Sentenza 28 aprile 1939
Massime • 2
Ai fini della non pignorabilità, ad istanza dei creditori dell'ente che li riscuote, dei proventi dei Tributi, la destinazione ai pubblici servizi, a cui l'ente provvede, è originaria e pertanto non muta a seconda dei sistemi di riscossione del tributo, ma rimane identica, sia che la riscossione avvenga a mezzo di organi diretti della pubblica amministrazione, e a suo rischio, sia che abbia luogo con la for,a dell'appalto; per la stessa ragione, non è ammissibile una distinzione fra Tributi dell'Esercizio in corso o Tributi relativi ad esercizi decorsi, e Tributi che si matureranno negli anni finanziari futuri. Infine l'iscrizione nel bilancio della pubblica amministrazione della partita di debito non vale a facultare il creditore a procedere coattivamente sui proventi dei Tributi.
Ai fini della non pignorabilità, ad istanza dei creditori dell'ente che li riscuote, dei proventi dei Tributi, la destinazione ai pubblici servizi, a cui l'ente provvede, è originaria e pertanto non muta a seconda dei sistemi di riscossione del tributo,ma rimane identica, sia che la riscossione avvenga a mezzo di organi diretti della pubblica amministrazione, e a suo rischio, sia che abbia luogo con la Forma dell' appalto; per la stessa ragione, non è ammissibile una distinzione fra Tributi dell'Esercizio in corso o Tributi relativi ad esercizi decorsi, e Tributi che si matureranno negli anni finanziari futuri. Infine l'iscrizione nel bilancio della pubblica amministrazione della partita di debito non vale a facultare il creditore a procedere coattivamente sui proventi dei Tributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1939, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1939 |
Testo completo
Ai fini della non pignorabilità, ad istanza dei creditori dell'ente che li riscuote, dei proventi dei Tributi, la destinazione ai pubblici servizi, a cui l'ente provvede, è originaria e pertanto non muta a seconda dei sistemi di riscossione del tributo,ma rimane identica, sia che la riscossione avvenga a mezzo di organi diretti della pubblica amministrazione, e a suo rischio, sia che abbia luogo con la Forma dell' appalto;
per la stessa ragione, non è ammissibile una distinzione fra Tributi dell'Esercizio in corso o Tributi relativi ad esercizi decorsi, e Tributi che si matureranno negli anni finanziari futuri. Infine l'iscrizione nel bilancio della pubblica amministrazione della partita di debito non vale a facultare il creditore a procedere coattivamente sui proventi dei Tributi.