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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 781/2019 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 781/2019 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA AU PU (C.F.: - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Controparte_1 C.F._3
GI ME (C.F.: ) e dall'Avv. Pietro Modaffari (C.F.: C.F._4
) – pec: e C.F._5 Email_2 Ema_
. Email_4
-appellato- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 26.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 100209/2011 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 12.11.2011, conveniva in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito di Porto Salvo, , al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una grave caduta occorsagli il 6.10.2010. In particolare, l'attore deduceva che a quella data, intorno alle ore 18:00, mentre si trovava in via Pietro Nenni, nel Comune di Melito di Porto Salvo, veniva richiamato da Parte_1
e dal figlio , i quali si trovavano affacciati al balcone del secondo piano dell'immobile di CP_2 proprietà del primo. Il , noto nel contesto locale per la propria esperienza pluriennale come CP_1 operaio edile, veniva invitato dai predetti a salire al piano superiore per esprimere un parere tecnico su alcuni lavori edili in corso sull'immobile. Una volta salito al secondo piano, si avvicinava al parapetto del balcone per osservare meglio lo stato dei lavori e appoggiarsi ad esso, per un cedimento del parapetto, improvvisamente cadeva nel vuoto da un'altezza di oltre sei metri, con conseguente impatto al suolo. Il , privo di sensi, riprendeva conoscenza all'interno di un'ambulanza del CP_1 servizio 118 che lo trasportava d'urgenza presso l'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza per stabilizzazione vertebrale, in conseguenza di un trauma vertebro-midollare con fratture multiple (C6-C7-D1) e protrusioni discali (C5-C6 e C6-C7), nonché instabilità vertebrale. A seguito dell'intervento, riportava postumi permanenti con una riduzione della capacità lavorativa e un'invalidità permanente valutata in misura pari almeno al 25% oltre alla personalizzazione del caso. L'attore rappresentava che l'incidente si era verificato in un contesto assimilabile a cantiere temporaneo o mobile ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che, in ogni caso, il proprietario dell'immobile, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., era tenuto ad adottare tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza dei luoghi, anche nei confronti di soggetti estranei al cantiere stesso. In particolare, deduceva come il parapetto del balcone fosse costituito da elementi provvisori non adeguatamente fissati, e che l'elemento superiore, già smontato nel corso della giornata, fosse stato dimenticato in condizioni di instabilità, così da determinare la caduta. L'attore assumeva che il convenuto avesse omesso ogni doveroso controllo sullo stato delle opere provvisionali e che fosse comunque tenuto ad assicurare che le strutture presenti nel proprio immobile non costituissero fonte di pericolo per chi vi accedeva, configurandosi così sia una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. sia una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Quanto alle conseguenze dannose, l'attore riferiva di aver riportato, oltre alle menomazioni fisiche documentate e già oggetto di intervento chirurgico, un danno biologico permanente, un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, nonché un danno morale e una significativa compromissione della propria vita relazionale e lavorativa, essendo divenuto, a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali, inabile allo svolgimento delle attività quotidiane. Sulla base di tali premesse, il CP_1 chiedeva al Tribunale l'accertamento della responsabilità del convenuto in ordine all'evento dannoso e la sua condanna al risarcimento dei danni quantificati in via principale in €. 114.023,25 o in misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto, , Parte_1 contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto, e chiedendone il rigetto per infondatezza. Il convenuto rappresentava, in via preliminare, di non essere responsabile dell'evento occorso al , sostenendo che quest'ultimo si fosse recato in modo del CP_1 tutto autonomo presso l'immobile di sua proprietà, senza alcuna previa autorizzazione e servendosi di un accesso secondario, diverso da quello principale, non visibile né dal convenuto né da altri componenti del nucleo familiare. In particolare, il Climaco deduceva che, nel mese di ottobre 2010, aveva effettivamente contattato il per eseguire alcuni lavori edili nel proprio immobile, incarico CP_1 che l'attore non aveva potuto personalmente adempiere, proponendo al suo posto un altro operaio, tale che avrebbe dovuto realizzare un muretto in cemento armato. Tuttavia, il Persona_1 giorno dell'incidente, l'attore si sarebbe presentato senza preavviso, approfittando della presenza del figlio del convenuto, , e si sarebbe introdotto autonomamente nell'immobile in Controparte_3 corso di costruzione, aggirando ogni controllo e accedendo ad un'area chiaramente riconoscibile come cantiere, priva di mura perimetrali e, quindi, visibilmente insicura. Secondo la prospettazione difensiva, il , in quanto operaio edile qualificato con esperienza pluriennale, ben conosceva le CP_1 condizioni strutturali dell'edificio, avendo già in passato eseguito lavori nello stesso sito. Egli avrebbe dunque agito con grave imprudenza e imperizia, appoggiandosi incautamente ad un parapetto provvisorio in legno, non idoneo a sostenere peso, la cui natura e funzione temporanea erano evidenti ad un soggetto dotato della sua esperienza tecnica. Il comportamento dell'attore, pertanto, doveva ritenersi interruttivo del nesso causale tra l'asserita condotta omissiva del proprietario e l'evento lesivo verificatosi. Il convenuto, pur contestando in radice la propria responsabilità, evidenziava in subordine che, anche a voler aderire alla ricostruzione attorea, la domanda risarcitoria doveva essere comunque rigettata per difetto dei presupposti applicativi della responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo il pericolo rappresentato dal cantiere non occulto né imprevedibile, bensì agevolmente percepibile da un soggetto di media diligenza, e ancor più da un esperto del settore edile. In ogni caso, il fatto che il si fosse introdotto senza autorizzazione in un'area privata, peraltro da un ingresso CP_1 secondario e in assenza del proprietario, escludeva in radice qualsiasi obbligo di custodia e vigilanza da parte del convenuto. In ulteriore subordine, il convenuto richiamava l'art. 2053 c.c., affermando che non poteva configurarsi alcuna responsabilità a suo carico, dovendo l'evento lesivo addebitarsi interamente al comportamento gravemente negligente del sig. . CP_4
Contestava, inoltre, la quantificazione del danno formulata da parte attrice in quanto ritenuta del tutto infondata, esagerata, e priva di idoneo supporto probatorio e chiedeva, in via gradata, che venisse accertato un concorso di colpa in capo all'attore, da quantificarsi nella misura del 75%. La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU ed all'udienza del 19.03.2019 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 947/2019, pubblicata in data 26.06.2019, oggi appellata, il Tribunale di Reggio Calabria accertava la responsabilità del proprietario dell'immobile per la caduta occorsa al sig. CP_1
e il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%; quindi provvedeva alla quantificazione del danno, sulla base delle risultanze della CTU, riconoscendo un danno biologico permanente nella misura del 18%, oltre al danno temporaneo e alla personalizzazione connessa all'impatto sulle capacità lavorative residue. Sulla base dei parametri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, il danno complessivo veniva stimato in €. 98.600,00, importo poi decurtato del 50% in ragione del concorso di colpa, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 49.300,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla data della sentenza. Le spese di lite e quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio venivano poste a carico del convenuto, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte attrice.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 29.09.2019 impugnava Parte_1 la sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, articolando due principali motivi di appello che di seguito di espongono: Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. con riferimento all'insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ritenuto dal primo giudice in modo illogico e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. L'appellante sosteneva che la condotta del si fosse posta come causa esclusiva CP_1 del danno, atteso che lo stesso, pur essendo esperto operaio edile, si era volontariamente esposto ad un rischio manifesto e prevedibile, introducendosi in un cantiere in fase di costruzione, privo di tamponature e protezioni adeguate. Secondo l'appellante, il danneggiato avrebbe dovuto evitare qualsiasi appoggio alla ringhiera lignea precaria e visibilmente non conforme alle prescrizioni di sicurezza, e ciò tanto più in ragione della sua competenza professionale. In tal senso, affermava che l'imprudenza del era connotata da un grado tale da interrompere il nesso eziologico, essendosi CP_1 egli comportato in modo incauto, in presenza di un pericolo oggettivamente percepibile con l'ordinaria diligenza. Da ciò, l'appellante traeva la conclusione che il Tribunale avesse errato nel riconoscere un concorso di colpa solo al 50%, sostenendo invece che la condotta del danneggiato fosse da sola sufficiente ad escludere ogni responsabilità in capo al convenuto. Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza per erronea valutazione del danno biologico permanente, sotto il profilo sia della quantificazione percentuale, sia della metodologia adottata dal CTU, contestando le conclusioni cui questi era giunto. In particolare, affermava che il consulente tecnico aveva attribuito un'invalidità del 18% sulla base di una valutazione soggettiva dei disturbi lamentati dall'attore, molti dei quali non risultavano giustificabili né coerenti con l'esame obiettivo, né supportati da idonea documentazione clinica e strumentale. L'appellante sottolineava che lo stesso CTU aveva accertato la presenza di una pregressa patologia cronica del rachide lombare e una scoliosi non segnalata, le quali avrebbero influito sensibilmente sulla sintomatologia e sull'entità del danno. Evidenziava, inoltre, la circostanza che il presentava mani “da lavoro”, indice della CP_1 prosecuzione di attività lavorativa nonostante la dedotta invalidità e in contrasto con la dichiarata inattività per la quale pure era stato risarcito. Contestava il riconoscimento di un punto percentuale per la cicatrice alla mano nonostante la stessa fosse quasi invisibile. Criticava, inoltre, l'uso delle tabelle SIMLA per la liquidazione del danno, in luogo di quelle più restrittive INAIL, che avrebbero condotto ad una quantificazione percentuale notevolmente inferiore. La frattura delle apofisi dorsali, ad avviso dell'appellante, era stata duplicata nella valutazione, benché dovesse essere ricompresa nel danno globale vertebrale. Sulla base di tali elementi, l'appellante concludeva per la rideterminazione del danno in misura ben più contenuta, sollecitando, ove necessario, l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio per la corretta valutazione dell'incidenza delle pregresse patologie nella determinazione dell'invalidità permanente. Infine, in via cautelare, l'appellante richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., allegando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Concludeva con la richiesta di riforma integrale della sentenza di primo grado, con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo e la vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 14.01.2020 si costituiva CP_1
, contestando integralmente la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e
[...] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Con ordinanza depositata il 18.07.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.07.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e con successiva ordinanza del 19.05.2021 veniva rigettata la richiesta di rinnovazione CTU medico-legale formulata da parte appellante. Con ordinanza del 20.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte. Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'accertamento della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sostenendo che l'evento dannoso sarebbe stato provocato da un comportamento colposo dell'appellato, tale da escludere ogni rilevanza causale della cosa in custodia. In particolare, ha argomentato che lo stesso, in quanto operaio edile esperto, avrebbe dovuto prevedere la pericolosità del parapetto e astenersi dall'appoggiarvisi, assumendo così un rischio consapevole e volontario. La censura non è fondata e non merita accoglimento. In primo luogo, sotto il profilo fattuale, è stato accertato che l'accesso del presso l'immobile CP_1 teatro dell'incidente è avvenuto non per iniziativa autonoma, ma in forza di un invito esplicito formulato dal , proprietario dell'immobile, al fine di effettuare un sopralluogo per una verifica Pt_1 relativa ai lavori in corso. Tale circostanza, neppure contestata in appello dal sig. , è stata Pt_1 confermata dalla teste escussa in primo grado, la sig.ra , la quale ha riferito in Testimone_1 modo chiaro e attendibile della chiamata rivolta al danneggiato. A tale deposizione, puntuale e coerente, si sono aggiunte le conferme implicite ricavabili dalle dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta, sig.ri e i quali, pur senza conoscere le ragioni dell'ingresso, hanno Tes_2 Tes_3 comunque confermato la presenza del nei pressi e all'interno del cortiletto dell'abitazione, in CP_1 orario compatibile con la ricostruzione offerta dallo stesso. Ne discende che l'ingresso nell'edificio è avvenuto con il consenso del custode e ciò basta a ritenere necessario l'adozione da parte di quest'ultimo di cautele idonee a garantire la sicurezza dei luoghi, avendo lo stesso quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., un obbligo di vigilanza, controllo e mantenimento in sicurezza delle strutture statiche e accessorie dell'edificio. È principio pacifico, infatti, che il custode ha l'obbligo di controllare lo stato della cosa e impedire che essa rechi danno a terzi, specialmente quando l'accesso alla stessa sia da lui consentito o, addirittura, espressamente sollecitato. Tale obbligo non risulta soddisfatto nella vicenda in esame, considerata l'assenza di presidi di sicurezza nonostante la precaria ringhiera in legno, come pure ammesso dall'appellante (p.5 atto di appello). Ciò basta a rendere il sig. responsabile dell'evento occorso in qualità di titolare Pt_1 dell'immobile in cui la caduta si è verificata. Sul piano giuridico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. In proposito in una recente pronuncia la Suprema Corte ha confermato il principio secondo il quale
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/10/2024, n. 26478). In definitiva, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato. La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass 26478.24: così sviluppate le conclusioni raggiunte da Cass. ordd. 2478-2480-2482 del 2018: Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023; Cass. Sez. Un. n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023), la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396- 01) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Orbene, ritiene l'odierno collegio giudicante di concordare con la ricostruzione operata dal primo giudice in ordine al concorso di responsabilità al 50% del sig. nella causazione dell'evento CP_4 lesivo escludendosi che nel caso in esame ricorra un'ipotesi di fortuito idoneo all'interruzione del nesso causale. E infatti, ad avviso dell'odierno collegio giudicante la condotta del , che si è limitato ad CP_1 appoggiarsi a un parapetto presente nell'immobile di proprietà dell'appellante, non presenta i requisiti dell'imprevedibilità e dell'autonomia causale esclusiva. Anzi, trattasi di un comportamento pienamente compatibile con le modalità tipiche di un sopralluogo in ambito edilizio, tanto più alla luce dell'assenza di alcun avvertimento circa la pericolosità della struttura. Non si può ritenere, come prospettato dall'appellante, che il solo fatto di essere “esperto del settore” attribuisse all'appellato un onere di consapevolezza preventiva delle condizioni strutturali dell'immobile in ogni dettaglio. La prudenza tecnica, per quanto esigibile, non può sostituire l'obbligo giuridico di custodia che grava sul proprietario.
La mancanza di idonee misure segnaletiche, il cedimento strutturale di una barriera di protezione e l'assenza di misure di prevenzione nei confronti di soggetti terzi che accedevano all'immobile per volontà del custode, sono tutti elementi che rafforzano l'applicazione del criterio oggettivo di responsabilità previsto dalla norma. La condotta dell'appellato non può essere qualificata quale fattore esclusivo della causazione dell'evento, tale così da escludere del tutto il nesso causale, ma, essendo connotata da un certo grado di disattenzione, correttamente appare idonea a fondare un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., con equo bilanciamento tra il dovere di custodia in capo al e il grado di prudenza Pt_1 esigibile dall'appellato. In conclusione, la doglianza dell'appellante si rivela infondata in quanto la responsabilità del custode risulta correttamente individuata ai sensi dell'art. 2051 c.c., temperata da un concorso colposo della vittima, correttamente ed equamente fissato nella misura del 50%.
