Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 4168/2024 R.G. promosso da nata a [...]/SP (Brasile) il 28/10/1966 e residente in [...]
Pensilvânia, n.57, appartamento 12B, São Paulo/SP (Brasile); nata Parte_2
a São Paulo/SP (Brasile) il 06/08/2002, residente in [...], appartamento 12B, São
Paulo/SP (Brasile); nata a [...]/SP (Brasile) il Controparte_1
13/08/1995, residente in [...], appartamento 12B, São Paulo/SP (Brasile);
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il 13/08/1995, residente in [...]
Apparecida Sollitto, n.100, São Paulo/SP (Brasile); tutte rappresentate ed assistite dall'Avv. Michele
Filippi (C.F. e dall'Advogado (Avvocato Stabilito) Saimon Rodrigo Rocha C.F._1
(C.F. ), come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
E
, Controparte_4
in persona del Ministro, l.r.p.t., (C.F. , entrambi con il patrocinio ex lege P.IVA_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTI-Contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia all'Illmo Giudice, contrariis reiectis, così giudicare nel merito: a) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore delle sig.re Parte_1
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PISTORESI, e Parte_2 Controparte_1 [...]
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti Controparte_2 in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_3 Controparte_4 in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Italiano dei ricorrenti, ut supra, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 9/04/2024 le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno convenuto in giudizio il ed il Controparte_3 Controparte_5
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere
[...]
discendenti dirette di (nella documentazione successiva indicato Persona_1
anche come ovvero o anche Persona_1 Persona_1 [...]
), nato il [...] nel Comune di Capannori (LU), da e Per_1 Persona_2 Per_3
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana,
[...]
(docc 3-4).
Con decreto del 18/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 23/05/2025; agli atti è presente prova dell'intervenuta notifica ai convenuti effettuata il 20/02/2025 presso l'Avvocatura dello CP_6
Stato di Firenze. Poiché i convenuti non si sono costituiti in giudizio occorre dichiararne la contumacia. Nel prosieguo sarà affrontata la questione della legittimazione passiva del convenuto
CP_5
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b)
D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto le attrici, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di registrarsi al fine di ottenere l'appuntamento per presentare le loro richieste al Consolato d'Italia di San Paolo tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riuscite per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le “catture di schermo” dei plurimi tentativi eseguiti nel periodo ottobre 2023 / marzo 2024, (doc.16). Hanno prodotto anche documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale risulta come nel luglio 2023 fossero in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014, quindi con un ritardo pressoché decennale, (doc.17).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile e, su tutti, quello di San Paolo, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO CP_5
Relativamente alla posizione del convenuto Controparte_4
occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva. Questo perché il riconoscimento
[...]
della cittadinanza, che rientra nelle funzioni dello Stato civile, appartiene allo Stato e, per esso, al e viene esercitata a livello interno dai Sindaci quali Ufficiali di governo e, Controparte_3 all'estero, dagli Uffici consolari, (Cfr. art. 45, comma 2, DPR 5 gennaio 1967 n. 18 ” Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”). Inoltre, l'art. 16, comma 4, DPR 12 ottobre 1993 n.572
“Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992 n.91” prevede che: “in ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il , al quale l'ufficiale dello stato civile o Controparte_3
l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.”. Nel caso di specie, trattandosi di richiesta di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, si esula dalle ipotesi contemplate al comma 2 dell'art. 16 del succitato DPR e la competenza in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza spetta inequivocabilmente al , (sul punto si Controparte_3
vedano Trib. Roma, I sez. civ., sent. n.5032 del 10/03/2016; Trib. Roma, sez I civile, sent. n.12034 del
08/09/2020; Trib. Roma, sez. Immigrazione, sent. n. 12166 del 29/07/2022).
3- NEL MERITO
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che Persona_1
contraeva matrimonio in data 30 ottobre 1889, nel Comune di Capannori (LU), con la
[...]
sig.ra (doc.4 dove lo sposo è denominato come . La coppia Parte_3 Persona_1
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove in data 09 maggio 1897, nella città di São Paulo/SP
(Brasile), generava , (doc.6). Questi convolava a nozze n data 19 ottobre Persona_4
1935, nella città di São Paulo/SP (Brasile), con la sig.ra (doc.7). Dallo loro unione Persona_5
nasceva nella città di São Paulo/SP (Brasile), in data 11 aprile 1937 il figlio Persona_6
(doc. 8), il quale, a sua volta, contraeva matrimonio in data 06 dicembre 1964 nella città di São
Paulo/SP (Brasile), con la sig.ra (doc.9). Dalla loro unione coniugale è nata Persona_7
in data 28 ottobre 1966, nella città di São Paulo/SP (Brasile), la ricorrente Parte_1
(doc.10). Le altre tre ricorrenti, tutte nate nella città di San Paolo/SP, Brasile, sono le
[...]
tre figlie che la predetta ha generato con il sig. le gemelle Parte_4 [...]
e nate il 13 agosto 1995, (docc.11- Controparte_1 Controparte_2
12 e 13), e l'ultimo genita nata il [...], (do14). Parte_2
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane, in qualità di dirette discendente di , il quale, senza mai Persona_1 Persona_1
naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.5), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio . Questi è stato a sua volta Persona_4
in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, al figlio Persona_6
padre e nonno delle odierne richiedenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali Persona_1 Persona_1
per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_5
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
;
[...]
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...] Pt_1 Parte_1
Paulo/SP (Brasile) il 28/10/1966, nata a [...]/SP Parte_2
(Brasile) il 06/08/2002, nata a [...]/SP (Brasile) Controparte_1
il 13/08/1995 e nata a [...]/SP (Brasile) il Controparte_2
13/08/1995, sono cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Si comunichi,
Firenze, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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