TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1075 /2021 R.G. avente ad oggetto”Usucapione
vertente
FRA
nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] margherita di Belice il 7.01.1954, rappresentati e difesi Pt_2
dall'avv. Francesco GIAMBALVO
- ATTORI -
E
(C.F.: e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano MILANO;
C.F._2
- CONVENUTI -
Conclusioni delle parti:
per gli attori: “ Accertare e dichiarare che i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno posseduto ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente da Pt_2
oltre vent'anni e con animus domini il terreno come meglio indicato in epigrafe, sito
nel comune di Sambuca di Sicilia, distinto al Catasto Edilizio Urbano alla Partita
1 5933 foglio 29particella 365 per metri quadrati sedici, a confine tra le proprietà di
e . Parte_3 Controparte_3
Dichiarare, pertanto, l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale da parte dei
sigg.ri e della proprietà del terreno su Parte_1 Parte_2
indicato sito nel comune di Sambuca di Sicilia, distinto al Catasto Edilizio Urbano alla
Partita 5933 foglio 29particella 365 per metri quadrati sedici, a confine tra le
proprietà di e . Parte_3 Controparte_3
Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di
provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da
ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre iva e cpa come per
legge.
Per i convenuti:” Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione e conclusione, così giudicare: - in via principale: dichiarare inammissibile,
improcedibile ed dichiarare infondata e comunque respingere la domanda proposta
dagli attori con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- in via subordinata:
dichiarare il difetto di legittimazione passiva e la piccola striscia di terreno ad uso
pubblico. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 [...]
vocavano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Pt_2 Controparte_1
affinchè venisse dichiarato l'acquisto per usucapione del Controparte_2
terreno sito nel comune di Sambuca di Sicilia, distinto al Catasto Edilizio Urbano
alla Partita 5933 foglio 29 particella 365 per metri quadrati sedici, a confine tra le
2 proprietà di e come descritta nel preliminare Parte_3 Controparte_3
di vendita firmato dai Sig.ri e , redatto nell'anno Parte_4 Parte_5
millenovecentonovanta nel mese di ottobre
In quella data si dava il possesso del bene. Contestualmente veniva realizzato un muro a confine tra la proprietà degli attori e quella dei coniugi e Pt_4 Pt_5
Detto striscia di terreno è stata posseduta ininterrottamente e pacificamente,
animus domini, dai Sig.ri e dalla data del preliminare ai giorni Parte_1 Pt_2
nostri.
Hanno rappresentato di avere anche esperito negativamente la mediazione obbligatoria di cui al d.lgs 28/2010.
Si costituivano e contestando quanto Controparte_1 Controparte_2
asserito e dedotto, rilevando:
1) ; Controparte_4
I convenuti hanno acquistato in buona fede con atto per Notaio Dott. Per_1
del 8/08/2018 l'intera particella 365 foglio 29 del Comune di Sambuca Sicilia
[...]
e da tale data sono stati immessi nel possesso.
Da tale data i signori e la signora quando sono stati in Italia hanno CP_1 CP_2
usufruito della striscia di terreno oggi chiesta in usucapione attraversandola a piedi e con l'autovettura senza alcuna contestazione e segnalando tale circostanza agli attori che ne hanno preso atto, pertanto, hanno disconosciuto formalmente la conformità all'originale della scrittura privata che si assume datata 1/10/1990
contestandone la data della sottoscrizione nonché il contenuto.
Gli attori, non solo non ha mai posseduto esclusivamente dalla data indicata in citazione, ma non ha mai di fatto avuto il possesso e/o la detenzione dei detti
3 mappali, né mai ha manifestato in alcun modo l'intenzione di possederli uti dominus, né hanno posto in essere atti idonei ai fini della trasformazione di un'eventuale detenzione in possesso.
In tema di compossesso “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così
determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche,
invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, ai finii dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”(Cass. 10294/90, Cass. 1261/98, Cass.
1391/2002, Cass. 7221/2009, Cass. 14171/2007, Cass. 27322/2010, Cass.
24214/2014; Cass. Civ., 19478/2007; Cass. Civ., Sez. II, n. 12239/2016). o il godimento.
2) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI CONVENUTI;
La particella 365 foglio 29 del Comune di Sambuca di Sicilia ed in particolare la striscia di terreno oltre il muretto in quanto seppur attraversato dai convenuti e da altri abitanti della zona perché adibita a pubblica strada è stata oggetto di servitù
da attraversamento da parte del Comune di Sambuca che vi ha installato luce pubblica e costruito una fogna per raccolte acque reflue bianche e nere e preserva il relativo diritto pubblico di accedervi.
