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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17814 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7863/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da ato a MA DI (Pakistan) in data 07/09/1978 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano alla Email_1 via Carlone n. 3, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di aver ottenuto i nulla osta per Pt_1 Pt_1 il ricongiungimento fra lui, la coniuge e due figlie residenti in [...] sono ancora riuscite a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto in via cautelare di ordinare all'amministrazione la fissazione dell'appuntamento e in via di merito di ordinare altresì il rilascio dei visti richiesti. Con la comparsa di costituzione l'amministrazione ha rappresentato e documentato che l' CP_1 aveva nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Tale cessazione della materia del contendere ha investito, però, solo la domanda cautelare, come da decreto del 02/07/2025.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di merito, vale a dire il rilascio dei visti di ingresso per motivi familiari, il ricorrente, con note in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025 e relativi allegati, ha documentato il rilascio dei suddetti visti e ha concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, riguardo le spese di lite, la loro compensazione.
2. Il rilascio dei visti, corrispondendo al petitum della domanda di merito veicolata col ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023) anche per il merito.
Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024), e considerato, inoltre che la stessa parte ricorrente, lealmente, ha ritenuto congrua la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per l'intero giudizio, sia per la domanda cautelare che per quella di merito;
- spese compensate.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Giudice
CO FR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da ato a MA DI (Pakistan) in data 07/09/1978 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano alla Email_1 via Carlone n. 3, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di aver ottenuto i nulla osta per Pt_1 Pt_1 il ricongiungimento fra lui, la coniuge e due figlie residenti in [...] sono ancora riuscite a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto in via cautelare di ordinare all'amministrazione la fissazione dell'appuntamento e in via di merito di ordinare altresì il rilascio dei visti richiesti. Con la comparsa di costituzione l'amministrazione ha rappresentato e documentato che l' CP_1 aveva nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Tale cessazione della materia del contendere ha investito, però, solo la domanda cautelare, come da decreto del 02/07/2025.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di merito, vale a dire il rilascio dei visti di ingresso per motivi familiari, il ricorrente, con note in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025 e relativi allegati, ha documentato il rilascio dei suddetti visti e ha concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, riguardo le spese di lite, la loro compensazione.
2. Il rilascio dei visti, corrispondendo al petitum della domanda di merito veicolata col ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023) anche per il merito.
Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024), e considerato, inoltre che la stessa parte ricorrente, lealmente, ha ritenuto congrua la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per l'intero giudizio, sia per la domanda cautelare che per quella di merito;
- spese compensate.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Giudice
CO FR