4.Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione dei danni Anche tale motivo di appello va disatteso. E infatti contrariamente a quanto riferito dall'appellante, le conclusioni del ctu appaiono solidamente ancorate a dati scientifici e a riscontri obiettivi, tenendo conto anche della documentazione in atti (Scrive infatti il consulente a p. 12: Tra i disturbi soggettivi sopra elencati sono giustificabili, completamente o in parte…). Contrariamente a quanto riferito dall'appellante, ritiene l'odierno collegio giudicante che il CTU abbia correttamente quantificato i postumi permanenti, senza trascurare la rilevanza di condizioni patologiche pregresse, quali la scoliosi e la lombalgia, già presenti in capo al prima dell'evento CP_1 come diligentemente evidenziato a p. 11/12 della consulenza (La scoliosi dorsale con slivellamento delle scapole che ho riscontrato all'esame obiettivo non mi è stata riferita dal periziando che, a suo dire, non ne era a conoscenza. Tale patologia deve, comunque, essere considerata come preesistente giacchè la curva interessa metameri anche distanti rispetto a quelli interessati dal trauma. I disturbi lamentati a carico delle ATM possono essere correlati a questa patologia per l'erronea postura che essa determina. Possono, tuttavia, essere stati aggravati dagli esiti dell'infortunio de quo poiché, secondo gli studi di gnatologia, v'è una stretta correlazione tra la funzionalità del rachide cervicale e quella delle articolazioni della mandibola… Non è addebitabile all'infortunio de quo la sintomatologia a carico del rachide lombare in quanto a tale livello era già attiva una patologia cronica nota.). Di nessun pregio la contestazione relativa all'attribuzione di un ulteriore punto percentuale per la cicatrice alla mano sinistra, tenuto conto del fatto che dalla consulenza si ricava che il danno alla mano non fu estetico ma di tipo funzionale (p.12 ctu in atti: L'esame obiettivo ha evidenziato la disestesia a carico della mano destra riferita dal paziente e, probabilmente, compatibile con un lieve danno residuo alle compressioni sulle radici nervose causate dalle fratture e dalle ernie… La ferita alla mano è ben guarita ma persiste un cordone fibroso di circa 15 millimetri nella faccia volare che dà qualche fastidio al paziente pur non essendo retratta e dolente). Ancora fuorviante appare la contestazione della consulenza nella parte in cui si duole del fatto che la frattura all'apofisi dorsale avrebbe dovuto essere ricompresa nella valutazione globale del danno vertebrale, considerato che il consulente nel quantificare i danni, tiene conto in modo dettagliato dei postumi permanenti residuati in ogni tratto vertebrale a seguito del pronto intervento chirurgico a cui il sig. venne sottoposto nell'immediatezza della caduta. CP_4
Nessun pregio presenta ancora la contestazione relativa al riconoscimento in sede di personalizzazione della menomazione della capacità lavorativa generica considerato che, diversamente da quanto riferito dall'appellante, a seguito dell'incidente non si è negata una residua capacità lavorativa del sig. piuttosto si è evidenziata l'incapacità del danneggiato di operare CP_1 nel settore edile con la stessa perizia di prima. E infatti il ctu riferiva che: “Lo stesso periziando mi ha riferito di aver ripreso a lavorare dopo la guarigione clinica dall'incidente, ma di essere stato licenziato di lì a poco per le difficoltà dovute al deficit di forza agli arti superiori residuato all'infortunio. Ho già specificato come tale minorazione non è confermata dalla documentazione in atti e dall'obiettività clinica per le motivazioni elencate nella risposta al quesito e). Tuttavia l'attività lavorativa del periziando è in qualche misura condizionata dagli esiti delle lesioni. Le rigidità del collo, la naturale attenzione che il paziente deve avere nel compiere alcuni movimenti del capo per via dei mezzi di sintesi presenti nel suo collo, le contratture muscolari al rachide cervicale, hanno aggravato la situazione clinica del paziente che già soffriva di discopatie lombari, non meglio precisate (rilevate solo in atti), e di scoliosi dorsale. L'attività lavorativa, seppur possibile, è divenuta certamente più penosa ed usurante.” (p.13-14 ctu in atti). Infine correttamente il consulente ha fatto ricorso ai fini della individuazione della percentuale di invalidità alle linee guida Simla, che costituiscono le linee guida accreditate dall'Istituto Superiore della Sanità come buona pratica clinico-assistenziale, punto di riferimento nei casi di responsabilità civile, considerato che le tabelle Inail invocate dall'appellante attengono alla quantificazione delle differenti lesioni micro e macropermanenti derivanti da sinistri sul lavoro. In definitiva, appare all'odierno collegio giudicante che la CTU espletata in primo grado abbia fornito una valutazione tecnico-scientifica accurata, completa e conforme ai criteri medico-legali comunemente adottati e, pertanto, esente da vizi da emendare. Sulla scorta di tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata. Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di Parte_1 lite del presente grado in favore di . Controparte_1
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero euro 49.300,00) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.). Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 781.19 proposto avverso la sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 26.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 100209/2011 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F.: ) alle spese di lite Parte_1 C.F._1 del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in complessive €. 4996,00 in favore di (C.F.: , oltre Controparte_1 C.F._3 alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.09.25 La consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito.