Fermo quanto innanzi gli attori risiedono stabilmente in Inghilterra e non si riesce a capire come avrebbero posseduto ininterrottamente, pacificamente animo domini dalla data (non certa) del preliminare ai giorni nostri se la piccola striscia è
4 ad uso pubblico anche dei condomini e dei Controparte_5 CP_6
convenuti.
3) RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETA' ALTRUI DA PARTE DEGLI ATTORI;
I signori e hanno sempre riconosciuto la proprietà altrui Parte_1 Pt_2
relativamente alla particella 365 foglio 29 del Comune di Sambuca e pure della striscia di terreno oggetto di causa, tale riconoscimento appare del tutto evidente per via documentale in almeno 2 occasioni: a) la prima, allorché l'UTC del Comune
di Sambuca il 30/06/2008 dichiarava relativamente alla particella 365 foglio 29
decaduti i termini dei “vincoli preordinati all'esproprio” e dichiarava sono in tale data la particella rientrante nelle “Aree bianche” cioè senza destinazione, ossia equiparate alle aree agricole;
b) la piccola zona della particella 365 foglio 29 del Comune di Sambuca oggi area bianca è destinata a “strada pubblica esistente.
Evidenziavano anche che non pare verosimile che controparte abbia stipulato un atto preliminare nel 1990 per non procedere mai al definitivo dopo ben 32 anni ma solo dopo 4 anni dall'acquisto dell'intera particella da parte degli odierni convenuti, domandandosi perché in questi anni non hanno proceduto a frazionare la zona.
Rigettate le richieste istruttorie la causa, disposto l'assegnazione all'odierno decidente, all'udienza del 7 luglio 2025 veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'acquisto per usucapione di uno spezzone di
5 terreno sito nel Comune di Sambuca di Sicilia, distinto al Catasto Edilizio Urbano
alla Partita 5933 foglio 29 particella 365 per metri quadrati sedici, a confine tra le proprietà di e , fondando il proprio assunto su Parte_3 Controparte_3
un preliminare di vendita, asseritamente, redatto in data 1/10/1990 tra
[...]
e (quali proprietari) e , in nome di Pt_4 Parte_5 Persona_2
, quale promittente acquirente per se o per persona da Parte_1
nominare, dal quale discenderebbe il possesso e conseguentemente l'acquisto per usucapione.
Parte convenuta ha disconosciuto formalmente la conformità all'originale della scrittura privata che si assume datata 1/10/1990 contestandone la data della sottoscrizione nonché il contenuto, il difetto di legittimazione passiva degli stessi.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi appresso specificati.
È bene innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità
e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Tra le altre cose, quindi, ai fini della prova degli effetti costitutivi dell'usucapione –
il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva- è necessario dimostrare che il rapporto di fatto istauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto
6 dall'animus rem sibi habendi.
Nel caso di specie parte attrice sul quale incombe l'onere specifico, non ha dato prova del compimento di fatti dai quali desumere un possesso continuo ed ininterrotto tenuto anche della documentazione versata in atti rilasciata dal
Comune di Sambuca di Sicilia in forza del quale risulta che lo spezzone di terreno sia stato asfaltato e via siano stati istallati dei punti luce.
Del trasferimento di cui al preliminare di vendita, contestato quanto meno nella data di stipula, non vi è traccia.
Orbene, nel caso di specie, come, di norma, in ogni altro caso di contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha avuto luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l'altruità della cosa.
Da ciò consegue che la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine, in assenza dell'animus possidendi, ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ai fini dell'usucapione, salvo la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141, secondo comma, cod. civ.
Siffatta impostazione interpretativa, peraltro, è sposata dal costante orientamento dell Cassazione, secondo il quale deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'"animus possidendi", sicchè la sua relazione con la cosa va qualificata
7 come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell'usucapione.
(cfr. ex plurimis, Cass. 24290/2006).
In materia, sono intervenute anche le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7930/2008, secondo cui “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità
conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta
"interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ..”. Interversio
possessionis nella specie non provata.
Per tali motivi, la domanda attorea non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
• condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
di lite a favore di e che liquida in € 1.500 Controparte_1 Controparte_2
oltre oneri accessori.
Così deciso in Sciacca, in data 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
8 Dott.ssa Anna Sandra Bandini
9