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Articolo 1 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
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Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 1 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Versione
13 agosto 1967
Art. 1.
E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidita' o per altra causa.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
Vedi fonte istituzionale
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