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 781/2019 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA AU PU (C.F.: - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Controparte_1 C.F._3
GI ME (C.F.: ) e dall'Avv. Pietro Modaffari (C.F.: C.F._4
) – pec: e C.F._5 Email_2 Ema_
. Email_4
-appellato- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 26.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 100209/2011 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 12.11.2011, conveniva in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito di Porto Salvo, , al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una grave caduta occorsagli il 6.10.2010. In particolare, l'attore deduceva che a quella data, intorno alle ore 18:00, mentre si trovava in via Pietro Nenni, nel Comune di Melito di Porto Salvo, veniva richiamato da Parte_1
e dal figlio , i quali si trovavano affacciati al balcone del secondo piano dell'immobile di CP_2 proprietà del primo. Il , noto nel contesto locale per la propria esperienza pluriennale come CP_1 operaio edile, veniva invitato dai predetti a salire al piano superiore per esprimere un parere tecnico su alcuni lavori edili in corso sull'immobile. Una volta salito al secondo piano, si avvicinava al parapetto del balcone per osservare meglio lo stato dei lavori e appoggiarsi ad esso, per un cedimento del parapetto, improvvisamente cadeva nel vuoto da un'altezza di oltre sei metri, con conseguente impatto al suolo. Il , privo di sensi, riprendeva conoscenza all'interno di un'ambulanza del CP_1 servizio 118 che lo trasportava d'urgenza presso l'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza per stabilizzazione vertebrale, in conseguenza di un trauma vertebro-midollare con fratture multiple (C6-C7-D1) e protrusioni discali (C5-C6 e C6-C7), nonché instabilità vertebrale. A seguito dell'intervento, riportava postumi permanenti con una riduzione della capacità lavorativa e un'invalidità permanente valutata in misura pari almeno al 25% oltre alla personalizzazione del caso. L'attore rappresentava che l'incidente si era verificato in un contesto assimilabile a cantiere temporaneo o mobile ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che, in ogni caso, il proprietario dell'immobile, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., era tenuto ad adottare tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza dei luoghi, anche nei confronti di soggetti estranei al cantiere stesso. In particolare, deduceva come il parapetto del balcone fosse costituito da elementi provvisori non adeguatamente fissati, e che l'elemento superiore, già smontato nel corso della giornata, fosse stato dimenticato in condizioni di instabilità, così da determinare la caduta. L'attore assumeva che il convenuto avesse omesso ogni doveroso controllo sullo stato delle opere provvisionali e che fosse comunque tenuto ad assicurare che le strutture presenti nel proprio immobile non costituissero fonte di pericolo per chi vi accedeva, configurandosi così sia una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. sia una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Quanto alle conseguenze dannose, l'attore riferiva di aver riportato, oltre alle menomazioni fisiche documentate e già oggetto di intervento chirurgico, un danno biologico permanente, un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, nonché un danno morale e una significativa compromissione della propria vita relazionale e lavorativa, essendo divenuto, a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali, inabile allo svolgimento delle attività quotidiane. Sulla base di tali premesse, il CP_1 chiedeva al Tribunale l'accertamento della responsabilità del convenuto in ordine all'evento dannoso e la sua condanna al risarcimento dei danni quantificati in via principale in €. 114.023,25 o in misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto, , Parte_1 contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto, e chiedendone il rigetto per infondatezza. Il convenuto rappresentava, in via preliminare, di non essere responsabile dell'evento occorso al , sostenendo che quest'ultimo si fosse recato in modo del CP_1 tutto autonomo presso l'immobile di sua proprietà, senza alcuna previa autorizzazione e servendosi di un accesso secondario, diverso da quello principale, non visibile né dal convenuto né da altri componenti del nucleo familiare. In particolare, il Climaco deduceva che, nel mese di ottobre 2010, aveva effettivamente contattato il per eseguire alcuni lavori edili nel proprio immobile, incarico CP_1 che l'attore non aveva potuto personalmente adempiere, proponendo al suo posto un altro operaio, tale che avrebbe dovuto realizzare un muretto in cemento armato. Tuttavia, il Persona_1 giorno dell'incidente, l'attore si sarebbe presentato senza preavviso, approfittando della presenza del figlio del convenuto, , e si sarebbe introdotto autonomamente nell'immobile in Controparte_3 corso di costruzione, aggirando ogni controllo e accedendo ad un'area chiaramente riconoscibile come cantiere, priva di mura perimetrali e, quindi, visibilmente insicura. Secondo la prospettazione difensiva, il , in quanto operaio edile qualificato con esperienza pluriennale, ben conosceva le CP_1 condizioni strutturali dell'edificio, avendo già in passato eseguito lavori nello stesso sito. Egli avrebbe dunque agito con grave imprudenza e imperizia, appoggiandosi incautamente ad un parapetto provvisorio in legno, non idoneo a sostenere peso, la cui natura e funzione temporanea erano evidenti ad un soggetto dotato della sua esperienza tecnica. Il comportamento dell'attore, pertanto, doveva ritenersi interruttivo del nesso causale tra l'asserita condotta omissiva del proprietario e l'evento lesivo verificatosi. Il convenuto, pur contestando in radice la propria responsabilità, evidenziava in subordine che, anche a voler aderire alla ricostruzione attorea, la domanda risarcitoria doveva essere comunque rigettata per difetto dei presupposti applicativi della responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo il pericolo rappresentato dal cantiere non occulto né imprevedibile, bensì agevolmente percepibile da un soggetto di media diligenza, e ancor più da un esperto del settore edile. In ogni caso, il fatto che il si fosse introdotto senza autorizzazione in un'area privata, peraltro da un ingresso CP_1 secondario e in assenza del proprietario, escludeva in radice qualsiasi obbligo di custodia e vigilanza da parte del convenuto. In ulteriore subordine, il convenuto richiamava l'art. 2053 c.c., affermando che non poteva configurarsi alcuna responsabilità a suo carico, dovendo l'evento lesivo addebitarsi interamente al comportamento gravemente negligente del sig. . CP_4
