TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1993/24 RG
Udienza del 12.11.25
È presente, via teams, l'avv.to Dazzi in sost. di Pt_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Lq parte conclude come da atti introduttivi, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1993/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (contumace):
[...]
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara, il ha dedotto: che il 4.12.19, CP_1 alle 19:00 circa, mentre a bordo della Peugeot tg FP037MM di proprietà di stava Parte_2 percorrendo la v. Mazzini a Forte dei Marmi, era stato tamponato dalla Opel tg IS58RYN di proprietà della e condotta dal , venendo a propria volta mandato a tamponare la Citroen tg CP_3 CP_3 CG575KZ di proprietà di e condotta da che in conseguenza Controparte_4 Controparte_5
Contr del sinistro aveva riportato delle lesioni;
che l' li aveva corrisposto unicamente la somma di €
1.500,00.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno. Contr
Contumaci la , l' non contestato l'an della domanda, ha invece CP_3 Parte_3 contestato il quantum, sostenendo che la somma versata doveva ritenersi adeguata, ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 73/24, il Giudice di Pace ha respinto la domanda, condannando l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite. Contr
Il ha proposto appello e l' i è costituta, entrambi insistendo nelle rispettive CP_1 tesi.
Motivi della decisione
1. – Non contestata in appello la liquidazione del danno non patrimoniale nella somma di €
1.233,00, l'appellante lamenta unicamente la mancata liquidazione delle spese mediche, nonché la condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata.
2. – Quanto alle spese mediche, l'appello è solo parzialmente fondato.
Riconosciute congrue da parte del ctu unicamente una parte delle spese allegate, e precisamente quelle relative all'etg alla spalla sx ed al ginocchio dx, per l'importo di € 150,00, nonché quelle relative ai quattro certificati medici ed alla perizia medico legale, per l'importo di € 854,00,
l'attore ha documentato l'avvenuto pagamento unicamente delle seconde [la relativa ricevuta, in quanto prodotta nella prima occasione utile successiva alla relativa data (20.10.22), deve considerarsi tempestiva].
Solo la somma di € 854,00 può dunque essergli riconosciuta.
Sommata a quella di € 1.233,00, di cui sopra, l'importo totale del risarcimento spettantegli ammonta dunque ad € (1.233,00 + 854,00 =) 2.087,00.
Detratti € 1.500,00, già versatigli, i convenuti-appellati, in riforma della sentenza appellata, vanno dunque condannati a versargli la differenza, pari ad € (2.087,00 – 1.500,00 =) 587,00, oltre rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dalla data nella quale le spese sono state sostenute (29.10.22) al saldo.
3. – Quanto alle spese di lite del primo grado, considerato che la domanda era stata proposta per l'importo di € 4,652,24, è evidente che la sua fondatezza per solo € 587,00 identifica una pressoché totale soccombenza in capo all'attore, ragion per cui la sua condanna alle spese del primo grado rimane corretta. Sul punto l'appello va conseguentemente respinto.
4. – Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, considerato che sul primo motivo di appello il è soccombente per due terzi (in questo grado di giudizio l'attore CP_1 aveva chiesto la condanna dei convenuti-appellati al pagamento di € 1.563,00, mentre gli sono stati riconosciuti soltanto € 587,00) e sul secondo motivo di appello è interamente soccombente, ne consegue che anch'esse dovranno essere a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in riforma dell'appellata sentenza, condanna i convenuti-appellati a versare all'attore-appellante, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 587,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
respinge l'appello con riferimento alla condanna dell'attore-appellante a rifondere ai convenuti- appellati le spese del primo grado di giudizio;
Contr condanna l'attore-appellante a rifondere all' e spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari
Udienza del 12.11.25
È presente, via teams, l'avv.to Dazzi in sost. di Pt_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Lq parte conclude come da atti introduttivi, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1993/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (contumace):
[...]
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara, il ha dedotto: che il 4.12.19, CP_1 alle 19:00 circa, mentre a bordo della Peugeot tg FP037MM di proprietà di stava Parte_2 percorrendo la v. Mazzini a Forte dei Marmi, era stato tamponato dalla Opel tg IS58RYN di proprietà della e condotta dal , venendo a propria volta mandato a tamponare la Citroen tg CP_3 CP_3 CG575KZ di proprietà di e condotta da che in conseguenza Controparte_4 Controparte_5
Contr del sinistro aveva riportato delle lesioni;
che l' li aveva corrisposto unicamente la somma di €
1.500,00.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno. Contr
Contumaci la , l' non contestato l'an della domanda, ha invece CP_3 Parte_3 contestato il quantum, sostenendo che la somma versata doveva ritenersi adeguata, ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 73/24, il Giudice di Pace ha respinto la domanda, condannando l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite. Contr
Il ha proposto appello e l' i è costituta, entrambi insistendo nelle rispettive CP_1 tesi.
Motivi della decisione
1. – Non contestata in appello la liquidazione del danno non patrimoniale nella somma di €
1.233,00, l'appellante lamenta unicamente la mancata liquidazione delle spese mediche, nonché la condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata.
2. – Quanto alle spese mediche, l'appello è solo parzialmente fondato.
Riconosciute congrue da parte del ctu unicamente una parte delle spese allegate, e precisamente quelle relative all'etg alla spalla sx ed al ginocchio dx, per l'importo di € 150,00, nonché quelle relative ai quattro certificati medici ed alla perizia medico legale, per l'importo di € 854,00,
l'attore ha documentato l'avvenuto pagamento unicamente delle seconde [la relativa ricevuta, in quanto prodotta nella prima occasione utile successiva alla relativa data (20.10.22), deve considerarsi tempestiva].
Solo la somma di € 854,00 può dunque essergli riconosciuta.
Sommata a quella di € 1.233,00, di cui sopra, l'importo totale del risarcimento spettantegli ammonta dunque ad € (1.233,00 + 854,00 =) 2.087,00.
Detratti € 1.500,00, già versatigli, i convenuti-appellati, in riforma della sentenza appellata, vanno dunque condannati a versargli la differenza, pari ad € (2.087,00 – 1.500,00 =) 587,00, oltre rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dalla data nella quale le spese sono state sostenute (29.10.22) al saldo.
3. – Quanto alle spese di lite del primo grado, considerato che la domanda era stata proposta per l'importo di € 4,652,24, è evidente che la sua fondatezza per solo € 587,00 identifica una pressoché totale soccombenza in capo all'attore, ragion per cui la sua condanna alle spese del primo grado rimane corretta. Sul punto l'appello va conseguentemente respinto.
4. – Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, considerato che sul primo motivo di appello il è soccombente per due terzi (in questo grado di giudizio l'attore CP_1 aveva chiesto la condanna dei convenuti-appellati al pagamento di € 1.563,00, mentre gli sono stati riconosciuti soltanto € 587,00) e sul secondo motivo di appello è interamente soccombente, ne consegue che anch'esse dovranno essere a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in riforma dell'appellata sentenza, condanna i convenuti-appellati a versare all'attore-appellante, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 587,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
respinge l'appello con riferimento alla condanna dell'attore-appellante a rifondere ai convenuti- appellati le spese del primo grado di giudizio;
Contr condanna l'attore-appellante a rifondere all' e spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari