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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 449/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 09/10/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. SA CC sono comparsi per la ricorrente l'Avv. DRESSINO in sostituzione Parte_1 dell'Avv. SERNIA e per il resistente Controparte_1
il dott. BUTTIGLIERI .
[...]
L'avv. DRESSINO rappresenta la procura alle liti è stata depositata prima possibile perchè la docente si è resa irreperibile per un certo tempo;
chiede quindi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione;
in via di subordine chiede la compensazione delle spese del presente procedimento.
Il dott. BUTTIGLIERI rileva la tardività del deposito di deposito di regolare procura alle liti;
insiste come in memoria;
nulla oppone alla compensazione delle spese.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 11.40 ad aula vuota pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa SA CC all'udienza del 09/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 449/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SERNIA SABINO, che la Parte_1 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. LISO CELESTE, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che è stato depositato in data 30.4.2025 ricorso nell'interesse di Pt_1
con le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad
[...] ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2015/2016;
2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione
(n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 della somma totale di € 7.865,18, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
- che il si è costituito in giudizio tramite i Controparte_2 suoi funzionari chiedendo la reiezione del ricorso;
- che nel corso della prima udienza del 18.7.2025 il Giudice ha rilevato un difetto di rappresentanza assegnando a parte ricorrente termine perentorio ex art. 182 c.p.c.;
- che nel corso dell'odierna udienza la difesa attorea ha rappresentato di aver depositato la regolare procura alle liti oltre il termine assegnato per una temporanea irreperibilità della ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la compensazione delle spese;
- che il rappresentante del ha richiamato la memoria depositata, nulla opponendo alla CP_1 compensazione delle spese;
Rilevato che rilevato che la presente causa è stata iscritta il 30.4.2025 a seguito di ricorso al quale è stata allegata la medesima procura speciale alle liti (datata 8.11.2024, redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore) già allegata al ricorso introduttivo del precedente giudizio rubricato al n. 861/24;
Ritenuto che, come affermato dalla Suprema Corte, il requisito della specialità della procura è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd “collocazione
3 topografica”) realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce (Cass. n. 8334/24);
- che, avendo la ricorrente rilasciato ai difensori una procura speciale, e non Parte_1 una procura generale alle liti, l'utilizzazione della procura stessa tramite congiunzione ad un primo ricorso ne preclude una successiva utilizzazione in diverso e successivo procedimento;
Rilevato che la difesa attorea non ha provveduto alla sanatoria del difetto di rappresentanza nel termine assegnato ex art. 182 c.p.c. all'udienza del 18.7.2025;
Ritenuto che non siano stati dedotti e provati elementi concreti tali da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio assegnato, essendo stata depositata la nuova procura alle liti solo il 6.10.2025;
Ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva sanatoria;
Rilevato che parte convenuta nulla ha opposto alla compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Savona, 9.10.2025
Il Giudice del Lavoro
SA CC
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