Articolo 3 della Legge 12 aprile 1995, n. 146
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 aprile 1995
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 329 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 aprile 1995