Contestava, inoltre, la quantificazione del danno formulata da parte attrice in quanto ritenuta del tutto infondata, esagerata, e priva di idoneo supporto probatorio e chiedeva, in via gradata, che venisse accertato un concorso di colpa in capo all'attore, da quantificarsi nella misura del 75%. La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU ed all'udienza del 19.03.2019 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 947/2019, pubblicata in data 26.06.2019, oggi appellata, il Tribunale di Reggio Calabria accertava la responsabilità del proprietario dell'immobile per la caduta occorsa al sig. CP_1
e il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%; quindi provvedeva alla quantificazione del danno, sulla base delle risultanze della CTU, riconoscendo un danno biologico permanente nella misura del 18%, oltre al danno temporaneo e alla personalizzazione connessa all'impatto sulle capacità lavorative residue. Sulla base dei parametri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, il danno complessivo veniva stimato in €. 98.600,00, importo poi decurtato del 50% in ragione del concorso di colpa, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 49.300,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla data della sentenza. Le spese di lite e quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio venivano poste a carico del convenuto, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte attrice.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 29.09.2019 impugnava Parte_1 la sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, articolando due principali motivi di appello che di seguito di espongono: Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. con riferimento all'insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ritenuto dal primo giudice in modo illogico e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. L'appellante sosteneva che la condotta del si fosse posta come causa esclusiva CP_1 del danno, atteso che lo stesso, pur essendo esperto operaio edile, si era volontariamente esposto ad un rischio manifesto e prevedibile, introducendosi in un cantiere in fase di costruzione, privo di tamponature e protezioni adeguate. Secondo l'appellante, il danneggiato avrebbe dovuto evitare qualsiasi appoggio alla ringhiera lignea precaria e visibilmente non conforme alle prescrizioni di sicurezza, e ciò tanto più in ragione della sua competenza professionale. In tal senso, affermava che l'imprudenza del era connotata da un grado tale da interrompere il nesso eziologico, essendosi CP_1 egli comportato in modo incauto, in presenza di un pericolo oggettivamente percepibile con l'ordinaria diligenza. Da ciò, l'appellante traeva la conclusione che il Tribunale avesse errato nel riconoscere un concorso di colpa solo al 50%, sostenendo invece che la condotta del danneggiato fosse da sola sufficiente ad escludere ogni responsabilità in capo al convenuto. Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza per erronea valutazione del danno biologico permanente, sotto il profilo sia della quantificazione percentuale, sia della metodologia adottata dal CTU, contestando le conclusioni cui questi era giunto. In particolare, affermava che il consulente tecnico aveva attribuito un'invalidità del 18% sulla base di una valutazione soggettiva dei disturbi lamentati dall'attore, molti dei quali non risultavano giustificabili né coerenti con l'esame obiettivo, né supportati da idonea documentazione clinica e strumentale. L'appellante sottolineava che lo stesso CTU aveva accertato la presenza di una pregressa patologia cronica del rachide lombare e una scoliosi non segnalata, le quali avrebbero influito sensibilmente sulla sintomatologia e sull'entità del danno. Evidenziava, inoltre, la circostanza che il presentava mani “da lavoro”, indice della CP_1 prosecuzione di attività lavorativa nonostante la dedotta invalidità e in contrasto con la dichiarata inattività per la quale pure era stato risarcito. Contestava il riconoscimento di un punto percentuale per la cicatrice alla mano nonostante la stessa fosse quasi invisibile. Criticava, inoltre, l'uso delle tabelle SIMLA per la liquidazione del danno, in luogo di quelle più restrittive INAIL, che avrebbero condotto ad una quantificazione percentuale notevolmente inferiore. La frattura delle apofisi dorsali, ad avviso dell'appellante, era stata duplicata nella valutazione, benché dovesse essere ricompresa nel danno globale vertebrale. Sulla base di tali elementi, l'appellante concludeva per la rideterminazione del danno in misura ben più contenuta, sollecitando, ove necessario, l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio per la corretta valutazione dell'incidenza delle pregresse patologie nella determinazione dell'invalidità permanente. Infine, in via cautelare, l'appellante richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., allegando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Concludeva con la richiesta di riforma integrale della sentenza di primo grado, con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo e la vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 14.01.2020 si costituiva CP_1
