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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 165/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 28.01.2021 aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che a seguito della domanda predetta veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione medica e veniva riconosciuta invalida nella misura del 100%, a decorrere dal 22.10.2021, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 1841/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento della provvidenza assistenziale dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che nel corso del giudizio era stato nominato un consulente medico-legale d'ufficio al fine di accertare lo stato invalidante della ricorrente;
- che in data 28.11.2023 veniva depositata la ctu;
- che in data 21.12.2023 la ricorrente aveva manifestato il dissenso avverso le conclusioni della ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che in capo alla ricorrente sussistono i requisiti sanitari necessari alla concessione dello status di invalido ai sensi della L.
n. 118/1971, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione riconosciuta;
per l'effetto, condannare l' al riconoscimento dell'indennità di CP_1 accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa;
condannare altresì l' alle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 05.09.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento(giudizio iscritto al n. R.G. 1841/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “disturbo ansioso- depressivo;
BPCO; tiroidite;
polineuropatia sensorio-motoria di con sindrome vertiginosa;
artrosi Controparte_2 polidistrettuale a maggior incidenza sulla colonna cervico-dorsale e alle ginocchia” e riteneva non sussistenti i requisiti sanitari utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del
2 ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente ed alla nuova documentazione sanitaria prodotta è stato disposto il richiamo della ctu.
Il ctu, in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente, ha affermato che: “Alla luce della documentazione sanitaria in atto versata nel fascicolo di causa la situazione generale della periziata può essere considerata immutata o con qualche minimo aggravamento.- In particolare la Polineuropatia di , che deve essere considerata la patologia Controparte_2 che possa determinare una eventuale variazione del giudizio.- La malattia di , classificata nella Controparte_2 fattispecie CMT1, provoca la ipotrofia, sino alla atrofia, dei muscoli delle gambe che dunque si indeboliscono. Colpisce i nervi che controllano i movimenti muscolari e quelli che trasmettono le informazioni sensoriali al cervello.- Tuttavia, nella fattispecie, non sussistono le condizioni per poter valutare la periziata tale che necessiti di un accompagnatore poiché deambula autonomamente con appoggio monolaterale su bastone canadese, come pure risulta sul certificato specialistico dell'A.O.U.,
O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa, datato 14/04/2023 prodotto in atti, ed inoltre la periziata non ha la necessità di continua assistenza nello svolgere le ordinarie occupazioni giornaliere”.
Lo stesso ha quindi confermato la diagnosi e la valutazione medico legale effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa a durata del giudizio. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− Rigetta il ricorso;
− Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp e di tale fase che si liquidano in euro 3630,30 oltre spese generali ed accessori di legge;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico di parte ricorrente.
Messina, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 165/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 28.01.2021 aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che a seguito della domanda predetta veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione medica e veniva riconosciuta invalida nella misura del 100%, a decorrere dal 22.10.2021, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 1841/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento della provvidenza assistenziale dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che nel corso del giudizio era stato nominato un consulente medico-legale d'ufficio al fine di accertare lo stato invalidante della ricorrente;
- che in data 28.11.2023 veniva depositata la ctu;
- che in data 21.12.2023 la ricorrente aveva manifestato il dissenso avverso le conclusioni della ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che in capo alla ricorrente sussistono i requisiti sanitari necessari alla concessione dello status di invalido ai sensi della L.
n. 118/1971, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione riconosciuta;
per l'effetto, condannare l' al riconoscimento dell'indennità di CP_1 accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa;
condannare altresì l' alle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 05.09.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento(giudizio iscritto al n. R.G. 1841/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “disturbo ansioso- depressivo;
BPCO; tiroidite;
polineuropatia sensorio-motoria di con sindrome vertiginosa;
artrosi Controparte_2 polidistrettuale a maggior incidenza sulla colonna cervico-dorsale e alle ginocchia” e riteneva non sussistenti i requisiti sanitari utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del
2 ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente ed alla nuova documentazione sanitaria prodotta è stato disposto il richiamo della ctu.
Il ctu, in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente, ha affermato che: “Alla luce della documentazione sanitaria in atto versata nel fascicolo di causa la situazione generale della periziata può essere considerata immutata o con qualche minimo aggravamento.- In particolare la Polineuropatia di , che deve essere considerata la patologia Controparte_2 che possa determinare una eventuale variazione del giudizio.- La malattia di , classificata nella Controparte_2 fattispecie CMT1, provoca la ipotrofia, sino alla atrofia, dei muscoli delle gambe che dunque si indeboliscono. Colpisce i nervi che controllano i movimenti muscolari e quelli che trasmettono le informazioni sensoriali al cervello.- Tuttavia, nella fattispecie, non sussistono le condizioni per poter valutare la periziata tale che necessiti di un accompagnatore poiché deambula autonomamente con appoggio monolaterale su bastone canadese, come pure risulta sul certificato specialistico dell'A.O.U.,
O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa, datato 14/04/2023 prodotto in atti, ed inoltre la periziata non ha la necessità di continua assistenza nello svolgere le ordinarie occupazioni giornaliere”.
Lo stesso ha quindi confermato la diagnosi e la valutazione medico legale effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa a durata del giudizio. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− Rigetta il ricorso;
− Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp e di tale fase che si liquidano in euro 3630,30 oltre spese generali ed accessori di legge;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico di parte ricorrente.
Messina, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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