Articolo 23 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
Articolo 22Articolo 24
Versione
14 dicembre 1954
Art. 23.
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge ed e' ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si fara' fronte con una corrispondente aliquota, del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954