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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13041/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13041/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARRÌ GIOVANNI Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(GIÀ ) (C.F. , e per essa la mandataria Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_2 P.IVA_2
PELLEGRINO Controparte_3
CONVENUTO
Oggi 14 aprile 2025 alle ore 10.07 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SARRÌ GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. SIGNORELLO Parte_1
GIOVANNI
Per ,, quale mandataria di (GIÀ Controparte_2 Controparte_1 [...]
) l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi sostituito dall'avv. CP_1 Controparte_3
RUSSO CARMELO PAOLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13041/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Viale Tenente Lena n. 79 Parte_1 C.F._1
97100 Ragusa;
rappresentato e difeso dall'avv. SARRÌ GIOVANNI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(GIÀ ) (C.F. ), e per essa la Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cerbino, Viale Ionio, 65, Catania
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 14 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 7.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_2
R.G. 6223/2022 n. 3122/2022 del 18.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 12.690,74, oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 13103028677610, stipulato originariamente dall'opponente con Controparte_4
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Contestava poi l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di un TAEG calcolato in difformità rispetto ai parametri di legge.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “in via principale - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire (o comunque il difetto di titolarità del credito) della
[...]
quale cessionaria del credito asseritamente in origine vantato da e, Controparte_1 Controparte_4 per l'effetto, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento personale al consumo n. 045279181, stipulato con la in data 24/06/2013, per indeterminatezza ed indeterminabilità Controparte_4 dell'oggetto ex artt. 117 e 125 bis T.U.B., 1418, comma II e 1346 cod. civ. a motivo della inesatta e/o falsa indicazione nel contratto del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) nella misura del 10,05 %
(in luogo del tasso effettivo pari al 12,256 %); - revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- conseguentemente, previa applicazione del tasso sostitutivo minimo Bot media a
12 mesi, che al momento della stipula era pari al 1,41%, come previsto dall'art.117 TUB comma 7, dichiarare che il residuo debito ammonta ad € 8.583,92, con una differenza rispetto a quanto richiesto col d.i. opposto, di euro 4.106,82 a favore dell'opponente, per le causali esposte supra ovvero in altra
(maggiore o minore) ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”
Con comparsa di costituzione del 4.05.2023, si costituiva in giudizio e per Controparte_1
essa quale mandataria chiedendo il rigetto della presente opposizione e Controparte_2
contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 27.09.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 7.02.2024.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 6.03.2024, all'esito della quale questo Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 23.09.2024.
Con ordinanza dell'1.10.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 14.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...] ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter Controparte_1
di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi.
Infatti, il contratto di cessione de quo intercorso tra - società con la quale l'odierno Controparte_4
opponente ha sottoscritto il contratto per cui è causa – e si è perfezionato ai sensi e per Controparte_1
gli effetti di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Inoltre, come noto, il contratto di cessione di crediti ha natura consensuale e si perfeziona per effetto del consenso dei soli contraenti, cedente e cessionario. Il perfezionamento di tale negozio attribuisce la titolarità esclusiva del credito azionato al solo cessionario, il quale diviene, di conseguenza, l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione: e ciò, anche laddove sia mancata la notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
Tale notifica, infatti, non rappresenta l'elemento costitutivo (o di validità) della cessione del credito ma ha il fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore al cedente, piuttosto che al cessionario.
Ed infatti, pur in assenza della notificazione, il debitore che abbia avuto conoscenza della cessione, non può estinguere il proprio debito provvedendo al pagamento nei confronti del cedente: e ciò proprio perché anche prima della notifica, la cessione del credito si è regolarmente perfezionata. A ciò si aggiunga che la legge non prevede alcuna forma particolare per comunicare la cessione.
Secondo l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, è ben chiaro il principio per cui “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
pagina 4 di 7 attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770).
Inoltre, “è sufficiente evidenziare che l'art. 1260 c.c., in materia di cessione del credito, non richiede, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore il soggetto nei cui confronti dover adempiere la prestazione. La cessione del credito si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario. La comunicazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore.”
(cfr. Trib. Napoli, sent. 8129/2022). Del resto, “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”
(cfr. Cass. n. 20143/2005).
A comprova della propria legittimazione attiva inoltre la società opposta ha versato in atti: i) l'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione menzionata nel monitorio (doc. 7 prod. parte opposta); ii) la dichiarazione rilasciata dal medesimo istituto erogatore relativa alla cessione dello specifico credito azionato (doc. 8 prod. parte opposta), che riconosce espressamente la cessione dello specifico credito per cui è causa.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di
[...] nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi Controparte_1
intestato, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Va ritenuta inoltre infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, rappresenta unicamente un indice rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
pagina 5 di 7 In tema di computo delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del Taeg, si evidenzia poi come non sia sufficiente che l'attore si limiti ad “evocare” l'inserimento dei costi assicurativi, ma il cliente che tenti di provare in giudizio l'usurarietà del tasso applicato in conseguenza del computo dei costi assicurativi, ha l'onere di provare l'an ed il quantum del premio pagato non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla Banca convenuta (così Trib. Messina sent. n. 1314 del
28.06.2021). Inoltre, “Secondo l'interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del
Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (v. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n.
7811/2016).
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_2
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Alle generiche argomentazioni dell'opponente, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da pagina 6 di 7 ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Parte opponente non ha neppure dimostrato che il TAEG indicato nel modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” fosse diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento né ha meglio specificato, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (non depositata), la propria eccezione di inesatta e/o falsa applicazione dell'indice in contratto.
Dalla lettura della documentazione offerta in atti, infine, non si ravvisano, poi, profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13041/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 3122/2022 del 18.07.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per
[...]
legge.
