Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 NENCIONI FEDERICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 MASSAI ALESSIA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI all'udienza del 16.1.2025 le parti hanno aderito alla seguente proposta conciliativa, formulata dal Collegio: conciliazione del giudizio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori Per_1 assegnazione alla madre della casa familiare sita in Bagno di Gavorrano
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il padre inoltre potrà andare a trovare il figlio, nel fine settimana di spettanza della madre, trattenendosi con lui in Bagno di Gavorrano nella giornata del sabato dalle opre 15.00 sino alle ore 22.00 circa;
per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà con il padre, nel 2025, il giorno di pasqua nonché il 24 dicembre ed il 26 dicembre oltre al 6 gennaio 2026;il minore trascorrerà con la madre il lunedì in albis nonché il 25 dicembre ed il 31 dicembre, viceversa l'anno successivo e secondo il criterio dell'alternanza nelle annualità seguenti;
il padre, inoltre, avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo non inferiore a 7 (SETTE) giorni consecutivi o frazionati durante le vacanze estive da stabilirsi di comune accordo fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze di vita del figlio, il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Per_1 somma di euro 350.00 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie del minore, individuate secondo il protocollo in uso presso questo tribunale di Grosseto, graveranno per il 60% in capo al padre e per il 40 % in capo alla madre;
rinuncia alla domanda risarcitoria ad opera del ricorrente e relativa accettazione della rinuncia ad opera della resistente;
spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
*** *** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
preso atto dell'accordo delle parti sulle condizioni sopra trascritte;
ritenuto che
le tali condizioni risultino conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto delle condizioni concordate dalle parti, e sopra trascritte, disponendo in conformità.
Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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