente notificato in data 18.05.2012, per un importo pari ad € 3.543,51;
3) avviso di addebito n. 39420120003942710000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2011-2012, asseritamente notificato in data 12.01.2013, per un importo pari ad € 2.011,07;
4) avviso di addebito n. 39420130000534744000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2012, asseritamente notificato in data 11.04.2013, per un importo pari ad € 1.024,41;
5) avviso di addebito n. 39420140004607824000, per
[...]
anno 2013-2014, asseritamente Controparte_4 notificato in data 17.02.2015, per un importo pari ad € 5.153,03. 6) avviso di addebito n. 39420140005399536000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2014, asseritamente notificato in data 17.02.2015, per un importo pari ad € 2.457,45. Eccepiva illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito sottesi, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10
2 della Legge n. 335/95, anche successivamente alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito per mancanza di atti interruttivi.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1. La difesa congiunta dell' e di , eccepiva CP_1 CP_2 preliminarmente che il credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , che è risultata non essere cessionaria CP_2 del credito.
§ 3. Questo giudicante, avendo rilevato che dalla disamina degli estratti di ruolo in atti risultava che il carico contributivo degli avvisi di addebito è pari a zero, sollecitava il contraddittorio sul rilevato stralcio totale degli avvisi di addebito per cui è causa. All'esito del contraddittorio è pacifico l'annullamento degli avvisi di addebito per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, che opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dello stralcio totale gli avvisi di addebito per cui è causa, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Le spese legali vengono compensate in ragione dello stralcio (intervenuto successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento) e dell'intento deflattivo dello stesso.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
- compensa le spese legali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/06/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3867 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/09/2022 ed iscritto al n 3867 - 2022 RG , vertente tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Amaddeo (C.F.
), presso il cui Studio, sito in Reggio Calabria, alla C.F._2 via Dante, n. 3, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio e P.IVA_2 quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._3 C.F._4
M. NÀ ( ), DA C. OR C.F._5
( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._6
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
1 - , (C.F. e P.IV.A. Parte_2
), in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso, P.IVA_3
n qualita' di Responsabile Atti Successivi del Giudizio CP_3
CALABRIA, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio Per_3
in Roma, del 22/06/2023, rep. nr 180134, racc. nr 12348 con sede in
[...]
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall' Avv. Marilena Raimo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria C.F._8 presso il suo studio sito in via Del Gelsomino n. 37;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 06.09.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n.09420229003005853000 notificata in data 18.05.2022 dall'
[...]
, delimitando espressamente la domanda ai sottesi avvisi Parte_2 di addebito: 1) avviso di addebito n. 39420112000670822000, per
[...]
anno 2010-2011, asseritamente Controparte_4 notificato in data 02.11.2011, per un importo pari ad € 2.443,16;
2) avviso di addebito n. 39420120000995317000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2010-2011, asseritamente notificato in data 18.05.2012, per un importo pari ad € 3.543,51;
3) avviso di addebito n. 39420120003942710000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2011-2012, asseritamente notificato in data 12.01.2013, per un importo pari ad € 2.011,07;
4) avviso di addebito n. 39420130000534744000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2012, asseritamente notificato in data 11.04.2013, per un importo pari ad € 1.024,41;
5) avviso di addebito n. 39420140004607824000, per
[...]
anno 2013-2014, asseritamente Controparte_4 notificato in data 17.02.2015, per un importo pari ad € 5.153,03. 6) avviso di addebito n. 39420140005399536000, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi ed accessori, anno 2014, asseritamente notificato in data 17.02.2015, per un importo pari ad € 2.457,45. Eccepiva illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito sottesi, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10
2 della Legge n. 335/95, anche successivamente alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito per mancanza di atti interruttivi.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1. La difesa congiunta dell' e di , eccepiva CP_1 CP_2 preliminarmente che il credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , che è risultata non essere cessionaria CP_2 del credito.
§ 3. Questo giudicante, avendo rilevato che dalla disamina degli estratti di ruolo in atti risultava che il carico contributivo degli avvisi di addebito è pari a zero, sollecitava il contraddittorio sul rilevato stralcio totale degli avvisi di addebito per cui è causa. All'esito del contraddittorio è pacifico l'annullamento degli avvisi di addebito per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, che opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dello stralcio totale gli avvisi di addebito per cui è causa, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Le spese legali vengono compensate in ragione dello stralcio (intervenuto successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento) e dell'intento deflattivo dello stesso.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
- compensa le spese legali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/06/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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