Letta in udienza in Catania, il 14 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13041/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARRÌ GIOVANNI Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(GIÀ ) (C.F. , e per essa la mandataria Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_2 P.IVA_2
PELLEGRINO Controparte_3
CONVENUTO
Oggi 14 aprile 2025 alle ore 10.07 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SARRÌ GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. SIGNORELLO Parte_1
GIOVANNI
Per ,, quale mandataria di (GIÀ Controparte_2 Controparte_1 [...]
) l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi sostituito dall'avv. CP_1 Controparte_3
RUSSO CARMELO PAOLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13041/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Viale Tenente Lena n. 79 Parte_1 C.F._1
97100 Ragusa;
rappresentato e difeso dall'avv. SARRÌ GIOVANNI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(GIÀ ) (C.F. ), e per essa la Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cerbino, Viale Ionio, 65, Catania
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 14 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 7.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_2
R.G. 6223/2022 n. 3122/2022 del 18.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 12.690,74, oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 13103028677610, stipulato originariamente dall'opponente con Controparte_4
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Contestava poi l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di un TAEG calcolato in difformità rispetto ai parametri di legge.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “in via principale - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire (o comunque il difetto di titolarità del credito) della
[...]
quale cessionaria del credito asseritamente in origine vantato da e, Controparte_1 Controparte_4 per l'effetto, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento personale al consumo n. 045279181, stipulato con la in data 24/06/2013, per indeterminatezza ed indeterminabilità Controparte_4 dell'oggetto ex artt. 117 e 125 bis T.U.B., 1418, comma II e 1346 cod. civ. a motivo della inesatta e/o falsa indicazione nel contratto del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) nella misura del 10,05 %
(in luogo del tasso effettivo pari al 12,256 %); - revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- conseguentemente, previa applicazione del tasso sostitutivo minimo Bot media a
12 mesi, che al momento della stipula era pari al 1,41%, come previsto dall'art.117 TUB comma 7, dichiarare che il residuo debito ammonta ad € 8.583,92, con una differenza rispetto a quanto richiesto col d.i. opposto, di euro 4.106,82 a favore dell'opponente, per le causali esposte supra ovvero in altra
(maggiore o minore) ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”
Con comparsa di costituzione del 4.05.2023, si costituiva in giudizio e per Controparte_1
essa quale mandataria chiedendo il rigetto della presente opposizione e Controparte_2
contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 27.09.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 7.02.2024.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 6.03.2024, all'esito della quale questo Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 23.09.2024.
Con ordinanza dell'1.10.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 14.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...] ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter Controparte_1
di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi.
Infatti, il contratto di cessione de quo intercorso tra - società con la quale l'odierno Controparte_4
opponente ha sottoscritto il contratto per cui è causa – e si è perfezionato ai sensi e per Controparte_1
gli effetti di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Inoltre, come noto, il contratto di cessione di crediti ha natura consensuale e si perfeziona per effetto del consenso dei soli contraenti, cedente e cessionario. Il perfezionamento di tale negozio attribuisce la titolarità esclusiva del credito azionato al solo cessionario, il quale diviene, di conseguenza, l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione: e ciò, anche laddove sia mancata la notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
Tale notifica, infatti, non rappresenta l'elemento costitutivo (o di validità) della cessione del credito ma ha il fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore al cedente, piuttosto che al cessionario.
Ed infatti, pur in assenza della notificazione, il debitore che abbia avuto conoscenza della cessione, non può estinguere il proprio debito provvedendo al pagamento nei confronti del cedente: e ciò proprio perché anche prima della notifica, la cessione del credito si è regolarmente perfezionata. A ciò si aggiunga che la legge non prevede alcuna forma particolare per comunicare la cessione.
Secondo l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, è ben chiaro il principio per cui “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
pagina 4 di 7 attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770).
Inoltre, “è sufficiente evidenziare che l'art. 1260 c.c., in materia di cessione del credito, non richiede, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore il soggetto nei cui confronti dover adempiere la prestazione. La cessione del credito si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario. La comunicazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore.”
(cfr. Trib. Napoli, sent. 8129/2022). Del resto, “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”
(cfr. Cass. n. 20143/2005).
A comprova della propria legittimazione attiva inoltre la società opposta ha versato in atti: i) l'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione menzionata nel monitorio (doc. 7 prod. parte opposta); ii) la dichiarazione rilasciata dal medesimo istituto erogatore relativa alla cessione dello specifico credito azionato (doc. 8 prod. parte opposta), che riconosce espressamente la cessione dello specifico credito per cui è causa.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di
[...] nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi Controparte_1
intestato, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Va ritenuta inoltre infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, rappresenta unicamente un indice rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
pagina 5 di 7 In tema di computo delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del Taeg, si evidenzia poi come non sia sufficiente che l'attore si limiti ad “evocare” l'inserimento dei costi assicurativi, ma il cliente che tenti di provare in giudizio l'usurarietà del tasso applicato in conseguenza del computo dei costi assicurativi, ha l'onere di provare l'an ed il quantum del premio pagato non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla Banca convenuta (così Trib. Messina sent. n. 1314 del
28.06.2021). Inoltre, “Secondo l'interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del
Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (v. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n.
7811/2016).
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_2
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Alle generiche argomentazioni dell'opponente, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da pagina 6 di 7 ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Parte opponente non ha neppure dimostrato che il TAEG indicato nel modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” fosse diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento né ha meglio specificato, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (non depositata), la propria eccezione di inesatta e/o falsa applicazione dell'indice in contratto.
Dalla lettura della documentazione offerta in atti, infine, non si ravvisano, poi, profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13041/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 3122/2022 del 18.07.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per
[...]
legge.
Letta in udienza in Catania, il 14 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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