Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1939, n. 1449
CASS
Sentenza 28 aprile 1939

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Ai fini della non pignorabilità, ad istanza dei creditori dell'ente che li riscuote, dei proventi dei Tributi, la destinazione ai pubblici servizi, a cui l'ente provvede, è originaria e pertanto non muta a seconda dei sistemi di riscossione del tributo, ma rimane identica, sia che la riscossione avvenga a mezzo di organi diretti della pubblica amministrazione, e a suo rischio, sia che abbia luogo con la for,a dell'appalto; per la stessa ragione, non è ammissibile una distinzione fra Tributi dell'Esercizio in corso o Tributi relativi ad esercizi decorsi, e Tributi che si matureranno negli anni finanziari futuri. Infine l'iscrizione nel bilancio della pubblica amministrazione della partita di debito non vale a facultare il creditore a procedere coattivamente sui proventi dei Tributi.

Ai fini della non pignorabilità, ad istanza dei creditori dell'ente che li riscuote, dei proventi dei Tributi, la destinazione ai pubblici servizi, a cui l'ente provvede, è originaria e pertanto non muta a seconda dei sistemi di riscossione del tributo,ma rimane identica, sia che la riscossione avvenga a mezzo di organi diretti della pubblica amministrazione, e a suo rischio, sia che abbia luogo con la Forma dell' appalto; per la stessa ragione, non è ammissibile una distinzione fra Tributi dell'Esercizio in corso o Tributi relativi ad esercizi decorsi, e Tributi che si matureranno negli anni finanziari futuri. Infine l'iscrizione nel bilancio della pubblica amministrazione della partita di debito non vale a facultare il creditore a procedere coattivamente sui proventi dei Tributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1939, n. 1449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1449
    Data del deposito : 28 aprile 1939

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