, contestando integralmente la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e
[...] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Con ordinanza depositata il 18.07.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.07.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e con successiva ordinanza del 19.05.2021 veniva rigettata la richiesta di rinnovazione CTU medico-legale formulata da parte appellante. Con ordinanza del 20.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte. Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'accertamento della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sostenendo che l'evento dannoso sarebbe stato provocato da un comportamento colposo dell'appellato, tale da escludere ogni rilevanza causale della cosa in custodia. In particolare, ha argomentato che lo stesso, in quanto operaio edile esperto, avrebbe dovuto prevedere la pericolosità del parapetto e astenersi dall'appoggiarvisi, assumendo così un rischio consapevole e volontario. La censura non è fondata e non merita accoglimento. In primo luogo, sotto il profilo fattuale, è stato accertato che l'accesso del presso l'immobile CP_1 teatro dell'incidente è avvenuto non per iniziativa autonoma, ma in forza di un invito esplicito formulato dal , proprietario dell'immobile, al fine di effettuare un sopralluogo per una verifica Pt_1 relativa ai lavori in corso. Tale circostanza, neppure contestata in appello dal sig. , è stata Pt_1 confermata dalla teste escussa in primo grado, la sig.ra , la quale ha riferito in Testimone_1 modo chiaro e attendibile della chiamata rivolta al danneggiato. A tale deposizione, puntuale e coerente, si sono aggiunte le conferme implicite ricavabili dalle dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta, sig.ri e i quali, pur senza conoscere le ragioni dell'ingresso, hanno Tes_2 Tes_3 comunque confermato la presenza del nei pressi e all'interno del cortiletto dell'abitazione, in CP_1 orario compatibile con la ricostruzione offerta dallo stesso. Ne discende che l'ingresso nell'edificio è avvenuto con il consenso del custode e ciò basta a ritenere necessario l'adozione da parte di quest'ultimo di cautele idonee a garantire la sicurezza dei luoghi, avendo lo stesso quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., un obbligo di vigilanza, controllo e mantenimento in sicurezza delle strutture statiche e accessorie dell'edificio. È principio pacifico, infatti, che il custode ha l'obbligo di controllare lo stato della cosa e impedire che essa rechi danno a terzi, specialmente quando l'accesso alla stessa sia da lui consentito o, addirittura, espressamente sollecitato. Tale obbligo non risulta soddisfatto nella vicenda in esame, considerata l'assenza di presidi di sicurezza nonostante la precaria ringhiera in legno, come pure ammesso dall'appellante (p.5 atto di appello). Ciò basta a rendere il sig. responsabile dell'evento occorso in qualità di titolare Pt_1 dell'immobile in cui la caduta si è verificata. Sul piano giuridico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. In proposito in una recente pronuncia la Suprema Corte ha confermato il principio secondo il quale
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/10/2024, n. 26478). In definitiva, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato. La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass 26478.24: così sviluppate le conclusioni raggiunte da Cass. ordd. 2478-2480-2482 del 2018: Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023; Cass. Sez. Un. n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023), la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396- 01) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Orbene, ritiene l'odierno collegio giudicante di concordare con la ricostruzione operata dal primo giudice in ordine al concorso di responsabilità al 50% del sig. nella causazione dell'evento CP_4 lesivo escludendosi che nel caso in esame ricorra un'ipotesi di fortuito idoneo all'interruzione del nesso causale. E infatti, ad avviso dell'odierno collegio giudicante la condotta del , che si è limitato ad CP_1 appoggiarsi a un parapetto presente nell'immobile di proprietà dell'appellante, non presenta i requisiti dell'imprevedibilità e dell'autonomia causale esclusiva. Anzi, trattasi di un comportamento pienamente compatibile con le modalità tipiche di un sopralluogo in ambito edilizio, tanto più alla luce dell'assenza di alcun avvertimento circa la pericolosità della struttura. Non si può ritenere, come prospettato dall'appellante, che il solo fatto di essere “esperto del settore” attribuisse all'appellato un onere di consapevolezza preventiva delle condizioni strutturali dell'immobile in ogni dettaglio. La prudenza tecnica, per quanto esigibile, non può sostituire l'obbligo giuridico di custodia che grava sul proprietario.
La mancanza di idonee misure segnaletiche, il cedimento strutturale di una barriera di protezione e l'assenza di misure di prevenzione nei confronti di soggetti terzi che accedevano all'immobile per volontà del custode, sono tutti elementi che rafforzano l'applicazione del criterio oggettivo di responsabilità previsto dalla norma. La condotta dell'appellato non può essere qualificata quale fattore esclusivo della causazione dell'evento, tale così da escludere del tutto il nesso causale, ma, essendo connotata da un certo grado di disattenzione, correttamente appare idonea a fondare un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., con equo bilanciamento tra il dovere di custodia in capo al e il grado di prudenza Pt_1 esigibile dall'appellato. In conclusione, la doglianza dell'appellante si rivela infondata in quanto la responsabilità del custode risulta correttamente individuata ai sensi dell'art. 2051 c.c., temperata da un concorso colposo della vittima, correttamente ed equamente fissato nella misura del 50%.
4.Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione dei danni Anche tale motivo di appello va disatteso. E infatti contrariamente a quanto riferito dall'appellante, le conclusioni del ctu appaiono solidamente ancorate a dati scientifici e a riscontri obiettivi, tenendo conto anche della documentazione in atti (Scrive infatti il consulente a p. 12: Tra i disturbi soggettivi sopra elencati sono giustificabili, completamente o in parte…). Contrariamente a quanto riferito dall'appellante, ritiene l'odierno collegio giudicante che il CTU abbia correttamente quantificato i postumi permanenti, senza trascurare la rilevanza di condizioni patologiche pregresse, quali la scoliosi e la lombalgia, già presenti in capo al prima dell'evento CP_1 come diligentemente evidenziato a p. 11/12 della consulenza (La scoliosi dorsale con slivellamento delle scapole che ho riscontrato all'esame obiettivo non mi è stata riferita dal periziando che, a suo dire, non ne era a conoscenza. Tale patologia deve, comunque, essere considerata come preesistente giacchè la curva interessa metameri anche distanti rispetto a quelli interessati dal trauma. I disturbi lamentati a carico delle ATM possono essere correlati a questa patologia per l'erronea postura che essa determina. Possono, tuttavia, essere stati aggravati dagli esiti dell'infortunio de quo poiché, secondo gli studi di gnatologia, v'è una stretta correlazione tra la funzionalità del rachide cervicale e quella delle articolazioni della mandibola… Non è addebitabile all'infortunio de quo la sintomatologia a carico del rachide lombare in quanto a tale livello era già attiva una patologia cronica nota.). Di nessun pregio la contestazione relativa all'attribuzione di un ulteriore punto percentuale per la cicatrice alla mano sinistra, tenuto conto del fatto che dalla consulenza si ricava che il danno alla mano non fu estetico ma di tipo funzionale (p.12 ctu in atti: L'esame obiettivo ha evidenziato la disestesia a carico della mano destra riferita dal paziente e, probabilmente, compatibile con un lieve danno residuo alle compressioni sulle radici nervose causate dalle fratture e dalle ernie… La ferita alla mano è ben guarita ma persiste un cordone fibroso di circa 15 millimetri nella faccia volare che dà qualche fastidio al paziente pur non essendo retratta e dolente). Ancora fuorviante appare la contestazione della consulenza nella parte in cui si duole del fatto che la frattura all'apofisi dorsale avrebbe dovuto essere ricompresa nella valutazione globale del danno vertebrale, considerato che il consulente nel quantificare i danni, tiene conto in modo dettagliato dei postumi permanenti residuati in ogni tratto vertebrale a seguito del pronto intervento chirurgico a cui il sig. venne sottoposto nell'immediatezza della caduta. CP_4
Nessun pregio presenta ancora la contestazione relativa al riconoscimento in sede di personalizzazione della menomazione della capacità lavorativa generica considerato che, diversamente da quanto riferito dall'appellante, a seguito dell'incidente non si è negata una residua capacità lavorativa del sig. piuttosto si è evidenziata l'incapacità del danneggiato di operare CP_1 nel settore edile con la stessa perizia di prima. E infatti il ctu riferiva che: “Lo stesso periziando mi ha riferito di aver ripreso a lavorare dopo la guarigione clinica dall'incidente, ma di essere stato licenziato di lì a poco per le difficoltà dovute al deficit di forza agli arti superiori residuato all'infortunio. Ho già specificato come tale minorazione non è confermata dalla documentazione in atti e dall'obiettività clinica per le motivazioni elencate nella risposta al quesito e). Tuttavia l'attività lavorativa del periziando è in qualche misura condizionata dagli esiti delle lesioni. Le rigidità del collo, la naturale attenzione che il paziente deve avere nel compiere alcuni movimenti del capo per via dei mezzi di sintesi presenti nel suo collo, le contratture muscolari al rachide cervicale, hanno aggravato la situazione clinica del paziente che già soffriva di discopatie lombari, non meglio precisate (rilevate solo in atti), e di scoliosi dorsale. L'attività lavorativa, seppur possibile, è divenuta certamente più penosa ed usurante.” (p.13-14 ctu in atti). Infine correttamente il consulente ha fatto ricorso ai fini della individuazione della percentuale di invalidità alle linee guida Simla, che costituiscono le linee guida accreditate dall'Istituto Superiore della Sanità come buona pratica clinico-assistenziale, punto di riferimento nei casi di responsabilità civile, considerato che le tabelle Inail invocate dall'appellante attengono alla quantificazione delle differenti lesioni micro e macropermanenti derivanti da sinistri sul lavoro. In definitiva, appare all'odierno collegio giudicante che la CTU espletata in primo grado abbia fornito una valutazione tecnico-scientifica accurata, completa e conforme ai criteri medico-legali comunemente adottati e, pertanto, esente da vizi da emendare. Sulla scorta di tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata. Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di Parte_1 lite del presente grado in favore di . Controparte_1
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero euro 49.300,00) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.). Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 781.19 proposto avverso la sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 26.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 100209/2011 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F.: ) alle spese di lite Parte_1 C.F._1 del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in complessive €. 4996,00 in favore di (C.F.: , oltre Controparte_1 C.F._3 alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.09.25 La consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito.